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INTERNAZIONALI: Alcuni successi delle azioni di conservazione delle specie
Tortuguero National Park:
Direttiva UE: vincola lo Stato Membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvorestando la competenza degli organi nazionali in merito a forma e mezzi
Trattato (sinonimo di convenzione): Consiste nell'accordo tra due o più stati o altri soggetti del diritto internazionale con il quale essi assumono obblighi e si riconoscono diritti soggettivi. Con la ratifica ogni stato si impegna a osservare il trattato.
Strategie per la conservazione della biodiversità nel contesto politico internazionale ed europeo
Convenzione sulla diversità biologica (o CBD, di Rio de Janeiro; 1992): costituisce la base di tutte le convenzioni sulla biodiversità e tutela ambientale. I tre obiettivi primari della convenzione sono:
- la conservazione della diversità biologica;
- l'uso sostenibile delle sue componenti;
- la giusta ed equa distribuzione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.
Divisione dei benefici dell'utilizzo di queste risorse genetiche.
Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (1978):
Nel 1995, ha cambiato titolo diventando "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo" e ha ampliato il suo ambito di applicazione geografica comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. Strumento giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP).
I principali obblighi:
- Prevenire, combattere ed eliminare l'inquinamento
- Proteggere e valorizzare l'ambiente marino dell'area
La Convenzione invita le Parti a lavorare in maniera congiunta e promuove attività per lo sviluppo sostenibile delle comunità del Mediterraneo. La Convenzione, inoltre, promuove attivamente:
- Il principio "chi inquina paga"
- L'utilizzo di studi sull'impatto ambientale
La Convenzione di Bonn si propone di:
- Promuovere la cooperazione tra gli stati
- Monitorare le specie in pericolo e vulnerabili
- Fornire assistenza su problemi legali e scientifici
Quattro appendici individuano le specie da proteggere e sono regolarmente aggiornate dal Comitato Permanente su indicazione di vari gruppi di esperti:
- Specie strettamente protette, flora - Appendice I
- Specie strettamente protette, fauna - Appendice II
- Specie protette, fauna - Appendice III
- Strumenti e metodi di caccia e cattura proibiti ed altri mezzi di sfruttamento - Appendice IV
La Convenzione di Bonn si occupa della conservazione di specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica. Si prefigge la salvaguardia delle specie migratrici con particolare riguardo a quelle minacciate ed a quelle in cattivo stato di conservazione. È una delle poche convenzioni internazionali che protegga specie e habitat su una scala globale. Al momento, la Convenzione conta 80 Paesi aderenti.
Nell'Appendice I sono elencate 85 specie.
importanza per la conservazione delle specie migratrici.competenza territoriale: accordo sui pipistrelli in Europa (EUROBATS), sui Cetacei del Mediterraneo e il Mar Nero (ACCOBAMS) e sugli uccelli acquatici africani e euroasiatici (AEWA). Esistono anche degli accordi di tipo minore (chiamati Memorandum of Understanding) come ad esempio sulla gru siberiana e sulle tartarughe marine.
Earth Summit, Johannesburg 2002: Il Piano d'azione, riafferma due principi contenuti nella Dichiarazione di Rio: quello del "principio di precauzione" - che invita i paesi ad agire per la protezione dell'ambiente anche quando le conseguenze di una assenza di iniziative non siano provate scientificamente - e quello delle "responsabilità comuni ma differenziate fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.
Tra gli obiettivi:
- riduzione significativa entro il 2010 della perdita di biodiversità,
- la promozione della pesca sostenibile,
- avvio dal 2004 di un regolare monitoraggio dell'ambiente.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): LaConvenzione di Washington (CITES) è una convenzione internazionale sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate diestinzione siglata nel 1975. Il commercio mondiale incontrollato di specie selvatiche, loro prodotti e derivati, costituisce uno dei maggiori pericoli alla sopravvivenza di molte specie minacciate. Attualmente la UE rappresenta nel mondo il principale mercato di animali vivi selvatici maggiormente diversificato. La CITES è stata adottata in tutta l'Unione Europea mediante regolamento: direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell'Unione Europea per la CITES sono: - regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato; - regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; - regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione; - regolamento di esecuzione (UE) n. 1587/2019 della Commissione del 24 settembre 2019 che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche. Attraverso 3 appendici garantisce diversi gradi di protezione a più di 30000 specie di piante e animali. Appendice I: specie che si trovano già in serio pericolo di estinzione e non possono essere commerciate. Appendice II: comprende le specie che rischiano l'estinzione se il loro commercio non è regolamentato. Appendice III: specie che richiedono un controllo per evitare che il loro commercio diventi una minaccia per la loro sopravvivenza.
Viene adeguatamente controllato. Il commercio è regolato dagli Stato tramite permessi e certificazioni.
Appendice III: include specie soggette a particolare regolamentazione solo entro i confini nazionali dello Stato Membro che ne fa richiesta.
Convenzioni Norma-ve e Dire/ve Nazionali
Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette
Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993. Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997. Modificazioni ell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
Anche la Direttiva Uccelli viene normata dalla legge 157 del 1992.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997. Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della
direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvaticiDecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (GU 30 gennaio 2018, n. 24)
DECRETO 2 aprile 2020 Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone