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Lezione 11 dicembre 2016

Clemente e voto maggiorato - Articolo 127-quinquies TUF

Il principio generale è che, salvo casi particolari, ad ogni azione corrisponde un voto. Ad esempio, se il capitale sociale di una società è diviso in 100 azioni e io possiedo 10 azioni, ho il 10%, quindi in assemblea peso 10 voti su 100. Fino ad ora l’Italia si è basata su questo tipo di meccanismo.

Tipologie di azionisti

I mercati azionari sono spesso oggetto di tensioni notevoli. Generalmente, gli azionisti, sotto una visione piuttosto semplificata, è possibile suddividerli in:

  • Azionisti di lungo periodo: Investono a medio-lungo termine, con solitamente percentuali elevate, e partecipano alla vita aziendale.
  • Breve periodo: Investono generalmente per motivi speculativi (per rivendere ad un prezzo superiore e percepirne un guadagno), spesso identificati come investitori retail.

Incentivi per un azionariato stabile

Poiché questa caratteristica è tipica dei mercati azionari, il Legislatore ha pensato di tutelare un azionariato stabile, un aspetto positivo perché non determina una variazione costante e quindi il governo della società risulta essere piuttosto stabile e continuo. Ha trovato un meccanismo per incentivare l’azionista che detiene l’azione per un periodo sufficientemente lungo. La norma dice: “non obbliga ma autorizza le società quotate ad inserire una clausola nello statuto (la società può non recepire questa norma, applicazione volontaria)...

Nota Bene: per modificare lo statuto è necessario convocare l’assemblea, quindi saranno gli stessi soci a decidere se dotarsi o meno di tale regola... che definisce che: un azionista che detenga per un periodo, deciso dalla società, ma non inferiore a 2 anni, colui che detiene l’azione per almeno il periodo previsto, ha diritto ad una maggiorazione del voto fino ad un massimo di 2 (raddoppiare il proprio diritto di voto)”

Esempio pratico

Ad esempio, il socio acquista 10 azioni di una società il cui capitale è 100, quindi il socio ha il 10%. Il socio detiene l’azione per 2 anni e un giorno, il cui lasso di tempo viene calcolato da quando il socio richiede alla società di trascrivere in un apposito registro le sue azioni; allo scadere dei 24 mesi, il voto collegato alle azioni iscritte nel registro, se nello statuto è prevista una maggiorazione di 2, si raddoppia: quindi le 10 azioni valgono venti.

Nota Bene: Il socio non ha l’obbligo di iscrivere le azioni per l’intero importo, ma potrebbe decidere di iscriverne solo alcune, così facendo avrà la maggiorazione solo per una percentuale pari alle azioni registrate. Questo meccanismo incentiva l’azionista a rimanere stabile, in quanto ha un maggiore peso nelle decisioni assembleari.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilelea91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santosuosso Daniele Umberto.
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