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L'uso della forza – Jus ad bellum

Concetti fondamentali

Jus ad bellum: norme che riguardano la questione della liceità o meno del ricorso alla forza.

Jus in bello: diritto applicabile durante i conflitti armati.

Divieto dell'uso della forza

Art.2.4 Carta delle Nazioni Unite: "I membri delle NU debbono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle NU."

Storicamente questa norma segna una svolta nel diritto internazionale, perché se risaliamo al diritto internazionale classico (Ottocento) la disciplina dal punto di vista dell'uso della forza, il ricorso alla guerra viene ritenuto lecito e quasi fisiologico e le uniche norme che si formano nel periodo sono di jus in bello.

I primi tentativi di vietare l'uso della forza nelle relazioni internazionali si colgono in particolare fra la prima e la seconda guerra mondiale e si individuano in tal materia due accordi:

  • 1919: Trattato di istituzione della Società delle Nazioni.
  • 1928: Trattato Briand-Kellogg.

Questi due trattati non ebbero molto successo, ma dopo la seconda guerra mondiale, nel 1945 si ha la redazione della Carta delle NU che ha come norma chiave proprio l'art.2.4. Inizialmente essa si pone come disposizione pattizia, vincolando solo gli Stati membri. Nel 1986 è stata fatta una affermazione da parte della CIG durante Usa vs Nicaragua, essa dichiarava che il divieto di cui l'art.2.4. era ormai diventato norma consuetudinaria, si applicava quindi a tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro adesione o meno alle NU. Inoltre essa può anche essere ritenuta una norma di jus cogens, per il suo valore di fondamento della comunità internazionale odierna.

Nella prassi talvolta la norma può essere stata infranta, ma gli Stati stessi hanno sempre cercato di giustificare una condotta che contemplava l'uso della forza, implicando per gli Stati la concezione che lo jus ad bellum sia una consuetudine consolidata.

La norma non vieta solo l'uso della forza nelle relazioni internazionali, ma anche la sua minaccia: se l'uso della forza nello specifico caso è illecito, lo sarà anche la sua minaccia. La norma di per sé non vieta l'uso della forza rivolta verso l'interno da parte di uno Stato, ma si limita a vietarla nei rapporti fra Stati.

Casi di eccezione al divieto: legittima difesa

Art. 51 della Carta delle NU: "Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintanto che il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale."

Diritto naturale: diritto che esiste a prescindere dal fatto di essere enunciato nella Carta e quindi anche in questo caso, l'articolo è parte di un trattato, ma è in realtà una norma consuetudinaria. Questo è importante perché ciò può anche implicare che la disciplina dell'autodifesa non si esaurisca in ciò che è scritto nella Carta, ma che può essere affiancata da ulteriori disposizioni riscontrabili in merito nel diritto internazionale generale.

Uno Stato può legittimamente usare la forza in autotutela nel caso in cui sia vittima di un attacco armato. I problemi che si pongono sono tre:

1. Cosa si intende con attacco armato

Secondo la giurisprudenza della CIG ci sono aggressioni più o meno gravi e che solo le prime sono quelle che possono innescare una legittima difesa. Un possibile aiuto per indicare di quali aggressioni si parli è fornito da una risoluzione adottata dalla Assemblea Generale delle NU del 1974, benché questa non sia vincolante, è stata richiamata dalla CIG per indicarla come corrispondente al diritto internazionale generale.

In questa risoluzione erano indicati alcuni atti che potevano costituire aggressione armata:

  • Bombardamento
  • Blocco dei porti
  • Invasione o attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio dell'altro Stato o qualsiasi occupazione militare o qualunque annessione di uno Stato o di parte di uno Stato attraverso l'uso della forza.
  • Invio da parte di quello Stato o per conto di quello Stato di bande armate, gruppi irregolari o mercenari o il sostanziale coinvolgimento dello Stato nell'attività di quei gruppi a condizione che tali gruppi pongano in atto comportamenti di gravità pari a quelli citati prima.

2. Liceità della legittima difesa preventiva

L'attacco armato deve essere già stato sferrato affinché lo Stato possa difendersi? In questo caso si possono sostenere due tesi opposte:

  • La legittima difesa preventiva non è lecita: interpretando alla lettera l'art.51 sembra che la legittima difesa preventiva non sia possibile.
  • La legittima difesa preventiva è lecita: sul piano della norma consuetudinaria essa consente anche la legittima difesa preventiva.

Tale dibattito si è sviluppato molto dopo l'11 settembre 2001 e l'intervento americano in Iraq.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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