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1865 1° legge urbanistica: legge 2359 del 1865. Prevede il Piano Regolatore, pur nascendo per

regolamentare le espropriazioni per pubblica utilità. riconosce il necessario approccio pubblico al tema

della pianificazione urbanistica, attraverso la previsione di vincoli all’uso privato del territorio o anche

totale esclusione del privato (per opere pubbliche). In questo secondo caso prevede lo strumento

dell’espropriazione con indennizzo.

Prevede anche gli strumenti di Piani Regolatori edilizi (per le aree già urbanizzate) e i Piani di Ampliamento

(per la trasformazione ad uso urbano di aree esterne al nucleo già urbanizzato) affidati ai Comuni; durata di

25 anni, carattere esecutivo (contenuto dettagliato anche a livello tipologico/planovolumetrico) in realtà

sono assimilabili agli attuali piani attuativi o esecutivi. Obbiettivi di tali piani (unicamente pubblici):

risanamento delle città, ampliamento della rete viaria e sanitario; manchevoli però di un indirizzo di assetto

finale e sfruttamento razionale del suolo (accettabile all’epoca, ma non oggi quando è necessario

preoccuparsi dello sfruttamento delle risolse).

1942  legge urbanistica 1150/42; promossa da Calza Bini (corporazione degli architetti fascisti, che

vedono la possibilità di impiego pubblico moltiplicarsi) e Gorla; prevede i nuovi strumenti urbanistici ma

non i contenuti.

Piano Regolatore Generale (PRG): strumento di pianificazione di livello comunale (anche se in teoria

prevedeva un Piano Territoriale di Coordinamento tra i Piani Regolatori Generali dei Comunali, mai attuato

fino al ’75); progetto di assetto pubblico della città e del territorio urbano: è generale in quanto riguarda

l’intero territorio comunale e perché si limita alle caratteristiche di massima (Qe, altezze, tipologie).

Iter di approvazione:

1) Proposto dalla corporazione di tecnici

2) Adottato dal Consiglio Comunale (organismo più collettivamente rappresentativo della società

locale)

3) E’ pubblicato per 30 giorni e nei 30 giorni successivi sono raccolte le osservazioni delle

corporazioni sociali (oggi anche i singoli privati, non è garantito il carattere d’interesse

generale e pubblico dell’osservazione).

4) Valutate le osservazioni (accolte o respinte), il Consiglio Comunale approva il PRG e lo invia

all’approvazione dei Lavori pubblici.

Nb. Una volta approvato il PRG vige a tempo indeterminato, sia nei vincoli di uso pubblico (quali

parti del territorio comunale devono essere destinati ad uso pubblico) sia nei vicoli quantitativi e

funzionali all’uso privato.

Piano Particolareggiato di esecuzione (PPe): seconda fase, sempre di iniziativa pubblica, consiste nel

progetto del disegno urbano. Sempre pubblicato e sottoposto alle osservazioni delle corporazioni sociali e

in più alle opposizioni delle proprietà interessate. Ha validità decennale per la sua esecuzione (ovvero

attraverso la facoltà espropriativa), ma a tempo indeterminato quanto all’obbligo dei privati di realizzare i

propri edifici seguendo le prescrizioni progettuali del piano.

Piano di Fabbricazione (PdF): possibilità per i comuni di minore importanza di allegare al Regolamento

edilizio (già previsto dalla legge 2359 del 1865) un allegato grafico (PdF) in cui venga indicato in quali parti

del territorio si applichino le disposizioni del Regolamento Edilizio stesso. Il PdF ha un iter di approvazione

più esile (solo approvazione Consiglio Comunale e pubblicazione sull’albo Pretorio, no osservazioni e

controdeduzioni) nel corso degli anni ’50 e ’60 i Comuni non obbligati ad approvare un PRG preferirono

utilizzare questo strumento, ma indicando all’interno del PdF le aree ad uso pubblico e quindi non

edificabili procedura riconosciuta come legittima in un’epoca, poi nuovamente limitata.

Commissione edilizia: istituita e disciplinata dal Regolamento edilizio, è un organo tecnico consultivo, con il

compito di esprimere un parere tecnico ma non vincolante sulla conformità dei piani urbanistici e dei

progetti edilizi al PRG e ai Regolamenti edilizio stesso. ulteriore volontà di affidare la pianificazione

urbanistica ai tecnici (quindi all’epoca alle corporazioni); obbligatoria fino a dopo Tangentopoli, quando la

sua istituzione diviene facoltativa (fatta eccezioni per alcuni ambiti es. paesaggio, barriere architettoniche).

DOPOGUERRA dopo la fine delle guerra, la necessità di ricostruire velocemente le città

distrutte dai bombardamenti rese impossibile l’applicazione della legge 1150/42 (per i tempi troppo lunghi

e la complessità delle procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici), si ricorse invece a

strumenti di emergenza per la ricostruzione. A partire dagli anni ’50 e ’60 le trasformazioni urbane in corso,

determinate dalla ripresa economica, furono affrontate attraverso la prassi delle convenzioni, accordi

diretti tra enti pubblici e privati proprietari, in assenza di qualunque progetto complessivo di assetto della

città. Il comune vincolava quindi l’emissione di licenze edilizie alla realizzazione da parte del privato di

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/21 Urbanistica

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