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La Commissione europea è l’istituzione che più si avvicina a un “governo”

Il Consiglio dei ministri è un organo esecutivo e ricopre anche funzioni legislative

Il Parlamento europeo è l’organo rappresentativo più importante – non è sovrano sotto il

profilo legislativo ma agisce in collegamento con la Commissione e

con il Consiglio dei ministri per approvare le norme europee.

La Corte di giustizia europea è l’organo giudiziario che esercita un potere chiaro.

La Commissione

E’ un organo esecutivo, alla pari di un governo nazionale, ma subordinato solo in parte alla

concessione della fiducia da parte dell’organo rappresentativo (Parlamento).

Ogni proposta di nuova legge ( regolamento o direttiva) dell’Unione deve partire dalla

Commissione.

Il mandato della Commissione dura 5 anni ed è l’organo più” sovranazionale” avendo il compito

di rappresentarle la UE all’estero.

La Commissione attualmente è composta da 27 membri ( Collegio dei commissari) compreso il

presidente che viene scelto di comune accordo dai paesi membri poi riceve il gradimento del

Parlamento.

I 26 Commissari e il Presidente si dividono la gestione di 45 Dipartimenti, comprensivi di 27

Direzioni generali ( paragonabili ai ministeri nazionali, che si occupano di vari settori e servizi.

La capitale è a Bruxelles ma ci sono uffici rappresentativi in ogni capitale UE e non.

Ogni commissario, indicato dal Presidente su suggerimento di un paese membro, deve ricevere

il gradimento degli altri commissari, governi e dei partiti nazionali oltre al Parlamento europeo.

Con l’entrata in carica deve prestare un solenne giuramento di rinuncia a ogni difesa di interessi

nazionali di fronte alla Corte di giustizia, promettendo di servire solo gli interessi dell’Unione.

Il presidente

È la figura chiave della Commissione per la facoltà di distribuire gli incarichi e soprattutto perché

definisce le linee strategiche della Commissione.

Il nome viene proposto dal Consiglio europeo dei capi di stato e di governo ( voto con

maggioranza qualificata) e poi il Parlamento europeo conferma questa scelta con un voto di

maggioranza dei componenti.

Il presidente designato partecipa poi insieme ai membri del Consiglio europeo alla scelta dei

commissari proposti dai singoli governi.

La Commissione tutta intera riceve infine un voto di gradimento del Parlamento europeo.

Lo staff

Per la Commissione lavorano circa 26.000 dipendenti: 22.000 impiegati direttamente all’interno

degli uffici della Commissione, 3.700 impiegati in attività esterne.

Viene adottata una suddivisione in 4 gruppi: ABCD

A- fa parte il personale con preparazione universitaria ( comprende LA-traduttori e interpreti)

B e C – personale con istruzione secondaria superiore e secondaria

D – Scuola dell’obbligo (1%)

81% sono funzionari, il resto è personale ausiliario

Compiti, poteri e limiti

La Commissione ha il potere d’iniziativa legislativa, ma ogni proposta fa sottoposta al filtro del

Consiglio dei ministri e del Parlamento, organi che la fanno diventare una legge.

La proposta della Commissione passa al Parlamento per una prima votazione, al Consiglio dei

ministri che non si limita ad approvare la legge ma la può anche modificare o rigettare.

Il Consiglio

Il Consiglio è l’organo che in ultima istanza dà l’approvazione o meno alle “leggi” proposte dalla

Commissione.

Riunisce i ministri dei paesi membri in base alle questione da trattare.

Gli atti approvati dal Consiglio su proposta della Commissione possono prendere la forma di:

>regolamenti: hanno valore immediato nei confronti degli stati membri, delle aziende e dei

singoli cittadini senza bisogno di essere attuati da leggi nazionali,

>direttive: hanno valore solo se recepite attraverso una legislazione nazionale ad hoc,

>decisioni: che vincolano solo i soggetti destinatari dei provvedimenti ( possono essere stati

Membri, persone giuridiche o persone fisiche)

>raccomandazioni

>pareri: non hanno carattere vincolante

Il Consiglio si comporta diversamente rispetto alla Commissione:

Il Consiglio rappresenta ufficialmente gli interessi dei paesi membri, nelle persone dei

loro ministri.

Fino ad oggi ogni paese ha detenuto a turno la presidenza del Consiglio per la durata di un

semestre. Ogni paese presidente ha avuto il compito di organizzare e presiedere tutte le riunioni

del Consiglio.

3 Consigli importanti: Consiglio affari generali riunisce i ministri degli Esteri

Consiglio Ecofin riunisce i ministri dell’Economia e della Finanza

Consiglio agricoltura riunisce i ministri dell’Agricoltura e delle politiche agricole

Questi 3 consigli si riuniscono una volta al mese.

Ci sono altri consigli ( trasporti, ambiente, istruzione ecc)

Il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo riunisce i capi di stato dei 27 membri. Un presidente esterno eletto per un

mandato di 2 anni e mezzo e il presidente della Commissione.

Con il Trattato di Lisbona è diventata ufficialmente un’istituzione.

Il Parlamento

Il Parlamento europeo è la più grande assemblea elettiva multinazionale del mondo.

Riunisce i rappresentanti eletti a suffragio universale diretto da parte dei cittadini dei vari stati

membri.

Recentemente sono stati ampliati i poteri:

- partecipazione alle approvazioni delle leggi con il Consiglio dei ministri

- potere di scelta sulle nomine

- possibilità di censurare l’operato della Commissione

Nel 1957 venne sciolta L’Assemblea della Ceca e nacque l’Assemblea parlamentare europea

che cambiò nome nel 1962 in Parlamento europeo con 198 membri. ( Mep= Membri del

Parlamento europeo)

Con 27 paesi i parlamentari sono 736 e possono essere al massimo 751 ( elezioni a ottobre del

2014)

I seggi vengono ripartiti rispettando la proporzione tra le dimensioni e la popolazione degli stati

La durata della legislazione è di 5 anni.

La sede ufficiale è Bruxelles ma i lavori si dividono in vari sedi. Le sedute mensili hanno luogo a

Strasburgo e gli uffici amministrativi hanno sede nel Lussemburgo.

Esistono vari modi per eleggere i Mep, in alcuni casi con una soglia percentuale minima di

sbarramento.

L’organizzazione

Il Parlamento europeo (Pe) elegge un presidente, un ufficio di presidenza e organizza i suoi

lavori tramite commissioni permanenti.

Il presidente viene eletto tramite una procedura di contrattazione fra i gruppi politici

transnazionali e resta in carica per 2 anni e mezzo.

Poteri e funzioni del Pe

Al Parlamento mancano molti dei poteri caratteristici dei parlamenti nazionali:

- Il Pe non ha potere legislativo autonomo ( non può approvare leggi di sua spontanea volontà),

non le può abrogare e non può decidere forme di tassazione nei confronti dei cittadini europei.

Sono deboli anche i poteri di controllo: oltre a esprimere il gradimento verso il presidente della

Commissione e i suoi commissari, il Pe può soltanto esprimere una mozione di censura nei

confronti della Commissione, spingendola alle dimissioni.( se ne è avvalso solo nel ’76)

Nei confronti del Consiglio il Pe non ha potere di sfiducia perché il Consiglio è composto da

ministri nazionali già sottoposti al controllo dei rispettivi parlamenti.

Sia la Commissione sia il Consiglio sono tenuti a trasmettere periodicamente al Pe relazioni

mensili o annuali sulla gestione del bilancio, attività in generale, ecc.

Procedura di codecisione procedura tra Parlamento e Consiglio nell’approvazione delle

proposte della Commissione, che fornisce al Parlamento uno strumento concreto non solo per

rallentare ma anche per bloccare una procedura di approvazione.

La procedura di codecisione segue un percorso complesso:

Viene prevista una serie di letture della proposta della Commissione da parte del Pe e, nel

caso il Pe rifiuti completamente l’atto, viene convocato un Comitato di conciliazione

congiunto con membri del Pe e del Consiglio. Dopo altre letture e modifiche da parte del

Pe, se ogni sforzo è inutile, l’atto non viene approvato.

Viene utilizzata quando si vota su libertà di circolazione dei lavoratori, protezione dei

consumatori, realizzazione del mercato interno, fondi strutturali e coesione.

Una seconda forma di collaborazione tra Consiglio, Commissione e Parlamento, chiamata

Consultazione semplice. È limitata alla fissazione dei prezzi agricoli e si concretizza in un

parere che il Pe fornisce prima dell’approvazione dell’atto da parte del Consiglio su

parere della Commissione.

L’ultimo è il caso del parere conforme richiesto al Pe quando si discute di nuove adesioni

all’Unione, di accordi internazionali dell’unione, di organizzazione dei Fondi strutturali e di

coesione del loro obiettivo.

Il Parlamento partecipa in ogni campo della funzione legislativa, condividendo con il Consiglio il

compito di emendare, respingere o approvare le proposte che provengono dalla Commissione.

La corte di giustizia

È l’organo giuridico dell’Unione, interprete unico del diritto comunitario.

Capacità: -- pronuncia giudizi di legittimità e di conformità ai trattati sulle nuove leggi

-- Può comminare sanzioni contro i paesi membri, singoli cittadini o aziende

-- può dirimere controversie tra i paesi membri o tra uno/più e l’Unione

-- può esaminare ricorsi di singoli o aziende contro le decisioni delle istituzioni

Nel 1989 è stato affiancato da un Tribunale di prima istanza, al quale vengono indirizzate le

Cause proposte da singoli o da imprese contro decisioni assunte dagli organi dell’Unione.

Nel 2004 è stato creato il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, che si occupa

Del contenzioso che può sorgere tra Unione e dipendenti.

Alla corte di giustizia ( 3 camere giurisdizionali), si affianca la Corte dei conti

Corte di giustizia (27 giudici, 8 avvocati, 1 cancelliere)

Tribunale di prima istanza (27 giudici)

Tribunale della funzione pubblica (7 giudici)

La corte di giustizia interviene soprattutto sui ricorsi che possono essere:

1. Ricorso per inadempimento ( proposto dalla Commissione contro uno stato membro)

2. Ricorso di annullamento ( presentato dagli stati membri, dalla Commissione, dal Consiglio

È permesso anche ai privati se le norme sono lesive dei loro interessi legittimi

3. Ricorso per carenza (quando il silenzio di un’istituzione diventa lesivo per i membri.

La corte dei conti

Il suo ruolo è verificare che le spese dell’Unione vengano fatte le rispetto delle norme di bilancio

e in maniera trasparente.

Il suo controllo si esercita su chiunque abbia accesso ai fondi dell’Unione europea e viene

effettuato a campione in corso di bilanc

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher madabmw3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Degrassi Lidianna.