Unione europea
ottobre 2001, n. 3, l’espressione fece ingresso nel testo costituzionale. Tale
riforma introdusse diverse disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana al processo di
integrazione, con riferimento sia allo Stato sia alle Regioni.
Le istituzioni europee.
Il Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo è l’istituzione dell’Unione che, insieme al Consiglio, esercita le funzioni
legislativa e di bilancio, oltre a svolgere compiti di controllo politico e funzioni consultive, secondo
quanto previsto dai trattati. Rappresenta direttamente i cittadini dell’Unione ed è composto da
membri eletti a suffragio universale diretto in ciascuno Stato membro, con mandato quinquennale.
La sua composizione rispecchia il principio della proporzionalità degressiva: il numero di
eurodeputati assegnato a ciascun Paese è proporzionale alla popolazione, ma con limiti minimi e
massimi fissati rispettivamente a 6 e 96 parlamentari. Il numero complessivo non può superare i
705. I deputati non si organizzano in base alla loro nazionalità, bensì per affinità politica,
costituendo gruppi parlamentari transnazionali. Il Parlamento opera secondo un proprio
regolamento interno e ha tre sedi principali: Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo.
Le funzioni del Parlamento si articolano in diversi ambiti. In primo luogo, la funzione legislativa,
condivisa con il Consiglio, si esercita soprattutto attraverso la procedura di codecisione,
ribattezzata dal Trattato di Lisbona “procedura legislativa ordinaria”, che rappresenta il metodo
standard di formazione degli atti normativi dell’Unione. In secondo luogo, vi è la funzione
consultiva, prevista nei casi in cui si applica la procedura legislativa speciale. Importante è anche la
funzione di bilancio, che si concretizza sia nell’approvazione del quadro finanziario pluriennale, sia
nella decisione congiunta con il Consiglio riguardo alle spese da iscrivere nel bilancio dell’UE.
Il Parlamento esercita inoltre un potere di controllo nei confronti della Commissione. Più
precisamente, si tratta di un controllo di natura giuridica, che si manifesta attraverso la mozione di
censura. Questo strumento, assimilabile alla mozione di sfiducia nei sistemi parlamentari nazionali,
obbliga la Commissione a dimettersi collettivamente se approvato dalla maggioranza dei deputati.
L’articolo 14 TUE attribuisce inoltre al Parlamento il potere di eleggere il Presidente della
Commissione, rafforzando così il suo ruolo politico. A ciò si aggiunge un ulteriore strumento di
controllo, seppur indiretto: le interrogazioni che ciascun parlamentare può rivolgere alla
Commissione. Il Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo è l’istituzione cui spetta il potere di indirizzo politico dell’Unione. Tale ruolo si
rafforza grazie alla presenza di un Presidente eletto per un mandato a tempo pieno e di lunga
durata, il quale non può ricoprire incarichi nazionali.
Secondo quanto disposto dall’articolo 145 TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, il Consiglio
europeo si riunisce due volte a semestre ed è formato dai Capi di Stato o di governo degli Stati
membri, dal Presidente del Consiglio europeo e dal Presidente della Commissione. Ai suoi lavori
prende parte anche l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il Consiglio.
Il Consiglio è l’istituzione che rappresenta i governi degli Stati membri e svolge, secondo quanto
stabilito dai trattati, funzioni legislative, di bilancio, di definizione delle politiche e di
coordinamento. Si tratta di un organo composto dagli Stati, ciascuno dei quali detiene un seggio e
designa di volta in volta il proprio rappresentante tra i membri del governo nazionale, in base agli
argomenti all’ordine del giorno.
Accanto alla funzione legislativa e di bilancio, il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza
comune e adotta le decisioni necessarie alla sua attuazione, seguendo gli orientamenti generali e
le linee strategiche definite dal Consiglio europeo. Le sedute sono pubbliche quando si procede alla
votazione dei progetti legislativi. Le decisioni sono prese all’unanimità nei soli casi espressamente
previsti dai trattati, come accade in materia di politica estera e di sicurezza comune.
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dagli articoli 237-243 TFUE.
La Commissione europea.
La Commissione è l’organo esecutivo dell’Unione europea e l’istituzione che la rappresenta a livello
generale. Si tratta di un’istituzione indipendente, i cui membri non possono sollecitare né accettare
istruzioni da alcun governo o organismo esterno. Con il Trattato di Lisbona i suoi compiti sono stati
ampliati e oggi essa ricopre un ruolo centrale e indispensabile nell’attività dell’Unione.
Alla Commissione spettano funzioni di particolare rilievo: promuove l’interesse generale dell’Unione
adottando le iniziative necessarie, vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle
istituzioni, nonché sul rispetto del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia
dell’Unione europea, dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, esercita compiti di
coordinamento, esecuzione e gestione alle condizioni previste dai trattati. Inoltre, assicura la
rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e
per gli altri casi espressamente stabiliti, e avvia il processo di programmazione annuale e
pluriennale per giungere ad accordi interistituzionali.
La sua composizione prevede un commissario per ciascuno Stato membro, incluso il Presidente e
l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che svolge anche le
funzioni di vicepresidente. I commissari sono scelti tra i cittadini degli Stati membri che offrano
piena garanzia di indipendenza e che siano selezionati in base alle loro competenze e al loro
impegno europeo.
Il Trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo del Presidente della Commissione, attribuendogli una
legittimazione più ampia: il Consiglio europeo deve infatti tenere conto dei risultati delle elezioni
europee nel proporre il candidato alla presidenza, che viene poi eletto dal Parlamento europeo a
maggioranza dei suoi membri.
Il funzionamento della Commissione è disciplinato dagli articoli 234, 244-250, 290 e 291 TFUE.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, garantisce il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati e si pronuncia, conformemente a quanto stabilito
dai trattati stessi, sulle controversie insorte tra Stati membri, tra l’Unione e gli Stati membri, tra le
istituzioni dell’Unione, nonché sui ricorsi presentati dai cittadini. In via pregiudiziale, la Corte è
chiamata a intervenire dalle giurisdizioni nazionali per fornire chiarimenti sull’interpretazione del
diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni.
L’organizzazione della Corte prevede due sezioni principali: la Corte di giustizia, competente per
le richieste di pronuncia pregiudiziale provenienti dai tribunali nazionali, per i ricorsi di
annullamento e per le impugnazioni; e il Tribunale, che si occupa invece dei ricorsi di
annullamento presentati da cittadini, imprese o governi degli Stati membri. A queste si possono
affiancare tribunali specializzati, previsti dall’articolo 19 TUE, istituiti dal Parlamento e dal Consiglio
per trattare come giudici di primo grado specifiche categorie di ricorsi in materie particolari.
La composizione della Corte di giustizia prevede un giudice per ciascuno Stato membro e undici
avvocati generali, entrambi nominati per un mandato di sei anni, rinnovabile. Il Tribunale, invece, è
composto da due giudici per Stato membro, anch’essi in carica per sei anni rinnovabili.
L’articolo 353 TFUE stabilisce che giudici e avvocati generali debbano essere scelti tra personalità
che offrano piena garanzia di indipendenza e che rispondano ai requisiti previsti per l’esercizio, nei
rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, oppure che siano giureconsulti di comprovata
e notoria competenza. La Banca Centrale Europea.
La Banca Centrale Europea è un’istituzione dell’Unione europea che, al pari delle altre banche
centrali, ha come compito fondamentale il controllo della liquidità. In base all’articolo 282 TFUE, la
BCE, insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri che adottano l’euro, costituisce
l’Eurosistema, incaricato di condurre la politica monetaria dell’Unione con l’obiettivo prioritario di
mantenere la stabilità dei prezzi all’interno del mercato europeo e, al contempo, di sostenere le
politiche economiche generali dell’Unione.
La BCE dispone di personalità giuridica propria e gode di un elevato grado di indipendenza sia dalle
istituzioni europee sia dai governi nazionali. In materia di politica monetaria esercita il diritto
esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro ed è pienamente autonoma nell’esercizio delle proprie
funzioni e nella gestione delle risorse finanziarie.
Il suo principale organo decisionale è il Consiglio direttivo, che comprende i sei membri del
Comitato esecutivo, nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, e i governatori delle
banche centrali nazionali dei 19 Stati appartenenti all’area euro.
La Corte dei Conti.
La Corte dei conti, in virtù dell’articolo 287 TFUE, ha il compito di esaminare i conti relativi a tutte
le entrate e le spese dell’Unione europea, nonché quelli di ogni organismo istituito dall’UE, salvo i
casi in cui l’atto costitutivo disponga espressamente l’esclusione da tale verifica.
Il controllo esercitato dalla Corte è principalmente di natura formale e riguarda la legittimità, ossia
la correttezza e la regolarità della gestione finanziaria dell’Unione. Tuttavia, essa svolge anche un
controllo di merito, volto a verificare che la gestione finanziaria sia improntata ai principi della sana
amministrazione, garantendo efficacia, economicità ed efficienza.
La Corte è composta da un membro per ciascuno Stato dell’Unione. I componenti sono nominati dal
Consiglio, sulla base di una lista di candidati proposta da ogni Stato membro, previa consultazione
del Parlamento europeo. Restano in carica per un mandato di sei anni e devono essere scelti tra
personalità che abbiano già fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle istituzioni di controllo esterno o
che dispongano di una specifica qualificazione per lo svolgimento di tali funzioni.
Le fonti del diritto dell’Unione europea.
Con l’ade