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Unione europea

ottobre 2001, n. 3, l’espressione fece ingresso nel testo costituzionale. Tale

riforma introdusse diverse disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana al processo di

integrazione, con riferimento sia allo Stato sia alle Regioni.

Le istituzioni europee.

Il Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo è l’istituzione dell’Unione che, insieme al Consiglio, esercita le funzioni

legislativa e di bilancio, oltre a svolgere compiti di controllo politico e funzioni consultive, secondo

quanto previsto dai trattati. Rappresenta direttamente i cittadini dell’Unione ed è composto da

membri eletti a suffragio universale diretto in ciascuno Stato membro, con mandato quinquennale.

La sua composizione rispecchia il principio della proporzionalità degressiva: il numero di

eurodeputati assegnato a ciascun Paese è proporzionale alla popolazione, ma con limiti minimi e

massimi fissati rispettivamente a 6 e 96 parlamentari. Il numero complessivo non può superare i

705. I deputati non si organizzano in base alla loro nazionalità, bensì per affinità politica,

costituendo gruppi parlamentari transnazionali. Il Parlamento opera secondo un proprio

regolamento interno e ha tre sedi principali: Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo.

Le funzioni del Parlamento si articolano in diversi ambiti. In primo luogo, la funzione legislativa,

condivisa con il Consiglio, si esercita soprattutto attraverso la procedura di codecisione,

ribattezzata dal Trattato di Lisbona “procedura legislativa ordinaria”, che rappresenta il metodo

standard di formazione degli atti normativi dell’Unione. In secondo luogo, vi è la funzione

consultiva, prevista nei casi in cui si applica la procedura legislativa speciale. Importante è anche la

funzione di bilancio, che si concretizza sia nell’approvazione del quadro finanziario pluriennale, sia

nella decisione congiunta con il Consiglio riguardo alle spese da iscrivere nel bilancio dell’UE.

Il Parlamento esercita inoltre un potere di controllo nei confronti della Commissione. Più

precisamente, si tratta di un controllo di natura giuridica, che si manifesta attraverso la mozione di

censura. Questo strumento, assimilabile alla mozione di sfiducia nei sistemi parlamentari nazionali,

obbliga la Commissione a dimettersi collettivamente se approvato dalla maggioranza dei deputati.

L’articolo 14 TUE attribuisce inoltre al Parlamento il potere di eleggere il Presidente della

Commissione, rafforzando così il suo ruolo politico. A ciò si aggiunge un ulteriore strumento di

controllo, seppur indiretto: le interrogazioni che ciascun parlamentare può rivolgere alla

Commissione. Il Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo è l’istituzione cui spetta il potere di indirizzo politico dell’Unione. Tale ruolo si

rafforza grazie alla presenza di un Presidente eletto per un mandato a tempo pieno e di lunga

durata, il quale non può ricoprire incarichi nazionali.

Secondo quanto disposto dall’articolo 145 TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, il Consiglio

europeo si riunisce due volte a semestre ed è formato dai Capi di Stato o di governo degli Stati

membri, dal Presidente del Consiglio europeo e dal Presidente della Commissione. Ai suoi lavori

prende parte anche l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Consiglio.

Il Consiglio è l’istituzione che rappresenta i governi degli Stati membri e svolge, secondo quanto

stabilito dai trattati, funzioni legislative, di bilancio, di definizione delle politiche e di

coordinamento. Si tratta di un organo composto dagli Stati, ciascuno dei quali detiene un seggio e

designa di volta in volta il proprio rappresentante tra i membri del governo nazionale, in base agli

argomenti all’ordine del giorno.

Accanto alla funzione legislativa e di bilancio, il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza

comune e adotta le decisioni necessarie alla sua attuazione, seguendo gli orientamenti generali e

le linee strategiche definite dal Consiglio europeo. Le sedute sono pubbliche quando si procede alla

votazione dei progetti legislativi. Le decisioni sono prese all’unanimità nei soli casi espressamente

previsti dai trattati, come accade in materia di politica estera e di sicurezza comune.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dagli articoli 237-243 TFUE.

La Commissione europea.

La Commissione è l’organo esecutivo dell’Unione europea e l’istituzione che la rappresenta a livello

generale. Si tratta di un’istituzione indipendente, i cui membri non possono sollecitare né accettare

istruzioni da alcun governo o organismo esterno. Con il Trattato di Lisbona i suoi compiti sono stati

ampliati e oggi essa ricopre un ruolo centrale e indispensabile nell’attività dell’Unione.

Alla Commissione spettano funzioni di particolare rilievo: promuove l’interesse generale dell’Unione

adottando le iniziative necessarie, vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle

istituzioni, nonché sul rispetto del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia

dell’Unione europea, dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, esercita compiti di

coordinamento, esecuzione e gestione alle condizioni previste dai trattati. Inoltre, assicura la

rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e

per gli altri casi espressamente stabiliti, e avvia il processo di programmazione annuale e

pluriennale per giungere ad accordi interistituzionali.

La sua composizione prevede un commissario per ciascuno Stato membro, incluso il Presidente e

l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che svolge anche le

funzioni di vicepresidente. I commissari sono scelti tra i cittadini degli Stati membri che offrano

piena garanzia di indipendenza e che siano selezionati in base alle loro competenze e al loro

impegno europeo.

Il Trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo del Presidente della Commissione, attribuendogli una

legittimazione più ampia: il Consiglio europeo deve infatti tenere conto dei risultati delle elezioni

europee nel proporre il candidato alla presidenza, che viene poi eletto dal Parlamento europeo a

maggioranza dei suoi membri.

Il funzionamento della Commissione è disciplinato dagli articoli 234, 244-250, 290 e 291 TFUE.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, garantisce il rispetto del diritto

nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati e si pronuncia, conformemente a quanto stabilito

dai trattati stessi, sulle controversie insorte tra Stati membri, tra l’Unione e gli Stati membri, tra le

istituzioni dell’Unione, nonché sui ricorsi presentati dai cittadini. In via pregiudiziale, la Corte è

chiamata a intervenire dalle giurisdizioni nazionali per fornire chiarimenti sull’interpretazione del

diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni.

L’organizzazione della Corte prevede due sezioni principali: la Corte di giustizia, competente per

le richieste di pronuncia pregiudiziale provenienti dai tribunali nazionali, per i ricorsi di

annullamento e per le impugnazioni; e il Tribunale, che si occupa invece dei ricorsi di

annullamento presentati da cittadini, imprese o governi degli Stati membri. A queste si possono

affiancare tribunali specializzati, previsti dall’articolo 19 TUE, istituiti dal Parlamento e dal Consiglio

per trattare come giudici di primo grado specifiche categorie di ricorsi in materie particolari.

La composizione della Corte di giustizia prevede un giudice per ciascuno Stato membro e undici

avvocati generali, entrambi nominati per un mandato di sei anni, rinnovabile. Il Tribunale, invece, è

composto da due giudici per Stato membro, anch’essi in carica per sei anni rinnovabili.

L’articolo 353 TFUE stabilisce che giudici e avvocati generali debbano essere scelti tra personalità

che offrano piena garanzia di indipendenza e che rispondano ai requisiti previsti per l’esercizio, nei

rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, oppure che siano giureconsulti di comprovata

e notoria competenza. La Banca Centrale Europea.

La Banca Centrale Europea è un’istituzione dell’Unione europea che, al pari delle altre banche

centrali, ha come compito fondamentale il controllo della liquidità. In base all’articolo 282 TFUE, la

BCE, insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri che adottano l’euro, costituisce

l’Eurosistema, incaricato di condurre la politica monetaria dell’Unione con l’obiettivo prioritario di

mantenere la stabilità dei prezzi all’interno del mercato europeo e, al contempo, di sostenere le

politiche economiche generali dell’Unione.

La BCE dispone di personalità giuridica propria e gode di un elevato grado di indipendenza sia dalle

istituzioni europee sia dai governi nazionali. In materia di politica monetaria esercita il diritto

esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro ed è pienamente autonoma nell’esercizio delle proprie

funzioni e nella gestione delle risorse finanziarie.

Il suo principale organo decisionale è il Consiglio direttivo, che comprende i sei membri del

Comitato esecutivo, nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, e i governatori delle

banche centrali nazionali dei 19 Stati appartenenti all’area euro.

La Corte dei Conti.

La Corte dei conti, in virtù dell’articolo 287 TFUE, ha il compito di esaminare i conti relativi a tutte

le entrate e le spese dell’Unione europea, nonché quelli di ogni organismo istituito dall’UE, salvo i

casi in cui l’atto costitutivo disponga espressamente l’esclusione da tale verifica.

Il controllo esercitato dalla Corte è principalmente di natura formale e riguarda la legittimità, ossia

la correttezza e la regolarità della gestione finanziaria dell’Unione. Tuttavia, essa svolge anche un

controllo di merito, volto a verificare che la gestione finanziaria sia improntata ai principi della sana

amministrazione, garantendo efficacia, economicità ed efficienza.

La Corte è composta da un membro per ciascuno Stato dell’Unione. I componenti sono nominati dal

Consiglio, sulla base di una lista di candidati proposta da ogni Stato membro, previa consultazione

del Parlamento europeo. Restano in carica per un mandato di sei anni e devono essere scelti tra

personalità che abbiano già fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle istituzioni di controllo esterno o

che dispongano di una specifica qualificazione per lo svolgimento di tali funzioni.

Le fonti del diritto dell’Unione europea.

Con l’ade

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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