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18/02

CHE COS’ È IL DIRITTO PRIVATO? (non studiare imprese e società)

Diritto privato = insieme delle regole che disciplinano i modi attraverso i quali una società

decide di organizzarsi.

Parole chiave:

Organizzazione

 Principi

 Valori

 Scelte di politica legislativa

Regole osservate attraverso due macromodelli: rapporto tra privati; tra cittadino e pubblica

amministrazione (Stato).

Il diritto privato studia il sistema di valori e principi che riguardano e disciplinano la vita tra

privati: diritti della persona; delle famiglie o dei modelli di relazione familiari; diritto delle

successioni (testamentaria o legittima, cioè senza testamento, ma coniuge, figli…); diritti di

proprietà o diritti reali (il diritto di proprietà è assoluto, ma è limitato dallo stato per il fatto

che un bene è privato se utile per lo Stato); obbligazioni e sistema delle responsabilità civili

(contratti).

DIRITTO PRIVATO: regola rapporto tra privati cittadini o tra cittadini ed enti pubblici se questi

non esercitano il lor potere di comando.

DIRITTO PUBBLICO: regola il funzionamento dello stato e i rapporti tra cittadino e stato

(applicabili anche al diritto privato se viene espresso all’interno del codice).

FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

Sono atti o fatti dell’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche.

Si parla di gerarchia perché il sistema del diritto privato prevede che ci siano delle leggi che

hanno più potere di altre.

Gerarchia:

Fonti costituzionali (massime fonti giuridiche):

 Costituzione della repubblica italiana in vigore dal 1° gennaio 1948 (≠

o codice civile del 42) e scritta da una commissione costituente nel 1947, dopo che

nel 46 c’era stato il referendum sulla repubblica o monarchia, dove vinse la

repubblica. La repubblica decide di darsi una regola fondamentale. Si chiama

regola fondamentale perché racchiude i principi fondamentali del sistema del

diritto italiano (privato e pubblico). Regole non possono essere modificate se non

riconosce

attraverso un’altra costituzione. Secondo l’art.2: “La repubblica e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni

sociale ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La tecnica legislativa

poteva essere “I diritti inviolabili dell’uomo sono questi:…”, invece l’articolo non

ci dice quali sono i diritti. La repubblica riconosce e non stabilisce. Il legislatore

dice che il governo non ha il potere di dire se un individuo ha o no un diritto,

perciò questo diritto non può essere tolto. Ad es. le Leggi razziali stabilivano che

solo per l’appartenenza ad una razza non si aveva alcuni diritti. Il legislatore

della costituzione non voleva che accadesse di nuovo. L’art. 2 nasce con

l’obiettivo storico di dire al legislatore che verrà che non può mai dire ad un

individuo che non ha un diritto. Non è il legislatore che da il diritto ad un

individuo, ma già ce l’ha. Lui lo riconosce, garantisce e tutela. Il diritto inviolabile

non ce lo da il legislatore ordinario (volta per volta), ma ce l’hanno già tutti i

cittadini. Se il legislatore ordinario stabilisce una legge volta a dire che una certa

categoria di persone non ha un certo diritto, questa legge sarebbe

incostituzionale o inapplicabile. La norma costituzionale non può essere violata

da una legge ordinaria, cioè da una legge di grado inferiore. Ad es. il diritto

all’eutanasia: se non sono in grado di suicidarmi, non mi viene riconosciuto il

diritto a suicidarmi (es. di diritto considerato da alcuni inviolabile che non è

ancora riconosciuto nel nostro sistema, ma il legislatore, regolamentandolo, lo

può riconoscere, ma non darlo). Riconoscerlo vuol dire che c’è molta gente che

pensa che quel diritto sia giusto ad essere disciplinato, allora lo Stato lo

disciplina, cioè lo riconosce, ma non lo da). Non può più accadere che un governo

stabilisca che qualcuno non ha dei diritti.

Leggi costituzionali (hanno la stessa forza della costituzione)

o

Fonti comunitarie: atti normativi dell’Unione Europea → trattati dell’UE (succeduti

 negli anni):

regolamenti

o comunitario, cioè una norma o una legge di grado gerarchico alto (≠

 regolamenti del sistema del diritto legislativo italiano, che sono l’ultima

catena di comando) e si applica così com’è

ministeriale, cioè una norma tecnica applicativa di una legge e viene fatto

 da un ministero, poi applicato purché non sia in contrasto con la legge

(fonte subordinata)

direttive comunitarie, che sono di 2 tipi:

o Semplice (tout cours), efficace in IT se recepita dal legislatore italiano, cioè

 deve farci una legge apposita (legge comunitaria che tutti gli anni

recepisce le direttive comunitarie e le fa diventare leggi italiane) → non

direttamente applicabili

Self-executing, talmente precisa che non lascia spazio di autonomia al

 legislatore dello stato membro, perciò applicabile nel sistema dei principi

che essa esprime anche se non ancora formalmente recepita

nell’ordinamento → direttamente applicabili.

‼La tecnica legislativa del legislatore comunitario è una tecnica molto interessante

perché fa precedere la regola dalla esplicitazione delle ragioni che hanno portato il

legislatore comunitario a scegliere quella regola (≠ legge italiana in cui si dice solo la

regola). 19/02

L’esigenza alla base di una regola in una data comunità e in un determinato tempo può

essere risolta in modo diverso, ma non per questo meno valida (es. famiglia monogamica o

poligamica). La regola in se non è necessariamente eticamente orientata, cioè non vi è dietro

un principio o un valore, ma la regola può essere solamente organizzativa (es. semaforo

rosso). Ci sono invece delle regole eticamente orientate, ad es. la libertà o il diritto di morire

(es. eutanasia non legale in IT, ma legale in Svizzera e Olanda).

Fonti del diritto è l’argomento più importante: chi mi da il potere di fare o non fare una cosa?

Non posso imporre qualcosa a qualcuno, nessuno mi può costringere a fare qualcosa. Se non

la rispetto cosa accade? Mi assumo la responsabilità delle conseguenze, che sono

sanzionatorie, di tipo civilistico (responsabilità patrimoniale, ossia devo risarcire o dare una

somma quantificata in base ad alcuni criteri) o penale (quando c’è la morte; è personale, cioè

se commetto un reato ne rispondo personalmente). Ad es. se colui che ha causato il danno è

minorenne non è imputabile ed in quel caso rispondono civilmente i genitori. Da un punto di

vista penale, il bambino viene fermato per essere rieducato, ma non condannato. L’obiettivo

della legge è tutelare il danneggiato e non punire il colpevole. Le persone vengono arrestate

perché pericolose e perché possono continuare a farlo, perciò rieducate. Non posso

costringere nessuno, ma solo auto convincere; invece noi siamo costretti a rispettare delle

regole, ma da ciò sorgono 2 problemi:

1. Chi ha il potere di dirmi quello che devo fare (più importante)

Lo stato stabilisce le regole e io devo riconoscerne la moralità, altrimenti posso

esercitare il diritto di obiezione di coscienza purché ciò non incida sulla vita di

una persona (es. aborto).

2. Il tema della responsabilità

Le regole che una comunità si da devono essere conosciute per essere rispettate (es. atti

osceni in luogo pubblico, che devono essere stabiliti dal giudice ≠ es. semaforo rosso perché è

una regola organizzativa). Noi abbiamo un sistema di leggi che siamo tenuti a rispettare

anche se non le consideriamo giuste, ad es. la fatturazione delle tasse. Perché siamo tenuti a

rispettarle? Fonti del diritto = sistema che ha il potere di stabilire una regola. Questo potere

non è legittimo se non gli deriva dal popolo. Il sistema democratico prevede che ogni persona

ha il diritto di votare delle persone che andranno al parlamento che faranno una legge (io l’ho

voluta perché li ho votati, perciò la rispetto). Se non li ho votati io, posso fare un’obiezione di

coscienza critica della società (con gli amici), ma prevale la maggioranza. Il modo giusto per

contestare la regola è farlo nel sistema.

Regole passano attraverso 2 modelli:

1. Convenzionale o negoziale, cioè il contratto o l’accordo; passa attraverso il sistema

relazioni familiari (ad es. matrimonio) o contratto di tipo civilistico.

2. Autoritativo o gerarchico, cioè le regole che la società si è data (ad es. non uccidere).

Può succedere che non tutti sono d’accordo e possiamo civilmente convincere il

governo a cambiare prospettiva. Esistono sanzioni per chi evade questo sistema di

regole.

Fonti costituzionali: è la massima fonte giuridica. La costituzione della repubblica

 contiene i principi e i valori fondamentali del nostro sistema giuridico.

Fonti comunitarie

 Fonti internazionali: trattati internazionali (modo attraverso il quale l’ordinamento

 italiano accetta di rispettare una regola che ha condiviso un altro stato; ad es.

estradizione; accordi tra stati)

Fonti primarie:

 Leggi ordinarie statali (≠regionali) → codici

o Decreti legislativi

o Decreti legge

o Regolamenti parlamentari

o Referendum abrogativo di leggi ordinarie

o Leggi regionali

o Atti aventi forza di legge (es. decreti ministeriali)

o

Fonti secondarie: regolamenti amministrativi

 Fonti terziarie: usi e consuetudini

NORME COSTITUZIONALI

Norme gerarchicamente più importanti. Nella norma costituzionale c’è l’indicazione di un

metodo e di un principio, che non può essere violato da una legge di grado inferiore. Ad es.

nella costituzione, la responsabilità penale è personale e la persona può essere fermata, per

essere rieducata, solo se è pericolosa per gli altri e per se stessi o se è recidivo.

Le norme costituzionali sono in una situazione di “supremazia” rispetto alle altre, al

 vertice della gerarchia delle fonti.

Tali norme sono direttamente applicabili nei rapporti di diritto civile, cioè che il giudice

 la considera immediatamente applicabile. Il giudice la declina poi nel caso concreto.

La Costituzione è rigida: può essere modificata soltanto con una maggioranza

 qualificata dal Parlamento, diversamente da quanto previsto per le leggi ordinarie.

Scelta avvenuta dopo la guerra per far in modo che non si verificasse di nuovo quella

situazione. È a tutela invalicabile di alcuni principi fondamentali, che possono essere

cambiati solamente da un’altra costituzione.

FONTI COMUNITARIE

Trattati che hanno istituito le comunità. Il trattato è un contratto o un accordo tra stati che

decidono di far insieme alcune cose. Le norme disciplinate dal parlamento europeo sono:

Regolamenti

 È una norma gerarchicamente superiore e direttamente applicabile perché è a portata

generale.

Art. 249 (ex 189) comma 2, Tratt. CE: il regolamento ha portata generale. Esso è

obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati

membri, anche nei rapporti tra cittadini.

Direttive

 La direttiva comunitaria diventa legge italiana, perciò quando diventa legge italiana, se

ci dovesse essere una difficoltà interpretativa, per risolverla bisogna guardare cosa dice

la direttiva. La direttiva si fa precedere da un considerando, cioè da una premessa che

contiene le ragioni che hanno portato il legislatore a stabilire una certa regola. Si fa ciò

perché altrimenti ci potrebbe essere un problema di traduzione della norma.

Di due tipi:

Non direttamente applicabili (possono tuttavia valere come parametro per

o l’interpretazione dl diritto interno). Art. 249 (ex 189) comma 3, Tratt. CE: la

direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da

raggiungere, ma resta la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e

ai mezzi. Può essere derogata (venir meno a una legge) dalla legislazione

interna, purché non vengano messi a repentaglio i principi della direttiva (c.d.

vincolatività di principio).

Direttamente applicabili (nei rapporti tra cittadino ed autorità statale)

o Condizioni per l’applicabilità:

1. scadenza del termine concesso allo Stato membro per il recepimento;

2. incondizionata

3. sufficientemente precisa

ALTRE FONTI

Legge (fonte primaria)

 Atto normativo di competenza del Parlamento (legge ordinaria statale), composto da

Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, o, in alcuni casi, della regione (leggi

regionali). Per evitare l’imposizione, la legge deve passare sia per la Camera dei

Deputati, che per il Senato della Repubblica.

Decreto legislativo (fonte primaria)

 Adottato dal governo a seguito di legge parlamentare di delega. Il Parlamento dice al

governo di occuparsi della disciplina di una determinata legge. Ciò si fa per una ragione

tecnica o per fra prima.

Decreto legge (fonte primaria)

 È uno strumento di governo adottato dal governo di propria iniziativa (senza

precedente legge-delega) in circostanze straordinarie di necessità e di urgenza; deve

poi essere ratificato da Camera e Senato e convertito in legge in un determinato tempo

(e deve essere presentato alle Camere per la sua conversione il giorno stesso),

altrimenti perde efficacia e decade (es. soldi stanziati per terremoto).

Regolamenti (fonte secondaria)

 Emanati da organi del potere esecutivo (Governo) o da altre Autorità nei limiti nei quali

è loro attribuita una potestà in materia (il potere deriva dalla legge che hanno

costituito, perciò non hanno potere di disciplinare cose diverse da quella legge); di

regola non attribuiscono particolari diritti, obblighi o facoltà ma ne regolano l’esercizio.

Usi o consuetudini (fonte terziaria)

 Fonte non statuale, non scritta (fonte-fatto), è regola di condotta osservata

uniformemente e costantemente dai membri di una società con la convinzione di

contra legem,

adempiere ad un imperativo giuridico. Non è ammesso l’uso bensì vale

se richiamata da altre fonti o per la disciplina di materia non altrimenti regolamentata.

Prassi dove lo stato non ha legiferato.

‼Se ho un diritto, questo diritto deve essermi riconosciuto da qualcuno. Se non mi viene

riconosciuto, devo provare al giudice l’esistenza del diritto e la violazione del diritto. Esistono

3 livelli di giustizia:

Civile

 Si sviluppa su 3 gradi di giurisdizione o di giudizio:

1° e 2° giudice di merito (comprende tribunale e corte di appello)

o 3° giudice di legittimità (corte di cassazione; giudice stabilisce se i giudici di

o merito hanno correttamente applicato le leggi che disciplinano quel caso; per

capire se sono corrotti)

La famiglia della vittima fa causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti

(responsabilità patrimoniale); obiettivo = tutelare il danneggiato.

Penale

 Se voglio far del male (anche civile) intenzionalmente, ma anche per altre condanne;

personale; obiettivo = non è punire il colpevole, ma rieducarlo per evitare che lo

rifaccia.

Amministrativa

 20/02

Dietro ogni articolo, scritto dall’assemblea costituente, c’è una storia e un dibattito o un

percorso di mediazione culturale tra 3 anime: cattolica, socialista-comunista e liberale.

Art.1: “L’IT è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”. Perché “fondata sul lavoro”?

Non è fondata sui privilegi, ogni individuo ha gli stessi diritti, a prescindere dall’avere dei titoli

nobiliari o no. Ciò che importa è il far parte di una società e il modo di contribuire con il

proprio lavoro. Una volta non era così, infatti la nobiltà aveva dei privilegi (es. non potevano

essere arrestati).

CHIAVI DI LETTURA DEL DIRITTO DELLE FONTI

PRIMO APPROCCIO (parte negoziale)

 Il potere di fare qualcosa nasce dall’obbligazione che mi sono assunto e diventa una

responsabilità, cioè sono responsabile perché l’ho voluto e non perché me l’hanno

imposto.

SECONDO APPROCCIO

 La regola mi viene da un sistema (non l’ho condivisa io) e la legge è scritta da una

persona che mi rappresenta. Ho delegato delle persone (sistema della democrazia

diretta) che, su mio mandato (elettorale), scrivono delle leggi.

FATTO/ATTO E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

RILEVANZA ED EFFICACIA DEL FATTO GIURIDICO

Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al quale l’ordinamento riconduce un effetto giuridico.

Non tutto ciò che accade è rilevante per l’ordinamento.

Rilevanza: il fatto è oggetto di valutazione (positiva o negativa) da parte dell’ordinamento.

Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti giuridicamente irrilevanti.

Efficacia: indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici, quali la nascita, la

modificazione o l’estinzione di situazioni soggettive.

FATTI E ATTI GIURIDICI

Il fatto giuridico si distingue tra:

Fatti giuridici in senso stretto: accadimenti considerati oggettivamente, al cui

 verificarsi la norma ricollega determinati effetti; è una cosa che accade; racchiude sia la

parte dell’atto (comportamento), sia il fatto giuridico in se stesso. Art.2043

(risarcimento per fatto illecito): “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad

altrui

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelamanfredi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.
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