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ACCETTAZIONE

Ho diritto e dovere di accettare o non accettare. Le accettazioni possono essere fatte in 2 modi: Espressa (la persona interessata ad assumere la qualità di erede dichiara in un atto pubblico o in una scrittura privata di accettare l'eredità; art. 475 c.c.) o tacita (il soggetto chiamato all'eredità la accetta compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare; art. 476 c.c.)

Con beneficio di inventario

Strumento predisposto per consentire all'erede di accettare o no in modo consapevole. Non tutti i figli o mogli o mariti sanno con chiarezza quale sia l'attività del de cuius (es. debiti). Significa che accetto l'eredità dopo aver verificato se essa è attiva o passiva. Se scopro, dopo aver fatto l'inventario, che l'attivo è maggiore del passivo, accetto, altrimenti rinuncio all'eredità. In quel caso subentrano i miei eredi, che probabilmente non accetteranno.

anche loro. Questo patrimonio negativo verrà estinto. Non sono tenuto giuridicamente (magari si moralmente) ad assumermi la responsabilità di accettare e pagare i debiti di mio padre. La legge vuole che la scelta di pagare i debiti di mio padre sia una scelta consapevole. Accettazione presunta o ex lege: per decorso del tempo se in possesso dei beni (art. 485,2 e 3 comma c.c.), per sottrazione o occultamento dei beni (art. 527 c.c.), acquisto dei beni da parte dello Stato (art. 586 c.c.). L'accettazione con beneficio d'inventario (modalità di accettazione che consente al chiamato di verificare la consistenza dell'eredità) non può essere che espressa (art. 484 c.c.). Il chiamato non è chiaramente obbligato ad accettare: la RINUNZIA ALL'EREDITÀ comporta la dismissione abdicativa del diritto di accettare. Può essere fatta se: - non è decorso il termine di prescrizione (480) - il chiamato non è decaduto dalessere redatto su qualsiasi supporto materiale, come carta o digitale. 2. Pubblico (redatto da un notaio) Deve essere redatto da un notaio pubblico, che ne attesta la validità e ne conserva una copia presso il proprio archivio. Questo tipo di testamento garantisce maggiore sicurezza e certezza giuridica. 3. Segreto (redatto in presenza di testimoni) Deve essere redatto in presenza di due testimoni, che devono essere maggiorenni e capaci di intendere e volere. I testimoni devono firmare il testamento insieme al testatore. Questo tipo di testamento offre una maggiore protezione contro eventuali contestazioni. È importante ricordare che il testamento deve essere redatto in modo chiaro e inequivocabile, indicando chiaramente le volontà del testatore riguardo alla disposizione dei propri beni dopo la morte. In caso di dubbi o contestazioni, sarà il tribunale a decidere l'interpretazione corretta del testamento.essere, il testamento sarà considerato nullo. Testimoni: il testamento deve essere firmato da almeno due testimoni che siano presenti contemporaneamente alla firma del testatore. I testimoni devono essere maggiorenni, capaci di intendere e di volere, e non devono essere beneficiari del testamento. Forma scritta: il testamento deve essere scritto in forma scritta, sia a mano che tramite stampa o mezzo informatico. È importante che il testamento sia chiaro e comprensibile, in modo da evitare interpretazioni errate. Revoca: il testamento può essere revocato in qualsiasi momento, sia in tutto che in parte. La revoca può avvenire tramite un nuovo testamento o attraverso un atto di revoca specifico. Esecuzione: il testamento entra in vigore solo dopo la morte del testatore. Gli eredi devono rispettare le disposizioni testamentarie e procedere all'esecuzione delle volontà del defunto. È importante consultare un avvocato specializzato in diritto delle successioni per redigere correttamente un testamento e assicurarsi che sia valido e in linea con le leggi vigenti.intendere e di volere, esso è invalido. Altra funzione: per verificare la proprietà di un bene. Se vendo un bene dopo aver fatto testamento, il testamento non è più valido. Sottoscrizione: quando ho finito di scrivere il testamento metto la firma, che chiude il processo di formazione della volontà del de cuius. Se manca l'autografia e la sottoscrizione, il testamento è nullo, cioè non produce effetti giuridici, perché, rispettivamente, non viene dal de cuius e non è chiuso, cioè il processo di formazione della sua volontà non è completato. Se manca la data, il testamento è annullabile (606 c.c.). La nullità è lo strumento giuridico con cui l'ordinamento priva di meritevolezza un atto privato (non gli fa produrre gli effetti giuridici). Questo accade perché, nel caso del testamento, il legislatore non vuole che qualcuno scriva testamento su computer o possa simulare la

grafia di un altro. È come una sanzione. Se manca la data il testamento è solo annullabile. L'annullabilità consente di produrre effetti giuridici solo a certe condizioni, cioè tutela gli interessi di alcuni soggetti che hanno il diritto di far valere l'invalidità. La nullità tutela l'interesse pubblico o generale perché si vuole evitare che il testamento non provenga dalla persona che si vuole tutelare. L'annullabilità tutela l'interesse degli eredi perché i 3 figli potrebbero dire che quel giorno papà era capace di capire anche se era ubriaco o non ha messo la data, ma per noi quella volontà è importante e la vogliamo rispettare. Se un erede non è d'accordo, può far valere l'annullabilità della data in funzione della tutela dei propri interessi, e non del testatore. Il testatore può essersi dimenticato la data o può averla scritta

sbagliata o incompleta. La legge da a chi ha diritto di farvalere il vizio della mancanza della data il diritto di farlo valere. Non è nullo se tutti glieredi sono d’accordo.

2. Per atto di notaio

Svantaggi: minore segretezza, maggiore formalismo perché alle norme del codice siaggiungono quelle prescritte dai notai. Può essere:

Pubblico (603)

Una persona che ad es. non sa scrivere o leggere può dettare il propriotestamento al notaio (pubblico ufficiale che certifica che quelle cose sono detteveramente). Può essere fatto anche da chi non sa o non può scrivere né leggereperché è redatto interamente dal notaio in presenza di due testimoni(403, 2 e 3comma c.c.). Deve essere sottoscritto dal notaio dai testimoni e daltestatore.

Segreto (604)

Consegno al notaio il testamento, il notaio lo conserva fino al momento della miamorte, poi lo aprirà e leggerà davanti ai miei figli (605).

Nullità per difetto

di forma (606). Il testamento segreto invalido ha l'efficacia di quello olografo, se ne presenti i requisiti di forma (607).

Una norma molto particolare (in contrasto con il dettato dell'art. 1423 c.c.) è quella che consente la conferma della disposizione testamentaria nulla (art. 590).

I VIZI DELLA VOLONTÀ

Si trovano anche nel contratto. "La disposizione testamentaria può essere impugnata (portata davanti al giudice) da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo. L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L'azione si prescrive (si estingue) in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore."

"Impugnata" significa che c'è

Qualcuno che ha il diritto di dire davanti al giudice che quel testamento sia stato fatto in modo viziato. Sono causa di annullabilità assoluta:

Dolo è il termine che rappresenta un modo attraverso il quale si forma una volontà. Io ho voluto fare una cosa illecita. Se costringo il testatore, attraverso raggiri, a scrivere delle cose che non avrebbe scritto se io non avessi posto in essere questi raggiri. Anche la mera captazione (si induce il testatore a ritenere di testare in maniera spontanea anche se non è così).

Violenza: morale (non fisica perché è causa di nullità assoluta).

Errore ostativo (625 e 628 c.c.): sono indotto a scrivere una cosa pensando di essere ancora proprietario di una cosa che non ho più. Le conseguenze sono più limitate.

In questi casi il testamento è annullabile. Se io dovessi apporre al testamento delle condizioni impossibili o illecite, la condizione è come se non fosse apposta.

Cioè non viene considerata; ad esempio lascio tutto a mio figlia purché non si sposi mai un negro. La condizione è illecita, perciò mia figlia eredita anche se si sposa un ragazzo di colore. Rilevanza del motivo (in ambito testamentario e di contratto di donazione rilevano imotivi): errore rende il testamento annullabile (624, 4 comma), la sua illiceità nullo (626 c.c.). Le condizioni impossibili e illecite si considerano non apposte (634 c.c.) (a differenza di quanto accade per il contratto). L'onere (647): peso imposto, per volontà del disponente, al beneficiario trasmissibile ai suoi eredi, salvo l'ipotesi di prestazione infungibile. 18/03

Quali sono le azioni (in giudizio = tutela giudiziaria) a tutela dei legittimari? Se una persona a me cara (madre, padre, coniuge) mi ha escluso dalla successione ho 2 possibilità:

  1. Non mi interessa avere nulla da lui, perciò il problema non si pone;
  2. Io ho diritto ad una quota anche se la

La persona non mi ha lasciato nulla della sua eredità. La successione dei legittimari c'è solo nella successione testamentaria.

Erede legittimo (≠ erede legittimario) = erede che la legge individua come tale se il soggetto non ha fatto testamento.

Il testamento può contenere dichiarazioni di tipo patrimoniale o di tipo morale.

Gli eredi sono obbligati a rispettare l'ultima volontà del de cuius? "Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo 648. Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento."

"Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso Art. 648."

c.c.:d'inadempimento dell

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelamanfredi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.