18/02 Che cos’è il diritto privato? (non studiare imprese e società)
Diritto privato = insieme delle regole che disciplinano i modi attraverso i quali una società decide di organizzarsi.
Parole chiave:
- Organizzazione
- Principi
- Valori
- Scelte di politica legislativa
Regole osservate attraverso due macromodelli: rapporto tra privati; tra cittadino e pubblica amministrazione (Stato).
Il diritto privato studia il sistema di valori e principi che riguardano e disciplinano la vita tra privati: diritti della persona; delle famiglie o dei modelli di relazione familiari; diritto delle successioni (testamentaria o legittima, cioè senza testamento, ma coniuge, figli…); diritti di proprietà o diritti reali (il diritto di proprietà è assoluto, ma è limitato dallo Stato per il fatto che un bene è privato se utile per lo Stato); obbligazioni e sistema delle responsabilità civili (contratti).
Diritto privato: regola rapporto tra privati cittadini o tra cittadini ed enti pubblici se questi non esercitano il loro potere di comando.
Diritto pubblico: regola il funzionamento dello Stato e i rapporti tra cittadino e Stato (applicabili anche al diritto privato se viene espresso all’interno del codice).
Fonti del diritto privato
Sono atti o fatti dell’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche.
Si parla di gerarchia perché il sistema del diritto privato prevede che ci siano delle leggi che hanno più potere di altre.
Gerarchia
Fonti costituzionali (massime fonti giuridiche):
- Costituzione della Repubblica italiana in vigore dal 1° gennaio 1948 (≠ codice civile del 42) e scritta da una commissione costituente nel 1947, dopo che nel 46 c’era stato il referendum sulla Repubblica o monarchia, dove vinse la Repubblica. La Repubblica decide di darsi una regola fondamentale. Si chiama regola fondamentale perché racchiude i principi fondamentali del sistema del diritto italiano (privato e pubblico). Regole non possono essere modificate se non riconosce attraverso un’altra Costituzione. Secondo l’art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociale ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La tecnica legislativa poteva essere “I diritti inviolabili dell’uomo sono questi:…”, invece l’articolo non ci dice quali sono i diritti. La Repubblica riconosce e non stabilisce. Il legislatore dice che il governo non ha il potere di dire se un individuo ha o no un diritto, perciò questo diritto non può essere tolto. Ad es. le Leggi razziali stabilivano che solo per l’appartenenza ad una razza non si aveva alcuni diritti. Il legislatore della Costituzione non voleva che accadesse di nuovo. L’art. 2 nasce con l’obiettivo storico di dire al legislatore che verrà che non può mai dire ad un individuo che non ha un diritto. Non è il legislatore che dà il diritto ad un individuo, ma già ce l’ha. Lui lo riconosce, garantisce e tutela. Il diritto inviolabile non ce lo dà il legislatore ordinario (volta per volta), ma ce l’hanno già tutti i cittadini. Se il legislatore ordinario stabilisce una legge volta a dire che una certa categoria di persone non ha un certo diritto, questa legge sarebbe incostituzionale o inapplicabile. La norma costituzionale non può essere violata da una legge ordinaria, cioè da una legge di grado inferiore. Ad es. il diritto all’eutanasia: se non sono in grado di suicidarmi, non mi viene riconosciuto il diritto a suicidarmi (es. di diritto considerato da alcuni inviolabile che non è ancora riconosciuto nel nostro sistema, ma il legislatore, regolamentandolo, lo può riconoscere, ma non darlo). Riconoscerlo vuol dire che c’è molta gente che pensa che quel diritto sia giusto ad essere disciplinato, allora lo Stato lo disciplina, cioè lo riconosce, ma non lo dà). Non può più accadere che un governo stabilisca che qualcuno non ha dei diritti.
- Leggi costituzionali (hanno la stessa forza della Costituzione).
Fonti comunitarie: atti normativi dell’Unione Europea → trattati dell’UE (succeduti negli anni):
- Regolamenti comunitario, cioè una norma o una legge di grado gerarchico alto (≠ regolamenti del sistema del diritto legislativo italiano, che sono l’ultima catena di comando) e si applica così com’è.
- Ministeriale, cioè una norma tecnica applicativa di una legge e viene fatto da un ministero, poi applicato purché non sia in contrasto con la legge (fonte subordinata).
- Direttive comunitarie, che sono di 2 tipi:
- Semplice (tout cours), efficace in IT se recepita dal legislatore italiano, cioè deve farci una legge apposita (legge comunitaria che tutti gli anni recepisce le direttive comunitarie e le fa diventare leggi italiane) → non direttamente applicabili.
- Self-executing, talmente precisa che non lascia spazio di autonomia al legislatore dello Stato membro, perciò applicabile nel sistema dei principi che essa esprime anche se non ancora formalmente recepita nell’ordinamento → direttamente applicabili.
La tecnica legislativa del legislatore comunitario è una tecnica molto interessante perché fa precedere la regola dalla esplicitazione delle ragioni che hanno portato il legislatore comunitario a scegliere quella regola (≠ legge italiana in cui si dice solo la regola).
19/02
L’esigenza alla base di una regola in una data comunità e in un determinato tempo può essere risolta in modo diverso, ma non per questo meno valida (es. famiglia monogamica o poligamica). La regola in sé non è necessariamente eticamente orientata, cioè non vi è dietro un principio o un valore, ma la regola può essere solamente organizzativa (es. semaforo rosso). Ci sono invece delle regole eticamente orientate, ad es. la libertà o il diritto di morire (es. eutanasia non legale in IT, ma legale in Svizzera e Olanda).
Fonti del diritto è l’argomento più importante: chi mi dà il potere di fare o non fare una cosa? Non posso imporre qualcosa a qualcuno, nessuno mi può costringere a fare qualcosa. Se non la rispetto cosa accade? Mi assumo la responsabilità delle conseguenze, che sono sanzionatorie, di tipo civilistico (responsabilità patrimoniale, ossia devo risarcire o dare una somma quantificata in base ad alcuni criteri) o penale (quando c’è la morte; è personale, cioè se commetto un reato ne rispondo personalmente). Ad es. se colui che ha causato il danno è minorenne non è imputabile ed in quel caso rispondono civilmente i genitori. Da un punto di vista penale, il bambino viene fermato per essere rieducato, ma non condannato. L’obiettivo della legge è tutelare il danneggiato e non punire il colpevole. Le persone vengono arrestate perché pericolose e perché possono continuare a farlo, perciò rieducate. Non posso costringere nessuno, ma solo autoconvincere; invece noi siamo costretti a rispettare delle regole, ma da ciò sorgono 2 problemi:
- Chi ha il potere di dirmi quello che devo fare (più importante).
Lo Stato stabilisce le regole e io devo riconoscerne la moralità, altrimenti posso esercitare il diritto di obiezione di coscienza purché ciò non incida sulla vita di una persona (es. aborto).
- Il tema della responsabilità.
Le regole che una comunità si dà devono essere conosciute per essere rispettate (es. atti osceni in luogo pubblico, che devono essere stabiliti dal giudice ≠ es. semaforo rosso perché è una regola organizzativa). Noi abbiamo un sistema di leggi che siamo tenuti a rispettare anche se non le consideriamo giuste, ad es. la fatturazione delle tasse. Perché siamo tenuti a rispettarle? Fonti del diritto = sistema che ha il potere di stabilire una regola. Questo potere non è legittimo se non gli deriva dal popolo. Il sistema democratico prevede che ogni persona ha il diritto di votare delle persone che andranno al Parlamento che faranno una legge (io l’ho voluta perché li ho votati, perciò la rispetto). Se non li ho votati io, posso fare un’obiezione di coscienza critica della società (con gli amici), ma prevale la maggioranza. Il modo giusto per contestare la regola è farlo nel sistema.
Regole passano attraverso 2 modelli:
- Convenzionale o negoziale, cioè il contratto o l’accordo; passa attraverso il sistema relazioni familiari (ad es. matrimonio) o contratto di tipo civilistico.
- Autoritativo o gerarchico, cioè le regole che la società si è data (ad es. non uccidere). Può succedere che non tutti sono d’accordo e possiamo civilmente convincere il governo a cambiare prospettiva. Esistono sanzioni per chi evade questo sistema di regole.
- Fonti costituzionali: è la massima fonte giuridica. La Costituzione della Repubblica contiene i principi e i valori fondamentali del nostro sistema giuridico.
- Fonti comunitarie.
- Fonti internazionali: trattati internazionali (modo attraverso il quale l’ordinamento italiano accetta di rispettare una regola che ha condiviso un altro Stato; ad es. estradizione; accordi tra Stati).
- Fonti primarie:
- Leggi ordinarie statali (≠ regionali) → codici.
- Decreti legislativi.
- Decreti legge.
- Regolamenti parlamentari.
- Referendum abrogativo di leggi ordinarie.
- Leggi regionali.
- Atti aventi forza di legge (es. decreti ministeriali).
- Fonti secondarie: regolamenti amministrativi.
- Fonti terziarie: usi e consuetudini.
Norme costituzionali
Norme gerarchicamente più importanti. Nella norma costituzionale c’è l’indicazione di un metodo e di un principio, che non può essere violato da una legge di grado inferiore. Ad es. nella Costituzione, la responsabilità penale è personale e la persona può essere fermata, per essere rieducata, solo se è pericolosa per gli altri e per se stessi o se è recidivo.
- Le norme costituzionali sono in una situazione di “supremazia” rispetto alle altre, al vertice della gerarchia delle fonti.
- Tali norme sono direttamente applicabili nei rapporti di diritto civile, cioè che il giudice la considera immediatamente applicabile. Il giudice la declina poi nel caso concreto.
- La Costituzione è rigida: può essere modificata soltanto con una maggioranza qualificata dal Parlamento, diversamente da quanto previsto per le leggi ordinarie. Scelta avvenuta dopo la guerra per far in modo che non si verificasse di nuovo quella situazione. È a tutela invalicabile di alcuni principi fondamentali, che possono essere cambiati solamente da un’altra Costituzione.
Fonti comunitarie
Trattati che hanno istituito le comunità. Il trattato è un contratto o un accordo tra Stati che decidono di far insieme alcune cose. Le norme disciplinate dal Parlamento europeo sono:
Regolamenti
È una norma gerarchicamente superiore e direttamente applicabile perché è a portata generale.
Art. 249 (ex 189) comma 2, Tratt. CE: il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, anche nei rapporti tra cittadini.
Direttive
La direttiva comunitaria diventa legge italiana, perciò quando diventa legge italiana, se ci dovesse essere una difficoltà interpretativa, per risolverla bisogna guardare cosa dice la direttiva. La direttiva si fa precedere da un considerando, cioè da una premessa che contiene le ragioni che hanno portato il legislatore a stabilire una certa regola. Si fa ciò perché altrimenti ci potrebbe essere un problema di traduzione della norma.
Di due tipi:
- Non direttamente applicabili (possono tuttavia valere come parametro per l’interpretazione del diritto interno). Art. 249 (ex 189) comma 3, Tratt. CE: la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma resta la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Può essere derogata (venir meno a una legge) dalla legislazione interna, purché non vengano messi a repentaglio i principi della direttiva (c.d. vincolatività di principio).
- Direttamente applicabili (nei rapporti tra cittadino ed autorità statale).
- Scadenza del termine concesso allo Stato membro per il recepimento.
- Incondizionata.
- Sufficientemente precisa.
Altre fonti
Legge (fonte primaria)
Atto normativo di competenza del Parlamento (legge ordinaria statale), composto da Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, o, in alcuni casi, della regione (leggi regionali). Per evitare l’imposizione, la legge deve passare sia per la Camera dei Deputati, che per il Senato della Repubblica.
Decreto legislativo (fonte primaria)
Adottato dal governo a seguito di legge parlamentare di delega. Il Parlamento dice al governo di occuparsi della disciplina di una determinata legge. Ciò si fa per una ragione tecnica o per fare prima.
Decreto legge (fonte primaria)
È uno strumento di governo adottato dal governo di propria iniziativa (senza precedente legge-delega) in circostanze straordinarie di necessità e di urgenza; deve poi essere ratificato da Camera e Senato e convertito in legge in un determinato tempo (e deve essere presentato alle Camere per la sua conversione il giorno stesso), altrimenti perde efficacia e decade (es. soldi stanziati per terremoto).
Regolamenti (fonte secondaria)
Emanati da organi del potere esecutivo (Governo) o da altre Autorità nei limiti nei quali è loro attribuita una potestà in materia (il potere deriva dalla legge che hanno costituito, perciò non hanno potere di disciplinare cose diverse da quella legge); di regola non attribuiscono particolari diritti, obblighi o facoltà ma ne regolano l’esercizio.
Usi o consuetudini (fonte terziaria)
Fonte non statuale, non scritta (fonte-fatto), è regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una società con la convinzione di adempiere ad un imperativo giuridico. Non è ammesso l’uso contra legem, bensì vale se richiamata da altre fonti o per la disciplina di materia non altrimenti regolamentata. Prassi dove lo Stato non ha legiferato.
Se ho un diritto, questo diritto deve essermi riconosciuto da qualcuno. Se non mi viene riconosciuto, devo provare al giudice l’esistenza del diritto e la violazione del diritto. Esistono 3 livelli di giustizia:
- Civile.
- Si sviluppa su 3 gradi di giurisdizione o di giudizio:
- 1° e 2° giudice di merito (comprende tribunale e corte di appello).
- 3° giudice di legittimità (corte di cassazione; giudice stabilisce se i giudici di merito hanno correttamente applicato le leggi che disciplinano quel caso; per capire se sono corrotti).
- La famiglia della vittima fa causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (responsabilità patrimoniale); obiettivo = tutelare il danneggiato.
- Si sviluppa su 3 gradi di giurisdizione o di giudizio:
- Penale.
- Se voglio far del male (anche civile) intenzionalmente, ma anche per altre condanne; personale; obiettivo = non è punire il colpevole, ma rieducarlo per evitare che lo rifaccia.
- Amministrativa.
20/02
Dietro ogni articolo, scritto dall’assemblea costituente, c’è una storia e un dibattito o un percorso di mediazione culturale tra 3 anime: cattolica, socialista-comunista e liberale.
Art. 1: “L’IT è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Perché “fondata sul lavoro”? Non è fondata sui privilegi, ogni individuo ha gli stessi diritti, a prescindere dall’avere dei titoli nobiliari o no. Ciò che importa è il far parte di una società e il modo di contribuire con il proprio lavoro. Una volta non era così, infatti la nobiltà aveva dei privilegi (es. non potevano essere arrestati).
Chiavi di lettura del diritto delle fonti
Primo approccio (parte negoziale)
Il potere di fare qualcosa nasce dall’obbligazione che mi sono assunto e diventa una responsabilità, cioè sono responsabile perché l’ho voluto e non perché me l’hanno imposto.
Secondo approccio
La regola mi viene da un sistema (non l’ho condivisa io) e la legge è scritta da una persona che mi rappresenta. Ho delegato delle persone (sistema della democrazia diretta) che, su mio mandato (elettorale), scrivono delle leggi.
Fatto/atto e situazioni giuridiche soggettive
Rilevanza ed efficacia del fatto giuridico
Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al quale l’ordinamento riconduce un effetto giuridico. Non tutto ciò che accade è rilevante per l’ordinamento.
Rilevanza: il fatto è oggetto di valutazione (positiva o negativa) da parte dell’ordinamento. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti giuridicamente irrilevanti.
Efficacia: indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici, quali la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni soggettive.
Fatti e atti giuridici
Il fatto giuridico si distingue tra:
- Fatti giuridici in senso stretto: accadimenti considerati oggettivamente, al cui verificarsi la norma ricollega determinati effetti; è una cosa che accade; racchiude sia la parte dell’atto (comportamento), sia il fatto giuridico in se stesso. Art. 2043 (risarcimento per fatto illecito): “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui
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