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TUTELA DELLA PROPRIETà INTELLETTUALE

Proprietà intellettuale: insieme dei principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano,

ovvero le invenzioni industriali, i modelli di design e i marchi. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo tre

aree: il diritto d’autore (proteggere le espressioni artistiche), il diritto dei brevetti (proteggere le nuove idee) e il

diritto dei marchi (proteggere i simboli che sono finalizzati a distinguere le varie aziende).

CAPITOLO 1

Esiste una normativa sulla concorrenza, la quale è divisa in due categorie:

1. Le norme che tutelano la libera concorrenzialità, intesa come libera competitività tra i soggetti operanti sul

mercato al fine di garantire al cliente una soluzione migliore

2. Le norme che vietano e sanzionano gli atti di concorrenza sleale

La prima norma dedicata alla sanzione degli atti di concorrenza sleale è l’ART.10 BIS della Convenzione di Unione di

Parigi. Si definisce atto di concorrenza sleale un qualsiasi atto contrario agli usi onesti in ambito industriale o

commerciale.

Il Codice Civile ha una sezione sulla concorrenza sleale che va dall’ART.2598 all’ART.2601.

Concorrenza sleale: utilizzo di tecniche, pratiche, comportamenti, mezzi illeciti e scorretti per ottenere un vantaggio

su un competitor o arrecare loro un danno. Può avvenire utilizzando i nomi o i marchi che ricordano quelli di altre

aziende, oppure diffondendo informazioni che screditano l’attività dei concorrenti.

ART.2598: compie atti di concorrenza sleale chiunque usi nomi o segni distintivi di un’altra impresa, imiti servilmente

i suoi prodotti generando confusione sull’utente, chi diffonde informazioni dnigratorie sui prodotti del competitor e

chi si appropria di pregi non suoi. L’ART.2598 è diviso in tre parti

COMMA 1: si occupa delle fattispecie confusorie, ovvero l’uso di nomi o segni distintivi che generano confusione, e

dell’imitazione servile. Proibisce tutti i comportamenti che generano confusione nell’utente.

FATTISPECIE CONFUSORIE: segno oggetto dell’uso confusorio. Per essere tutelato dovrà essere→

• Dotato di capacità distintiva

• Utilizzato legittimamente da chi richiede la tutela

• Effettivamente confondibile con il segno usato illegittimamente

Sono esclusi i casi di mera produzione (senza commercializzazione) e i casi in cui ci sia solo la registrazione

IMITAZIONE SERVILE: quando l’imprenditore adotta per le forme esteriori dei propri prodotti i caratteri tipici dei

prodotti dei competitor generando confusione negli utenti. Il divieto riguarda le forme esteriori e i contenitori non le

caratteristiche intrinseche in quanto non sono percettibili al pubblico. La forma per essere tutelata deve essere

• Diversa dalla forma tradizionale della tipologia dei prodotti

• Arbitraria, ovvero non necessaria alla funzione svolta dal prodotto

COMMA 2: si occupa di due ipotesi

• Ipotesi denigratoria: diffusione di notizie o informazioni denigratorie sul competitor. Per essere lecita la

trasmissione della notizia deve avvenire in modo oggettivo e non tendenzioso. Per esserci denigrazione deve

essere chiaro il soggetto denigrato, la notizia comunicata a soggetti terzi e la diffusione a un numero

indeterminato di soggetti. La portata nenigratoria viene valutata secondo due parametri: dato oggettivo

(contenuto della notizia) e dato soggettivo (qualità e natura dei destinatari di diffusione). I tre casi più comuni

di denigrazione sono: diffide inviate al pubblico, comunicazione sui procedimenti giudiziari e la magnificazione

dei propri prodotti.

• Appropriazione di pregi: attribuzione ai propri prodotti o servizi i pregi e doti del competitor ritenute decisive

dal consumatore per l’acquisto. I casi più noti sono: il richiamo ai segni distintivi del competitor tramite

espressioni come “tipo” o “modello”, riferimento al concorrente e false indicazioni di provenienza.

COMMA 3: norma di chiusura del sistema con cui si afferma. Compie l’atto di concorrenza sleale l’imprenditore che

usa i mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggire altrui azienda

COMUNICAZIONE INGANNEVOLE: ogni comunicazione dell’imprenditore rivolta a potenziali clienti che contiene

elementi non corrispondenti al vero e sia idonea a ingannare i destinatari. Esistono due tipi:

1. Pubblicità ingannevole: diffusione di informazioni false che danneggiano il concorrente

2. Pubblicità comparativa: modalità di comunicazione usata dall’impresa per promuovere i prodotti

confrontandoli con quelli del competitor. È ammessa solo quando non è ingannevole (deve confrontare i

prodotti in maniera oggettiva)

ANTITRUST: garantisce la libera concorrenzialità dei soggetti operanti sul mercato. È un organo che garantisce

all’individuo o all’attività di non esere diffamato o denigrato (agisce su tutto il mercato)

CONCORRENZA DENIGRATORIA: l’azienda fa una comunicazione denigrando il concorrente dichiarando il falso

Per esserci CONCORRENZA SLEALE deve esistere un rapporto di concorrenzialità tra le parti interessate (deve esserci

una comunanza di clientela) e le due parti coinvolte devono essere considerate imprenditori. In ogno atto di

concorrenza sleale esistono due parti: il soggetto attivo o agente che trae vantaggio dall’atto illecito e il soggetto

passivo che subisce i danni. Entrambi devono essere imprenditori, ovvero colui che esercita l’attività economica

organizzata rivolta allo scambio di merci o servizi. La giurisprudenza ha allargato il campo: possono essere accusati

anche gli imprenditori privati che gestiscono servizi pubblici, imprenditori non proprietari di aziende, imprenditori

fieri (non hanno ancora agito sul mercato) e imprenditori falliti. In caso in cui l’atto è compiuto da terzi imposti

(dipendenti o collaboratori) l’imprenditore è ritenuto colpevole in quanto trae vantaggi da atti illeciti dei terzi.

LAYOUT NEGOZIO: nel caso in cui non sia stato depositato come disegno o modello l’unico modo per la tutela è la

normativa che regola la concorrenza sleale parassitaria confusoria. Le pratiche più diffuse sono:

1. Contraffazione del marchio

2. Concorrenza sleale confusoria

3. Concorrenza parassitaria o pedissequa: è la più subdola in quanto non c’è imitazione servile ma emulazione

pedissequa dell’azienda cercando di capirne le strategie e l’approccio ai consumatori

ART.2601 – AZIONI DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli

interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza può essere promossa anche da

associazioni professionalie da enti rappresentanti la categoria

ART.18 DEL CODICE DEL CONSUMO DEFINIZIONI

• CONSUMATORE: persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle sue attività commerciali

• PROFESSIONISTA: persona fisica che agisce nel quadro della sua attività commerciale e chiunque agisce per suo

conto

• PRODOTTO: qualsiasi bene o servizio

• PRATICHE COMMERCIALI: qualsiasi azione in relazione alla promozione, vendita o fornitura del prodotto ai

consumatori

• MICROIMPRESA: società che esercita un’attività economica occupando meno di 10 persone e con fatturato

annuo o bilancio inferiori a 2 milioni di euro

• FALSARE IN MISURA RILEVANTE IL COMPORTAMENTO ECONOMICO DEI CONSUMATORI: pratica commerciale

idonea ad alterare la capacità del consumatore di prendere decisioni consapevoli inducendolo a prendere

decisioni che non avrebbe preso

• CODICE DI CONDOTTA: accordo non imposto da disposizioni legislative dello stato che i professionisti di uno o

più settori si impegnano a rispettare

• DILIGENZA PROFESSIONALE: competenza e attenzione che i consumatori si attendono dal professionista nei loro

confronti rispetto ai principi di correttezza nel settore

• INVITO ALL’ACQUISTO: comunicazione commerciale che indica le caratteristiche e il prezzo del prodotto

• INDEBITO CONDIZIONAMENTO: sfruttamento della posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare

una pressione (limitare la capacità di prendere una decisione consapevole)

• DECISIONE DI NATURA COMMERCIALE: presa dal consumatore, acquistare o meno un prodotto, metodo di

pagamento ed esercitazione del diritto contrattuale riguardo al prodotto

• PROFESSIONE REGOLAMENTATA: attività professionale regolata da disposizioni legislative che ne consentono

l’accesso solo se si è in possesso di determinate qualifiche professionali

ART.19 DEL CODICE DEL CONSUMO: si applica a pratiche commerciali scorrette. Le disposizioni da rispettare sono:

1. Disposizioni delle normative contrattuali

2. Disposizioni delle normative riguardanti la salute e la sicurezza dei prodotti

3. Disposizioni delle normative che garantiscono livelli elevati di correttezza professionale

4. Disposizioni che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali

ART.20 DEL CODICE DEL CONSUMO DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Una pratica commerciale è scorretta se:

1. È contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare il comportamento economico del

consumatore in relazione al prodotto

2. È idonea a falsare il comportamento economico di un gruppo di consumatori vulnerabili per la loro infermità

mentale, età o ingenuità in un modo che il professionista può prevedere eccezioni: dichiarazioni esagerate o

non destinate ad essere prese alla lettera

3. È ingannevole o aggressiva →

ART.21 DEL CODICE DEL CONSUMO AZIONI INGANNEVOLI

Pratica commerciale che contiene informazioni false e induce o è idonea a indurre in errore o indurre il consumatore

a decioni di natura commerciale che non avrebbe preso Elementi ingannevoli:

1. Natura del prodotto

2. Caratteristiche principali del prodotto (disponibilità, vantaggi o rischi)

3. Dichiarazioni e sponsorizzazioni

4. Esistenza di uno specifico vantaggio sul prezzo

5. Necessità di manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione

6. Natura, qualifiche e diritti del professionista (patrimonio, status o riconoscimento industriale)

7. Diritti del consumatore (sostituzione o rimborso)

8. Attività di commercializzazione che genera confusione con i prodotti dei competitors (pubblicità comparativa

illecita compresa)

9. Mancato rispetto dei codici di condotta del professionista

10. Prodotto suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori con omissione di notizie

inducendo il consumatore a trascurare le regole di prudenza e vigilanza

11. Banca che obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla stessa banca ai fini della

stipula di un contratto di mutuo

12. Minaccia alla sicurezza di bambini e adolescenti

13. Sovrapprezzo dei costi del completamento della transizione elettronica da parte dei fornitori di beni e servizi

ART.22 DEL CODICE DEL CONSUMO OMISSIONI INGANNEVOLI

Si hanno quando il professionista:

1. Omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di

natura commerciale

2. Occulta o presenta in modo incomprensibile o ambiguo informazioni rilevan

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frafonta12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tutela della proprietà intellettuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Camerino o del prof Picarelli Gennaro.
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