vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Si può far rientrare il fenomeno del contratto stipulato tra assenti nella contrattazione
telematica?
Sicuramente sì. Il contratto stipulato in Internet rientra perfettamente nella definizione di
contratto a distanza di cui all’ art 50 cod. cons. (“contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di
prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto,
impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”) in quanto è senza
dubbio un contratto concluso senza la presenza fisica e simultanea delle parti. 3
Cosa prevede tale normativa?
- Innanzitutto, si può dire che la disciplina dei contratti a distanza è incentrata sulla
previsione di una serie di obblighi informativi che gravano sul professionista nella fase di
formazione del consenso, miranti a colmare il deficit normativo che deriva all’ acquirente
dal fatto che non ha modo di verificare di persona le caratteristiche di ciò che compra via
Internet. L’ art 52 cod. cons. prevede infatti, una serie di informazioni che devono essere
fornite al consumatore “in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza” oltre che “in modo chiaro e comprensibile … osservando i principi di buona fede e
di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili”.
(In particolare,le informazioni che devono essere fornite riguardano: identità del
professionista; caratteristiche essenziali del bene o del servizio; prezzo del bene o del
servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; spese di consegna; modalità di esecuzione del
contratto; esistenza del diritto di recesso o esclusione dello stesso; modalità e tempi di
restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; ecc.)
Inoltre, tale normativa disciplina l’ esercizio del
- diritto di recesso (o jus poenitendi), il
quale si configura, nell’ ambito dei contratti conclusi a distanza, come diritto di liberarsi dal
vincolo contrattuale se il bene non ha le caratteristiche che legittimamente il consumatore si
attendeva attraverso la visione del sito Intenet : da un lato, l’ art 59 cod. cons impone, con
l’ uso di strumenti informatici e telematici,
riguardo proprio ai contratti conclusi mediante
che le informazioni sul diritto di recesso (di cui all’ art 52, lett f e g) vengano fornite nel
corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto; dall’ altro, l’ art
64 cod. cons. individua le precise modalità in cui il recesso deve avvenire [= il consumatore
può recedere entro 10 gg lavorativi dal giorno del ricevimento del bene (ovvero entro 90 gg
di cui all’
da questa data qualora non siano state fornite su supporto duraturo le informazioni
art 52) inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento; per la tempestività della
raccomandata basta la consegna all’ ufficio postale entro i termini indicati; esercitato il
diritto di recesso, il consumatore deve restituire il bene al professionista e il professionista
deve rimborsare al consumatore le somme da questi versate.].
C) Inoltre, estremamente importante è la disciplina della garanzia reale di conformità, di cui
Con l’ introduzione di tali norme il
agli artt 128 e ss cod. cons. legislatore del 2005 ha
definitivamente abbandonato la tutela civilistica ancorata ai vizi della cosa venduta.
In cosa consiste questa nuova garanzia?
Innanzitutto, si tratta di una garanzia che prescinde dalla qualificazione del vizio in quanto si
pattuito nel contratto. L’ art 129 infatti afferma che “il
fonda esclusivamente su quanto
venditore ha l’ obbligo di consegnare beni conformi al contratto di vendita”; in altre parole,
si esige che il bene consegnato sia fotocopia di quello ordinato e si stabilisce che le eventuali
difformità ricadono direttamente sulla responsabilità del venditore.
Inoltre, è una garanzia incentrata sul momento della consegna (è in questo momento, infatti,
che si valuta la presenza o meno di vizi di conformità). L’ art 130, infatti, afferma che “il
venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene”.
In cosa si differenzia dalla disciplina codicistica sui vizi della cosa venduta (artt 1490 e
1497 cc)?
1. Quello codicistico è un sistema ancorato al momento perfezionativo del contratto e
Infatti l’art
garantisce esclusivamente dai vizi che incidono sul funzionamento del bene.
1490 cc prevede che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da
vizi che la rendano inidonea all’ uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore” e l’ art 1497 cc in pratica sancisce che il venditore è tenuto a
per l’
garantire che la cosa venduta abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali
uso cui è destinata. 4
2. Inoltre, i rimedi consentiti dal codice civile in caso di vizi della cosa venduta sono solo
(solo nel caso previsto dall’ art 1490)
la risoluzione e la riduzione del prezzo; invece, il
consumatore, in virtù della garanzia di conformità, ha diritto anzitutto al ripristino, senza
spese, della conformità del bene con riparazione o sostituzione ovvero, qualora questi
rimedi siano impossibili, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (art
130, co 2 cod. cons.).
Infine, l’ art 134 cod. cons. colpisce con la
3. nullità ogni patto volto ad escludere o
limitare tale garanzia, laddove invece l’ art 1490 cc prevede l’inefficacia, tra l’ altro
soltanto se il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
D) Il quadro normativo in materia di contrattazione telematica, è completato con la disciplina
del commercio elettronico, contenuta nel d. lgs. 70/2003 (attuativo della direttiva
comunitaria 31/2000) che ha come obiettivo quello di aumentare la fiducia dei consumatori
nel commercio elettronico, al fine ultimo di aumentare le contrattazioni transfrontaliere all’
interno del mercato unico.
Qual’ è l’ ambito di applicazione di tale disciplina?
La disciplina contenuta in questo decreto si applica non solo ai contratti tra imprenditori e
consumatori (B to C) ma anche ai contratti tra professionisti (B to B).
Le ipotesi di inapplicabilità riguardano esclusivamente:
a) Contratti che istituiscono o trasferiscono diritti (reali?) relativi a beni immobili diversi da
quelli in materia di locazione;
Contratti che richiedono per legge l’ intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri
b) o professioni che implicano l’ esercizio di pubblici poteri;
c) Contratti di fideiussione o di garanzia (personale e/o reale?) prestata da persone che
agiscono in base a fini che esulano dalle loro attività commerciali o professionali;
d) Contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione (quali?).
Cosa prevede tale normativa?
- Anche tale disciplina è fondata su estesi obblighi informativi posti a carico del cd
prestatore (= persona fisica o giuridica che svolge attività economica on line).
sono previste dall’ art 7, in virtù del
In particolare, delle generali informazioni obbligatorie
quale egli deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari
del servizio (consumatori e non) ed alle Autorità competenti, le informazioni riguardanti:
l’ indirizzo di
nome, domicilio e altri estremi che permetto di contattarlo rapidamente (come
posta elettronica); ordine professionale presso cui sia iscritto; numero della partita IVA;
prezzi e tariffe praticati (evidenziando se comprendono imposte, costi di consegna ed altri
elementi aggiuntivi da specificare); attività consentite al consumatore e al destinatario del
servizio.
Gli obblighi d’ informazione sono ancora più stringenti nel caso in cui si tratti di una
comunicazione commerciale (= forma di comunicazione destinata, direttamente o
indirettamente, a promuovere beni, servizi o l’ immagine di un’ impresa, di un soggetto che
eserciti un’ attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione);
l’ art 8 infatti, prevede che le comunicazioni commerciali, infatti, sin dal primo invio,
devono contenere, in modo chiaro ed inequivocabile, una diretta normativa diretta ad
evidenziare: che si tratta di comunicazione commerciale; la persona per conto della quale la
comunicazione è effettuata; che si tratta di un’ offerta promozionale e le relative condizioni
di accesso; che si tratta di concorsi o giochi promozionali e le relative condizioni di
partecipazione.
Inoltre, con riferimento alle comunicazioni commerciali non sollecitate e trasmesse per
con l’ art
posta elettronica, al fine di evitare il fenomeno dello spamming, il legislatore, 9,
ha stabilito che esse devono essere identificabili come tali, in modo chiaro ed in equivoco,
fin dal momento in cui il destinatario le riceve e che devono contenere l’ indicazione che il
destinatario può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 5
l’
- Con riferimento, poi, alla disciplina riservata ai contratti del commercio elettronico,
art 12 del d. lgs. 70/2003 stabilisce che il prestatore, oltre agli obblighi stabiliti dal codice
del consumo in tema di contratti a distanza (art 52 cod. cons.), deve fornire in modo chiaro,
comprensibile ed inequivocabile, prima dell’ inoltro dell’ ordine da parte del destinatario del
servizio (consumatore e non), le informazioni riguardanti:
a) le varie tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto sarà archiviato e le relative modalità d’ accesso;
c) i mezzi tecnici a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di
inserimento dei dati prima dell’ inoltro dell’ ordine;
d) gli eventuali codici di condotta cui il prestatore aderisce;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto;
f) gli strumenti di composizione delle controversie.
Tale norma è inderogabile solo se il contratto è concluso con un consumatore; se invece è
stipulato tra due imprenditori, è possibile derogarvi con specifico accordo.
Tale norma non si applica ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di mail.
l’ art 13 del d. lgs.
- Con riferimento, infine, alla conclusione del contratto telematico,
“le
70/2003 stabilisce, al co1, che no