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Turismo culturale

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali sono tutelate dal nostro ordinamento. L'art. 9 della costituzione e la Repubblica promuovono lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. La Repubblica tutela in particolare il paesaggio e il patrimonio artistico nazionale. L’aggettivo nazionale indica tutti i beni che concorrono a rafforzare il sentimento comune nazionale; ciò non significa che se un bene è stato fatto da un italiano esso unisca la cultura nazionale.

L’art 9 si riferisce a tutti i beni che riguardano la cultura italiana e tutte le altre culture che hanno concorso a rafforzare il sentimento nazionale. L’art 9 non si limita a individuare i compiti che spettano all’ordinamento repubblicano ma promuove anche la cultura.

Il termine passaggio è passato da una concezione statica della cultura (conservazione e salvaguardia dei beni) ad una concezione dinamica finalizzata al godimento dei beni in quanto funzionali alla crescita culturale della comunità. La tutela diventa strumento culturale per la crescita del popolo italiano attraverso la fruizione dei beni.

Dibattito sull'articolo 9

Dibattito dell’assemblea costituente sul secondo comma dell’art 9: preoccupazione che ci potesse essere una dispersione del patrimonio storico artistico; preoccupazione legata al nascente ordinamento regionale (cosa avessero potuto fare le regioni nei confronti del patrimonio artistico) —> il termine Repubblica comprende tutti i livelli di governo che possono tutelare il paesaggio. Il primo comma venne votato all’unanimità senza alcun dibattito (considerato un articolo privo di un contenuto normativo).

La riscoperta dell’art 9 si sviluppò solo negli anni '70 (patrimonio paesaggistico + sviluppo culturale). Si fondano tutti gli interventi normativi del settore: è compito della Repubblica (tutti i livelli di governo) migliorare ed elevare il livello di cultura della comunità attraverso la promozione di attività culturali, la fruizione e il godimento dei beni culturali. La cultura è la chiave per la promozione culturale del singolo individuo. L’art 9 non definisce cosa si intende per paesaggio, di ciò si occupa il legislatore.

La legislazione sui beni culturali

Nel 1999 ci fu il primo testo unico sui beni culturali superato poi dal decreto lgs 42 del 2004 (codice dei beni culturali). La nozione “paesaggio” è una nozione estetico-culturale: il paesaggio non è solo riconducibile alla bellezza paesaggistica (come si intendeva nelle leggi fasciste), a ciò si aggiunge anche l’elemento culturale. Paesaggio = territorio espressivo dell’identità culturale che risulta tale grazie alle modifiche dell’uomo, gli elementi naturali e le relazioni che vivono all’interno del territorio.

Il codice non si occupa solo del territorio ma si sofferma anche sulla tutela dei singoli elementi che lo compongono —> i beni paesaggistici. Beni paesaggistici = singole aree e singoli beni immobili di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico perché si contraddistinguono dagli altri elementi del territorio (caratterizzano quello specifico contesto culturale). Patrimonio paesaggistico + Beni Culturali = Patrimonio Culturale.

Beni culturali: definizione e classificazione

Il patrimonio culturale comprende tutti quei beni e quelle aree che sono considerati espressione della ricchezza culturale di quel dato territorio. La nozione di bene culturale è contenuta nell'art 2; per bene culturale si intendono tutti i beni mobili e immobili che ai sensi degli art 10 e 11 presentano un interesse storico, artistico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico e altre cose individuate dalla legge quale testimonianza avente valore di civiltà.

Questa nozione è entrata nel linguaggio giuridico negli anni '50 per effetto del diritto internazionale per la quale per la prima volta viene utilizzato il termine di bene culturale. Prima si utilizzavano i termini “antichità” e “cose d’arte” (ai tempi della legge Bottai).

Nel 1964 alla commissione parlamentare di studi Franceschini, un organo provvisorio costituito per legge quando il parlamento deve studiare un particolare tema composta da deputati e senatori a cui si affidano dei poteri particolari, venne attribuito il compito di studiare la legislazione del patrimonio storico-artistico per introdurre una nuova legislazione sul tema o integrare quella vecchia (quella urbanistica). In questa commissione venne introdotta la nozione di Bene Culturale come la conosciamo oggi.

Caratteristiche dei beni culturali

  • Materialità: sono beni culturali beni immobili (tutte le cose naturalmente e artificialmente legate al terreno: suolo, sorgenti, edifici..) e mobili (tutte le altre cose) che si possono toccare con mano.
  • Pluralità: non esiste un solo tipo di bene culturale ma più tipi che sono quelli individuati nell’art 10.
  • Tipicità: dal punto di vista giuridico perché un bene culturale sia tale è necessario che esso sia riconosciuto dalla legge o dall’amministrazione. Sono beni culturali solo quelli indicati come tali dall’amministrazione.

Questi tre elementi permettono di capire ciò che non è bene culturale: sono esclusi tutti quei beni privi di un substrato fisico (opere della musica, opere della scienza..); sono escluse tutte quelle espressioni artistiche che fanno parte del patrimonio popolare (balli popolari, canzoni popolari..). Nell’art 7 bis il legislatore dice che se le espressioni del patrimonio popolare presentano espressioni di materialità allora queste possono essere ascritte al patrimonio culturale.

Distinzione e tutela dei beni culturali

Rimangono fuori dal codice anche le attività culturali: tutte quelle attività che sono indirizzate alla diffusione della cultura (teatro, danza, musica..), la promozione di attività culturali è di potestà concorrente. Una stessa espressione culturale può essere considerata dall’ordinamento in maniera diversa e oggetto di materie diverse, ad es. le rime del Petrarca (vedi esempio sul libro).

Le tipologie di beni culturali sono indicate nell’art 10 che contiene la categoria di beni culturali: sono beni culturali tutti quei beni che sono soggetti ad ogni revisione di tutela che sono contenuti nel codice, a tutti questi beni si applicano tutte le norme del codice. Nell’art 11 sono indicati i beni considerati beni culturali solo ai fini dell’applicazione di specifiche norme del codice (non di tutte le norme solo ad alcune) —> categoria speciale.

Articolo 10 e beni culturali

  • I beni culturali di proprietà pubblica indicati come tali direttamente dal codice, sono per legge beni culturali (comma 1) raccolte dei musei, raccolte dello stato..
  • I beni culturali di proprietà pubblica individuati come tali dall’amministrazione (comma 2)
  • Comma 3: i beni culturali privati possono essere individuati solo come tali dall’amministrazione; conflitto tra interesse culturale e interesse del privato che dispone del bene. Nel momento in cui sono proprietario di un bene culturale sono tenuto a preservarlo e tutelarlo. Presunzione di culturalità del bene culturale fino a quando non si accerta che non sia tale.

Le opere d’arte contemporanea (ultimo comma art 10) non sono considerate beni culturali. Le opere di proprietà pubblica opera di un artista vivente o la cui esecuzione non risalga a 50 anni per quelli mobili o 70 anni per quelli immobili, non sono considerate beni culturali.

Procedimenti e interesse storico-artistico

Due ragioni per cui le opere contemporanee non sono beni culturali:

  • Il legislatore ritiene di non dover accelerare il giudizio sul valore storico artistico dell’opera.
  • Per non intervenire sul mercato delle opere contemporanee.

Procedimenti con i quali si accerta l’interesse storico-artistico di beni culturali pubblici e privati (se un bene è un bene culturale o meno). Il procedimento amministrativo è lo strumento con il quale la pubblica amministrazione esercita il suo potere e adotta i suoi provvedimenti (serie consecutiva di atti attraverso il quale l’amministrazione adotta i provvedimenti). L’atto amministrativo produce i suoi effetti direttamente nei confronti dei cittadini.

Fasi del procedimento amministrativo

  • L’avvio può avvenire o d’ufficio (l'amministrazione stessa avvia il procedimento) o su istanza di parte (il privato chiede all’amministrazione di avviare il procedimento).
  • Fase istruttoria nella quale l’amministrazione acquisisce gli elementi di fatto e di diritto che rilevano quel contesto e che le consentono poi di decidere (entro un termine di 30 gg).
  • Fase decisoria il procedimento si conclude con un provvedimento espresso; se l’amministrazione non decide si verifica il silenzio in adempimento.

Conclusione del procedimento

L’amministrazione che avvia il procedimento che accerta l’interesse storico del bene culturale ha un termine di 120 gg. Fin quando l’amministrazione non decide vige un regime di inalienabilità relativa del bene = il bene non può essere venduto.

Quando il procedimento si conclude:

  • Se si accerta l’interesse storico del bene (provvedimento di vincolo, adottato dalla commissione regionale per il patrimonio culturale) viene comunicato alle sovrintendenze. Il provvedimento di vincolo sarà trascritto nei registri immobiliari nei quali si trascrive la proprietà di determinati beni a cui è necessario fare pubblicità per garantire la buona fede dei successivi acquirenti.
  • Accertamento negativo dell’interesse del bene: quel bene non sarà più assoggettato alla disciplina di tutela prevista dal codice.

Il procedimento di verifica è diverso per i beni privati: l’amministrazione deve rilevare un interesse particolare del privato per quel bene. La fase di avvio avviene quasi sempre su istanza dell’amministrazione. L'amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento al possessore del bene —> atto che si adotta in tutti procedimenti amministrativi al loro avvio; questo atto serve ai possessori per permettere a questi di intervenire durante il corso del procedimento.

Comunicazioni al privato

Cosa l’amministrazione deve comunicare al privato:

  • Il tipo di procedimento
  • Quale amministrazione sta procedendo
  • Il termine entro il quale si deve concludere
  • Gli strumenti che il privato può adottare nel caso in cui l’amministrazione non interviene
  • L’ufficio
  • Il nome del responsabile del procedimento amministrativo (interlocutore del privato con riferimento al procedimento amministrativo)

Al privato si concede un termine non inferiore a 30 gg entro il quale può presentare memorie, documenti, osservazioni per la quale il bene non è un bene culturale. Dal momento dell’avvio del procedimento il bene viene analizzato in materia di vigilanza ispezione protezione e norme che riguardano la circolazione del bene in via nazionale.

Assetto delle competenze legislative

Funzione di tutela del patrimonio culturale

Dal punto di vista storico la funzione di tutela è stata la prima attività che ha interessato i soggetti pubblici, il motivo ispiratore degli interventi legislativi del 1909 – 1912, anche la legge fascista ruotava intorno alla tutela; essa è ancora il perno dell’attuale legislazione, come evidenziato dall’art 1. del codice dei beni culturali: le attività concernenti la valorizzazione, la fruizione devono essere svolte in conformità con la tutela.

Sulla nozione di tutela l’art 3 sottolinea che consiste nell’esercizio delle funzioni e delle attività dirette all’individuazione dei beni ascritti al patrimonio culturale, alla protezione e alla valorizzazione per fini di pubblica fruizione, il principale strumento attraverso il quale viene conformato il diritto di proprietà è il provvedimento di vincolo.

Il primo oggetto della tutela è l’individuazione dei beni: art 11-12-13-14 individuazione e dichiarazione dell’interesse storico culturale. Il secondo è la protezione dei beni culturali: si garantisce l’integrità fisica del bene da interventi dell’uomo. Il terzo è la conservazione: si garantisce che non venga dispersa l’integrità culturale, del supporto materiale e quella giuridica, sono ascrivibili quelle misure di studio, di manutenzione e di restauro sui beni culturali, che potrebbero essere pregiudicati dal tempo che passa.

Scopo della tutela

Lo scopo della tutela è preservare il valore del bene, definito dalla Corte Costituzionale dopo la riforma dell’art 5, tale scopo segna il confine tra la materia della valorizzazione (immagine del bene come risorsa e servizio da rendere al cittadino) e quella della tutela (valore da proteggere).

Fruizione e accesso ai beni culturali

Per fruizione si intende il pubblico accesso ai beni del patrimonio culturale da parte dell’utenza, è garantita da alcuni istituti e luoghi di cultura: musei, archivi, biblioteche, parchi archeologici, aree archeologiche, complessi monumentali; essi esercitano un vero e proprio pubblico servizio e si contraddistinguono dagli istituti e luoghi di cultura privati, che non hanno un obbligo di utilità sociale e non hanno le stesse regole; l’art 104 del codice ci dice che possono essere assoggettati da visita da parte del pubblico per scopi culturali 2 tipologie di istituti privati: le collezioni private dichiarate come tali e i beni privati immobili vincolati come beni culturali per il particolare legame che hanno con la storia, con il contesto nel quale è stato inserito (vincolo relazionale).

Vi è un ulteriore qualificazione del bene, maggiore interesse, accordo tra il proprietario del bene e l’amministrazione. In un solo caso il privato è obbligato a far fruire il bene: se ha ricevuto contributi economici per la conservazione del bene, le modalità d’accesso saranno concordate con il privato.

La fruizione è riconducibile all’uso generale del bene, consentito a tutta la comunità, ma il bene può essere soggetto anche ad un uso individuale, previo pagamento un canone concessorio, es: concessione Palazzo Pitti per le sfilate; se il bene è nella disponibilità di un ente pubblico si deve sentire il parere del Ministero. Questa concessione è diversa dalla concessione dell’attività di valorizzazione.

Attività di tutela

L’attività di tutela è disciplinata negli articoli 20 e successivi, in cui vengono descritte le misure di tutela del patrimonio culturale, quelle tipologie di autorizzazioni per consentire gli interventi del patrimonio culturale, sono misure tipicizzate, non tutte le misure sono possibili, solo quelle disciplinate dal Codice, questo ci rimanda al principio di legalità: misure adottate sempre e solo nei casi previsti dalla legge, riguarda solo nei casi di tutela. L’art 117 ultimo comma, dice che si ascrive la tutela nella potestà legislativa esclusiva statale; è lo stato che declina e definisce i processi amministrativi.

Ciò non ha escluso che le regioni potessero attribuire il valore storico artistico (potestà esclusiva statale) ai fini della sua valorizzazione senza che ciò comportasse la qualificazione come bene culturale, il legislatore regionale esercita la sua potestà concorrente (valorizzazione), funzionale per ricevere incentivi finanziari, ai fini della valorizzazione.

Piano amministrativo

La tutela è l’esempio dell’esigenza unitaria delle funzioni amministrative, le attività di tutela sono svolte dallo Stato, in particolare dal MIBACT e dal...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher f.cena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) o del prof Sau Antonella.
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