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PIANO AMMINISTRATIVO:

La tutela è l’esempio dell’esigenza unitaria delle funzioni amministrative, le attività di tutela sono

svolte dallo Stato, in particolare dal MIBACT e dai suoi organi, svolge le funzioni direttamente o le

può conferire alle regioni tramite forme di intesa e coordinamento (art 4 ),ci sono alcune funzioni

che sono state attribuite alle regioni dalla legge : funzioni di tutela dei beni librari , funzione di

tutela dei beni paesaggistici.Il ruolo più importante tra gli enti locali lo ha la Regione. La capillare

distribuzione dei beni culturali rende necessario un esercizio unitario, lo Stato ha anche la funzione

di vigilanza e controllo.

VALORIZZAZIONE:

è una funzione che segue logicamente la funzione di tutela, avviene dopo…..

L’art 6 ci dice che essa è l’esercizio delle funzioni e disciplina delle attività volte a promuovere la

conoscenza del bene, le migliori condizioni di utilizzazione del bene (anche per i disabili ) al fine di

promuovere lo sviluppo della cultura.La tutela e la valorizzazione condividono la stessa finalità: la

pubblica fruizione, si è discusso molto sulla funzione della fruizione; nel decreto del 1998 la

fruizione assumeva il rango di funzione, nella riforma dell’art 5 e nel codice scompare, la fruizione

non è una funzione amministrativa ma una finalità immediata, lo scopo dell’attività di tutela e

valorizzazione, la finalità ultima è promuovere lo sviluppo della cultura e elevare i singoli cittadini.

L’art 6 non ci dice quali sono le misure di valorizzazione, questo ci fa capire che si rinvia a tutte le

possibili soluzioni dell’amministrazione, funzione atipica, aperta, dinamica. Sicuramente fa parte

della valorizzazione il sostegno delle iniziative di conservazione del patrimonio culturale; un’altra

indicazione la troviamo nell’art 111: la valorizzazione ha un’attività organizzativa (organizzazione

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stabile di risorse, reti) e un’attività operativa,(messa a disposizione di competenze economiche e

tecniche o strumentali finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio), l’amministrazione

ha la possibilità di scegliere le misure (attività operativa) ma anche le soluzioni organizzative,

scelta della massima flessibilità, atipicità.

Valorizzazione=potestà legislativa concorrente (art 7 che riprende l’art 117)

Secondo comma art 102 (fruizione) e art 112 (valorizzazione) ci dicono che il legislatore regionale

è autorizzato a legiferare in ordine alle attività di fruizione e di valorizzazione nel rispetto dei

principi del Codice solo con riferimento ai beni, contenuti negli istituti e nei luoghi di cultura non

appartenenti allo stato o dei quali lo stato ha trasferito la disponibilità alle regioni o agli enti. Allo

stato non spetta solo una disciplina di cornice ma di dettaglio che riguardano quei luoghi che ha a

sua disposizione o sono di sua proprietà, esercita anche la potestà regolamentare, di solito

esercitata dalle regioni nelle materie concorrenti e residuali, lo stato esercita una deroga, perché lo

stato in quei beni esercita una potestà legislativa esclusiva.La disciplina di dettaglio delle regioni è

minima, sbilanciamento a favore dello stato.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE :

Il codice adotta il criterio della proprietà, principio domenicale, lo stato valorizza i beni di sua

proprietà, le regioni lo stesso e anche gli enti locali. É contemperato dal principio di consensuale:

stato, province, regioni… possono stipulare accordi per l’esercizio delle funzioni amministrative, è

uno strumento privilegiato

Art 112 individua diversi accordi di valorizzazione: stato, regioni, enti concludono accordi per la

definizione di strategie e obiettivi comuni per la valorizzazione, sono gli accordi generali di

programma.

Accordi tra gli stessi soggetti (stato, regioni, enti.. ) per adottare piani strategici di sviluppo culturale

e gli accordi di programmazione di dimensione sub regionale o regionale, ambito però delimitato,

gli enti coinvolti sono tenuti a promuovere l’integrazione delle infrastrutture e delle attività

economiche di quel territorio, è grazie a questi piani strategici che può essere sfruttato il territorio

in chiave turistica, l’adozione dei piani è affidata all’organo periferico che coordina le attività di tutti i

luoghi di cultura (poli museali) Questi accordi possono coinvolgere anche i beni privati.

L’adozione di questi piani può essere affidata a soggetti ad hoc: possono partecipare il ministero, i

soggetti dei beni, soggetti privati no profit a cui lo statuto attribuisce funzioni, sulla loro natura non

si dice altro, quindi si può scegliere la soluzione organizzativa che si vuole. Di regola vengono

utilizzati i consorzi, ma anche società e lo strumento della fondazione.

Altri accordi per regolare l’esercizio comune di servizi strumentali per l’attività di valorizzazione e

promozione, sono accordi più specifici rispetto a quelli del quarto comma, di solito si fanno gli

accordi per coordinare le funzioni amministrative, ora è uno strumento per fare squadra per

valorizzare in chiave promozionale il territorio, integrazione, cooperazione tra settore pubblico e

privato. Nel 2008 è stata introdotta la possibilità di far partecipare le associazioni culturali.

Triplice organizzazione di tutti gli accordi :

Strategia, programmazione, gestione

La carenza di risorse impatta sulla valorizzazione, perché i fondi vengono indirizzati dapprima alle

attività di tutela poi alla valorizzazione, ecco perché sono importanti gli accordi, per attirare anche

le risorse dei privati, anche se nel nostro ordinamento ce ne sono pochi. L’ordinamento si affida

spesso alle fondazione di diritto bancario, partner privilegiato per gli accordi nei quali le fondazioni

investono le loro risorse.Queste fondazioni hanno un’origine antica: nascono nel centro Europa

sulle antiche casse di risparmio (beneficenza), le fondazioni sono la cassaforte delle banche,

hanno una partecipazione nelle banche, le fondazioni sono soggette al controllo del ministero del

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tesoro e dell’economia per evitare la dispersione del patrimonio. Hanno una natura giuridica

diversa dalle banche, sono degli enti privati senza scopo di lucro, dotate di autonomia gestionale,

organizzativa, statutaria con scopi di promozione sociale e sviluppo economico. Esse non sono

distribuite in modo omogeneo, la maggioranza sono nel centro Nord. Si era posto il problema se la

fondazione doveva aderire al codice dei contratti pubblici, la corte costituzionale 303 del 2003

affermò che non erano soggette al codice, sono soggetti privati.Concorrono allo sviluppo poiché

sono obbligate ad investire il 50 % del reddito netto prodotto dal loro patrimonio in specifici settori

(chiamati settori annessi negli statuti delle fondazioni ): famiglia, tutela della salute, assistenza…

ecc, le risorse vanno utilizzate solo in quei settori. Le attività e i beni culturali sono al primo posto

tra i settori. Le fondazioni bancarie usano come strumento per valorizzare le sponsorizzazioni,

anche se sono uno strumento attraverso il quale lo sponsor persegue un ritorno economico: ritorno

di immagine, le fondazioni sono senza fini di lucro, sono tenute per legge ad investire le risorse,

per questo preferiscono usare altri strumenti tipo le erogazioni liberali: mettere a disposizione delle

somme di denaro attraverso una forma scritta, rapporto contrattuale. Prima le fondazioni facevano

erogazioni a pioggia: coinvolgendo tutte le associazioni culturali, legate alla meritoriarietà della

attività ora fanno erogazioni a progetto: sostenendo dei progetti culturali strutturati, somma

vincolata al progetto si può utilizzare solo per quel progetto, le fondazioni stipulano delle

convenzioni, anche in questo caso erogazioni solo per quel progetto.

La fondazione emette dei bandi e individua il progetto = richiesta a progetto

A sportello (erogazioni a pioggia): richiesta del privato tipo associazioni

La fondazione non è obbligata a erogare soldi prima della fine del progetto, anche se nella pratica

ci sono larghi anticipi, se non vengono rispettati i termini la fondazione si riserva il diritto di

revocare i finanziamenti e di riottenere gli anticipi, vale solo per le erogazioni a progetto.

FUNZIONE DI TUTELA

sono ascrivibili alla tutela due attività:

I. Vigilanza = sorveglianza sui beni culturali.

II. Ispezione sui beni culturali = accesso al bene culturale finalizzato a verificare che esso ci sia.

Sono entrambe attività funzionali a garantire la tutela dei beni culturali.

Vigilanza + ispezione riguardano anche i beni per i quali non c’è ancora stata la verifica e

l’accertamento di interesse culturale (per via cautelare).

L’art. 20 e successivi—>singole misure di tutela e integrità del bene per tutelare il bene dall’azione

dell’uomo. I beni culturali non possono essere distrutti/danneggiati e utilizzati ad uso incompatibile

con l’interesse storico culturale (es chiostro di una chiesa utilizzato per un mercato).

L'attività di smembramento di archivi pubblici e privati è vietata (archivi = sono universalità di beni

mobili: insieme di beni culturali che appartengono alla stessa finalità, ad es le collezioni)

Può essere possibile solo previa autorizzazione dell’amministrazione.

L’attività di restauro rientra nell’attività di conservazione del bene: misure volte a preservare

l’integrità del bene da agenti esterni.

Con la riforma organizzativa del ministero alcuni settori hanno l’attività di studio del bene culturale

(tutelare, conservare il bene).

Distinzione tra PREVENZIONE(non viene svolta direttamente sul bene): insieme di attività volte a

limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale; e attività di MANUTENZIONE e

RESTAURO (svolte direttamente sul bene).

Manutenzione=natura periodica dell’intervento di manutenzione (fatta per salvaguardare il bene,

funzionalità preventiva).

Restauro=attività fatta quando il bene è danneggiato (per il recupero di un bene culturale); il

restauro è uno strumento per garantire il miglioramento strutturale del bene più strumento di studio

e conoscenza del patrimonio culturale. 6

FORME DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

art 111 dei beni culturali

L'esercizio delle attività di valorizzazione principio di cooperazione pubblica e privata precisa che

all’esercizio dell’attività di valorizzazione possono partecipare, concorrere anche i soggetti privati

(supera il dualismo tra interesse pubblico e privato)—> cooperazione per la

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher f.cena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) o del prof Sau Antonella.