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PIANO AMMINISTRATIVO:
La tutela è l’esempio dell’esigenza unitaria delle funzioni amministrative, le attività di tutela sono
svolte dallo Stato, in particolare dal MIBACT e dai suoi organi, svolge le funzioni direttamente o le
può conferire alle regioni tramite forme di intesa e coordinamento (art 4 ),ci sono alcune funzioni
che sono state attribuite alle regioni dalla legge : funzioni di tutela dei beni librari , funzione di
tutela dei beni paesaggistici.Il ruolo più importante tra gli enti locali lo ha la Regione. La capillare
distribuzione dei beni culturali rende necessario un esercizio unitario, lo Stato ha anche la funzione
di vigilanza e controllo.
VALORIZZAZIONE:
è una funzione che segue logicamente la funzione di tutela, avviene dopo…..
L’art 6 ci dice che essa è l’esercizio delle funzioni e disciplina delle attività volte a promuovere la
conoscenza del bene, le migliori condizioni di utilizzazione del bene (anche per i disabili ) al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura.La tutela e la valorizzazione condividono la stessa finalità: la
pubblica fruizione, si è discusso molto sulla funzione della fruizione; nel decreto del 1998 la
fruizione assumeva il rango di funzione, nella riforma dell’art 5 e nel codice scompare, la fruizione
non è una funzione amministrativa ma una finalità immediata, lo scopo dell’attività di tutela e
valorizzazione, la finalità ultima è promuovere lo sviluppo della cultura e elevare i singoli cittadini.
L’art 6 non ci dice quali sono le misure di valorizzazione, questo ci fa capire che si rinvia a tutte le
possibili soluzioni dell’amministrazione, funzione atipica, aperta, dinamica. Sicuramente fa parte
della valorizzazione il sostegno delle iniziative di conservazione del patrimonio culturale; un’altra
indicazione la troviamo nell’art 111: la valorizzazione ha un’attività organizzativa (organizzazione
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stabile di risorse, reti) e un’attività operativa,(messa a disposizione di competenze economiche e
tecniche o strumentali finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio), l’amministrazione
ha la possibilità di scegliere le misure (attività operativa) ma anche le soluzioni organizzative,
scelta della massima flessibilità, atipicità.
Valorizzazione=potestà legislativa concorrente (art 7 che riprende l’art 117)
Secondo comma art 102 (fruizione) e art 112 (valorizzazione) ci dicono che il legislatore regionale
è autorizzato a legiferare in ordine alle attività di fruizione e di valorizzazione nel rispetto dei
principi del Codice solo con riferimento ai beni, contenuti negli istituti e nei luoghi di cultura non
appartenenti allo stato o dei quali lo stato ha trasferito la disponibilità alle regioni o agli enti. Allo
stato non spetta solo una disciplina di cornice ma di dettaglio che riguardano quei luoghi che ha a
sua disposizione o sono di sua proprietà, esercita anche la potestà regolamentare, di solito
esercitata dalle regioni nelle materie concorrenti e residuali, lo stato esercita una deroga, perché lo
stato in quei beni esercita una potestà legislativa esclusiva.La disciplina di dettaglio delle regioni è
minima, sbilanciamento a favore dello stato.
FUNZIONI AMMINISTRATIVE :
Il codice adotta il criterio della proprietà, principio domenicale, lo stato valorizza i beni di sua
proprietà, le regioni lo stesso e anche gli enti locali. É contemperato dal principio di consensuale:
stato, province, regioni… possono stipulare accordi per l’esercizio delle funzioni amministrative, è
uno strumento privilegiato
Art 112 individua diversi accordi di valorizzazione: stato, regioni, enti concludono accordi per la
definizione di strategie e obiettivi comuni per la valorizzazione, sono gli accordi generali di
programma.
Accordi tra gli stessi soggetti (stato, regioni, enti.. ) per adottare piani strategici di sviluppo culturale
e gli accordi di programmazione di dimensione sub regionale o regionale, ambito però delimitato,
gli enti coinvolti sono tenuti a promuovere l’integrazione delle infrastrutture e delle attività
economiche di quel territorio, è grazie a questi piani strategici che può essere sfruttato il territorio
in chiave turistica, l’adozione dei piani è affidata all’organo periferico che coordina le attività di tutti i
luoghi di cultura (poli museali) Questi accordi possono coinvolgere anche i beni privati.
L’adozione di questi piani può essere affidata a soggetti ad hoc: possono partecipare il ministero, i
soggetti dei beni, soggetti privati no profit a cui lo statuto attribuisce funzioni, sulla loro natura non
si dice altro, quindi si può scegliere la soluzione organizzativa che si vuole. Di regola vengono
utilizzati i consorzi, ma anche società e lo strumento della fondazione.
Altri accordi per regolare l’esercizio comune di servizi strumentali per l’attività di valorizzazione e
promozione, sono accordi più specifici rispetto a quelli del quarto comma, di solito si fanno gli
accordi per coordinare le funzioni amministrative, ora è uno strumento per fare squadra per
valorizzare in chiave promozionale il territorio, integrazione, cooperazione tra settore pubblico e
privato. Nel 2008 è stata introdotta la possibilità di far partecipare le associazioni culturali.
Triplice organizzazione di tutti gli accordi :
Strategia, programmazione, gestione
La carenza di risorse impatta sulla valorizzazione, perché i fondi vengono indirizzati dapprima alle
attività di tutela poi alla valorizzazione, ecco perché sono importanti gli accordi, per attirare anche
le risorse dei privati, anche se nel nostro ordinamento ce ne sono pochi. L’ordinamento si affida
spesso alle fondazione di diritto bancario, partner privilegiato per gli accordi nei quali le fondazioni
investono le loro risorse.Queste fondazioni hanno un’origine antica: nascono nel centro Europa
sulle antiche casse di risparmio (beneficenza), le fondazioni sono la cassaforte delle banche,
hanno una partecipazione nelle banche, le fondazioni sono soggette al controllo del ministero del
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tesoro e dell’economia per evitare la dispersione del patrimonio. Hanno una natura giuridica
diversa dalle banche, sono degli enti privati senza scopo di lucro, dotate di autonomia gestionale,
organizzativa, statutaria con scopi di promozione sociale e sviluppo economico. Esse non sono
distribuite in modo omogeneo, la maggioranza sono nel centro Nord. Si era posto il problema se la
fondazione doveva aderire al codice dei contratti pubblici, la corte costituzionale 303 del 2003
affermò che non erano soggette al codice, sono soggetti privati.Concorrono allo sviluppo poiché
sono obbligate ad investire il 50 % del reddito netto prodotto dal loro patrimonio in specifici settori
(chiamati settori annessi negli statuti delle fondazioni ): famiglia, tutela della salute, assistenza…
ecc, le risorse vanno utilizzate solo in quei settori. Le attività e i beni culturali sono al primo posto
tra i settori. Le fondazioni bancarie usano come strumento per valorizzare le sponsorizzazioni,
anche se sono uno strumento attraverso il quale lo sponsor persegue un ritorno economico: ritorno
di immagine, le fondazioni sono senza fini di lucro, sono tenute per legge ad investire le risorse,
per questo preferiscono usare altri strumenti tipo le erogazioni liberali: mettere a disposizione delle
somme di denaro attraverso una forma scritta, rapporto contrattuale. Prima le fondazioni facevano
erogazioni a pioggia: coinvolgendo tutte le associazioni culturali, legate alla meritoriarietà della
attività ora fanno erogazioni a progetto: sostenendo dei progetti culturali strutturati, somma
vincolata al progetto si può utilizzare solo per quel progetto, le fondazioni stipulano delle
convenzioni, anche in questo caso erogazioni solo per quel progetto.
La fondazione emette dei bandi e individua il progetto = richiesta a progetto
A sportello (erogazioni a pioggia): richiesta del privato tipo associazioni
La fondazione non è obbligata a erogare soldi prima della fine del progetto, anche se nella pratica
ci sono larghi anticipi, se non vengono rispettati i termini la fondazione si riserva il diritto di
revocare i finanziamenti e di riottenere gli anticipi, vale solo per le erogazioni a progetto.
FUNZIONE DI TUTELA
sono ascrivibili alla tutela due attività:
I. Vigilanza = sorveglianza sui beni culturali.
II. Ispezione sui beni culturali = accesso al bene culturale finalizzato a verificare che esso ci sia.
Sono entrambe attività funzionali a garantire la tutela dei beni culturali.
Vigilanza + ispezione riguardano anche i beni per i quali non c’è ancora stata la verifica e
l’accertamento di interesse culturale (per via cautelare).
L’art. 20 e successivi—>singole misure di tutela e integrità del bene per tutelare il bene dall’azione
dell’uomo. I beni culturali non possono essere distrutti/danneggiati e utilizzati ad uso incompatibile
con l’interesse storico culturale (es chiostro di una chiesa utilizzato per un mercato).
L'attività di smembramento di archivi pubblici e privati è vietata (archivi = sono universalità di beni
mobili: insieme di beni culturali che appartengono alla stessa finalità, ad es le collezioni)
Può essere possibile solo previa autorizzazione dell’amministrazione.
L’attività di restauro rientra nell’attività di conservazione del bene: misure volte a preservare
l’integrità del bene da agenti esterni.
Con la riforma organizzativa del ministero alcuni settori hanno l’attività di studio del bene culturale
(tutelare, conservare il bene).
Distinzione tra PREVENZIONE(non viene svolta direttamente sul bene): insieme di attività volte a
limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale; e attività di MANUTENZIONE e
RESTAURO (svolte direttamente sul bene).
Manutenzione=natura periodica dell’intervento di manutenzione (fatta per salvaguardare il bene,
funzionalità preventiva).
Restauro=attività fatta quando il bene è danneggiato (per il recupero di un bene culturale); il
restauro è uno strumento per garantire il miglioramento strutturale del bene più strumento di studio
e conoscenza del patrimonio culturale. 6
FORME DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PUBBLICA
art 111 dei beni culturali
L'esercizio delle attività di valorizzazione principio di cooperazione pubblica e privata precisa che
all’esercizio dell’attività di valorizzazione possono partecipare, concorrere anche i soggetti privati
(supera il dualismo tra interesse pubblico e privato)—> cooperazione per la