Il trattamento dei contratti invalidi
Differenze fra nullità e annullabilità
Mentre la nullità protegge un interesse generale, l’annullabilità protegge un interesse particolare. La nullità può scattare in una serie di casi aperti, mentre l’annullabilità scatta nei soli casi previsti dalla legge. Questo rapporto, però, si rovescia per le deliberazioni delle assemblee di condominio e di società: le deliberazioni invalide normalmente sono annullabili; sono nulle nei casi particolari indicati dalla legge. Essi presentano diversi trattamenti giuridici dei contratti nulli e contratti annullabili. E riguardano quattro aspetti: la legittimazione ad attivare il rimedio, la prescrizione del diritto di attivarlo, il recupero del contratto difettoso, le conseguenze dell’applicazione del rimedio.
La legittimazione a far valere l'invalidità
La prima differenza riguarda chi è legittimato a far valere l’invalidità del contratto:
- Per la nullità, si prevede una legittimazione allargata. Il rimedio può essere invocato: a) da chiunque abbia interesse: sia l’una che l’altra parte, sia anche un terzo che ne trae vantaggio giuridico (es. creditore del venditore); b) può essere applicata d’ufficio dal giudice, chiamato a decidere una lite sull’esecuzione sull’eccezione del contratto: se il giudice scopre la nullità, la dichiara anche se nessuna parte glielo ha chiesto. La nullità serve l’interesse legittimo.
- Il rimedio dell’annullabilità, può essere invocato solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede.
Ci sono tuttavia eccezioni:
- Casi di annullabilità assoluta, il cui rimedio può essere invocato da chiunque vi abbia interesse.
- Nullità relativa, la nullità può farsi valere solo da una delle parti. Queste nullità derivano dalla violazione di norme imperative poste a tutela di una determinata categoria di contraenti.
La prescrizione del diritto di invocare l'invalidità
Il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile. Gli effetti pratici della regola possono essere neutralizzati in due modi:
- Resta soggetta a prescrizione l’azione di ripetizione delle prestazioni fatte in base al contratto nullo. Se ad esempio nel 1985 A compra da B una cosa, pagandone il prezzo, A può far valere la nullità della vendita anche nel 2015, ma non può ottenere la restituzione del prezzo perché questa nel frattempo si è prescritta.
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