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Trattamento dei contratti invalidi Pag. 1
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IL TRATTAMENTO DEI CONTRATTI INVALIDI

Differenze fra nullità e annullabilità: il trattamento dei contratti invalidi

Mentre la nullità protegge un interesse generale, l’annullabilità protegge un interesse

particolare. La nullità può scattare in una serie di casi aperti, mentre l’annullabilità

scatta nei soli casi previsti dalla legge. Questo rapporto, però, si rovescia per le

deliberazioni delle assemblee di condominio e di società: le deliberazioni invalide

normalmente sono annullabili; sono nulle nei casi particolari indicati dalla legge.

Essi presentano diversi trattamenti giuridici dei contratti nulli e contratti annullabili.

E riguardano quattro aspetti: la legittimazione ad attivare il rimedio, la prescrizione

del diritto di attivarlo, il recupero del contratto difettoso, le conseguenze

dell’applicazione del rimedio.

La legittimazione a far valere l’invalidità

La prima differenza riguarda chi è legittimato a far valere l’invalidità del contratto:

- per la nullità, si prevede una legittimazione allargata. Il rimedio può essere

invocato: a)da chiunque abbia interesse: sia l’una che l’altra parte, sia anche un

terzo che ne trae vantaggio giuridico (es. creditore del venditore); B) può

essere applicata d’ufficio dal giudice, chiamato a decidere una lite

sull’esecuzione sull’eccezione del contratto: se il giudice scopre la nullità, la

dichiara anche se nessuna parte glielo ha chiesto. La nullità serve l’interesse

legittimo.

- rimedio dell’annullabilità, può essere invocato solo dalla parte nel cui

interesse la legge lo prevede

Ci sono tuttavia eccezioni:

1. casi di annullabilità assoluta, il cui rimedio può essere invocato da chiunque

vi abbia interesse

2. nullità relativa, la nullità può farsi valere solo da una delle parti. Queste

nullità derivano dalla violazione di norme imperative poste a tutela di una

determinata categoria di contraenti

La prescrizione del diritto di invocare l’invalidità

Il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile. Gli

effetti pratici della regola possono essere neutralizzati in due modi:

- resta soggetta a prescrizione l’azione di ripetizione delle prestazioni l’azione di

ripetizione delle prestazioni fatte in base al contratto nullo, se ad esempio nel

1985 A compra da b una cosa, pagandone il prezzo, A può far valere la nullità

della vendita anche nel 2015, ma non può ottenere la restituzione del prezzo

perché questa nel frattempo si è prescritta;

- per l’operare dell’usocapione: B può far dichiarare nullo il contratto anche 30

anni dopo la sua conclusione, ma questo non lo porta a riavere la proprietà

della cosa venduta.

L’azione per far valere l’annullabilità del contratto si prescrive in 5 anni. Nei

principali casi di annullabilità il termine decorre da quando viene meno la causa di

questo.

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Publisher
A.A. 2017-2018
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.