vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL TRATTAMENTO DEI CONTRATTI INVALIDI
Differenze fra nullità e annullabilità: il trattamento dei contratti invalidi
Mentre la nullità protegge un interesse generale, l’annullabilità protegge un interesse
particolare. La nullità può scattare in una serie di casi aperti, mentre l’annullabilità
scatta nei soli casi previsti dalla legge. Questo rapporto, però, si rovescia per le
deliberazioni delle assemblee di condominio e di società: le deliberazioni invalide
normalmente sono annullabili; sono nulle nei casi particolari indicati dalla legge.
Essi presentano diversi trattamenti giuridici dei contratti nulli e contratti annullabili.
E riguardano quattro aspetti: la legittimazione ad attivare il rimedio, la prescrizione
del diritto di attivarlo, il recupero del contratto difettoso, le conseguenze
dell’applicazione del rimedio.
La legittimazione a far valere l’invalidità
La prima differenza riguarda chi è legittimato a far valere l’invalidità del contratto:
- per la nullità, si prevede una legittimazione allargata. Il rimedio può essere
invocato: a)da chiunque abbia interesse: sia l’una che l’altra parte, sia anche un
terzo che ne trae vantaggio giuridico (es. creditore del venditore); B) può
essere applicata d’ufficio dal giudice, chiamato a decidere una lite
sull’esecuzione sull’eccezione del contratto: se il giudice scopre la nullità, la
dichiara anche se nessuna parte glielo ha chiesto. La nullità serve l’interesse
legittimo.
- rimedio dell’annullabilità, può essere invocato solo dalla parte nel cui
interesse la legge lo prevede
Ci sono tuttavia eccezioni:
1. casi di annullabilità assoluta, il cui rimedio può essere invocato da chiunque
vi abbia interesse
2. nullità relativa, la nullità può farsi valere solo da una delle parti. Queste
nullità derivano dalla violazione di norme imperative poste a tutela di una
determinata categoria di contraenti
La prescrizione del diritto di invocare l’invalidità
Il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile. Gli
effetti pratici della regola possono essere neutralizzati in due modi:
- resta soggetta a prescrizione l’azione di ripetizione delle prestazioni l’azione di
ripetizione delle prestazioni fatte in base al contratto nullo, se ad esempio nel
1985 A compra da b una cosa, pagandone il prezzo, A può far valere la nullità
della vendita anche nel 2015, ma non può ottenere la restituzione del prezzo
perché questa nel frattempo si è prescritta;
- per l’operare dell’usocapione: B può far dichiarare nullo il contratto anche 30
anni dopo la sua conclusione, ma questo non lo porta a riavere la proprietà
della cosa venduta.
L’azione per far valere l’annullabilità del contratto si prescrive in 5 anni. Nei
principali casi di annullabilità il termine decorre da quando viene meno la causa di
questo.