vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
“I
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”
Informativa breve riguardante l'utilizzo dei cookies:
Nel momento in cui si accede alla home page (o a qualsiasi altra pagina) di un sito web, deve
immediatamente comparire in primo piano un banner di dimensioni tali da costituire una percettibile
discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando e deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;
b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);
c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene
data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;
d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di
qualunque cookie;
e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di
un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso
all'uso dei cookie.
Informativa estesa riguardante l'utilizzo dei cookies:
L'informativa estesa deve essere raggiungibile mediante un link contenuto nell'informativa breve e deve descrivere al
suo interno le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di
selezionare/deselezionare i singoli cookie.
Al suo interno deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti 18
con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Nel caso in cui l'editore
abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà fornire il link ai siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le
stesse terze parti.
6.3 LA TUTELA E IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore è definito come un individuo che effettua il consumo e utilizza i beni ed i servizi prodotti
non professionale
dall’economia. Per definizione si può dire che il consumatore è la controparte dell’impresa. Nel
forte diritto di recesso.
commercio elettronico il consumatore viene considerato un’entità perché è sostenuto dal
di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale, o parziale,
Questo diritto consiste nella “manifestazione
del contratto.”
Questa manifestazione di volontà consiste nella possibilità da parte dell’utente di svincolarsi da un rapporto che non
desidera portare avanti e, nell’ambito del commercio elettronico, questo diritto possiede tre principali caratteristiche:
sorpresa;
Tutela del vizio della volontà determinato dall’effetto
● falsa rappresentazione
Tutela del vizio della volontà per del bene o del servizio;
● obblighi formativi.
Tutela del vizio della volontà causato dal mancato adempimento degli
●
Questo diritto è nato con lo scopo di tutelare la figura rappresentata dal consumatore, che un tempo era considerata
un’entità debole. La domanda che si pone, è: Perché il consumatore prima veniva considerato come un’entità
debole?
La risposta risiede semplicemente nella premessa che nel commercio online non si ha la possibilità di visionare
descrizione.
personalmente il prodotto o il bene che si vuole acquistare, ma si ha a disposizione solo una
Il consumatore quindi ha la possibilità di utilizzare questo diritto quando:
La sua volontà di acquistare viene compromessa da un effetto sorpresa, che non rende l’acquirente
● “cosciente” delle sue azioni;
Quando la volontà viene viziata da un’errata rappresentazione del bene o del servizio;
● Quando colui che offre non ha rispettato gli obblighi informativi, ovvero di informare il cliente su una
● determinata situazione/condizione collegata al bene o al servizio.
6.4 DATI PERSONALI E TRATTAMENTO
Il concetto dei dati personali e definito nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nella seguente forma:
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
"Qualunque
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale”. Quindi il nome, il cognome, l'indirizzo civico, il numero di telefono, la partita iva, sono tutti dati personali
che presi nel loro insieme formano una persona, o, nel nostro caso, un utente. 18
IP?
E l’indirizzo IP (dove IP sta per Internet Protocol) è l’elemento fondamentale che permette, all’interno di una rete di
“L’indirizzo
calcolatori, di individuare un nodo della rete stessa.
Gli indirizzi IP sono utilizzati dal protocollo IP per gestire l’instradamento delle comunicazioni tra tutte le macchine
connesse a Internet. Internet è infatti emersa progressivamente dall’interconnessione di diverse reti basate su tecnologia
IP.
L’indirizzo IP, in teoria, identifica univocamente uno specifico computer o nodo di rete all’interno della rete stessa.
Pertanto, nella ricerca di informazioni relative ad un computer crime, identificare un indirizzo IP "associabile ad esso"
(l’indirizzo di un dispositivo che può rappresentare la fonte di attacchi o il mezzo di attuazione di un reato) potrebbe
portare all’identificazione del potenziale reato.” – dal sito www.carabinieri.it
direttamente
L'indirizzo IP è un dato non ancora "catalogato" in quanto non rivela l’utente, infatti questa sua
caratteristica è oggi oggetto di discussione in quanto secondo alcuni è un dato sensibile mentre secondo altri un dato
personale.
Tutti questi dati non sono di immediata interpretazione quindi necessitano di essere “trattati”, diventando, in questo
trattamento dei dati personali,
modo, ancor più “delicati”; se qualcuno utilizza queste informazioni esegue un che è
dei dati personali è l’insieme di tutte le operazioni,
definito nel decreto legislativo del 30 Giugno n.196, “trarramento
automatizzate o meno, che riguardi la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la
distruzione dei dati.”
Quindi, in caso un individuo volesse operare sui dati personali di un altro, quest'ultimo deve per forza contattare il
garante della privacy notifica,
tramite l'invio di una che verrà inserita in un apposito registro.
Garante della privacy: “Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa
indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675) che ha attuato
nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 95/46/CE e oggi disciplinata dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196).” dal sito www.garanteprivacy.it
Notifica: “Dichiarazione, trasmessa al garante, in cui viene richiesto, da parte di un titolare di un servizio, di rendere
noti i dati sensibili di un altro individuo per poterli trattare.”
Titolare: “La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
”
Responsabile: “La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.”
Incaricati: “Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.” 18
Interessato: “La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.”
Ma cosa accade se la notificazione viene trasmessa in ritardo, è incompleta o contiene informazioni errate?
reato,
Se nella notifica sono contenute informazioni non veritiere il titolare commette un se invece la notificazione
arriva in ritardo o è incompleta si incorre in una sanzione di tipo pecuniaria (da 10.000 € a 60.000 €) con successiva
pubblicazione del provvedimento su riviste specifiche. 18
7. PROBLEMI DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Facendo il punto della situazione, i problemi che circondano il commercio elettronico riguardano:
certezza
La dell’identificazione reciproca di coloro che stanno stipulando il contratto e la tutela dei loro
● rispettivi impegni;
garanzia della sicurezza
La delle comunicazioni telematiche, sicurezza che riveste molteplici aspetti, come
● l’affidabilità tecnica delle tecnologie impiegate: non devono essere compromesse le comunicazioni che
realizzano la contrattazione, deve essere mantenuta la riservatezza delle trattative, delle informazioni, dei
pagamenti e dei prezzi scambiati durante la contrattazione;
garanzia di riservatezza
La dei dati personali che vengono scambiati durante le transazioni commerciali;
● possibilità di tutelare
La giuridicamente i propri diritti in caso di inadempienza della controparte;
● garanzia del consumatore,
La che viene considerato debole in quanto soggetto necessitato al consumo
● rispetto alla maggior posizione di forza del soggetto commerciante;
possibilità di garantire l’imposizione fiscale
La nei singoli Stati a trattative che avvengo con soggetti
● provenienti da due Stati diversi.
I problemi analizzati vengono aggravati dalla sovranazionalizzazione di internet e del commercio telematico che si
sviluppa, questo perché oggi la maggior parte degli acquisti vengono fatti da soggetti appartenenti a Stati e a
ordinamenti giuridici diversi rendendo molto difficile individuare la giurisdizione dello stato competente.
Ma come abbiamo già detto, esistono varie leggi, codici e convenzioni volte al regolamento delle controversie. 18
8. CONCLUSIONI
Il commercio telematico costituisce una vera e propria nuova dimensione produttiva e commerciale che sta
lentamente rimpiazzando il commercio tradizionale, costringendo le aziende a convertirsi per operare nel mondo
informatico, creando problemi per l’adattamento delle