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Estratto del documento

“I

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”

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6.3 LA TUTELA E IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore è definito come un individuo che effettua il consumo e utilizza i beni ed i servizi prodotti

non professionale

dall’economia. Per definizione si può dire che il consumatore è la controparte dell’impresa. Nel

forte diritto di recesso.

commercio elettronico il consumatore viene considerato un’entità perché è sostenuto dal

di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale, o parziale,

Questo diritto consiste nella “manifestazione

del contratto.”

Questa manifestazione di volontà consiste nella possibilità da parte dell’utente di svincolarsi da un rapporto che non

desidera portare avanti e, nell’ambito del commercio elettronico, questo diritto possiede tre principali caratteristiche:

sorpresa;

Tutela del vizio della volontà determinato dall’effetto

● falsa rappresentazione

Tutela del vizio della volontà per del bene o del servizio;

● obblighi formativi.

Tutela del vizio della volontà causato dal mancato adempimento degli

Questo diritto è nato con lo scopo di tutelare la figura rappresentata dal consumatore, che un tempo era considerata

un’entità debole. La domanda che si pone, è: Perché il consumatore prima veniva considerato come un’entità

debole?

La risposta risiede semplicemente nella premessa che nel commercio on­line non si ha la possibilità di visionare

descrizione.

personalmente il prodotto o il bene che si vuole acquistare, ma si ha a disposizione solo una

Il consumatore quindi ha la possibilità di utilizzare questo diritto quando:

La sua volontà di acquistare viene compromessa da un effetto sorpresa, che non rende l’acquirente

● “cosciente” delle sue azioni;

Quando la volontà viene viziata da un’errata rappresentazione del bene o del servizio;

● Quando colui che offre non ha rispettato gli obblighi informativi, ovvero di informare il cliente su una

● determinata situazione/condizione collegata al bene o al servizio.

6.4 DATI PERSONALI E TRATTAMENTO

Il concetto dei dati personali e definito nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nella seguente forma:

informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,

"Qualunque

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione

personale”. Quindi il nome, il cognome, l'indirizzo civico, il numero di telefono, la partita iva, sono tutti dati personali

che presi nel loro insieme formano una persona, o, nel nostro caso, un utente. 18

IP?

E l’indirizzo IP (dove IP sta per Internet Protocol) è l’elemento fondamentale che permette, all’interno di una rete di

“L’indirizzo

calcolatori, di individuare un nodo della rete stessa.

Gli indirizzi IP sono utilizzati dal protocollo IP per gestire l’instradamento delle comunicazioni tra tutte le macchine

connesse a Internet. Internet è infatti emersa progressivamente dall’interconnessione di diverse reti basate su tecnologia

IP.

L’indirizzo IP, in teoria, identifica univocamente uno specifico computer o nodo di rete all’interno della rete stessa.

Pertanto, nella ricerca di informazioni relative ad un computer crime, identificare un indirizzo IP "associabile ad esso"

(l’indirizzo di un dispositivo che può rappresentare la fonte di attacchi o il mezzo di attuazione di un reato) potrebbe

portare all’identificazione del potenziale reato.” – dal sito www.carabinieri.it

direttamente

L'indirizzo IP è un dato non ancora "catalogato" in quanto non rivela l’utente, infatti questa sua

caratteristica è oggi oggetto di discussione in quanto secondo alcuni è un dato sensibile mentre secondo altri un dato

personale.

Tutti questi dati non sono di immediata interpretazione quindi necessitano di essere “trattati”, diventando, in questo

trattamento dei dati personali,

modo, ancor più “delicati”; se qualcuno utilizza queste informazioni esegue un che è

dei dati personali è l’insieme di tutte le operazioni,

definito nel decreto legislativo del 30 Giugno n.196, “trarramento

automatizzate o meno, che riguardi la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la

distruzione dei dati.”

Quindi, in caso un individuo volesse operare sui dati personali di un altro, quest'ultimo deve per forza contattare il

garante della privacy notifica,

tramite l'invio di una che verrà inserita in un apposito registro.

Garante della privacy: “Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa

indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675) ­ che ha attuato

nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 95/46/CE ­ e oggi disciplinata dal Codice in materia di

protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196).” dal sito www.garanteprivacy.it

Notifica: “Dichiarazione, trasmessa al garante, in cui viene richiesto, da parte di un titolare di un servizio, di rendere

noti i dati sensibili di un altro individuo per poterli trattare.”

Titolare: “La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od

organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del

trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile: “La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.”

Incaricati: “Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.” 18

Interessato: “La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.”

Ma cosa accade se la notificazione viene trasmessa in ritardo, è incompleta o contiene informazioni errate?

reato,

Se nella notifica sono contenute informazioni non veritiere il titolare commette un se invece la notificazione

arriva in ritardo o è incompleta si incorre in una sanzione di tipo pecuniaria (da 10.000 € a 60.000 €) con successiva

pubblicazione del provvedimento su riviste specifiche. 18

7. PROBLEMI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Facendo il punto della situazione, i problemi che circondano il commercio elettronico riguardano:

certezza

La dell’identificazione reciproca di coloro che stanno stipulando il contratto e la tutela dei loro

● rispettivi impegni;

garanzia della sicurezza

La delle comunicazioni telematiche, sicurezza che riveste molteplici aspetti, come

● l’affidabilità tecnica delle tecnologie impiegate: non devono essere compromesse le comunicazioni che

realizzano la contrattazione, deve essere mantenuta la riservatezza delle trattative, delle informazioni, dei

pagamenti e dei prezzi scambiati durante la contrattazione;

garanzia di riservatezza

La dei dati personali che vengono scambiati durante le transazioni commerciali;

● possibilità di tutelare

La giuridicamente i propri diritti in caso di inadempienza della controparte;

● garanzia del consumatore,

La che viene considerato debole in quanto soggetto necessitato al consumo

● rispetto alla maggior posizione di forza del soggetto commerciante;

possibilità di garantire l’imposizione fiscale

La nei singoli Stati a trattative che avvengo con soggetti

● provenienti da due Stati diversi.

I problemi analizzati vengono aggravati dalla sovra­nazionalizzazione di internet e del commercio telematico che si

sviluppa, questo perché oggi la maggior parte degli acquisti vengono fatti da soggetti appartenenti a Stati e a

ordinamenti giuridici diversi rendendo molto difficile individuare la giurisdizione dello stato competente.

Ma come abbiamo già detto, esistono varie leggi, codici e convenzioni volte al regolamento delle controversie. 18

8. CONCLUSIONI

Il commercio telematico costituisce una vera e propria nuova dimensione produttiva e commerciale che sta

lentamente rimpiazzando il commercio tradizionale, costringendo le aziende a convertirsi per operare nel mondo

informatico, creando problemi per l’adattamento delle

Dettagli
A.A. 2014-2015
18 pagine
1 download
SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PrInCeSs Of MuSiC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle Nuove Tecnologie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Camerino o del prof De Vivo Maria Concetta.