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INTRODUZIONE
Trasformazione, Fusione e Scissione sono modificazioni c.d. “di Finanza Straordinaria” del
Contratto Sociale, che incidono profondamente o perché ne cambiano la forma giuridica
(trasformazione), o perché comportano l’unificazione di due o più enti precedentemente distinti o
viceversa (fusione e scissione). Vengono deliberate, per ogni tipo sociale, secondo le modalità per
esso previste (es. per le SpA → Ass. Straordinaria).
TRASFORMAZIONE (Art. 2498 e ss. C.c.)
E’ l’istituto che consente a un ente giuridico di modificare il proprio codice organizzativo
conservando diritti ed obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, senza
soluzione di continuità. La Riforma ha innovato questo istituto, prevedendo accanto alla classica
Trasformazione Omogenea (dal tipo societario A al tipo societario B) anche la Trasformazione
Eterogenea (da Società ad Associazione, Fondazione, Consorzio, ecc… e viceversa).
Attualmente l’unica forma organizzativa che non può essere oggetto (e nemmeno esito) d’una
trasformazione è l’Impresa Individuale: ciò perché, nel nostro ordinamento, l’impresa non è
soggettivizzata, ma rappresenta soltanto l’attività svolta dall’imprenditore. L’imprenditore
individuale che voglia dunque trasformare la propria impresa individuale in una Srl Unipersonale
dovrà costituire necessariamente ex novo la società, conferendo in natura la propria azienda.
Come si è già visto, non costituisce trasformazione il passaggio di una Soc. di Capitali da
Pluripersonale ad Unipersonale e viceversa, poiché ciò non comporta alcuna modificazione del
codice organizzativo dell’ente.
La trasformazione è operabile in qualsiasi momento della vita della società o dell’ente, anche –
qualora sia possibile – durante una procedura concorsuale.
In caso di trasformazione in Società di Capitali, l’art. 2500 C.c. prevede la redazione della delibera
di trasformazione nella forma dell’Atto Pubblico, che deve contenere le indicazioni di legge
previste per l’AC di quel tipo societario, ed è soggetto agli obblighi pubblicitari previsti per
quest’ultimo: in tal modo si assicura la tutela dei terzi, facendo decorrere gli effetti della
trasformazione dall’esecuzione di tali adempimenti pubblicitari.
Nella T. Omogenea, l’esecuzione di tali pubblicità ha efficacia sanante in caso di invalidità
dell’atto di trasformazione: eventuali vizi danno luogo solo al risarcimento dell’eventuale danno,
ma non hanno effetti circa l’esito della trasformazione.
Nella T. Eterogenea, invece, vista la sua maggior delicatezza, l’effetto sanante non è immediato, in
ragione della tutela dei creditori. Essa infatti produce i propri effetti solo dopo 60 giorni dall’ultimo
degli adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli
dissenzienti; inoltre, entro detto termine, i creditori possono fare opposizione davanti al Tribunale
che, se ritiene, può comunque autorizzare la trasformazione.
Opinione prevalente in Dottrina e Giurisprudenza – ma non certo pacifica – è quella per cui deve
ritenersi che l’impossibilità di dichiarare l’invalidità della trasformazione dopo il compimento delle
suindicate formalità pubblicitarie riguardi tutti i vizi dell’operazione, anche i più gravi ed anche
quelli che non riguardino strettamente la delibera di trasformazione.
► Trasf. da Soc. di Persone a Soc. di Capitali → L’art. 2500-ter C.c. dispone che, sdp statutaria,
la trasformazione in questione sia decisa col consenso della Maggioranza dei Soci, determinata
secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
decisione spetta il diritto di recesso.
Sotto il profilo patrimoniale, è necessario che sia accertato il valore reale del patrimonio sociale al
fine di verificare l’effettiva copertura del capitale (es. non si può passare ad SpA se non si copre il
capitale minimo previsto per tale tipo societario). Ciascun socio ha quindi diritto ad un numero di
azioni (SpA) o ad una quota (Srl) in proporzione alla propria partecipazione. L’eventuale socio
d’opera il cui conferimento non sia stato capitalizzato, riceve una partecipazione determinata
d’accordo tra i soci ovvero dal giudice secondo equità: in tal caso, le azioni/quote degli altri si
riducono proporzionalmente.
Responsabilità: nei confronti dei terzi, la trasf. non libera i Soci a resp. illimitata per le
obbligazioni sociali sorte prima dell’iscrizione della decisione di trasformazione, se non risulta
che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa. Il consenso è però
presunto se i creditori cui è stata comunicata la trasformazione con mezzo che garantisca la
prova dell’avvenuto ricevimento (es. raccomandata), non lo hanno espressamente negato entro 60
giorni dalla ricezione della comunicazione.
► Da Soc. di Capitali a Soc. di Persone → Tale operazione è detta Trasformazione Regressiva,
poiché è indirizzata verso un tipo sociale meno evoluto.
Circa la procedura, gli amministratori devono presentare, nei 30 giorni precedenti l’assemblea, una
relazione con motivazioni ed effetti della trasformazione. La delibera assembleare deve essere
adottata con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con il consenso necessario dei
Soci che, a seguito della trasf., acquisiranno Resp. Illimitata anche relativamente alle obbligazioni
sociali sorte prima dell’operazione. Ciascun socio ha quindi diritto a una partecipazione
proporzionata alla precedente quota o alle sue azioni; i soci che non hanno concorso possono
esercitare il diritto recesso.
► Trasformazione Eterogenea → La T. Eterogenea che ha come punto di partenza una
Società di Capitali richiede una relazione illustrativa degli Amministratori e il voto favorevole dei
2/3 degli aventi diritto e, comunque, dei Soci che assumono resp. illimitata.
Quella che, invece, ha come punto di arrivo una Soc. di Capitali richiede criteri diversificati a
seconda del tipo di ente (es. unanimità per comunioni di aziende; disposizione dell’autorità
governativa per le fondazioni; ecc…). In ogni caso, quest’ultima tipologia di trasformazione non è
sempre consentita: per le Associazioni può essere esclusa dall’AC o dalla Legge (es. per Assoc. che
abbiano ricevuto contributi pubblici); è inoltre esclusa per le fondazioni bancarie e per le
associazioni e fondazioni costituite prima del 2004 qualora ciò comporti distrazione dalle originarie
finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi.
FUSIONE (Art. 2501 e ss. C.c.)
E’ l’unificazione di due o più soggetti in precedenza distinti dal punto di vista giuridico. Sotto il
profilo legale, essa dà sempre luogo a concentrazione: non così sotto il profilo patrimoniale. Tale
distinzione è fondamentale, poiché la disciplina antitrust concerne solo le fusioni che danno luogo
ad una concentrazione economica. Alla fusione possono partecipare anche società in liquidazione,
purchè non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
La fusione può essere:
• In senso stretto → costituzione di una nuova società, che comporta l’estinzione di tutte le
società partecipanti all’operazione → A + B = C
• Per incorporazione → comporta l’estinzione di tutte le società incorporate, ma non della
società incorporante → B A
A loro volta, queste due tipologie possono entrambe differenziarsi in:
• Fusione trasformativa omogenea → fra società dello stesso tipo
• Fusione trasformativa eterogenea → fra società di tipo diverso o enti diversi
Successione universale: la nuova società risultante dalla fusione o la Soc. Incorporante assumono i
diritti e gli obblighi nelle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione. I soci delle partecipanti ricevono una partecipazione nella
nuova società risultante dalla fusione (o l’incorporante) sulla base di un c.d. Rapporto di Cambio
pattuito tra gli organi amministrativi delle società ed approvato dalle rispettive assemblee. Nel 2008
è stata infine introdotta, in attuazione di una direttiva comunitaria, la Fusione Transfrontaliera,
realizzata cioè fra una o più società italiane e una o più società di altro Stato dell’U.E., dalla quale
risulti una società italiana o di un altro stato membro dell’Unione.
► Procedimento di Fusione → Particolarmente lungo e complesso, si articola in varie fasi:
1. Progetto: viene negoziato e redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti.
Esso indica: tipo, denominazione/ragione sociale e sede delle soc. partecipanti; l’AC della
nuova società risultante o della soc. incorporante; il rapporto di cambio e le modalità di
assegnazione delle azioni/quote; la data c.d. “di godimento” a partire dalla quale dette azioni
parteciperanno agli utili; la data c.d. “contabile” a decorrere dalla quale si imputano le
attività delle partecipanti al bilancio della nuova soc. o della soc. incorporante. Il progetto va
poi iscritto al Reg. Imprese del luogo ove hanno sede le partecipanti; oppure va pubblicato
sul Sito Web della società con modalità tali da assicurarne sicurezza, autenticità e data
certa. Quindi, decorsi almeno 30 giorni durante i quali il progetto resta depositato presso
la sede sociale assieme ad altri documenti (le Situazioni Patr. delle partecipanti; le
Relazioni dell’Organo Ammin. della Società; la Relazione degli Esperti scelti fra gli iscritti
al Reg. dei revisori legali dei conti, riguardante la congruità del rapporto di cambio; i
Bilanci degli ultimi 3 esercizi delle partecipanti), salvo unanime rinunzia, i Soci devono
decidere circa la Fusione.
2. Deliberazione: la fusione va decisa da ciascuna società partecipante mediante
approvazione (che avviene con diverse modalità a seconda del tipo societario) del relativo
progetto. Il socio che non abbia concorso ha diritto al Recesso ex lege. E’ anche possibile
operare delle modifiche al progetto, purchè non siano relative ai diritti dei Soci dei Terzi:
altrimenti è necessario elaborare un nuovo progetto. La decisione di fusione dev’esser
quindi depositata per l’iscrizione nel Reg. Imprese.
3. Atto di Fusione: deve risultare da Atto Pubblico e rappresenta l’attuazione delle decisioni
dei soci delle società coinvolte nell’operazione