Introduzione
Trasformazione, Fusione e Scissione sono modificazioni c.d. "di Finanza Straordinaria" del contratto sociale, che incidono profondamente o perché ne cambiano la forma giuridica (trasformazione), o perché comportano l'unificazione di due o più enti precedentemente distinti o viceversa (fusione e scissione). Vengono deliberate, per ogni tipo sociale, secondo le modalità per esso previste (es. per le SpA → Ass. Straordinaria).
Trasformazione (Art. 2498 e ss. C.c.)
È l'istituto che consente a un ente giuridico di modificare il proprio codice organizzativo conservando diritti ed obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, senza soluzione di continuità. La Riforma ha innovato questo istituto, prevedendo accanto alla classica trasformazione omogenea (dal tipo societario A al tipo societario B) anche la trasformazione eterogenea (da società ad associazione, fondazione, consorzio, ecc... e viceversa). Attualmente l'unica forma organizzativa che non può essere oggetto (e nemmeno esito) di una trasformazione è l'impresa individuale: ciò perché, nel nostro ordinamento, l'impresa non è soggettivizzata, ma rappresenta soltanto l'attività svolta dall'imprenditore. L'imprenditore individuale che voglia dunque trasformare la propria impresa individuale in una Srl unipersonale dovrà costituire necessariamente ex novo la società, conferendo in natura la propria azienda.
Come si è già visto, non costituisce trasformazione il passaggio di una società di capitali da pluripersonale ad unipersonale e viceversa, poiché ciò non comporta alcuna modificazione del codice organizzativo dell'ente. La trasformazione è operabile in qualsiasi momento della vita della società o dell'ente, anche, qualora sia possibile, durante una procedura concorsuale.
In caso di trasformazione in società di capitali, l'art. 2500 C.c. prevede la redazione della delibera di trasformazione nella forma dell'atto pubblico, che deve contenere le indicazioni di legge previste per l'assemblea di quel tipo societario, ed è soggetto agli obblighi pubblicitari previsti per quest'ultimo: in tal modo si assicura la tutela dei terzi, facendo decorrere gli effetti della trasformazione dall'esecuzione di tali adempimenti pubblicitari.
Nella trasformazione omogenea, l'esecuzione di tali pubblicità ha efficacia sanante in caso di invalidità dell'atto di trasformazione: eventuali vizi danno luogo solo al risarcimento dell'eventuale danno, ma non hanno effetti circa l'esito della trasformazione. Nella trasformazione eterogenea, invece, vista la sua maggiore delicatezza, l'effetto sanante non è immediato, in ragione della tutela dei creditori. Essa infatti produce i propri effetti solo dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli dissenzienti; inoltre, entro detto termine, i creditori possono fare opposizione davanti al tribunale che, se ritiene, può comunque autorizzare la trasformazione.
Opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, ma non certo pacifica, è quella per cui deve ritenersi che l'impossibilità di dichiarare l'invalidità della trasformazione dopo il compimento delle suindicate formalità pubblicitarie riguardi tutti i vizi dell'operazione, anche i più gravi ed anche quelli che non riguardino strettamente la delibera di trasformazione.
Trasformazione da società di persone a società di capitali
L'art. 2500-ter C.c. dispone che, salvo disposizione statutaria, la trasformazione in questione sia decisa col consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Sotto il profilo patrimoniale, è necessario che sia accertato il valore reale del patrimonio sociale al fine di verificare l'effettiva copertura del capitale (es. non si può passare ad una SpA se non si copre il capitale minimo previsto per tale tipo societario). Ciascun socio ha quindi diritto ad un numero di azioni (SpA) o ad una quota (Srl) in proporzione alla propria partecipazione. L'eventuale socio d'opera il cui conferimento non sia stato capitalizzato, riceve una partecipazione determinata d'accordo tra i soci ovvero dal giudice secondo equità: in tal caso, le azioni/quote degli altri si riducono proporzionalmente.
Responsabilità: nei confronti dei terzi, la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima dell'iscrizione della decisione di trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa.
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