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FUSIONE

Tipica operazione di aggregazione. La fusione è la compenetrazione in un'unica

organizzazione sociale di più organizzazioni autonome. Da pluralità a univocità.

Due tipologie:

- Fusione pura: A + B C (A e B cessano di operare, anche se vale il

principio della piena continuità dei rapporti giuridici. Il nuovo ente è a

tutti gli effetti l’ente successore dei soggetti che hanno partecipato alla

fusione)

- Fusione per incorporazione: A + B A

Disciplina equivalente sotto alcuni aspetti per entrambe le tipologie.

Disciplina differente per la fusione per incorporazione semplificata (la società

madre incorpora la società figlia A detiene il 100% di B e la incorpora. Tale è

semplificata visto che A è l’unico socio di B o per operazioni simili in cui la

società madre detiene la maggioranza nella società figlia A detiene il 60/70

% di B e la incorpora).

[Leveraged buyout operazione in cui la funzione è sottoposta ad un cambio

di pacchetto di controllo. La norma si applica alle fusioni societarie in presenza

di due elementi: che una delle società abbia contratto debiti per acquisire il

controllo dell’altra e che il patrimonio di quest’ultima venga a costituire, per

effetto della fusione, garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti].

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante proseguono in tutti i

loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

ART. 2501

Spiega le due tipologie di fusione pura o per incorporazione

La fusione non può essere attuata dalle società che in fase di liquidazione

hanno iniziato la distribuzione dell’attivo, anche se non terminata.

Specifichiamo però che finché la società non è cancellata dal registro delle

imprese la liquidazione è sempre revocabile, perciò in qualsiasi momento se

viene meno la causa di scioglimento la liquidazione può essere revocata. 

limite alla fusione compatibilità limitata tra fusione e liquidazione.

[Nella trasformazione non veniva direttamente specificato il limite

all’operazione straordinaria]

Altri rimedi a tutelare il diritto del socio ad una eventuale operazione diritto

di recesso, valido anche nella fusione.

Esistono altri limiti? Espressi o impliciti?

- Non esiste un limite espresso dell’operazione di fusione nelle procedure

concorsuali, però l’operazione rischia di mettere in discussione il

presupposto della cristallizzazione della massa passiva. Quando viene

aperto un fallimento si fa una foto ai debiti esistenti a quella data e il

ricavato della gestione del fallimento dev’essere usato per soddisfare

quei crediti ( ad esempio quelli sorti durante la procedure a causa della

procedura). Se viene deliberata l’operazione di fusione questa crea del

caos, cioè avviene una collettivizzazione delle perdite e condivisione

dell’attivo tra le due società interessate alla fusione (A e B), cosi che i

debiti di A possono essere pagati anche con crediti di B. questo può

determinare un cambiamento di soddisfacimento dei creditori. Perciò un

limite dell’uso della fusione nelle procedure concorsuali è il limite di

violazione del principio della cristallizzazione.

- Concordato preventivo: Una società patrimonializzata (A) ha intrapreso

un’operazione di fusione con una società in concordato (B) e le masse

delle due società vengono mischiate ma grazie a questo vi è il

soddisfacimento dei creditori. Propongo ai creditori di diventare creditori

della società A, ma con un credito ridotto dichiarando che tale operazione

sia conveniente rispetto al concordato della società B. Non vi sono limiti

se si vuole optare per tale operazione.

- Emissioni di obbligazioni: tale non costituisce un limite, a meno che non

consideriamo la fusione tra A e B in A SRL in cui valgono i limiti previsti

per la trasformazione.

Non è più previsto il divieto di partecipazione alla fusione di società sottoposte

a procedure concorsuali. Il legislatore ha infatti consentito di partecipare ad

operazioni di fusione anche alle società dichiarate fallite, in concordato

preventivo o in liquidazione coatta amministrativa. La fusione può avvenire sia

tra società dello stesso tipo (fusioni omogenee) sia tra società di tipo diverso

(fusioni eterogenee).

ART. 2501 TER - PROGETTO DI FUSIONE (1)

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione ,

dal quale devono in ogni caso risultare:

1. 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla

fusione;

2. 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante,

con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

3. 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;

4. 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla

fusione o di quella incorporante;

5. 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili

6. 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione

sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7. 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori

di titoli diversi dalle azioni;

8. 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete

l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore

al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno

sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle

imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a

garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di

pubblicazione

Processo più complesso rispetto a quello di trasformazione, in quanto coinvolge

più soggetti e occorre incardinare l’iter in tutte le società che partecipano alla

fusione, cioè ognuna deve mettere in atto il processo di fusione e vi sarà un

progetto comune a tutte le società alla fine.

Il progetto di fusione dev’essere redatto dagli amministratori ed è un atto

fondamentale in quanto contiene tutte le info sull’operazione. Dev’essere

redatto in modo coincidente da tutti gli organi amministrativi delle società che

partecipano alla fusione e ogni organo lo presenterà all’assemblea dei soci

della propria società per l’approvazione e delibera. Ai soci per la delibera verrà

presentata anche la relazione degli esperti e una relazione del consiglio di

amministrazione.

Il conguaglio non può essere superiore al 10% del valore nominale delle

quote/azioni che vengono assegnate. Cioè significa che il rapporto dev’essere il

più preciso possibile.

Il progetto redatto da ciascun CDA di ciascuna società dovrà essere presentato

dall’assemblea dei soci. Il termine di 30 giorni intercorre tra l’iscrizione nel

registro delle imprese del progetto di fusione e la data fissata per la decisione

in ordine alla medesima. E’ possibile rinunciare a tale durata se vi accettano

tutti i soci. (parliamo di ogni società, cioè i soci di A possono rinunciare ai 30

giorni e deliberare subito, mentre i soci B possono non rinunciarvi e aspettare

per deliberare) Le informazioni che sono nel progetto non riguardano i creditori,

ma la tutela dei soci per questo vengono dati 30 giorni per la visione dell’atto.

Nel caso di fusione che comporti la trasformazione di una o più società

partecipanti è comunque richiesto il consenso dei soci che con la

trasformazione assumono responsabilità illimitata.

ART 2501 QUATER – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ciascun consiglio di amministrazione delle società, che partecipano alla

fusione, devono presentare la situazione patrimoniale, in quanto tale

operazione comporta un’aggregazione dei patrimoni.

La situazione patrimoniale dev’essere aggiornata, non più vecchia di 4 mesi

(120 giorni), redatta secondo i principi di bilancio, come se fosse un bilancio

straordinario, e messe a disposizione dei soci con il deposito.

Di tale situazione se ne può fare a meno se:

- la società abbia redatto il bilancio in una data non superiore ai 120 giorni;

- se la società è quotata cioè redige e approva bilancio e relazione

semestrale quest’ultima può essere usata come situazione patrimoniale.

Possibilità di rinuncia alla situazione patrimoniale se vi acconsentano

all’unanimità tutti i soci di tutte le società. Tale rinuncia deve avvenire da tutti i

soci di tutte le società e perciò è differente rispetto alla rinuncia dei 30 giorni

per l’aspettativa di delibera.

2501 quinquies – RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri

e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di

cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio (1). Nella relazione devono

essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società

partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente

intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero

pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione (2).

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di

altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla

fusione

Gli amministratori devono redigere una relazione che illustra le ragioni, sotto il

profilo giuridico ed economico, della fusione (in particolar modo il rapporto di

cambio) in maniera discorsiva e che vada ad integrare il progetto di fusione. Il

contenuto rivolge l’attenzione al futuro delle società.

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Dettagli
A.A. 2018-2019
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gastaldomonica1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Aiello Marco.