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FUSIONE
Tipica operazione di aggregazione. La fusione è la compenetrazione in un'unica
organizzazione sociale di più organizzazioni autonome. Da pluralità a univocità.
Due tipologie:
- Fusione pura: A + B C (A e B cessano di operare, anche se vale il
principio della piena continuità dei rapporti giuridici. Il nuovo ente è a
tutti gli effetti l’ente successore dei soggetti che hanno partecipato alla
fusione)
- Fusione per incorporazione: A + B A
Disciplina equivalente sotto alcuni aspetti per entrambe le tipologie.
Disciplina differente per la fusione per incorporazione semplificata (la società
madre incorpora la società figlia A detiene il 100% di B e la incorpora. Tale è
semplificata visto che A è l’unico socio di B o per operazioni simili in cui la
società madre detiene la maggioranza nella società figlia A detiene il 60/70
% di B e la incorpora).
[Leveraged buyout operazione in cui la funzione è sottoposta ad un cambio
di pacchetto di controllo. La norma si applica alle fusioni societarie in presenza
di due elementi: che una delle società abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell’altra e che il patrimonio di quest’ultima venga a costituire, per
effetto della fusione, garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti].
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante proseguono in tutti i
loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
ART. 2501
Spiega le due tipologie di fusione pura o per incorporazione
La fusione non può essere attuata dalle società che in fase di liquidazione
hanno iniziato la distribuzione dell’attivo, anche se non terminata.
Specifichiamo però che finché la società non è cancellata dal registro delle
imprese la liquidazione è sempre revocabile, perciò in qualsiasi momento se
viene meno la causa di scioglimento la liquidazione può essere revocata.
limite alla fusione compatibilità limitata tra fusione e liquidazione.
[Nella trasformazione non veniva direttamente specificato il limite
all’operazione straordinaria]
Altri rimedi a tutelare il diritto del socio ad una eventuale operazione diritto
di recesso, valido anche nella fusione.
Esistono altri limiti? Espressi o impliciti?
- Non esiste un limite espresso dell’operazione di fusione nelle procedure
concorsuali, però l’operazione rischia di mettere in discussione il
presupposto della cristallizzazione della massa passiva. Quando viene
aperto un fallimento si fa una foto ai debiti esistenti a quella data e il
ricavato della gestione del fallimento dev’essere usato per soddisfare
quei crediti ( ad esempio quelli sorti durante la procedure a causa della
procedura). Se viene deliberata l’operazione di fusione questa crea del
caos, cioè avviene una collettivizzazione delle perdite e condivisione
dell’attivo tra le due società interessate alla fusione (A e B), cosi che i
debiti di A possono essere pagati anche con crediti di B. questo può
determinare un cambiamento di soddisfacimento dei creditori. Perciò un
limite dell’uso della fusione nelle procedure concorsuali è il limite di
violazione del principio della cristallizzazione.
- Concordato preventivo: Una società patrimonializzata (A) ha intrapreso
un’operazione di fusione con una società in concordato (B) e le masse
delle due società vengono mischiate ma grazie a questo vi è il
soddisfacimento dei creditori. Propongo ai creditori di diventare creditori
della società A, ma con un credito ridotto dichiarando che tale operazione
sia conveniente rispetto al concordato della società B. Non vi sono limiti
se si vuole optare per tale operazione.
- Emissioni di obbligazioni: tale non costituisce un limite, a meno che non
consideriamo la fusione tra A e B in A SRL in cui valgono i limiti previsti
per la trasformazione.
Non è più previsto il divieto di partecipazione alla fusione di società sottoposte
a procedure concorsuali. Il legislatore ha infatti consentito di partecipare ad
operazioni di fusione anche alle società dichiarate fallite, in concordato
preventivo o in liquidazione coatta amministrativa. La fusione può avvenire sia
tra società dello stesso tipo (fusioni omogenee) sia tra società di tipo diverso
(fusioni eterogenee).
ART. 2501 TER - PROGETTO DI FUSIONE (1)
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione ,
dal quale devono in ogni caso risultare:
1. 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla
fusione;
2. 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante,
con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3. 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
4. 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla
fusione o di quella incorporante;
5. 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
6. 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione
sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7. 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori
di titoli diversi dalle azioni;
8. 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore
al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno
sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle
imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a
garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione
Processo più complesso rispetto a quello di trasformazione, in quanto coinvolge
più soggetti e occorre incardinare l’iter in tutte le società che partecipano alla
fusione, cioè ognuna deve mettere in atto il processo di fusione e vi sarà un
progetto comune a tutte le società alla fine.
Il progetto di fusione dev’essere redatto dagli amministratori ed è un atto
fondamentale in quanto contiene tutte le info sull’operazione. Dev’essere
redatto in modo coincidente da tutti gli organi amministrativi delle società che
partecipano alla fusione e ogni organo lo presenterà all’assemblea dei soci
della propria società per l’approvazione e delibera. Ai soci per la delibera verrà
presentata anche la relazione degli esperti e una relazione del consiglio di
amministrazione.
Il conguaglio non può essere superiore al 10% del valore nominale delle
quote/azioni che vengono assegnate. Cioè significa che il rapporto dev’essere il
più preciso possibile.
Il progetto redatto da ciascun CDA di ciascuna società dovrà essere presentato
dall’assemblea dei soci. Il termine di 30 giorni intercorre tra l’iscrizione nel
registro delle imprese del progetto di fusione e la data fissata per la decisione
in ordine alla medesima. E’ possibile rinunciare a tale durata se vi accettano
tutti i soci. (parliamo di ogni società, cioè i soci di A possono rinunciare ai 30
giorni e deliberare subito, mentre i soci B possono non rinunciarvi e aspettare
per deliberare) Le informazioni che sono nel progetto non riguardano i creditori,
ma la tutela dei soci per questo vengono dati 30 giorni per la visione dell’atto.
Nel caso di fusione che comporti la trasformazione di una o più società
partecipanti è comunque richiesto il consenso dei soci che con la
trasformazione assumono responsabilità illimitata.
ART 2501 QUATER – SITUAZIONE PATRIMONIALE
Ciascun consiglio di amministrazione delle società, che partecipano alla
fusione, devono presentare la situazione patrimoniale, in quanto tale
operazione comporta un’aggregazione dei patrimoni.
La situazione patrimoniale dev’essere aggiornata, non più vecchia di 4 mesi
(120 giorni), redatta secondo i principi di bilancio, come se fosse un bilancio
straordinario, e messe a disposizione dei soci con il deposito.
Di tale situazione se ne può fare a meno se:
- la società abbia redatto il bilancio in una data non superiore ai 120 giorni;
- se la società è quotata cioè redige e approva bilancio e relazione
semestrale quest’ultima può essere usata come situazione patrimoniale.
Possibilità di rinuncia alla situazione patrimoniale se vi acconsentano
all’unanimità tutti i soci di tutte le società. Tale rinuncia deve avvenire da tutti i
soci di tutte le società e perciò è differente rispetto alla rinuncia dei 30 giorni
per l’aspettativa di delibera.
2501 quinquies – RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri
e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di
cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio (1). Nella relazione devono
essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società
partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente
intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero
pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione (2).
La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di
altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla
fusione
Gli amministratori devono redigere una relazione che illustra le ragioni, sotto il
profilo giuridico ed economico, della fusione (in particolar modo il rapporto di
cambio) in maniera discorsiva e che vada ad integrare il progetto di fusione. Il
contenuto rivolge l’attenzione al futuro delle società.
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