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TITOLI DI CREDITO
Sono strumenti che favoriscono la mobilizzazione dei diritti di credito; documenti che incorporano
tale diritto. Nasce quindi un credito cartolare che origina da una dichiarazione unilaterale con cui
chi ha un’obbligazione vs un altro, esplicita i termini essenziali in un documento, e per offerta
dell'incorporazione tale credito ha 2 caratteristiche:
Letteralità: il debitore deve eseguire la prestazione come indicata (diretta/ indiretta)
Autonomia: indipendenza di ciascun portatore del titolo da un portatore precedente sia sul profilo
della titolarità che del contenuto.
Astrattezza: il diritto prescinde dal rapporto fondamentale (come è nato il credito).
Al debitore vengono a far capo 2 rapporti obbligatori: Rapporto fondamentale: relazione tipica che
si instaura tra debitore e creditore; Rapporto cartolare che nasce dal rilascio del titolo ed è diverso
dal primo perché la fonte è la sottoscrizione del documento, perché i diritti sono limitati a quanto
contenuto, perché il creditore è individuato nel titolo; i 2 coincidono solo in capo al 1° prenditore,
successivamente divergono perché il trasferimento del titolo non comporta il trasferimento del
credito causale, quindi l'obbligazione cartolare si presenta verso il terzo portatore sostanzialmente
astratta.
La legge riconosce anche posizioni soggettive minori come: la legittimazione attiva che ha il
possessore del documento a cui è riconosciuto il diritto alla prestazione indicata verso
presentazione del titolo, quindi legittimazione passiva che libera il debitore cartolare adempiendo la
prestazione al portatore così qualificato. Tale azione non annulla quindi la titolarità ma è un mezzo
tecnico che facilita l’esercizio del diritto e riversa sul debitore l'onere di provare la spettanza del
credito al portatore del titolo. Legittimazione reale diritto a pretendere la prestazione per chiunque
si trovi nella materiale disponibile, e legittimazione nominale diritto attribuito a un soggetto dal
documento.
Le eccezioni reali sono opponibili a qualsiasi portatore del titolo, e sono: di forma se manca
qualche requisito formale rende inefficace il titolo, sul contesto letterale del titolo: divario tra
contesto attuale e pretesa del portatore o di alterazione del documento durante la circolazione, di
falsità di firma: non riferibilità psicologica della sottoscrizione di colui il cui nome appare nel dal
titolo,di difetto di capacità: incapace legale, opponibile solo al 1° prenditore in quanto è
invalidante l'acquisto della proprietà del documento, di difetto di rappresentanza: falso
procuratore, di mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione: tutte le
ipotesi in cui legge o autonomia privata, indicandolo nel titolo, condizionano l'esercizio del diritto
cartolare al determinarsi di formalità o al verificarsi di eventi.
Le eccezioni personali: Opponibili solo a determinati portatori; 2 subcategorie: eccezioni fondate
su un rapporto personale con il debitore: opponibili al portatore con cui è intercorso un rapporto
personale che incide negativamente sulla pretesa cartolare,(solo eccezionalmente si propagano ad
un portatore successivo che acquista il titolo con intenzione di far danno al debitore); eccezioni
personali in senso stretto: che sta nel eccezione di difetto di titolarità cioè la mancanza di qualità
del proprietario del documento.
Il titolo di credito nasce con la sottoscrizione del documento che normalmente avviene dopo la
compilazione; se la compilazione è fatta dal portatore (avviene dopo) il titolo è in bianco.
I termini di redazione del testo sono affidata ad un accordo tra sottoscrittore e 1° prenditore. La
sottoscrizione del titolo a mezzo rappresentante deve avvenire attraverso la spendita del nome del
rappresentato che deve risultare dal testo cartolare.
I titoli possono essere individuali se connessi ad un'operazione con 1o+ soggetti determinati,
caratterizzati da infungibilità: o titoli di massa connessi ad un’operazione fatta con una massa di
pubblico, fungibili poiché rappresentano parte della massa, quindi raggruppabili o frazionabili. I
titoli devono avere dei requisiti (deducibili dalle eccezioni reali): riferibilità psicologica della
sottoscrizione al soggetto, pena nullità dell’obbligazione, capacità legale del sottoscrittore pena
annullabilità, esistenza di un conforme potere di rappresentanza pena inefficacia, possibilità
determinatezza e liceità della prestazione pena nullità.
Momento iniziale della circolazione del titolo per l'emissione passaggio dalla spera il debitore a
quella del prenditore, Volontaria se fondata su un valido contratto di rilascio che comporta
l'acquisto della proprietà del documento, della titolarità del credito cartolare, e della legittimazione,
involontaria dove manca un valido contratto e comporta La sola legittimazione. Questa
separazione tra proprietà del titolo vecchio portatore, e legittimazione nuovo portatore, posso
andarci se interviene un terzo in buona fede che acquista il possesso in base a un contratto valido.
Il credito cartolare può essere oggetto di trasferimento a titolo derivativo, tale fattispecie è definita
circolazione impropria: si verifica in ogni caso di omissione dell’attribuzione all’acquirente del
possesso qualificato (art 2015: il trasferimento di un titolo all’ordine con mezzo diverso dalla girata
produce gli effetti della cessione). (non può verificarsi x i titoli all’ordine e al portatore girati in
bianco, per cui la legittimazione coincide con l’acquisizione del possesso materiale del titolo e la
cessione ordinaria deve esse accompagnata dalla consegna probatoria del credito).
I titoli si differenziano in 3 categorie, la cui scelta è data al sottoscrittore all’atto della creazione e
può essere convertita durante la circolazione (dall’emittente su richiesta del possessore).
TITOLI AL PORTATORE: La legittimazione all'esercizio del diritto è data dalla detenzione
materiale del documento; e per il trasferimento basta la mera consegna. Per qualificarlo tale basta
la mancanza di un’indicazione nominativa o con apposita clausola. Se hanno ad oggetto somme>
20 milioni possono essere emessi solo a favore di intermediari finanziari abilitati; inoltre non
possono essere emessi titoli atipici al portatore aventi somme di denaro, pena nullità.
TITOLI ALL’ORDINE: ha all’atto dell’emissione l’intestazione ad una persona determinata, e può
variare durante la circolazione con una dichiarazione apposta sul titolo, dal portatore: girata: un
ordine impartito dal portatore al debitore di effettuare la prestazione indicata sul titolo a favore di
un altro soggetto, tale ordine deve avere carattere totalitario e definitivo.(il portatore non ha
responsabilità vs il giratario). (in pieno o in bianco). Vi sono 2 girate speciali:
Girata per incasso o per procura: Attribuisce al giratario la legittimazione attiva non come diritto
autonomo ma come documentazione cartolare di un mero mandato ad incassare in nome e per
conto del portatore precedente, quindi può girare il titolo solo per l’incasso e gli sono opponibili le
eccezioni personali al girante non al debitore.
Girata a titolo di pegno: Attribuisci una legittimazione a riscuotere in via primaria quindi in posizione
autonoma, ma Al giratario è consentito solo di delegare ad altri la riscossione mediante una girata
per procura.
Girata fiduciaria: Particolari pattuizione tra girante giratario che limitano il suo diritto ad incamerare
l'oggetto della prestazione riscossa obbligandolo, a trasferirlo al girante o a terzi senza riflessi
sull'esercizio del diritto cartolare.
Girata simulata:
TITOLI NOMINATIVI: L’intestazione alla persona non risulta solo dal documento, ma anche da un
registro tenuto dal debitore, cosìcche la legittimazione cartolare è data dalla coincidenza tra
l'identità del portatore e il nome che risulta dal registro e dal titolo. Quindi il trasferimento della
legittimazione richiede la collaborazione del debitore, ed è definito transfert
Può essere richiesto sia dall'alienante che dall'acquirente, se dall'alienante deve richiederlo con
l'esibizione del titolo e una certificazione rilasciata da un notaio o da un agente di cambio che
accerta l'identità del richiedente e la capacità di agire. Se è fatta dall'acquirente deve
accompagnarla dal titolo e da un atto autentico dal quale risulta il suo trasferimento da parte del
precedente intestatario. Il transfer avviene mediante annotazione del nome dell'acquirente sul titolo
e sul registro e poi si rilascia un nuovo titolo.
SMARRIMENTO TITOLO al portatore : L’art 2007 consente. all’ex portatore, provata la distruzione
del titolo e dimostrando il precedente possesso, a sue spese, di ottenere dal debitore un duplicato
o un equivalente titolo. Se il titolo, presunto distrutto, risulti in circolazione prevale il diritto che ha
acquistato un eventuale terzo acquirente in buona fede, salvo l'effetto liberatorio per il debitore del
pagamento fatto al portatore del duplicato; se invece la prova della distruzione non è raggiunta si
applicherà la disciplina dello smarrimento e sottrazione che lascia all’ex portatore la sola
possibilità, decorso il termine di prescrizione, di ottenere la prestazione dando la prova della sua
qualità di titolare del credito.
SMARRIMENTO TITOLO all’ordine e nominativi : Il problema di smarrimento sottrazione o anche
distruzione si risolve con la procedura di ammortamento, che presuppone la potenziale presenza
del titolo in circolazione in mano di un detentore ignoto. Si articola in 2 fasi:
1 Inizia con 2 atti fatti dal possessore spogliato della materiale disponibilità: la denuncia al debitore
e il ricorso all'autorità giudiziaria indicando i dati essenziali del titolo sufficienti ad identificarlo; il
presidente del tribunale emana un decreto di ammortamento che toglie il valore al titolo il
circolazione e autorizza il pagamento, in 30 gg dalla pubblicazione del provvedimento se non è
stata posta opposizione da un terzo. pubblicato a cura del ricorrente nella Gazzetta Ufficiale e
notificato al debitore.
2 Avviene se c'è opposizione del terzo detentore, che deve spiegare l'autorità giudiziaria, e
depositare il titolo in cancelleria pena improcedibilità della domanda, se l'opposizione è respinta
andrà consegnato al ricorrente, se è accolta riconsegnato al terzo.
Se il termine di 30 gg scade senza opposizione il decreto diviene definitivo, e l’ammortante può
esigere un duplicato o la prestazione se è scaduto; il terzo acquirente di buona fede anche