Titoli di credito
I titoli di credito sono strumenti che favoriscono la mobilizzazione dei diritti di credito; documenti che incorporano tale diritto. Nasce quindi un credito cartolare che origina da una dichiarazione unilaterale con cui chi ha un’obbligazione verso un altro, esplicita i termini essenziali in un documento, e per offerta dell'incorporazione tale credito ha due caratteristiche:
- Letteralità: il debitore deve eseguire la prestazione come indicata (diretta/indiretta).
- Autonomia: indipendenza di ciascun portatore del titolo da un portatore precedente sia sul profilo della titolarità che del contenuto.
Astrattezza: il diritto prescinde dal rapporto fondamentale (come è nato il credito).
Rapporti obbligatori
Al debitore vengono a far capo due rapporti obbligatori:
- Rapporto fondamentale: relazione tipica che si instaura tra debitore e creditore.
- Rapporto cartolare che nasce dal rilascio del titolo ed è diverso dal primo perché la fonte è la sottoscrizione del documento, perché i diritti sono limitati a quanto contenuto, perché il creditore è individuato nel titolo; i due coincidono solo in capo al primo prenditore, successivamente divergono perché il trasferimento del titolo non comporta il trasferimento del credito causale, quindi l'obbligazione cartolare si presenta verso il terzo portatore sostanzialmente astratta.
La legge riconosce anche posizioni soggettive minori come:
- Legittimazione attiva che ha il possessore del documento a cui è riconosciuto il diritto alla prestazione indicata verso presentazione del titolo.
- Legittimazione passiva che libera il debitore cartolare adempiendo la prestazione al portatore così qualificato. Tale azione non annulla quindi la titolarità ma è un mezzo tecnico che facilita l’esercizio del diritto e riversa sul debitore l'onere di provare la spettanza del credito al portatore del titolo.
- Legittimazione reale diritto a pretendere la prestazione per chiunque si trovi nella materiale disponibile.
- Legittimazione nominale diritto attribuito a un soggetto dal documento.
Eccezioni reali e personali
Le eccezioni reali sono opponibili a qualsiasi portatore del titolo, e sono:
- Di forma se manca qualche requisito formale rende inefficace il titolo, sul contesto letterale del titolo: divario tra contesto attuale e pretesa del portatore o di alterazione del documento durante la circolazione.
- Di falsità di firma: non riferibilità psicologica della sottoscrizione di colui il cui nome appare nel titolo.
- Di difetto di capacità: incapace legale, opponibile solo al primo prenditore in quanto è invalidante l'acquisto della proprietà del documento.
- Di difetto di rappresentanza: falso procuratore.
- Di mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione: tutte le ipotesi in cui legge o autonomia privata, indicandolo nel titolo, condizionano l'esercizio del diritto cartolare al determinarsi di formalità o al verificarsi di eventi.
Le eccezioni personali sono opponibili solo a determinati portatori; due subcategorie:
- Eccezioni fondate su un rapporto personale con il debitore: opponibili al portatore con cui è intercorso un rapporto personale che incide negativamente sulla pretesa cartolare, (solo eccezionalmente si propagano ad un portatore successivo che acquista il titolo con intenzione di far danno al debitore).
- Eccezioni personali in senso stretto: che sta nell'eccezione di difetto di titolarità cioè la mancanza di qualità del proprietario del documento.
Emissione e circolazione dei titoli
Il titolo di credito nasce con la sottoscrizione del documento che normalmente avviene dopo la compilazione; se la compilazione è fatta dal portatore (avviene dopo) il titolo è in bianco. I termini di redazione del testo sono affidati ad un accordo tra sottoscrittore e primo prenditore. La sottoscrizione del titolo a mezzo rappresentante deve avvenire attraverso la spendita del nome del rappresentato che deve risultare dal testo cartolare.
I titoli possono essere individuali se connessi ad un'operazione con uno o più soggetti determinati, caratterizzati da infungibilità: o titoli di massa connessi ad un’operazione fatta con una massa di pubblico, fungibili poiché rappresentano parte della massa, quindi raggruppabili o frazionabili. I titoli devono avere dei requisiti (deducibili dalle eccezioni reali): riferibilità psicologica della sottoscrizione al soggetto, pena nullità dell’obbligazione, capacità legale del sottoscrittore pena annullabilità, esistenza di un conforme potere di rappresentanza pena inefficacia, possibilità determinatezza e liceità della prestazione pena nullità.
Momento iniziale della circolazione del titolo per l'emissione passaggio dalla sfera del debitore a quella del prenditore, volontaria se fondata su un valido contratto di rilascio che comporta l'acquisto della proprietà del documento, della titolarità del credito cartolare, e della legittimazione, involontaria dove manca un valido contratto e comporta la sola legittimazione. Questa separazione tra proprietà del titolo vecchio portatore, e legittimazione nuovo portatore, può avvenire se interviene un terzo in buona fede che acquista il possesso in base a un contratto valido.