Titoli di credito
Sono documenti per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in essi incorporato (diritto a ricevere una determinata prestazione).
Incorporazione
Finzione giuridica che consente di stabilire un collegamento (giuridico) fra documento (bene mobile) e il diritto in esso menzionato (entità immateriale), nel senso che il possesso materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del possessore ad ottenere il pagamento.
Categorie
- Titoli astratti, senza causale scritta sopra (cambiali, assegni).
- Titoli causali, dove viene menzionato il motivo per cui il diritto è sorto (obbligazioni).
Circolazione dei titoli
- Titoli al portatore che si trasferiscono con la semplice consegna del titolo stesso; pertanto, colui che possiede il titolo ha diritto a ricevere la prestazione in esso indicata; sono titoli al portatore le banconote.
- Titoli all'ordine che si trasferiscono mediante girata. Un titolo può contenere varie girate, se trasferito più volte da un soggetto all'altro; sono titoli all'ordine, gli assegni liberi, le cambiali, la fede di deposito.
- Titoli nominativi intestati a una persona determinata, che si trasferiscono mediante doppia annotazione del nome del nuovo beneficiario sia sul titolo, sia sul registro dell'ente emittente; sono titoli nominativi le azioni.
Girata
La girata è una dichiarazione, scritta sul titolo, con cui il possessore ordina al debitore di eseguire la prestazione a favore di un altro soggetto; colui che trasferisce il titolo è detto girante, mentre colui al quale il titolo viene trasferito è detto giratario.
- Girata in pieno: il girante dichiara di trasferire il titolo di credito ad un determinato giratario, di cui indica il nome, e fa seguire tale dichiarazione dalla sua firma.
- Girata in bianco: il girante si limita a porre la propria firma senza indicare il nome del giratario.