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LE LEGGI DI CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO
• I titoli al portatore : secondo l'art.2003 codice civile Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del
titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla
presentazione del titolo; l’emissione del titolo di credito al portatore contenente l’obbligazione di pagare una somma di
denaro è consentita solo nei casi stabiliti dalla legge. (Assegni bancari).
• I titoli all’ordine ( 2008): si trasferiscono tramite la consegna del titolo e la girata dal precedente al successivo
possessore del titolo.
LA GIRATA ordine rivolto al debitore dal trasmittente (girante) di eseguire la prestazione a favore del nuovo prenditore
del titolo (giratario). Questo ordine deve essere scritto sul titolo e sottoscritto dal girante.
Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua
di girate: il primo possessore del titolo, al cui nome il titolo è intestato, deve figurare come primo girante e l’ultimo
possessore deve figurare dal titolo come ultimo giratario.
La girata può essere piena quando contiene l’indicazione del nome del giratario e la firma del girante. Più spesso la
girata è in bianco: essa consiste nella semplice firma del girante senza l’indicazione del nome del giratario.
Se il titolo è girato in bianco può trasferirsi con la semplice consegna, come un titolo al portatore; tuttavia uno dei
successivi possessori del titolo può riempire la girata in bianco con il proprio nome o con quello di un terzo: in tal caso
per trasferire il titolo occorre una nuova girata di chi figura come giratario. Se il modulo cambiario non basta a
contenere tutte le girate, si aggiunge un foglio di allungamento. (Cambiale, l’assegno, la fede di deposito).
Nel caso di mancata accettazione del trattario o di mancato pagamento del debitore principale, il portatore della
cambiale potrà chiederne il pagamento a una dei giranti a sua scelta. Si dice perciò che i giranti sono solidalmente
obbligati in via di regresso. Il girante tuttavia può evitare di diventare obbligato di regresso, aggiungendo alla girata la
clausola “senza garanzia”.
Per il principio di autonomia, le obbligazioni dei giranti sono tra loro indipendenti: la firma per girata obbliga la persona
che l’ha apposta, anche se le firme precedenti sono false o di persone immaginarie ovvero soggetti che non hanno
firmato la cambiale. È questo il cosiddetto principio dell’autonomia delle firme cambiarie.
• I titoli nominativi: Secondo l'art. 2021 c.c. il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente. Il
titolo nominativo è quello che conosce diversi modi di circolazione:
• Doppia intestazione art. 2021 c.c.: sul titolo bisogna indicare sul titolo e sui registri dell'emittente il nome del
nuovo legittimato
• Emissione di un nuovo titolo art. 2022 c.c.: si rilascia un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del
rilascio deve essere fatta annotazione nel registro; girata
• art. 2023 c.c. : il titolo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di
cambio: il nome dell'ultimo giratario dovrà poi essere annotato nei registri dell'emittente
L’AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO
Con la procedura di ammortamento il titolare di un diritto di credito rappresentato in un titolo all'ordine o nominativo smarrito,
sottratto o distrutto, riacquista la legittimazione a poter esercitare quel diritto. La procedura di ammortamento è prevista per i
titoli all'ordine (art. 2016 c.c.), ma si applica anche per i titoli nominativi (art. 2027 c.c.).
Infatti il possessore può presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile chiedendone
l’ammortamento. Il presidente del tribunale, accertata la verità dei fatti esposti, emette un decreto di ammortamento che il
richiedente deve notificare al debitore e far pubblicare sulla Gazzetta ufficiale. Se entro 30 giorni dalla pubblicazione l’eventuale
detentore del titolo fa opposizione e deposita il titolo nella cancelleria del tribunale, si apre un giudizio tra richiedente e
opponente.
Nei titoli al portatore l'identificazione con i beni mobili trova la sua piena realizzazione, tanto che il deterioramento, la distruzione
o sottrazione del titolo comporta quasi la perdita del diritto, come avviene nel caso dei beni mobili:
• Titolo deteriorato art. 2005 c.c.: è possibile ottenerne la sostituzione dallo emittente ma solo quando sia sicuramente
identificabile ma non più idoneo alla circolazione
• Titolo smarrito o sottratto art.2006 c.c.: non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti; si
può solo ottenere la prestazione dall'emittente dopo che si è fornita la prova della sottrazione e decorso il termine di
prescrizione del titolo
• Distruzione del titolo art.2007 c.c.: si può chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente solo
dopo averne provata la distruzione. LA CAMBIALE
• Il vaglia cambiario è un titolo che contiene la promessa incondizionata del sottoscrittore (emittente) di pagare una
somma di denaro a un altro soggetto (prenditore) nel tempo e nel luogo indicati sul titolo stesso.
• La cambiale tratta è un titolo che contiene l’ordine incondizionato rivolto dal sottoscrittore (traente) a un altro soggetto
(trattario) di pagare a un terzo soggetto (prenditore) una somma di denaro nel tempo e nel luogo indicati sul titolo
stesso.
L’accettazione dell’ordine deve essere scritta sulla cambiale, seguita dalla sottoscrizione del trattario. Il rapporto esistente tra
traente e trattario si chiama rapporto di provvista, mentre quello esistente tra traente e prenditore si chiama rapporto di valuta.
Caratteri della cambiale: la cambiale è un titolo all’ordine, ovvero circola tramite consegna e girata del titolo stesso. È un titolo
astratto, poiché su di esso non può essere indicata la causa che giustifica la promessa o l’ordine di pagare la somma di denaro.
Infine la cambiale è un titolo esecutivo; significa che, se il debitore cambiario non paga, il possessore della cambiale può
procedere immediatamente alla esecuzione forzata sui beni del debitore, senza doversi prima munire di una sentenza di
condanna.
I REQUISITI DI FORMA DELLA CAMBIALE La cambiale viene redatta su moduli venduti presso rivenditori autorizzati, sui quali
sarà necessario apporre il contrassegno telematico di importo pari all’imposta dovuta. Se tuttavia non sono stati bollati
originariamente o nel tempo previsto per legge non possono valere come titolo esecutivo, non essendo in regola fin dalla loro
emissione con l’imposta di bollo. In ogni caso la cambiale deve contenere determinate indicazioni in mancanza delle quali il
titolo non è valido come cambiale:
1. Denominazione di cambiale
2. Promessa incondizionata o ordine incondizionato di pagare una somma determinata
3. Il nome del prenditore e, nella tratta, anche quello del trattario
4. Data e luogo di emissione: in mancanza dell’indicazione del luogo di emissione, si considera tale il luogo indicato
accanto al nome del traente o dell’emittente in caso di pagherò
5. Il luogo del pagamento: in mancanza d’indicazione, la tratta è pagabile del luogo indicato accanto al nome del trattario
e/o emittente
6. La sottoscrizione del traente o dell’emittente: la cambiale può anche essere emessa da un rappresentante di costoro.
Chi firma una cambiale come rappresentante di un’altra persona senza avere in realtà il potere di rappresentanza,
rimane obbligato come se avesse firmato per proprio.
7. La scadenza della cambiale: può essere indicata:
• A giorno fisso
• A certo tempo data: pagherò tra tre mesi
• A vista: alla presentazione della cambiale. Se la scadenza non è indicata, la cambiale si considera pagabile a
vista.
• A certo tempo vista: decorso il periodo di tempo indicato dalla data dell’accettazione o dal protesto.
La cambiale in bianco: i requisiti devono esistere nel momento in cui la cambiale è presentata per il pagamento: non è invece
necessario che essi sussistano già al momento dell’emissione della cambiale. Ciò significa che si può validamente emettere
una cambiale in bianco, che il prenditore dovrà riempire secondo gli accordi presi con l’emittente = patto di riempimento
Si possono lasciare in bianco anche altri elementi della cambiale, purché vi siano la sottoscrizione dell’emittente o del traente e
la denominazione di cambiale.
L’AVALLO Gli obbligati al pagamento della cambiale possono distinguersi in:
• obbligati principali: coloro ai quali il portatore della cambiale deve in primo luogo rivolgersi per ottener il pagamento: essi
sono l’emittente del pagherò e il trattario se ha accettato l’ordine del traente apponendovi la propria firma
• obbligati di regresso: coloro ai quali il portatore può rivolgersi se non è riuscito a farsi pagare dall’obbligato principale:
essi sono i giranti, e nella tratta, anche il traente il quale è obbligato al pagamento della cambiale se il trattario non
accetta o se dopo aver accettato non paga.
• L’avallante: soggetto che presta una garanzia a favore di un obbligato cambiario (avallato), obbligandosi a pagare in tutto
o in parte la cambiale a fianco dell’avallato. L’avallo deve essere scritto sulla cambiale. Per il principio dell’autonomia
delle firme cambiarie, l’obbligazione dell’avallante è valida anche se è nulla l’obbligazione dell’avallato, salvo che questa
sia nulla per un vizio di forma.
IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE Alla scadenza della cambiale il legittimo possessore ha il diritto al pagamento
presentando il titolo all’obbligato principale all’indirizzo indicato sulla cambiale stessa. Il debitore che paga la cambiale può
esigere che gli sia consegnata la quietanza. Il pagamento libera il debitore se è fatto nelle mani del possessore del titolo,
legittimato da una serie continua di girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.
IL REGRESSO Per poter chiedere il pagamento agli obbligati di regresso, il portatore della cambiale deve aspettare che
l’obbligato principale non paghi alla scadenza: prima della scadenza, il portatore non può di regola esercitare il regresso,
tuttavia il portatore lo può esercitare quando il trattario non accetta oppure quando lo stesso trattario viene