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I titoli di credito

I titoli di credito sono documenti che attribuiscono al possessore il diritto a una determinata prestazione indicata nel documento stesso e sono emessi allo scopo di agevolare la circolazione della ricchezza mobiliare senza seguire le regole della cessione del credito.

I principi fondamentali dei titoli di credito

Principio della letteralità: si parla di letteralità nel senso che il debitore deve adempiere in conformità a quanto è indicato nel titolo, non essendogli consentito di riferirsi ad altri rapporti non menzionati nel titolo né al creditore di pretendere qualcosa di diverso rispetto a ciò che risulta dal titolo.

Principio dell’incorporazione: documento e diritto quasi si identificano, divengono unica cosa, tanto che la distruzione o lo smarrimento del documento portano alla perdita del diritto in esso contenuto, a meno di non dover usare la difficile ed insicura procedura di ammortamento. Questo è il principio per cui l’acquisto del documento è necessario per l’acquisto della titolarità del diritto che in esso viene indicato. Solo chi è proprietario del documento è titolare del diritto in esso indicato.

Poiché il documento è un bene mobile, il trasferimento della proprietà del documento stesso avviene secondo le regole generali relative al trasferimento della proprietà dei beni mobili. Pertanto, chi acquista in buona fede il possesso di un titolo in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, ne diventa proprietario, anche se riceve il titolo da chi non ne era proprietario. Chi acquista il possesso del titolo di credito non deve dimostrare al debitore di averlo acquistato in buona fede: la buona fede del possessore infatti si presume ed è il debitore che deve eventualmente dimostrare la mala fede del possessore, per poter rifiutare legittimamente il pagamento.

Si usa dire che chi acquista il possesso del titolo in base alla sua legge di circolazione è legittimato a esercitare il diritto incorporato nel titolo stesso. Chi è legittimato può tuttavia non essere il proprietario del titolo e dunque può non essere il titolare del diritto incorporato: egli infatti può avere acquistato in mala fede il possesso del titolo. Orbene, se il debitore adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo, che tuttavia non è titolare del diritto perché possessore in mala fede, è liberato dal suo debito purché adempia senza dolo o colpa grave.

Documenti di legittimazione e titoli impropri

Documenti di legittimazione: non sono titoli di credito, ma servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione (biglietti dell'autobus e del cinema).

Titoli impropri: non sono titoli di credito, ma consentono il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione del credito.

Il principio dell’autonomia

(art. 1993): è il principio per il quale il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni personali relative ai precedenti possessori.

  • Eccezioni personali: Il debitore può sempre opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori quando riesce a dimostrare che, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore stesso.
  • Eccezioni reali che il debitore può opporre a qualunque portatore del titolo:
    • Le eccezioni di forma: la mancanza in una cambiale della denominazione “cambiale”.
    • L’eccezione della falsità della firma del debitore.
    • L’eccezione del difetto di capacità: può essere opposta dal debitore il quale dimostri che, al momento dell’emissione del titolo, egli era incapace di agire.
    • L’eccezione del difetto di rappresentanza: chi figura come debitore perché il titolo è stato emesso in suo nome da un’altra persona che si è qualificata come suo rappresentante che costui in realtà non aveva il potere di rappresentarlo.
    • L’eccezione di mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
    • Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.

Diverse categorie di titoli di credito

  • Titoli di credito in senso stretto: danno il diritto al pagamento della somma di denaro in essi indicata; sono la cambiale, l’assegno e le obbligazioni societarie.
  • Titoli rappresentativi di merci: attribuiscono il diritto alla consegna delle merci depositate o trasportate: così la fede di deposito con la nota di pegno dà diritto alla consegna di merci depositate nei magazzini generali.

Titoli astratti e titoli causali

Tutti i titoli di credito vengono creati sulla base di un rapporto esistente tra chi emette il titolo e il primo prenditore del titolo stesso: questo rapporto si chiama rapporto causale o rapporto sottostante.

I titoli astratti: Ai titoli astratti si applica il principio della letteralità: in base a tale principio il contenuto del diritto incorporato è determinato esclusivamente da quanto risulta dal tenore letterale del titolo; Con l’emissione di un titolo astratto si determina la nascita di un nuovo diritto, che si chiama diritto cartolare, distinto dal diritto derivato dal rapporto sottostante. Poiché è distinto da quest’ultimo, il diritto cartolare è insensibile alle eccezioni basate sul rapporto sottostante.

I titoli causali: Nei titoli di credito causali il principio della letteralità non trova applicazione: il contenuto del diritto incorporato nel titolo è determinato non soltanto dal tenore letterale del titolo ma anche dalla disciplina contrattuale e legale del rapporto sottostante (diritti azionista). Ne segue che nei titoli di credito causali il debitore può opporre anche ai possessori del titolo successivi al primo le eccezioni fondate sul rapporto sottostante all’emissione del titolo.

Le leggi di circolazione dei titoli di credito

I titoli al portatore: secondo...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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