La voluntary disclosure
Iter normativo
L’art. 1 del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 aveva introdotto disposizioni volte a disciplinare la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Tale procedura avrebbe consentito ai soggetti, che detengono attività e beni all’estero e che hanno omesso di dichiararli nel Modulo RW, di sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta).
Tuttavia, in sede di conversione del D.L. 4/2014, il citato art. 1 è stato integralmente soppresso dalla L. 50/2014, rinviando a successivi disegni di legge il compito di delineare una compiuta disciplina della procedura di collaborazione volontaria. Il DDL n. 1642 di iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard, approvato dalla Camera il 16 ottobre 2014, è stato definitivamente approvato dal Senato in data 31 gennaio 2014.
Il Disegno di Legge approvato dal Parlamento introduce:
- Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale;
- La c.d. voluntary disclosure;
- Introduzione della c.d. voluntary voluntary interna;
- Disposizioni in materia di autoriciclaggio.
Alcune considerazioni: rapporti tra voluntary disclosure e scudo fiscale
In via non esaustiva, rispetto ai precedenti scudi fiscali, la Vd diverge per:
- Non consentire il mantenimento dell'anonimato;
- Presupporre una totale trasparenza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; eventuali omissioni, anche non di grande rilevanza, salvo il rispetto della buona fede dimostrata, possono pregiudicare la procedura e l'AF sarà libera di utilizzare le informazioni acquisite;
- Richiedere una denuncia analitica relativa a tutte le attività patrimoniali e finanziarie costituite o detenute all'estero e ai redditi occultati;
- Nella procedura di V D l'AF ha sicuramente un ruolo più attivo, in quanto dopo aver recepito tutta quanta la documentazione del contribuente stabilisce qual è il costo effettivo della regolarizzazione;
- Non essere la VD una procedura che può essere svolta direttamente dagli intermediari ma può essere autonomamente gestita attraverso un professionista.
Il doppio binario nella voluntary disclosure: internazionale e domestico
Le disposizioni dettate dalla Legge 186/14 disciplinano una procedura che consente non soltanto la regolarizzazione di attivi detenuti in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e delle violazioni dichiarative che sono in connessione con tali attivi, ma anche:
- Di violazioni dichiarative commesse entro il 30 settembre 2014 dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale che non sono in connessione con gli attivi esteri detenuti in violazioni di tali obblighi;
- Di violazioni commesse entro il 30 settembre 2014 da soggetti diversi dai soggetti obbligati agli obblighi di monitoraggio fiscale (dunque anche le società di capitali) che possono essere o meno in connessione con attivi esteri.
Si può così distinguere la c.d. voluntary disclosure internazionale, cui possono accedere persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e che ha per presupposto l’esistenza di violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014, dalla c.d. voluntary interna, a cui possono accedere tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.
La voluntary interna può essere attivata come una procedura di completamento della voluntary internazionale quando, ad esempio, gli attivi esteri oggetto di regolarizzazione sono stati realizzati tramite redditi sottratti a tassazione da società residenti. Il caso esemplificativo è quello di sottofatturazioni effettuate da una società e di incasso della parte non fatturata dai soci direttamente all’estero. In ipotesi di questo tipo, sarà possibile per la persona fisica sanare con la voluntary internazionale le violazioni relative al monitoraggio fiscale e quelle relative ai redditi prodotti e conseguiti all’estero. Con la voluntary interna, di contro, la società avrà la possibilità di regolarizzare le violazioni dichiarative commesse per il tramite delle sottofatturazioni.
Alla voluntary interna potrà farsi ricorso, inoltre, anche per sanare casi di esterovestizione di società la cui la sede sia stata solo fittiziamente localizzata all’estero ma il cui place of effective management o il cui oggetto sociale sostanziale sia invece da individuarsi in Italia. Rientra nel perimetro della voluntary interna anche la possibilità di regolarizzare la posizione di società non residenti che abbiano operato in Italia tramite proprie stabili organizzazioni occulte in violazione dunque degli obblighi dichiarativi che fanno capo al soggetto estero.
I soggetti che possono accedere alla voluntary internazionale sono quelli che hanno commesso violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale. Si tratta dei soggetti - persone fisiche, società semplici, enti non commerciali - che, secondo il sistema previsto dal D.L. 167/1990, sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria la detenzione di investimenti esteri ed altre attività patrimoniali estere.
Ai sensi dell’art.4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, precisamente, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, che nel periodo d’imposta detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi tassabili in Italia, hanno l’obbligo di indicare tali attività nella dichiarazione annuale dei redditi (modulo RW).
Le disposizioni di cui al successivo comma 2, dello stesso art. 4, prevedono peraltro alcune ipotesi di esonero dagli obblighi di monitoraggio. Viene infatti stabilito che tali obblighi non sussistono per le attività finanziarie o patrimoniali estere affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Sotto questo profilo, assume un ruolo centrale l’assoggettamento da parte dell’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva dei redditi rivenienti da attività finanziarie o patrimoniali estere. Affinché si possa avere esenzione dagli obblighi di monitoraggio per i contribuenti, è dunque necessario che:
- Le attività finanziarie e patrimoniali estere siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti;
- I redditi relativi a tali attività siano assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari.
Gli obblighi di monitoraggio per i contribuenti non sussistono, altresì, per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di monitoraggio fiscale sono stati modificati dalla legge comunitaria per il 2013 - art. 8, comma 16-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16. In particolare, sono stati soppressi gli obblighi, precedentemente previsti dalle disposizioni del DL 167/90, di indicazione dei trasferimenti da, verso e sull’estero.
Sono stati inoltre rivisti gli obblighi degli intermediari e dei contribuenti sulla base delle categorie e delle definizioni proprie di un altro sistema normativo, quello antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/2007, nell’ottica di rafforzare il dispositivo di contrasto alle evasioni fiscali internazionali. In particolare, per quanto riguarda i contribuenti, le nuove disposizioni hanno esteso gli obblighi di monitoraggio anche ai titolari effettivi, come definiti dalla normativa antiriciclaggio, di enti e società che detengono attività finanziarie o patrimoniali estere. Sono state, infine, apportate significative modifiche sul versante delle previsioni sanzionatorie, con una sostanziale riduzione delle sanzioni per le violazioni dichiarative relative alle attività patrimoniali e finanziarie detenute o costituite all'estero.
I soggetti destinatari di questi obblighi possono, avvalendosi delle disposizioni dettate dall’art. 5 quater del D.L.167/90 introdotto dalla Legge 186/2014, accedere alla procedura di collaborazione volontaria per far emergere le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, definire le sanzioni per le violazioni di tali obblighi nonché definire tutte le (correlate e non) violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
La procedura deve essere attivata spontaneamente, fornendo evidenza completa all’Amministrazione finanziaria di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Allo scopo, le disposizioni di riferimento pongono a carico del contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione finanziaria tutti i documenti e le informazioni necessarie per la determinazione analitica dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo (voluntary internazionale), unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.
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