Tesina di diritto ecclesiastico e canonico
L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: la vicenda Lautsi
Indice
- Doglianze della ricorrente e sintesi della vicenda.
- La tesi del Governo italiano.
- Il crocifisso nelle scuole pubbliche. Normativa e giurisprudenza interna rilevante.
- La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo rilevante per la decisione del caso.
- Lautsi. Le conclusioni raggiunte dalla Camera semplice nel caso.
- Osservazioni in merito al caso in esame.
- Considerazioni conclusive.
I. Doglianze della ricorrente e sintesi della vicenda
Il caso trae origine dalla richiesta formulata da una cittadina italiana di origine finlandese, al Consiglio d'Istituto della scuola media di Abano Terme, di rimuovere dalle aule scolastiche frequentate dai suoi figli, il crocifisso esposto, ritenuto in contrasto col principio di laicità cui aveva conformato l'educazione dei figli stessi. La richiesta di rimozione muove dalla convinzione della signora Lautsi che il crocifisso violi il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle diverse confessioni religiose, facendo venire meno la neutralità di un luogo pubblico e collidendo con le disposizioni che garantiscono la libertà di pensiero, coscienza e religione, violando altresì il diritto dei genitori di educare i propri figli nel rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche.
In seguito alla decisione della Direzione dell'Istituto di non accedere alla richiesta di rimuovere il crocifisso, la questione giunse al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, al quale la signora Lautsi si rivolse eccependo la questione di legittimità costituzionale della normativa che disciplina la materia. La Consulta, con ordinanza del 15 dicembre 2004, dichiarò la questione manifestamente inammissibile per la natura regolamentare della normativa denunciata (regi decreti del 1924 e 1928).
Rimessa la causa al giudice amministrativo, questi, stimato preliminarmente che «il principio di laicità dello Stato fa ormai parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali», concluse che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, in virtù del significato che occorre riconoscergli, non viola il principio di laicità, costituendone anzi una delle fondamenta. La pronuncia del TAR Veneto non sminuisce il significato essenzialmente e primariamente religioso del crocifisso (comune, peraltro, a tutte le confessioni cristiane e non al solo cattolicesimo), ma rileva come esso testimoni unitamente valori universali, quali la dignità dell'uomo, la tolleranza, l'eguaglianza e la libertà, che hanno fondato la civiltà del nostro Paese e, più in generale, dell'Europa.
Insoddisfatta dell'interpretazione data dalla giurisprudenza italiana alla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole statali, la Sig.ra Lautsi (originariamente in nome proprio e dei figli, successivamente insieme a costoro, divenuti nel frattempo maggiorenni) ricorreva alle cure della magistratura europea di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) 21 e 14 CEDU (Divieto di discriminazione), nonché dell'art. 2 Protocollo n. 1 (Diritto di istruzione).
La Corte, nella sua prima sentenza dovuta alla Seconda Sezione, accoglieva il ricorso, ritenendo violato l'art. 2 Protocollo n. 1, interpretato congiuntamente all'art. 9 della Convenzione. La decisione si fonda su un'equiparazione tra la situazione di chi è soggetto ad insegnamenti religiosi obbligatori di natura confessionale e quella di chi si trova in un ambiente scolastico caratterizzato dalla presenza del crocifisso, venendo in entrambi i casi a rilevanza il profilo “negativo” della libertà religiosa. Il collegio della Seconda Sezione, dunque, ha ritenuto che nella circostanza specifica si potrebbero verificare effetti “emotivamente perturbanti per studenti di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione”. Cosicché, il crocifisso viene «equivocamente riconosciuto non come segno di amore e di libertà, ma quale potenziale (e attuale) causa di “perturbazione emotiva”».
Ritenendo che la Seconda Sezione ha esaminato la questione del crocifisso come se questo fosse l'unico simbolo religioso presente nella scuola, mentre la realtà scolastica italiana (come quella di molti Paesi europei) è ormai caratterizzata da una molteplicità di presenze e simboli religiosi, fattore questo che richiedeva uno specifico richiamo e una specifica analisi in sede giurisprudenziale per poter pervenire ad una pronuncia equilibrata e attenta ai diversi elementi in gioco, il Governo italiano chiede il riesame della causa da parte della Grande Camera ai sensi dell'art. 43 della Convenzione, e il collegio istituito, per valutarne l'ammissibilità, accoglieva la richiesta.
II. La tesi del Governo italiano
Il Governo italiano ha essenzialmente incentrato le proprie difese sul significato anche non confessionale e privo di valenza di proselitismo che possono assumere il Crocifisso e la sua esposizione nelle aule delle scuole pubbliche, in quanto evocativo di principi etici che sono suscettibili di condivisione anche da persone diverse dai cristiani e comunque espressione del patrimonio della storia e della tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo. La tesi è rafforzata dalle ulteriori considerazioni che l'esposizione del simbolo religioso avviene senza ingerenza alcuna e senza imporre alcun obbligo ad insegnanti e studenti, che peraltro godono di un'organizzazione di corsi, e dei relativi programmi, laica – l'insegnamento della religione è facoltativo – e capace di assicurare il pluralismo, (come attestato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 12.04.1989, n. 203).
III. Il crocifisso nelle scuole pubbliche. Normativa e giurisprudenza interna rilevante
a) La normativa
La normativa interna rilevante che disciplina l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è rappresentata dagli articoli 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), che dispongono l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici per le scuole elementari e medie, come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, e allegata tabella C, e dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 956, che prevedono tra gli arredi delle scuole stesse il crocifisso.
b) Decisioni rese dai giudici nazionali nel caso di specie
Sia il TAR Veneto che il Consiglio di Stato, interessati dell'impugnazione della decisione dell'istituto scolastico che aveva deliberato di lasciare esposto il simbolo religioso, hanno disatteso le doglianze della ricorrente che assumeva la decisione porsi in contrasto con il principio di laicità dello Stato, immanente nella Carta Costituzionale italiana, oltre che con l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 97 della Costituzione. In ordine ai rimedi interni percorsi, deve ricordarsi che la Corte Costituzionale, interpellata per pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale delle norme interne che disciplinano l'esposizione del simbolo religioso, era rimasta silente sul presupposto di una manifesta inammissibilità della questione, giacché coinvolgente norme di derivazione secondaria e regolamentare, come tali sottratte al sindacato di costituzionalità.
L'assunto che fonda la risposta giurisdizionale fornita dall'ordinamento interno, risulta ben sintetizzato dai seguenti passaggi che è dato leggere nelle sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato: «… il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia …» (T.A.R. Veneto, sent. 22.03.2005, n. 1110)
«… [valori che] hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano» (C.d.S., sent. 13.02.2006, n. 556).
Per i giudici amministrativi di prime cure, «il valore costituzionale cui fare riferimento è la laicità dello Stato»; «Nell'attuale realtà sociale – si legge nella sentenza – il crocifisso dovrebbe essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, uguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale». In particolare, una delle radici dei principi costituzionali di libertà sarebbe, indubbiamente, il cristianesimo: «sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana».
La conclusione cui giunge il giudice amministrativo di primo grado è che il crocifisso debba essere inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale, oltre che come espressione di alcuni principi laici della comunità, e ciò comporta che esso possa trovare legittimamente posto nelle aule della scuola pubblica, «in quanto non solo non contrastante, ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano».
Si legge poi nella sentenza del C.d.S. che «non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili quali tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione, valori che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano e che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato». Uno Stato laico, dunque, rispetta la libertà religiosa di ciascuno, affermando nel contempo valori comuni a tutti i cittadini. «Nel contesto culturale italiano – si legge ancora nella sentenza del giudice amministrativo d'appello – appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti più del crocifisso a farlo: e l'appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato». Il crocifisso viene dunque ritenuto strumento idoneo ad esprimere «valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale».
c) La ulteriore giurisprudenza nazionale rilevante. In particolare, la Corte di Cassazione.
Va notato che le pronunzie, conformandosi all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere del 27.04.1988, n. 63, si discostano dalle considerazioni sviluppate dalla Corte di Cassazione Penale, sent. 01.03.2000, n. 439, nel caso Marcello Montagnana, scrutatore nominato per le elezioni politiche del 1994 che, all'atto dell'insediamento, si era rifiutato di assumere l'incarico in conseguenza della mancata rimozione del crocifisso dai locali destinati alle operazioni di voto. In questo caso si ritenne che sussisteva un «giustificato motivo di rifiuto».
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