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Partiamo innanzitutto dal definire quali sono i modelli di riferimento della CE che, seppur contrapposti,
hanno concorso alla definizione dell’impianto filosofico sottostante le finalità dell’intervento pubblico
liberista socialista.
italiano: questi due modelli sono quello e quello
liberale,
Nel caso del modello che ha dominato fino agli inizi del ‘900 e continua tutt’ora ad ispirare il modello
auto-regolarsi,
americano odierno, il mercato viene considerato in grado di per cui l’intervento statale è solo di
piena proprietà privata dei mezzi di produzione
tipo marginale, mentre è molto forte nel garantire la ai
libertà dell’iniziativa economica privata.
suoi cittadini e la
socialista
Il modello invece prevede che sia lo Stato ad essere proprietario dei mezzi di produzione e a regolare
il principio
il mercato e l’attività economica: lo scopo di questo tipo di intervento infatti è quello di garantire
di redistribuzione della ricchezza.
Successivamente alla definizione e alla costituzione del modello liberale, la crisi del 1929 ha però dimostrato
che il mercato non è in grado di auto-regolarsi e che l’intervento pubblico è necessario per garantirne il
corretto funzionamento.
È in questo senso che l’Italia ha assunto un modello di intervento che rappresenta la sintesi dei due modelli
appena descritti e che riesce a unire i principi a cui essi sono ispirati: l’Italia è uno Stato che garantisce, così
piena proprietà privata dei mezzi di produzione libertà
come il modello liberale, la ai suoi cittadini e la
dell’iniziativa economica privata, ma lo fa perseguendo uno scopo ispirato a quello socialista, ossia
eguaglianza fra i cittadini nello svolgimento dell’attività economica
garantire (con lo sviluppo
dell’economia il perseguimento dell’eguaglianza si è esteso anche alle aziende, mediante la costituzione delle
principio redistributivo.
autorità Antitrust) e garantire il perseguimento del Da qui è possibile intuire
quanto sia importante l’intervento pubblico dello Stato per la nostra Repubblica, tanto che Giuseppe
necessità imposta dalla vita”.
Dossetti in sede costituente l’ha definito “una
Questo impianto è ravvisabile, e certamente meglio descritto, dall’intervento fatto da parte di Aldo Moro
sempre in sede costituente, il quale afferma:
“è effettivamente insostenibile la concezione liberale in materia economica, in quanto vi è necessità di un controllo in funzione
dell’ordinamento più completo dell’economia mondiale, anche e soprattutto per raggiungere il maggiore benessere possibile.
Quando si dice controllo della economia, non si intende però che lo Stato debba essere gestore di tutte le attività economiche, ma
ci si riferisce allo Stato nella complessità dei suoi poteri e quindi in gran parte allo Stato che non esclude le iniziative individuali,
ma le coordina, le disciplina e le orienta”. 1
2. L’impianto normativo e l’art 41
Gli stessi principi fin qui descritti sono ovviamente ravvisabili anche negli articoli della nostra Costituzione:
per farlo però non basta tener presente gli articoli rubricati nel titolo III, ma bisogna analizzarli nell’ottica
dei principi fondamentali su cui la nostra Repubblica si basa (descritti nel titolo I).
principi impliciti,
È per questo che si parla di che, in quanto tali, esulano dalla semplice lettura e
interpretazione delle norme costituzionali, ma che per essere compresi necessitano di un’attenta analisi
dell’insieme dell’impianto normativo costituzionale.
Alcuni di questi principi possono essere compresi mediante l’interpretazione congiunta di:
- art 3 comma 2 e art 53: delineano uno Stato solidale che agisce nel mercato con lo scopo di
attuare il principio di eguaglianza dettato dall’art 2 (art 12 Preleggi, elasticità);
- art 3 comma 1 e art 97, 18 (diritto di associazione) e art 49. 41
Sulla base di questi principi impliciti è possibile interpretare il significato dell’art della Costituzione, che
rappresenta il fulcro della costituzione economica e che recita:
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.”
Questo articolo rappresenta la perfetta spiegazione di ciò che significa “stato solidale” inteso come unione
fra una visione liberista e una invece più sociale: il primo comma descrive l’iniziativa economica come un
diritto libertà
vero e proprio e come una (tipico del pensiero liberista), mentre la seconda parte sottolinea
l’importanza dei limiti che questa libertà incontra a favore della società in cui il privato cittadino è inserito.
rispetto nei confronti del
Il messaggio più importate che questo articolo vuole comunicare è quello del
prossimo, esplicato anche mediante la determinazione dei due limiti che posti alla libertà economica: la
solidarietà dell’iniziativa e dell’attività economica del privato cittadino (così come previsto dall’art 2) e
il fine dell’attività economica stessa, materiale spirituale
che deve essere quella del progresso e della società
(così come previsto dall’art 4).
Chiaramente il senso di questo articolo fa riferimento non solo al privato cittadino, ma anche alle imprese
pubbliche; in questo senso è possibile infatti dire che secondo la Costituzione l’impresa pubblica è tenuta al
scopi sociali
perseguimento degli come vero e proprio oggetto di impresa, e pertanto dovrà esplicare le proprie
funzioni nel rispetto di questi scopi.
3. Gli art 39 e 40
A partire dai principi espressi nell’art 41 è possibile interpretare l’articolo 39 della Costituzione: con questo
articolo il costituente ha voluto attribuire piena libertà ai sindacati, estendendo il diritto di associazione
sindacati.
espresso dall’art 18 anche alle organizzazioni che fanno riferimento all’attività economica, ossia ai
primo comma
Nel di questo articolo si sostanzia nella libertà dei sindacati di esprimere la propria autonomia
organizzativa, negoziale e amministrativa.
secondo e terzo comma
Nel invece viene espresso un obbligo, l’unico a cui i sindacati avrebbero dovuto
registrazione secondo le norme di legge.
adempiere, ossia quello di 2
mancata attuazione:
La particolarità di questo comma è quello della sua nonostante la volontà del
costituente fosse quella di attribuire ai sindacati maggior forza contrattuale in virtù dell’acquisizione della
personalità giuridica, non sono state emanate leggi affinchè ciò potesse avvenire, ma soprattutto c’è stata una
mancata volontà di attuazione da parte dei sindacati stessi con il fine di evitare possibili controlli e limiti
eccessivamente stringenti.
Con l’art 40 il legislatore regola un’altra forma di associazione così come descritta dall’art 18, ossia quella
sciopero,
attuata con lo che costituisce un diritto di libertà, cioè un diritto il cui esercizio non può essere
limitato nè può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento. disciplinato
In questo articolo si afferma che, seppur un diritto che non deve essere limitato, deve essere dal
legislatore.
4. La proprietà privata: gli art 42, 43 e 44
In questi articoli si può notare l’influenza di due diverse visioni del diritto di proprietà: una di tipo
collettivistico, secondo cui la proprietà deve essere gestita nell’interesse della collettività, e un altro ispirato al
diritto romano e alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, secondo cui la proprietà è un diritto
sacro e non limitabile.
Così come per l’art 41, la visione che caratterizza gli art 42, 43 e 44 è una sintesi fra queste due visioni:
e garantita dalla legge”,
nell’art 42 la proprietà privata è “riconosciuta e in quanto tale definita come un diritto
inalienabile del singolo, che però non è caratterizzato da un’accezione giusnaturalista.
Questo diritto infatti, seppur inalienabile, non è un diritto fondamentale preesistente alla legge, e in quanto
tale è sottoposto a vincoli, discipline dettate dalla legge e al raggiungimento dello scopo verso cui volge tutto
sviluppo e crescita della società.
l’impianto juslavoristico già presentato, ossia quello dello
comma 3 dell’art 42,
Questo scopo è presentato nel il quale pone dei vincoli al diritto di proprietà che, seppur di
definizione pieno ed esclusivo, può essere limitato per il bene della collettività mediante l’espropriazione da
parte dello Stato del bene oggetto del diritto di proprietà, la quale però deve essere autorizzata da una
specifica norma di legge, e avvenire nei limiti di un equo indennizzo.
Per comprendere meglio quale fosse la visione dei costituenti del diritto di proprietà è importante analizzare
causa mortis.
anche il comma 4 dell’art 42, che riconosce il passaggio di diritto di proprietà
Il fatto che questo aspetto sia stato inserito in un articolo della Costituzione nonostante fosse già stato
disciplinato dal Codice Civile nel 1942, fa capire che i costituenti volevano garantire il diritto di successione
andando contro ad una visione del diritto di proprietà nettamente diversa da quella di tipo marxista; questa
dottrina infatti non criticava fortemente il diritto di proprietà in sé, ma il suo passaggio per successione,
tanto da definirlo come un “furto”. prevalenza del principio dell’interesse
Per quanto riguarda gli art 43 e 44, questi esplicano al meglio la
generale rispetto all’interesse privatistico del profitto.
nazionalizzazione
Nell’art 43 si parla di di imprese che abbiano requisiti quali: produzione di servizi
pubblici essenziali, produzione o distribuzione di fonti di energia e azione in regime di monopolio.
Questo articolo ha portato alla nascita dell’ ENEL, e lo scopo è quello di tutelare il cittadino rispetto a
fenomeni distorsivi tipo il monopolio e garantirgli l’accesso a servizi considerati essenziali ad un prezzo che
non preveda una parte consistente di margine di lucro imposto dall’impresa privata.
Per quanto riguarda l&rsq