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Estratto del documento

Partiamo innanzitutto dal definire quali sono i modelli di riferimento della CE che, seppur contrapposti,

hanno concorso alla definizione dell’impianto filosofico sottostante le finalità dell’intervento pubblico

liberista socialista.

italiano: questi due modelli sono quello e quello

liberale,

Nel caso del modello che ha dominato fino agli inizi del ‘900 e continua tutt’ora ad ispirare il modello

auto-regolarsi,

americano odierno, il mercato viene considerato in grado di per cui l’intervento statale è solo di

piena proprietà privata dei mezzi di produzione

tipo marginale, mentre è molto forte nel garantire la ai

libertà dell’iniziativa economica privata.

suoi cittadini e la

socialista

Il modello invece prevede che sia lo Stato ad essere proprietario dei mezzi di produzione e a regolare

il principio

il mercato e l’attività economica: lo scopo di questo tipo di intervento infatti è quello di garantire

di redistribuzione della ricchezza.

Successivamente alla definizione e alla costituzione del modello liberale, la crisi del 1929 ha però dimostrato

che il mercato non è in grado di auto-regolarsi e che l’intervento pubblico è necessario per garantirne il

corretto funzionamento.

È in questo senso che l’Italia ha assunto un modello di intervento che rappresenta la sintesi dei due modelli

appena descritti e che riesce a unire i principi a cui essi sono ispirati: l’Italia è uno Stato che garantisce, così

piena proprietà privata dei mezzi di produzione libertà

come il modello liberale, la ai suoi cittadini e la

dell’iniziativa economica privata, ma lo fa perseguendo uno scopo ispirato a quello socialista, ossia

eguaglianza fra i cittadini nello svolgimento dell’attività economica

garantire (con lo sviluppo

dell’economia il perseguimento dell’eguaglianza si è esteso anche alle aziende, mediante la costituzione delle

principio redistributivo.

autorità Antitrust) e garantire il perseguimento del Da qui è possibile intuire

quanto sia importante l’intervento pubblico dello Stato per la nostra Repubblica, tanto che Giuseppe

necessità imposta dalla vita”.

Dossetti in sede costituente l’ha definito “una

Questo impianto è ravvisabile, e certamente meglio descritto, dall’intervento fatto da parte di Aldo Moro

sempre in sede costituente, il quale afferma:

“è effettivamente insostenibile la concezione liberale in materia economica, in quanto vi è necessità di un controllo in funzione

dell’ordinamento più completo dell’economia mondiale, anche e soprattutto per raggiungere il maggiore benessere possibile.

Quando si dice controllo della economia, non si intende però che lo Stato debba essere gestore di tutte le attività economiche, ma

ci si riferisce allo Stato nella complessità dei suoi poteri e quindi in gran parte allo Stato che non esclude le iniziative individuali,

ma le coordina, le disciplina e le orienta”. 1

2. L’impianto normativo e l’art 41

Gli stessi principi fin qui descritti sono ovviamente ravvisabili anche negli articoli della nostra Costituzione:

per farlo però non basta tener presente gli articoli rubricati nel titolo III, ma bisogna analizzarli nell’ottica

dei principi fondamentali su cui la nostra Repubblica si basa (descritti nel titolo I).

principi impliciti,

È per questo che si parla di che, in quanto tali, esulano dalla semplice lettura e

interpretazione delle norme costituzionali, ma che per essere compresi necessitano di un’attenta analisi

dell’insieme dell’impianto normativo costituzionale.

Alcuni di questi principi possono essere compresi mediante l’interpretazione congiunta di:

- art 3 comma 2 e art 53: delineano uno Stato solidale che agisce nel mercato con lo scopo di

attuare il principio di eguaglianza dettato dall’art 2 (art 12 Preleggi, elasticità);

- art 3 comma 1 e art 97, 18 (diritto di associazione) e art 49. 41

Sulla base di questi principi impliciti è possibile interpretare il significato dell’art della Costituzione, che

rappresenta il fulcro della costituzione economica e che recita:

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali.”

Questo articolo rappresenta la perfetta spiegazione di ciò che significa “stato solidale” inteso come unione

fra una visione liberista e una invece più sociale: il primo comma descrive l’iniziativa economica come un

diritto libertà

vero e proprio e come una (tipico del pensiero liberista), mentre la seconda parte sottolinea

l’importanza dei limiti che questa libertà incontra a favore della società in cui il privato cittadino è inserito.

rispetto nei confronti del

Il messaggio più importate che questo articolo vuole comunicare è quello del

prossimo, esplicato anche mediante la determinazione dei due limiti che posti alla libertà economica: la

solidarietà dell’iniziativa e dell’attività economica del privato cittadino (così come previsto dall’art 2) e

il fine dell’attività economica stessa, materiale spirituale

che deve essere quella del progresso e della società

(così come previsto dall’art 4).

Chiaramente il senso di questo articolo fa riferimento non solo al privato cittadino, ma anche alle imprese

pubbliche; in questo senso è possibile infatti dire che secondo la Costituzione l’impresa pubblica è tenuta al

scopi sociali

perseguimento degli come vero e proprio oggetto di impresa, e pertanto dovrà esplicare le proprie

funzioni nel rispetto di questi scopi.

3. Gli art 39 e 40

A partire dai principi espressi nell’art 41 è possibile interpretare l’articolo 39 della Costituzione: con questo

articolo il costituente ha voluto attribuire piena libertà ai sindacati, estendendo il diritto di associazione

sindacati.

espresso dall’art 18 anche alle organizzazioni che fanno riferimento all’attività economica, ossia ai

primo comma

Nel di questo articolo si sostanzia nella libertà dei sindacati di esprimere la propria autonomia

organizzativa, negoziale e amministrativa.

secondo e terzo comma

Nel invece viene espresso un obbligo, l’unico a cui i sindacati avrebbero dovuto

registrazione secondo le norme di legge.

adempiere, ossia quello di 2

mancata attuazione:

La particolarità di questo comma è quello della sua nonostante la volontà del

costituente fosse quella di attribuire ai sindacati maggior forza contrattuale in virtù dell’acquisizione della

personalità giuridica, non sono state emanate leggi affinchè ciò potesse avvenire, ma soprattutto c’è stata una

mancata volontà di attuazione da parte dei sindacati stessi con il fine di evitare possibili controlli e limiti

eccessivamente stringenti.

Con l’art 40 il legislatore regola un’altra forma di associazione così come descritta dall’art 18, ossia quella

sciopero,

attuata con lo che costituisce un diritto di libertà, cioè un diritto il cui esercizio non può essere

limitato nè può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento. disciplinato

In questo articolo si afferma che, seppur un diritto che non deve essere limitato, deve essere dal

legislatore.

4. La proprietà privata: gli art 42, 43 e 44

In questi articoli si può notare l’influenza di due diverse visioni del diritto di proprietà: una di tipo

collettivistico, secondo cui la proprietà deve essere gestita nell’interesse della collettività, e un altro ispirato al

diritto romano e alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, secondo cui la proprietà è un diritto

sacro e non limitabile.

Così come per l’art 41, la visione che caratterizza gli art 42, 43 e 44 è una sintesi fra queste due visioni:

e garantita dalla legge”,

nell’art 42 la proprietà privata è “riconosciuta e in quanto tale definita come un diritto

inalienabile del singolo, che però non è caratterizzato da un’accezione giusnaturalista.

Questo diritto infatti, seppur inalienabile, non è un diritto fondamentale preesistente alla legge, e in quanto

tale è sottoposto a vincoli, discipline dettate dalla legge e al raggiungimento dello scopo verso cui volge tutto

sviluppo e crescita della società.

l’impianto juslavoristico già presentato, ossia quello dello

comma 3 dell’art 42,

Questo scopo è presentato nel il quale pone dei vincoli al diritto di proprietà che, seppur di

definizione pieno ed esclusivo, può essere limitato per il bene della collettività mediante l’espropriazione da

parte dello Stato del bene oggetto del diritto di proprietà, la quale però deve essere autorizzata da una

specifica norma di legge, e avvenire nei limiti di un equo indennizzo.

Per comprendere meglio quale fosse la visione dei costituenti del diritto di proprietà è importante analizzare

causa mortis.

anche il comma 4 dell’art 42, che riconosce il passaggio di diritto di proprietà

Il fatto che questo aspetto sia stato inserito in un articolo della Costituzione nonostante fosse già stato

disciplinato dal Codice Civile nel 1942, fa capire che i costituenti volevano garantire il diritto di successione

andando contro ad una visione del diritto di proprietà nettamente diversa da quella di tipo marxista; questa

dottrina infatti non criticava fortemente il diritto di proprietà in sé, ma il suo passaggio per successione,

tanto da definirlo come un “furto”. prevalenza del principio dell’interesse

Per quanto riguarda gli art 43 e 44, questi esplicano al meglio la

generale rispetto all’interesse privatistico del profitto.

nazionalizzazione

Nell’art 43 si parla di di imprese che abbiano requisiti quali: produzione di servizi

pubblici essenziali, produzione o distribuzione di fonti di energia e azione in regime di monopolio.

Questo articolo ha portato alla nascita dell’ ENEL, e lo scopo è quello di tutelare il cittadino rispetto a

fenomeni distorsivi tipo il monopolio e garantirgli l’accesso a servizi considerati essenziali ad un prezzo che

non preveda una parte consistente di margine di lucro imposto dall’impresa privata.

Per quanto riguarda l&rsq

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
4 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mila_cc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle amministrazioni pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof De Dominicis Angelo Raffaele.