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Il concetto di situazione soggettiva e rapporto giuridico
La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica: il fatto è ciò che ha come effetto la nascita, la modificazione o l'estinzione di una situazione soggettiva. È la relazione tra due situazioni soggettive correlate.
Il rapporto giuridico, dato che la norma è lo strumento della valutazione del comportamento umano, bisogna definire il comportamento rispetto alla norma e la posizione del soggetto: se bisogna pretendere un comportamento o lo si deve tenere, è la norma che lo decide.
La situazione del soggetto rispetto alla norma è di potere (situazione attiva) o di dovere (situazione passiva): dovere e potere non sono mai assoluti, infatti vi sono momenti di prevalenza di uno o dell'altro.
Il soggetto che può o deve agire è il titolare della situazione soggettiva: il legame tra soggetto e situazione è la titolarità.
Il trasferimento è il passaggio di un diritto da un soggetto ad un altro.
della situazione soggettiva cambia il titolare della situazione soggettiva. La situazione soggettiva e il rapporto giuridico sono strettamente in quanto il comportamento legatiumano è relazionale: ad esempio, se un soggetto ha il potere di pretendere un determinato comportamento (situazione attiva), c'è necessariamente chi ha il dovere di tenerlo (situazione passiva). La situazione soggettiva è categoria generale della quale fanno parte il diritto soggettivo, la potestà, l'obbligo, l'interesse legittimo, ecc...; è strumento di ragionamento. Gli effetti del fatto giuridico sono le situazioni giuridiche soggettive costituite, modificate o estinte. La situazione soggettiva esprime gli qualificati dalla normativa applicabile in riferimento ad interessi, ogni concreto comportamento, qualificato come o in base alla sit. sogg.va: permesso dovuto permesso, se esercizio di sit. attiva, se esecuzione di sit. passiva. dovuto, La connessione dellesoggetto a rilevanza giuridica. La rilevanza si riferisce alla capacità del fatto di produrre conseguenze giuridiche, mentre l'efficacia indica se tali conseguenze sono effettivamente prodotte. Nel rapporto giuridico, le situazioni soggettive rappresentano l'esigenza di valutare il comportamento non solo nella sua descrizione dell'effetto, ma anche nel momento statico e dinamico come regolamento di interessi. Il fatto giuridico è qualsiasi evento idoneo, secondo l'ordinamento, ad avere rilevanza giuridica. La norma prevede l'ipotesi del verificarsi dell'evento (cioè del fatto) e la possibilità che questo, una volta venuto ad esistenza, abbia rilevanza giuridica. Il fatto, quando si verifica, attua quanto previsto astrattamente dalla legge: l'ordinamento gli attribuisce una qualifica e una disciplina. Rilevanza ed efficacia sono due concetti distinti: il fatto è valutato da norme giuridiche; rilevante è l'atto al quale sono riconducibili effetti giuridici (nascita, modificazione ed estinzione); efficace se un fatto è efficace, è anche soggetto a rilevanza giuridica.rilevante; il contrario non vale, quindi un fatto rilevante può anche essere non efficace.
Ogni fatto, anche il più semplice, ha giuridicità: alcuni cmq asseriscono l’esistenza di fatti giuridicamente irrilevanti.
Questi c.d. fatti irrilevanti o sono fatti rilevanti ma non preordinati all’efficacia, o non sono fatti.
Il è sempre giuridicamente rilevante; il fatto è rilevante ma non ancora efficace fatto concreto quando l’interesse richiede un ulteriore evento per la sua attuazione, affinché abbia senso riferirlo a comportamenti.
Il contratto sottoposto a (vendo la moto se sarò promosso) è rilevante, ma condizione sospensiva inefficace fino a quando non si verifichi l’evento futuro e incerto (la promozione) dedotto in condizione, il che rende attuale il trasferimento.
In tal caso la situazione è rilevante, ma non efficace sotto il profilo della sit. finale, bensì solamente sotto quella di
aspettativa.Ciò non impedisce che il contratto produca altri effetti, i c.d. poiché è attualeeffetti preliminari,l'interesse a proteggere l'aspettativa del trasferimento, a preservare questa possibilità da eventi cherenderebbero irrealizzabile il trasferimento (vendita della moto prima della promozione).Non si devono tuttavia confondere rilevanza, inefficacia ed efficacia preliminare: un fattorilevante può non produrre temporaneamente alcun effetto né preliminare né finale.Per ogni fatto è sempre individuabile la norma o l'insieme di norme in base alle quali qualificarlo, e quindi giudicarlo.Giuridicamente significativo è qualsiasi evento che possa essere spiegato secondo situazioni soggettive,sia che esso sia esercizio o esecuzione di una situazione soggettiva già esistente, sia se costituisca unanovità nell'ordinamento, innovando così il quadro delle sit. sogg.ve
L'attività. L'attività è una serie coordinata di fatti umani, unificati da una finalità comune: il possesso, gestione di la quale fattispecie costitutiva dei rapporti giuridici della famiglia non fondata sul affari, convivenza matrimonio.
30. Dichiarazione e comportamento concludente. I (atti in senso stretto e negozi) si manifestano o per dichiarazione o per comportamento fatto umano concludente. La è l'atto comunicativo con il quale il soggetto intende trasmettere un significato: può dichiarazione essere di o discienza volontà. È di quando l'autore comunica ciò che sa: esempi sono le testimonianze, le perizie, ecc...; essa è scienza un fatto umano rilevante, ma non è né atto, né negozio giuridico. È di se l'autore comunica una volontà, fonte di effetti: la dichiarazione non deve essere per volontà forza verbale, ma può essere anche gestuale, ad.
esempio un movimento del capo o anche il linguaggio dei sordomuti, il silenzio assenso (detto dichiarazione espressa). Il è un atto non intenzionalmente comunicativo. comportamento concludente. Ad esempio, chi dopo aver scritto, datato e sottoscritto di propria mano il testamento (art. 602 c.c.), volontariamente lo distrugge nel chiuso della propria camera, non intende comunicare qualcosa a qualcuno. Il comportamento si esaurisce nella distruzione del pezzo di carta, ove è scritto il testamento. La legge attribuisce a tale comportamento un significato: revoca del testamento (art. 684 c.c.). Un altro esempio è costituito dalla convalida tacita (1444²). Nell'ambito della categoria negoziale si è individuata una sottospecie, detta nella negozio di attuazione, quale l'autoregolamento di interessi è realizzato mediante un comportamento immediatamente satisfattivo dell'interesse: ad es. la del testamento attuata con la distruzione del
Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html. ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1; Il testo formattato con i tag html è il seguente:documentorevoca tacitache lo contiene. 1931. Liceità e meritevolezza.In linea di massima è ciò che non è illecito per l’ordinamento.
lecitoIl fatto (si intende il contratto) è quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed alillecitobuon costume (art. 1343 c.c.).
Il giudizio di liceità presuppone una valutazione è sufficiente la non contrarietà a tali normein negativo:sopra indicate.
In tema di responsabilità “extracontrattuale”, ossia al di fuori di un preesistente rapportoobbligatorio, è qualunque fatto che sia intenzionale o che procura ad altri undoloso, colposo,illecitodanno ingiusto (2043).
La valutazione di un atto implica tuttavia non soltanto un giudizio di liceità, ma anche diin tal caso abbiamo un giudizio con cui dobbiamo verificare s