Domande sull'interpretazione
Concezione formalista
L'interpretazione viene intesa, quindi, come determinazione, ascrizione o attribuzione di significato alle disposizioni normative. Pur concordando sulla definizione, non c'è assenso circa la modalità. Così emergono le concezioni dell'interpretazione. La scuola dell'esegesi è esempio paradigmatico di concezione formalista secondo cui l'interpretazione è un'attività meramente conoscitiva (l'interprete non aggiunge nulla).
Il nucleo della concezione formalista consiste nel ritenere che per ogni disposizione normativa vi è un solo significato corretto. In un primo caso, il significato è corretto in quanto è l'unico veicolato dalle parole; in un secondo caso, il significato è corretto in ragione di uno o più criteri, nonostante a quella disposizione normativa si possano attribuire, sul piano linguistico, altri significati.
Per la prima versione del formalismo esposta, per la disposizione normativa D si dà solo il significato S e qualsiasi “non S” non è un significato attribuibile a D. Per la seconda versione formalista, invece, per D si danno più significati ascrivibili (tra cui, ovviamente, S), ma S è l'unico significato corretto.
Concezione scettica
Passiamo ora alla concezione scettica che si oppone a quella formalista. La concezione scettica dell'interpretazione giuridica sostiene che per ogni disposizione normativa non vi è mai un solo significato determinabile, o, vista da una differente prospettiva, che per ogni enunciato normativo vi è sempre più di una interpretazione.
Ne segue che «l'interpretazione - in particolare: quella giudiziale - è atto non di conoscenza, ma di scelta, e pertanto di volontà. I testi normativi non hanno un unico, univoco, significato oggettivo precostituito: l'attribuzione di significato ai testi normativi è frutto di decisione discrezionale degli interpreti (in ultima analisi dei giudici)». Quindi per ogni enunciato normativo l'interprete ha sempre più significati tra i quali scegliere.
Pure della concezione scettica esistono due versioni, una radicale e una moderata. Lo scettico radicale sostiene, infatti, che l'interprete può attribuire alla disposizione normativa qualsiasi significato. Un secondo modo di caratterizzare la concezione scettica sostiene che il linguaggio giuridico ha dei difetti che connotano in senso discrezionale l'interpretazione giuridica.
Il linguaggio giuridico è affetto, cioè, da problemi di indeterminatezza: gli enunciati normativi sono ambigui e i significati vaghi. L'indeterminatezza del linguaggio fa sì che l'attività dell'interprete sia discrezionale ma non arbitraria. Ciò vuol dire che all'interprete si presenta sempre la possibilità di scegliere tra più significati, dato che è chiamato a risolvere l'ambiguità e/o a ridurre la vaghezza, ma l'ambito all'interno del quale operare la scelta è delimitato.
Lo scetticismo moderato fornisce, quindi, un'immagine discrezionale dell'interpretazione giuridica, ne esclude, però, l'arbitrarietà.
Concezione intermedia
Hart, ne “Il concetto di diritto” del 1961 espone una concezione dell'interpretazione che si colloca a metà strada tra formalismo e scetticismo, detta concezione intermedia o mista, secondo cui per ogni enunciato ci sono sia situazioni chiare, senza dubbi, ma anche una zona di penombra dove l'individuazione del significato è discrezionale.
La concezione intermedia, quindi, nega che l'attività interpretativa comporti sempre o non comporti mai una scelta ad opera dell'interprete e afferma che per ogni enunciato normativo vi sono situazioni in cui l'interprete opera discrezionalmente (cosiddetti casi difficili o testi oscuri) e situazioni in cui la discrezionalità interpretativa è assente (i cosiddetti casi facili o testi chiari).
Preferenza per lo scetticismo moderato
Quale delle concezioni dell'interpretazione giuridica preferire e perché? Si preferisce lo scetticismo moderato. L'adozione dello scetticismo moderato consente, infatti, di distinguere attività e risultati interpretativi da attività ed esiti che interpretativi non sono, muovendo dalla nozione di interpretazione come determinazione del significato delle disposizioni normative.
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