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Domande

1)Interpretazione

L’interpretazione viene intesa, quindi, come determinazione, ascrizione o attribuzione

di significato alle disposizioni normative. Pur concordando sulla definizione non c’è

assenso circa la modalità. Così emergono le concezioni dell’interpretazione. La scuola

dell’esegesi è esempio paradigmatico di concezione formalista secondo cui

l’interpretazione è un’attività meramente conoscitiva(l’interprete non aggiunge nulla).

Il nucleo della concezione formalista consiste nel ritenere che per ogni disposizione

normativa v’è un solo significato corretto; in un primo caso il significato è corretto in

quanto è l’unico veicolato dalle parole; in un secondo caso il significato è corretto in

ragione di uno o più criteri, nonostante a quella disposizione normativa si possano

attribuire, sul piano linguistico, altri significati. Per la prima versione del formalismo

esposta, per la disposizione normativa D si dà solo il significato S e qualsiasi “non S”

non è un significato attribuibile a D. Per la seconda versione formalista, invece, per D

si danno più significati ascrivibili (tra cui, ovviamente, S), ma S è l’unico significato

corretto.

Passiamo ora alla concezione scettica che si oppone a quella formalista. La concezione

scettica dell’interpretazione giuridica sostiene che per ogni disposizione normativa non

v’è mai un solo significato determinabile, o, vista da una differente prospettiva, che

per ogni enunciato normativo v’è sempre più di una interpretazione. Ne segue che

«l’interpretazione - in particolare: quella giudiziale - è atto non di conoscenza, ma di

scelta, e pertanto di volontà. I testi normativi non hanno un unico, univoco, significato

oggettivo precostituito: l’attribuzione di significato ai testi normativi è frutto di

decisione discrezionale degli interpreti (in ultima analisi dei giudici)» . Quindi per ogni

enunciato normativo l’interprete ha sempre + significati tra i quali scegliere. Pure della

concezione scettica esistono due versioni, una radicale e una moderata. Lo scettico

radicale sostiene, infatti, che l’interprete può attribuire alla disposizione normativa

qualsiasi significato. Un secondo modo di caratterizzare la concezione scettica

sostiene che il linguaggio giuridico ha dei difetti che connotano in senso discrezionale

l’interpretazione giuridica. Il linguaggio giuridico è affetto, cioè, da problemi di

indeterminatezza: gli enunciati normativi sono ambigui e i significati vaghi.

L’indeterminatezza del linguaggio fa sì che l’attività dell’interprete sia discrezionale

ma non arbitraria. Ciò vuol dire che all’interprete si presenta sempre la possibilità di

scegliere tra più significati, dato che è chiamato a risolvere l’ambiguità e/o a ridurre la

vaghezza, ma l’ambito all’interno del quale operare la scelta è delimitato. Lo

scetticismo moderato fornisce, quindi, un’immagine discrezionale dell’interpretazione

giuridica, ne esclude, però, l’arbitrarietà. Hart ne “Il concetto di diritto” del 1961

espone una concezione dell’interpretazione che si colloca a metà strada tra

formalismo e scetticismo detta concezione intermedia o mista, secondo cui per ogni

enunciato ci sono sia situazioni chiare, senza dubbi, ma anche una zona di penombra

dove l’individuazione del significato è discrezionale. . La concezione intermedia,

quindi, nega che l’attività interpretativa comporti sempre o non comporti mai una

scelta ad opera dell’interprete e afferma che per ogni enunciato normativo vi sono

situazioni in cui l’interprete opera discrezionalmente (cosiddetti casi difficili o testi

oscuri) e situazioni in cui la discrezionalità interpretativa è assente (i cosiddetti casi

facili o testi chiari) .

Quale delle concezioni dell’interpretazione giuridica preferire e perché? Si preferisce lo

scetticismo moderato. L’adozione dello scetticismo moderato consente, infatti, di

distinguere attività e risultati interpretativi da attività ed esiti che interpretativi non

sono, muovendo dalla nozione di interpretazione come determinazione del significato

delle disposizioni normative .

All’interno delle possibilità semanti

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

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