Vincenzo
Omaggio
Teorie dell’interpretazione
Giuspositivismo, ermeneutica giuridica, neocostituzionalismo 1
CAPITOLO 1 : GIUSPOSITIVISMO ED ERMENEUTICA
1 – UNA TEORIA NELLA PRATICA GIURIDICA
L’Ermeneutica filosofica è stata la tendenza più influente e significativa del
pensiero europeo della seconda metà del XX sec.
Essa viene definita come una “teoria dell’interpretazione” ed in particolare
indica la tecnica di interpretare testi e documenti storici, ossia “il conoscere
interpretando”.
Il movimento ermeneutico si caratterizza per una particolare attenzione al
problema del “comprendere”, inteso come condizione costitutiva di ogni
esperienza umana.
Gadamer è uno dei maggiori esponenti di tale movimento.
Le scoperte ermeneutiche, in tema di comprensione e di interpretazione, hanno
contribuito a mettere in discussione il metodo del sapere ispirato a canoni astorici
(infatti prima la conoscenza non si ispirava alla storia).
L’ermeneutica giuridica ha un “significato esemplare”, che consiste nella
costruzione del rapporto tra passato e presente, cioè nella capacità di spiegare
il passato nella sua continuità con il presente.
Con l’ermeneutica filosofica si pongono le basi per il superamento della struttura
tradizionale dell’interpretazione statica e obiettiva, che ripercorreva il
procedimento mentale dell’autore (cioè del legislatore).
Con questa prospettiva si tende a spostare il fulcro dell’esperienza giuridica
sull’attività interpretativa ed applicativa.
I maggiori esponenti dell’ermeneutica tedesca sono Esser, Engisch, Hassemer,
Kaufmann, Kriele, Lorenz, Müller, Hrusckha.
Il punto in comune degli ermeneutici è la critica alla giurisprudenza positivistica
in tema di interpretazione. Infatti veniva definito incapace di funzionare come
una teoria della prassi giuridica.
Il giuspositivismo ha reagito a tali critiche soprattutto con le teorie di Kelsen e
Hart.
2 – IL POSTULATO DEL POSITIVISMO
Il positivismo giuridico è la concezione secondo la quale il diritto è considerato
come un insieme di norme poste in essere da un’autorità legittimata a tale
compito. Esso in particolare è una teoria del diritto ottocentesca che, in
opposizione al giusnaturalismo, annulla ogni rapporto di principio del diritto con
la morale, e lo identifica con le norme poste dall’autorità politica del legislatore.
I maggiori esponenti del positivismo sono Kelsen e Hart.
Herbert Hart, un giurista e filosofo inglese, ha distinto 5 significati di
positivismo giuridico, cioè esso può significare :
1. che le leggi sono comandi;
2. che non vi è un legame necessario tra diritto e morale, ossia tra il diritto
com’è e il diritto come deve essere;
3. che lo studio dei significati dei concetti giuridici deve essere distinto dagli
studi storici e sociologici e dalle valutazioni morali;
4. che l’ordinamento giuridico è un “sistema logico chiuso”, nel quale dalle
norme giuridiche prestabilite è possibile dedurre delle correte decisioni
giudiziarie; 2
5. e che i giudizi morali non possono essere dimostrati facendo ricorso a prove e
ragionamenti razionali (teoria etica non cognitivista).
Tra queste 5 tesi non c’è legame necessario. Tuttavia l’elenco di Hart è un utile
promemoria per comprendere il positivismo. Oggi, a quasi 50 anni di distanza dal
saggio hartiano, la nozione di giuspositivismo si è complicata fino a contenere
posizioni assai diverse rispetto al passato.
Secondo il positivismo giuridico, il diritto è ritenuto “diritto così com’è”, senza
effettuare giudizi etici (morali).
Ciò che è essenziale è un’idea che la scienza del diritto sia puramente descrittiva,
cioè che si limita a conoscere il proprio oggetto senza modificarlo (quindi si limita
a conoscere solo ciò che è conoscibile).
Kelsen, ritiene che “l’oggetto della scienza del diritto è il diritto stesso”,
cioè le norme giuridiche e le modalità in cui il diritto si rende conoscibile (cioè
diventa positivo).
Il giuspositivismo nasce con tre caratteristiche :
- imperativista, nel senso che esprime un comando;
- formalista, in quanto dà più importanza alla forma che alla sostanza;
- e statalista, in quanto ogni comando è sotto il controllo dello Stato.
La prima fase positivistica è segnata dal trionfo della legge sulle altre fonti e dalla
monopolizzazione del diritto da parte del legislatore (cioè del sovrano).
Il diritto è un ordinamento autosufficiente, nel senso che da esso è possibile
trarre delle decisioni corrette, e quindi la decisione del giudice deve essere una
riproduzione fedele della legge, senza alcun apporto creativo.
Nel 1950, Norberto Bobbio, in un suo importante lavoro, definiva che
l’interpretazione della legge non è altro che l’analisi del linguaggio del legislatore
nel quale sono espresse le regole giuridiche.
Però l’analisi di tale linguaggio non è sempre rigoroso, ma è spesso richiesto il
lavoro del giurista, che provvede a precisarlo e a renderlo più completo e
sistematico.
3 – LA CRITICA DEL GIUDIZIO SILLOGISTICO E LA COSTRUZIONE DELLE
PREMESSE
Cesare Beccaria nel 1764 riteneva che l’interpretazione delle leggi penali non
può essere effettuata dai giudici, perché essi non sono legislatori. Pertanto in
ogni delitto il giudice deve effettuare un sillogismo perfetto, dove per
sillogismo si intende una forma di argomentazione per la quale da due
proposizioni, dette premesse (una maggiore e una minore) se ne trae una terza
detta conseguenza (o conclusione). Quindi nel caso del delitto la premessa
maggiore è la legge generale, la premessa minore è l’azione conforme o no alla
legge, e la conseguenza è la libertà o la pena. Quando il giudice fa più di un
sillogismo, si può cadere nell’incertezza.
Montesquieu, qualche anno prima di Beccaria, aveva sostenuto che i giudizi
devono apparire stabili e prevedibili, ed inoltre devono essere tali da costituire
sempre un preciso testo di legge e da configurare il potere giudiziario come un
potere in qualche modo nullo e inanimato, che sia solo una “semplice bocca che
pronuncia le parole della legge”.
Kant, invece, teorizzava un sillogismo pratico, che era ricavabile dalla
divisione dello Stato in tre potestas:
potestas legislatoria, che risiede nella persona del legislatore;
3
potestas rectoria, che risiede nella persona che governa conformemente alle
leggi;
potestas iudiciaria, che risiede nella persona del giudice.
Per Kant queste tre potestà coincidono con le tre premesse del sillogismo pratico.
Infatti :
la premessa maggiore è data dalla legge,
o la premessa minore è data dal comando di seguire la legge,
o e la conclusione è data dalla sentenza che decide il caso concreto.
o
Caratteri del sillogismo : Il giudizio sillogistico presenta due caratteri
importanti :
la scelta della fonte da porre come premessa maggiore, che è stata
individuata nel testo della legge;
e la considerazione del testo della legge come un testo che abbia un
significato chiaro ed evidente, ed autodotato di senso.
Secondo la teoria giuspositivista dell’interpretazione, la legge non ha bisogno di
alcun elemento integrativo, ma solo della logica del giurista, la cui pronuncia è
limitata al contenuto della norma.
Tale principio è alla base delle due principali scuole positivistiche europee (cd
principio comune):
la Scuola dell’Esegesi, fondata in Francia e basata sul metodo interpretativo
logico-grammaticale,
e la Giurisprudenza dei Concetti, fondata in Germania da Savigny e basata
su un modo di interpretare il diritto a partire dai sui concetti, contenuti a loro
volta nelle norme.
Critiche al giudizio sillogistico da parte degli ermeneutici:
Una critica al giuspositivimo effettuata dalla teoria ermeneutica del diritto
riguarda l’univocità del testo di legge e il conseguente sillogismo giudiziale,
che pretende di far rientrare i casi concreti nella norma generale mediante
sussunzione logica.
Gli ermeneutici ritengono che il sillogismo non è una descrizione dell’operato del
giudice, ma è soltanto una condotta che si prescrive a lui di tenere per ottenere
un risultato accettabile.
Inoltre ritengono che il sillogismo è debole, perché riguarda solo una parte del
vero percorso sillogistico, cioè quello della conclusione, e quindi tralascia le
premesse.
Prima dell’attivazione del giudizio sillogistico, infatti, il giudice ha un altro
fondamentale compito: cioè quello di costruire le premesse sulle quali fondare il
suo giudizio (rapporto tra fatto e sistema giuridico).
Costruzione delle premesse : La costruzione delle premesse è il momento più
importante, in quanto su di esso si fonda l’operato del giudice. Tali premesse non
sono poste dal legislatore (cioè non si identificano con il testo della norma), ma
devono estrapolarsi dal rapporto tra fatto e sistema giuridico, cioè tra norma e
caso vitale si instaura un collegamento reciproco.
Per Karl Engisch, uno dei maestri della scienza metodologica tedesca del
dopoguerra, il principio secondo cui la legge deve essere chiara e determinata, è 4
errato. Secondo lui la premessa maggiore è caratterizzata dal risultato
dell’attività del pensiero giuridico.
Josef Esser approfondisce le intuizioni metodologiche di Engisch, e ritiene che la
correttezza della sussunzione dipende dal modo in cui vengono formulate le
premesse e dagli elementi valutativi che non sono offerti dal legislatore.
Quindi, secondo Esser, tra fattispecie astratta e fattispecie concreta (legge e
fatto) si presenta un terzo elemento, cioè la circostanza di fatto giuridicamente
rilevante, che svolge un compito di collegamento tra i fatti e le norme ed attiva
un procedimento circolare, nel senso che :
si esamina la fattispecie concreta (cioè il caso),
e poi si selezionano in essa gli elementi giuridicamente rilevanti che mettono
in moto il dialogo tra l’interprete e il testo, cioè si ha un’interazione tra caso
concreto (fatto) e caso astratto (norma).
Quindi il procedimento ora è circolare e non più lineare: il procedimento è
circolare perché parte dall’analisi della fattispecie concerta, mentre se partiva
dall’analisi della fattispecie astratta era un procedimento lineare.
L’insieme degli atti valutativi presenti in questo procedimento rappresentano la
sua “precomprensione”, cioè il modo corretto di impostare il caso.
Kaufman ritiene questo movimento di consultazione del testo come “un andare a
tastoni”, cioè al buio.
Enghish, invece, ha considerato tale movimento come “un andare avanti e
indietro dello sguardo” tra norma e circostanza di fatto.
Il concetto di Esser di precomprensione apre la prospettiva verso un sistema
giuridico aperto al contesto dei valori extralegali, in quanto secondo lui i giudizi di
valore sono importanti perché la legge non sempre contiene tutta la disciplina
necessaria per risolvere un caso .
Tale teoria è in contrasto con la teoria pura del diritto di Kelsen, che invece
intende eliminare tali giudizi di valore dal suo campo di osservazione .
Per costruire una premessa maggiore occorre un lavoro di selezione ed
organizzazione dei dati legislativi, necessario per la valutazione del caso, e che è
opera della scienza giuridica. Esso consiste nell’individuazione di un “segmento
del discorso legislativo, attraverso scomposizione e ricomposizione dei documenti
con riferimento a una sistematica”.
La premessa minore è sempre inquadrata come caso concreto e
l’inquadramento si fonda sulla somiglianza del caso in questione con gli altri casi
“più sicuri”, che fanno da materiale di comparazione: ma ogni somiglianza
comporta anche delle differenze e l’interprete ha il compito di stabilire, in base
alle uguaglianze o alle differenze, se collocare il caso dentro o fuori quella classe
concettuale di fattispecie astratte.
4 – LA POSITIVITA’ COME PROCESSO
Una ragione molto importante che va contro la completezza delle leggi consiste
nel fatto che il significato delle sue parole non può essere stabilito dalle leggi
stesse, ma proviene da un contesto extralegislativo.
L’art.12 delle Preleggi, prescrive che nell’applicare la legge “non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore”.
Tale articolo nel prescrivere che bisogna dare alle leggi il significato proprio delle
parole, prevede un aggettivo di troppo, cioè il termine “proprio”. Infatti ogni 5
parola non ha un significato proprio, ma vari significati in base ai contesti. Infatti
un testo non può conoscere tutte le domande che la vita gli rivolgerà.
Inoltre, il testo giuridico, come ogni altro testo, è un discorso fissato dalla
scrittura e, come ogni discorso, ha dei destinatari ed è quindi aperta
all’interpretazione.
Secondo il giuspositivismo, il concetto di positività riguarda un qualcosa che è
dato da un soggetto detentore e portatore del senso ad uno dei destinatari che
ne è il ricevitore passivo.
Mentre, secondo l’ermeneutica, il concetto di positività non riguarda solo la
norma come artefatto, ma riguarda il perfezionamento dei suoi contenuti
attraverso l’opera giurisprudenziale e scientifica.
Dunque, la norma non si identifica con la sua formulazione linguistica, ma è il
risultato di un lavoro ermeneutico su di essa (cioè un lavoro interpretativo).
Il diritto, quindi, non impegna solo il legislatore, ma anche i destinatari della
legge (quali giudici, giuristi, funzionari, cittadini).
Hruschka affermò che il diritto è positivo in quanto è interpretato, e che la
positività del diritto è la sua interpretabilità.
Secondo i giuspositivisti il diritto positivo “è contenuto tutto nella norma ed è
insensibile alla storicità”; mentre per gli ermeneutici bisogna tener conto delle
tesi di Kaufmann ed Hassemer.
Per Kaufmann la storicità è un elemento importante della filosofia del diritto.
Infatti, secondo lui, chi vuole comprendere un testo, elabora un primo progetto
di senso, a partire da questo poi interroga il testo e nel contempo modifica e
corregge la sua anticipazione di senso.
Quindi secondo lui, ciò che il giudice ha di fronte è semplice materiale grezzo, e
affinché esso diventi diritto, occorre che il suo senso sia ricondotto al linguaggio.
Hassemer, invece, ha modificato il concetto di “circolo ermeneutico” e ha
parlato di “spirale ermeneutica”. Egli infatti aveva affermato che il processo
tra norma e decisione non si ha attraverso un circolo di rimandi tipici, dal
momento che la determinazione reciproca non avviene una volta sola e sullo
stesso terreno, ma frequentemente e su diversi livelli ermeneutici. Quindi si ha
attraverso precisazioni, trasformazioni, integrazioni, che riguardano la norma in
base al fatto e il fatto in base alla norma.
In contrasto con Engisch e Kaufmann che avevano parlato di un “andare qua e là
dello sguardo” tra norma e fatto, Hassemer definisce la comprensione
attraverso diversi sguardi che di volta in volta mettono a fuoco una diversa
fattispecie, nella quale si rispecchia un diverso caso più dettagliato (meglio
circostanziato).
5 – IL “DISCORSO SUI METODI”
Tutti i giuristi sono d’accordo sul sostenere che una legge prima di essere
applicata deve essere interpretata.
Un punto comune tra tutti i giuristi ermeneutici è quello di ritenere indispensabile
l’integrazione delle leggi con elementi extralegali. Quindi è fondamentale la
fusione tra legge scritta e diritto non scritto.
Anche la Costituzione di Bonn ha previsto che il giudice è vincolato alla legge e al
diritto.
Quindi per gli ermeneutici, a differenza dei giuspositivisti, il giudice - interprete
ha poteri analoghi a quelli del legislatore, per cui nel sistema delle fonti, accanto
alla legge si affianca anche il diritto giurisprudenziale e il diritto giudiziale. 6
Al contrario, invece, secondo i giuspositivisti (e tra loro anche Savigny), il
sistema delle leggi contiene sempre la decisione per tutte le questioni e quindi il
giudice, per la risoluzione del caso, deve solo dedurre i concetti dalle norme,
lasciando da parte considerazioni morali, politiche o economiche.
Savigny introduce il canone dei quattro elementi interpretativi detti canoni
ermeneutici o criteri di interpretazione:
1. criterio grammaticale : che analizza il significato proprio dei termini
contenuti nella formulazione legislativa;
2. criterio logico : che analizza le singole parti delle norme, allargando
l’orizzonte delle singole parole al contesto in cui sono inserite;
3. criterio storico : che consiste nel ricostruire la volontà espressa dal
legislatore al momento in cui ha emanato la legge;
4. criterio sistematico: che consiste nel rapporto tra la singola disposizione da
applicare e tutte le altre norme.
Ogni metodo presuppone una certa idea del diritto:
quello letterale, viene preferito dai sostenitori di una volontà legislativa
cristallina;
quello storico, esprime una concezione del diritto come risultato delle forze
sociali;
quello sistematico, esalta il lavoro dogmatico.
Critiche degli ermeneutici: secondo gli ermeneutici però i diversi metodi possono
dar luogo a esiti interpretativi
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Teoria dell'Interpretazione, prof. Omaggio, libro consigliato Interpretazione dei Documenti Normati…
-
Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica - Esercitazioni
-
Appunti lezioni Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica parte 2
-
Appunti di Teoria dell'argomentazione giuridica