Appunti di
TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE
GIURIDICA
Prof. Antonio Incampo
L’INCIPIT
Oggetto dell’argomentazione giuridica è motivare, giustificare il diritto, esaminare le condizioni che
rendono possibile motivare in particolare le sentenze ossia il diritto che producono i giudici che i
tedeschi chiamano “RICHTERECHT”. Può l’attività giuridica esaurire tutti i campi di previsione
della realtà? I giudici possono ricorrere al legislatore ogni volta che c’è da interpretare una legge o
farne una nuova? No, perchè si avrebbe una paralisi dei processi e una violazione del principi odi
separazione dei poteri. La ragione e le procedure poste in essere dal legislatore, sono diverse da
quelle del giudice che deve emettere una sentenza. Ci sono alcune differenze:
1. VALORE/VALIDIT À: nell’attività del legislatore prevalgono giudizi di valore: il legislatore
pone (setzen) le leggi e presuppone la giustizia di esse; diversa è l’attività del giudice che sembra
fondata sulla validità, piuttosto che sul valore delle leggi, perché essa presuppone (voraussetzen) le
leggi, ma non la loro giustizia. X es l’art 544 ter cp punisce chiunque maltratti gli animali. Secondo
il giudizio di valore l’art 544 è giusto, secondo il giudizio di validità la norma è valida. Il primo
giudizio spetta al legislatore il secondo al giudice.
2. PIU’RISPOSTE/UNA RISPOSTA: Il legislatore può dare risposte molteplici e diverse ad un
unico problema politico-sociale. Invece la soluzione del giudice è una sola: se muta la sentenza è
cambiato anche il giudice. Nei vari gradi del processo il verdetto può variare, oppure essere lo
stesso, ma il giudice è sicuramente un altro. Per questo la risposta del giudice è sempre una e sola.
Se cambia la risposta è cambiato anche il giudice, fino ad una risposta inappellabile, oltre la quale
non è più sostituibile né la risposta né il giudice.
3. MOTIVAZIONE: Il giudice ha l’obbligo formale di motivare le sentenze, secondo l’art 111
cost, non vi è giurisdizione senza motivazione. Tale obbligo non grava sul legislatore, per il quale
non è previsto che debba motivare le leggi.
Vi sono poi due fenomeni giuridici particolari:
1) Quelli che Rodolfo Sacchi definisce CRITTOTIPI, cioè il cd DIRITTO MUTO, una
giuridicità che non è scritta, codificata (ne è un esempio la norma fondamentale di kelsen che è alla
base dell’ordinamento giuridico) : si tratta di principi logici dell’ordinamento che non hanno una
espressione nomografia, ma sono alla base della costruzione giuridica; essi sono impliciti perchè
sono il prodotto di un esercizio spontaneo del diritto, e sono logicamente collegati con i doveri
giuridici che, al contrario, sono codificati.
2) Quel diritto che Gustav Radbruch chiama DIRITTO SOVRALEGALE, cioè il diritto che è
al di sopra delle leggi (la costituzione federale tedesca all’articolo 20. 3 afferma che il diritto
non
coincide con la titolarità delle leggi scritte: quindi si distingue la lex dal diritto, per cui il diritto non
è l’insieme delle norme scritte) e che quindi non può essere neppure violato dalle leggi: sicchè
quando le leggi entrano in conflitto con questo diritto, e secedono e devono essere dichiarate
invalide.
Da ricordare che il crittotipo non è diritto sovra legale: il primo non è al di sopra della legge, ma è
collegato alle leggi.
Un ordine giuridico è sicuramente diverso da un ordine delinquenziale: un ordine del tipo “ o la
borsa o la vita “ non è una norma giuridica. Sono fenomeni diversi che hanno un’ontologia diversa.
Secondo Sergio Cotta la differenza specifica sta nel fatto che:
• Le regole delinquenziali si basano sulla costrizione che vincola il soggetto in base alla
potenza e alla paura. Chi intima “o la borsa o la via” persegue l’effetto di una decisione arbitraria e
non intende accennare ad una giustificazione o motivazione, vuole ottenere la consegna della orsa e
basta. Qui si ha una pura sopraffazione.
• Le regole giuridiche si basano sull’obbligo, che vincola il soggetto dall’interno. Il senso
comune ci dice che la regola giuridica è obbligatoria quella delinquenziale no. Non s’ha una
sopraffazione ma una pretesa giuridica.
La giurisprudenza tedesca, dopo la II guerra mondiale, ha affermato il principio alcune leggi poste
dal legislatore non possono mai avere validità giuridica. L’esperienza umana non consente di
pensare che possano essere presenti in un ordinamento giuridico delle leggi come quelle razziali. La
giurisprudenza postbellica tedesca ha spiegato il fenomeno giuridico nazista dicendo che se vi è un
diritto sovra legale, può esserci anche un torto legale. Tutto il concetto è spiegato dalla tesi
famosissima della formula di Radbruch. Secondo questa tesi l’eventuale conflitto tra il valore della
giustizia e quello della certezza del diritto si può risolvere con la prevalenza del diritto positivo
(certezza del diritto) , finchè la legge ingiusta non raggiunge un tale grado di intollerabilità, da
piegarsi di fronte alla giustizia. (X es il decreto 11/1941 di attuazione della lex sulla cittadinanza
tedesca privava di cittadinanza gli ebrei emigrati all’estero per motivi razziali. Un avvocato emigrò
ad Amsterdam poco prima dello scoppio della II GM. Il tribunale costituzionale federale nel
1968concluse che l’avvocato non aveva mai perso la cittadinanza tedesca perché la regola era
invalida ex tunc. Oppure Radbruch cita anche una sente tribunale di Wiesbaden che dichiara la
nullità ex tunc delle leggi che nel periodo del terzo reich avevano stabilito la confisca di tutti i beni
degli ebrei. Il tribunale sancì che quelle leggi non avevano mai avuto validità) . In particolare
quando il diritto positivo nega d proposito il principio di uguaglianza, che costituisce il nucleo
essenziale della giustizia, allora si è dinanzi non solo ad un torto legale, ma anche al non diritto. La
cosa straordinaria è che molte sentenze della giurisprudenza tedesca della seconda metà del 900’, si
basano da una parte su un diritto sovra legale, cioè su un diritto che si distacca dalla legge scritta,
avvertita come ingiusta, e dall’altra su un diritto sottolegale come quello di una sentenza di
assoluzione. Allo stesso modo, per la giurisprudenza internazionale penale, non si possono
disconoscere le norme imperative al di sopra del diritto legale: eppure esse si basano su uno ius
cogens (la locuzione latina del diritto cogente, indica ne diritto internazionale, le norme
consuetudinarie che sono posti a tutela di valori fondamentali e a cui non si può in alcun modo
derogare. Quindi è un cd diritto assolutamente inderogabile) e non su un diritto strettamente legale.
La questione si può collegare alla tesi di Kelsen sul carattere dinamico dell’ordinamento giuridico.
Se si guarda al mondo medioevale, gli autori delle legis sono tanti: il populus, la plebe, il senatus, il
priceps e la civitas. Il numero delle fonti farebbe pensare alla mancanza di universalità delle leggi,
ma non è così perché in qul periodo l’uniformità del diritto era garantita dalla volontà di Dio. Nel
diritto moderno, secondo Kelsen, l’uniformità deriva dalla forma e dal modo in cui le leggi sono
prodotte. La lex è valida se posta in modo legittimo, la sentenza è valida se emanata da un giudice
competente. Tuttavia questo formalismo Kelseniano, non spiega come mai la logica nelle sentenza
possa essere contraddittoria. Per esempio se dovessimo utilizzare un sillogismo aristotelico, data la
premessa maggiore “tutti i ladri devono essere puniti” e data la premessa minore “Shulze è un
ladro” a rigor di logica la conseguenza sarebbe “ Shulze deve essere punito” altrimenti si cadrebbe
in aperta contraddizione. Invece nelle sentenze si potrebbe arrivare anche alla conclusione
dell’esclusione della condanna di shulze, perché entrano nel processo mille altre norme, eccezioni,
aggravanti e attenuanti. Perciò la teoria d Kelsen è riduttiva: non basta il ricorso alla logica, alla
validità, al rigore: bisogna cercare altrove magari nell’estetica, nella retorica o nella metafisica.
1) il sillogismo giudiziale
Compito della filosofia è ricercare non quello che è realmente accaduto, ma ciò che potrebbe
accadere, in modo da ricavare i limiti possibili dell’azione giuridica: questo vale anche per la teoria
generale del processo. Una tesi sul processo è quella presentata da Kelsen in un saggio del 1928 (e
poi successivamente riproposta in altre sue opere) . Al centro della tesi vi è il sillogismo, che è una
forma di inferenza che conosciamo già dai tempi di Aristotele, caratterizzato da due premesse e da
una conclusione. Per aversi una forma inferenziale, la premessa maggiore e la premessa minore
devono essere collegate da un c. d. “termine medio” , e devono portare ad una conclusione: la
conclusione non aggiunge una proposizione vera ad altre, ma si limita a mostrare il significato delle
premesse. Esempio di sillogismo:
• tutti gli uomini sono mortali: premessa maggiore
• Socrate è un uomo: premessa minore
• Socrate è mortale: conclusione
Kelsen applica il sillogismo al processo, creando così il sillogismo giudiziale, dove la conclusione è
il contenuto del giudizio del giudice. Nella teoria di Kelsen nella premessa maggiore del sillogismo
giudiziale si trova la questio iuris (cioè la norma generale, il dato oggettivo) , nella premessa minore
vi è la questio facti (cioè l’evento storico, il fatto realmente accaduto) ; in base alla filosofia
aristotelica, la conclusione dovrebbe essere:
• tutti i ladri devono essere puniti: premessa maggiore
• Tizio è un ladro: premessa minore
• Tizio deve essere punito: conclusione (aristotelica)
tuttavia si potrebbe anche verificare il caso in cui tizio non venga punito (per varie motivazioni) ,
nonostante sia un ladro. Tale tesi di Kelsen è sconvolgente perché la conclusione del tribunale
competente è contraddittoria: egli si chiede quindi se la sentenza sia valida (anche se potrebbe
essere riformata nei gradi successivi) . Per rispondere bisogna entrare nella logica del processo, cioè
vedere le caratteristiche della forma inferenziale del sillogismo giudiziale.
Secondo la teoria dell’argomentazione giuridica ci sono tre modelli tipici della stessa
logica inferenziale che portano a tre esiti diversi:
1) modello analitico o formale. esso si sviluppa tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800, ed è
caratterizzato dall’idea che il diritto si possa tradurre in norme chiare, univoche, che non si prestino
alla molteplicità dei sensi: per cui la codificazione nasce per assicurare certezza al diritto (sicché il
giudice deve essere “la bocca del diritto” ) . Con tali premesse si sviluppa un’idea secondo cui
l’inferenza del sillogismo giudiziale si basa su premesse oggettivamente vere, per cui se la premessa
maggiore (la norma generale) e la premessa minore (fatto storico accaduto) sono vere, deve
scaturire per forza una conclusione consequenziale sicuramente vera. Il compito del giudice è
quindi solo quello di esplicitare la volontà di queste premesse (perché le norme sono già esistenti) ,
e non quello di creare nuove norme (compito del legislatore) . Sintatticamente il passaggio è da una
norma generale contenuta nel codice a una individuale che è la sentenza; semanticamente tale
passaggio è assicurato dalla possibilità di far rientrare oggettivamente il significato di una
proposizione particolare (“Schulze è un ladro” ) in quello di una proposizione generale (“Tutti i
ladri devono essere puniti” ) . La forma inferenziale del sillogismo giudiziale è rigorosa: il giudice
non è legislatore e deve quindi applicare le leggi senza nessuna dimensione creativa, per evitare una
discrezionalità e valutazione soggettiva, determinando così l’incertezza del diritto. Un esempio
pratico:
• una norma giuridica vieta la vendita di beni alterati nella sostanza e nella funzione, specie se vi
sono difetti non rilevabili attraverso un’ispezione ordinaria (premessa maggiore o quaestio iuris)
;
• la bottiglia di limonata nel “caso Daniels” conteneva dell’acido fenico, alterazione non rilevabile
con un’ispezione ordinaria (premessa minore o quaestio facti) ;
• la conclusione è che vi è stata la violazione di una norma giuridica in quanto il prodotto venduto
non aveva i requisiti per essere messo in commercio: la conseguenza è la condanna di chi ha
venduto un bene con queste caratteristiche.
La forma inferenziale della scuola dell’Esegesi è quella del modus ponens e del modus tollens
elaborata dalla scuola stoica del 300 a. C., immediatamente successiva alla scuola di Aristotele: •
modus ponens. Se la premessa condizionale è vera, ed è vero anche l’antecedente, il
conseguente è soltanto uno, e non può che essere vero. Quindi in qualsiasi caso se c’è P (fattispecie
penale) , allora ci deve essere Q (conseguenza giuridica) . È una proposizione possibile solo se vi è
un nesso necessario tra P e Q (dove ad esempio P indica l’essere uomo di Socrate e Q l’essere
mortale, ed allora la conclusione è l’essere mortale di Socrate)
• modus tollens. Se la premessa condizionale è vera, ed è vero anche l’antecedente
(che è negativo) , il conseguente è soltanto uno, e non può che essere vero. Quindi in qualsiasi caso
se c’è P allora non ci deve essere Q. Un esempio è il metodo di indagine di Sherlock Holmes: “nelle
stalle vi era un cane che abbaiava sempre all’arrivo di visitatori estranei. Il giorno in cui fu rubato
un cavallo, il cane non abbaiò. Per questo motivo il ladro doveva essere un conoscente e non un
estraneo”
I limiti della logica del sillogismo analitico formale della scuola dell’Esegesi è che è strettamente
deduttivo: considera sicuramente vere le premesse, e quindi sicuramente vera sarà la conclusione:
non considera quindi che le premesse potrebbero non essere vere. Due considerazioni fondamentali:
• potremmo avere una forma inferenziale sillogistica valida anche se le proposizioni
non sono sicuramente vere (ad esempio tutti gli uomini sono lupi – premessa maggiore; Socrate è
un uomo – premessa minore; Socrate è un lupo – conclusione. In questo caso la premessa maggiore
sembrerebbe falsa, ma in realtà Hobbes sosteneva che ogni uomo è un lupo: quindi questa
proposizione finisce per essere vera per alcuni e falsa per altri. La premessa è possibilmente vera)
• non per il solo fatto che le proposizioni siano vere, entrano in una forma inferenziale
di tipo sillogistico (ad esempio ogni corpo è esteso; ogni scapolo è un non sposato; tutto ciò che si
muove è mosso da altro. Queste tre proposizioni sono tutte vere, ma non rispettano la forma
inferenziale del sillogismo)
2) modello dialettico o retorico. Non è più la logica delle proposizioni sicuramente vere, ma la
logica di quelle possibilmente vere, cioè delle proposizioni che hanno riguardo degli opposti (il
sacerdote che predica di fronte ai fedeli della sua chiesa presuppone l’adesione di tutti i credenti ai
testi sacri ed ai dogmi ricevuti. Ma questo solo per i credenti. La stessa predica presentata ad un
gruppo di filosofi scettici o ai seguaci di una religione diversa rischia addirittura di apparire
ridicola)
. In questo modello le premesse sono possibilmente vere e dunque anche possibilmente false (ad
esempio, tutti gli uomini sono lupi) , e di conseguenza anche la conclusione può essere
possibilmente vera o possibilmente falsa.
Il processo giuridico non si comporta come il gioco. Le regole di un gioco sono indipendenti da una
particolare credenza dei giocatori: sono regole “univocamente costitutive” , non ammettono
cambiamenti del genere. Nel gioco, normalmente, chi gioca secondo altre regole non è che giochi
male: egli semplicemente gioca un altro gioco. Ad esempio nel gioco degli scacchi non
confonderemmo mai il re con la regina, ed i giocatori di scacchi sanno bene quando si ha scacco
matto: soltanto certe mosse possono mettere il re sotto scacco. Un pezzo è ciò che è in virtù delle
sue regole. Nel diritto la situazione è diversa. I fatti giuridici non hanno, neppure in astratto, una
fissità di senso su cui tutti concordano. La regola è complessa, costantemente sottoposta al tiro alla
fune di interpretazioni diverse, qualche volta opposte tra loro. Quando poi si passa dal piano astratto
a quello concreto, l’opinabilità dei giudizi si infittisce ancora di più; può anche accadere che un
contendente (e vi può essere l’appoggio del giudice “creativo” ) , cambi le regole del gioco durante
il gioco stesso. Perelman (creatore della “nuova retorica” ) afferma che il giudice produce
proposizioni che non necessariamente sono vere per tutti, ma sono vere per alcuni e false per altri:
per cui il processo giuridico si discosta dai sistemi formali. L’ambito giudiziario è diverso da quello
matematico-geometrico; scrive Perelman: “in un sistema formale basterà applicare correttamente le
regole ammesse e gli assiomi enunciati per dimostrare i teoremi, e se la dimostrazione è corretta
bisognerà accettare il risultato ottenuto ed ammettere la verità del teorema.
Non è però lo stesso quando si argomenta, perché le tecniche argomentative, anche se partono dallo
stesso punto, conducon
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Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica
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Appunti completi lezioni del Prof. Ratti di Tecniche dell'interpretazione e dell'argomentazione
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Appunti lezioni Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica parte 2