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Non è normalmente prevedibile che il danno ingiusto subito da un uomo comprenda

l’astensione da quelle attività di lavoro domestico cui lui, per natura, non è destinato.

Secondo questa prima interpretazione, l’argomento della natura delle cose fonda

una presunzione semplice ed è elemento di un di tipo

ragionamento abduttivo

teorico: il ragionamento si conclude con l’accertamento di un fatto, giustificato in base

a una ipotesi capace di spiegare alcune osservazioni empiriche che si ritiene

rientrino nella comune esperienza. 6

Una diversa ricostruzione è che l’argomento della natura delle cose non sia altro che

una generalizzazione empirica giustifica una presunzione, e che può quindi essere

parafrasato come un ragionamento induttivo

Gli uomini di solito non si occupano delle faccende domestiche, il signor P.A è un

uomo, quindi il signor P.A. non si occupa delle faccende domestiche e non ha subito

un danno.

In base a questa diversa ricostruzione, il riferimento alla natura delle cose è

puramente retorico, vuoto di contenuto non si tratta di una ipotesi esplicativa che

spiega alcune osservazioni di fatto.

2. Ipotesi: Un ragionamento normativo?

La Corte d’appello non ha risarcito il danno perché, posto che un danno vi sia stato, non

è doveroso risarcirlo.

Essendo conforme alla natura delle cose che l’uomo, si disinteressi alle faccende

domestiche, l’eventuale danno che sia derivato al marito dalla perduta possibilità di

svolgere tali faccende non merita di essere risarcito: non solo è un danno imprevedibile

ma, prima ancora, è un danno innaturale.

La verificazione di tale danno non dipende solo dal fatto ingiusto del convenuto ma

anche dall’anomala distribuzione delle responsabilità di cura domestica all’interno della

coppia.

–> pertanto, dovendo procedere a una valutazione di un danno che non

equitativa

possa essere provato nel suo preciso ammontare, ai sensi dell’art. 1226 c.c. il giudice

dovrà considerare questa voce di danno come in buona sostanza assorbita dalla

liquidazione degli altri tipi di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Secondo la seconda interpretazione [più lontana dal testo della sentenza]

l’argomento della natura delle cose coincide con l’assunto secondo cui le cose

devono andare come vanno normalmente nella generalità dei casi.

L’argomento può essere parafrasato con una che fonda un

abduzione normativa

ragionamento normativo di tipo normativo

Gli uomini di solito non si occupano delle faccende domestiche, quindi è nella natura degli uomini di

non doversi occupare delle faccende domestiche

La conclusione del ragionamento abduttivo è una regola che si presta a essere utilizzata

come premessa di un ragionamento deduttivo normativo:

–> un ragionamento che si articola in una sequenza di giudizi sillogistici e che conclude

nel senso che il risarcimento del danno non è dovuto. “É nella natura delle faccende

domestiche, quindi gli uomini non si devono occupare delle faccende domestiche, quindi il danno che

consiste nell’impossibilità di attendere a queste non è un danno risarcibile. 7

L’ordine naturale delle cose:

analogamente, quando l’argomento è utilizzato per

giustificare una conclusione normativa non si limita ad

affermare che tale conclusione è doverosa, giusta in

considerazione di quale principio ma afferma che è tale

perché diffusa, comune, normale

statisticamente

L’argomento naturalistico può avere ad oggetto una duplice valenza teorica e normativa,

ed è caratterizzato dal fatto di sfumare o confondere la distinzione fra prescrittivo e teorico,

fra normativo e normale.

Da ciò segue che l’argomento naturalistico si presta a un duplice ordine di obiezioni:

1. Si può contro - argomentare che 2. Si può contro - argomentare che la

l’abduzione è, di fatto, infondata e priva normalità di una situazione non

di una base statistica sufficiente oppure implica la sua doverosità sul piano

che sebbene infondata è di fatto normativo e che altri principi diversi

irrilevante. dal conformistico così vanno le cose,

devono assumere rilevanza ai fini della

–> argomento della valutazione.

generalizzazione

indebita

Fallacia secundum quid et simpliciter

• Incorriamo in questa fallacia quando trascuriamo la differenza tra una massima di

• esperienza valida solo nella generalità dei casi, e una proposizione categorica, valida

senza eccezioni in ogni circostanza.

Generalizzazione indebita

Cass, Sez. III civ. sentenza del 2014. non è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle

incombenze domestiche tra i coniugi. Tale riparto è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali, le

une e gli altri nemmeno presi in considerazione dalla Corte d’appello.

Che l’uomo si disinteressi delle faccende domestiche non è vero in assoluto

• É possibile che le incombenze domestiche fossero ripartite all’interno della coppia in

• modo paritario, per effetto di una libera scelta dei coniugi e delle mutate convenzioni

sociali. 8

Fallacia naturalistica

La fallacia naturalistica è quella di chi deriva una conseguenza normativa da una o più

premesse descrittive: ogni conclusione normativa richiede almeno una premessa normativa.

–> Premesse puramente fattuali sulle proprietà naturali delle cose non sono sufficienti a

sostenere conclusioni del genere.

Es: bere birra è piacevole, quindi birra è bene

Argomenti sostanziali Art. 143 c.c. “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli

stessi diritti e assumono i medesimi doveri”

Cass. Sez. III sentenza del 2014: L’affermazione della Corte d’appello è contraria al fondamentale

–>

principio giuridico di parità e parti contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia sancito dai commi 1 e 3

dell’art. 143 c.c. ed in mancanza di prove contrarie, che sarebbe stato onere dei convenuti addurre e che non

furono addotte, è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare ai precetti

normativi, piuttosto che il contrario.

ANALISI DI UNA SENTENZA

Cassazione, Sez. I Civ. 10 maggio 2017 n. 11504

Il tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto tra G.V e

L.L.C ed ha esposto la domanda di assegno divorzile da quest’ultima.”

Il gravame della L. è stato rigettato dalla Corte d’appello.

Attraverso questa sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi:

–> Con il secondo motivo la L. ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L.n.

898 del 1970 art.5 per avere la Corte milanese negato il diritto all’assegno sulla base delle

circostanze che lo stesso G. non avesse mezzi adeguati.

–> per conservare l'alto tenore di vita matrimoniale, dando rilievo decisivo alla riduzione dei

suoi redditi rispetto all'epoca della separazione, mentre avrebbe dovuto prima verificare la

indisponibilità, da parte dell'ex coniuge richiedente, di mezzi adeguati a conservare il tenore

di vita matrimoniale o la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive»

Tali motivi sono infondati, si rende tuttavia necessaria ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la

correlazione in diritto della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto in

base alle dichiarazioni che seguono:

–> art, 384 “Non sono soggette a cassazione le sentenza erroneamente motivate in diritto, quando il

dispositivo sia conforme al diritto. In tal caso la Corte si limita correggere la motivazione”

Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione 9

del matrimonio religioso… il diritto all’assegno di divorzio - previsto dalla L. n. 898 del 1970

nel testo sostituito dalla legge 74 del 1987 - è condizionato dal previo

art. 5 comma 6

riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi

adeguati dell’ex coniuge richiedente l’assegno o dell’impossibilità dello stesso di procurarsi

mezzi adeguati

Art. 5 comma 6:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti

civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei

coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed

economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione

del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e

valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del

matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare

periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non

o comunque non può procurarseli per ragioni

ha mezzi adeguati

oggettive.

La piana lettura di tale comma 6 dell’art.5 mostra con evidenza che la stessa “struttura”

prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è

costituito dall’eventuale riconoscimento del diritto e dalla determinazione dell’assegno.

quando non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive

An debeatur: tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del

Quantum debeatur:

contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del

criteri

patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi •

• La complessiva ratio della L. n. 898 del 1970 art. 5 comma 6 ha fondamento costituzionale

nel dovere inderogabile di “solidarietà economica” [art. 2 in relazione all’art. 23 Cost.] il cui

adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi quali “persone singole” a tutela della

“persona” economicamente più debole.

Deve sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto dell’assegno di divorzio…

• comporta che, in carenza di ragioni di “solidarietà economica” l’eventuale riconoscimento

del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata

esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai

estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die”

tali precisazioni preliminari si rendono necessarie perché non di rado è dati rilevare nei

–>

provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l’assegno di divorzio una indebita

commissione tra due fasi del giudizio e tra i relativi accertamenti che, essendo invece

pertinenti esclusivamente all&

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federica.ube di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Itzcovich Giulio.