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NUOVA DEFINIZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Il mutamento dello scenario tecnologico non poteva non avereriflessi sul piano giuridico. Il primo segnale in questo senso è lanuova definizione di servizi di telecomunicazione adottata in sedecomunitaria e recepita nell'ordinamento nazionale con D.P.R. 318del 1997: "Trasmissione e instradamento di segnali su reti ditelecomunicazione, ivi compreso qualunque servizio interattivoanche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione diprogrammi radiofonici e televisivi": un'esclusione, quella dellaradio-tv, dettata dalla specificità che (tutt'ora) mantiene l'attivitàradiotelevisiva via etere tradizionale.4 La FINE dei MONOPOLI PUBBLICI, l'AVVIO delMERCATO CONCORRENZIALE: la NORMATIVACOMUNITARIA in materia di LIBERALIZZAZIONE edARMONIZZAZIONE delle LEGGI NAZIONALIAltra importantissima conseguenza dell'innovazione tecnologica èstata la fine dei monopoli.pubblici e l'avvio di un mercato dilibera concorrenza. In modo del tutto analogo a quanto avvenuto per la radio-tv, due sono stati gli elementi che hanno causato il tramonto dei monopoli pubblici nelle telecomunicazioni:- L'aspetto tecnico del mezzo (che prima giustificava il monopolio naturale, mentre ora ha reso possibile l'ingresso di nuovi operatori perché più veloce, potente, economico, accessibile);
- Le decisioni prese in sede comunitaria (legate alla progressiva internazionalizzazione del problema).
telefoniafissa.2) Il secondo intervento di armonizzazione delle leggi nazionali ha interessato soprattutto la disciplina dell'attività degli operatori sia sotto l'aspetto delle condizioni di accesso al mercato, sia sotto l'aspetto dell'apposizione di obblighi sugli operatori stessi.
Tra le direttive più importanti ricordiamo la direttiva-quadro Open Network Provision (90/387) la quale prevede che la fornitura di una rete si basi sui principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e parità di accesso; anche nelle direttive successive a questa, l'intento è quello di assicurare un'effettiva parità di condizioni a tutti gli operatori, e spiega anche il perché di una normativa "asimmetrica" che punta a riequilibrare le posizioni degli ex monopolisti e dei nuovi operatori, con obblighi specifici a carico dei soli operatori più forti, ovvero di quelli considerati "detentori di una quota.
di mercato significativa o di unrilevante potere di mercato”. Infine, le direttive definiscono il servizio universale come <<l’insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica, e offerto in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile>>: si tratta per il momento, di una nozione che riguarda essenzialmente alcuni servizi della telefonia fissa per chiamate nazionali e internazionali, telefax e trasmissione dati, ma è evidente che il concetto di servizio universale è destinato ad arricchirsi di nuovi contenuti mano a mano che il processo di convergenza verrà perfezionandosi5 L’ATTUZIONE DELLA NORMA COMUNITARIA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Così come per la radio-tv, il recepimento della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano avviene per gradi. Il primo importante provvedimento è la legge 58 del 1992,
che sopprimele aziende di Stato per i servizi telefonici (SIP, IRTEL) e concentra in un unico gestore, Telecom Italia, tutti i servizi di telecomunicazione. Intervengono poi due decreti legislativi (del 1993 e 1995) a recepire la direttiva Open Network Provision (1990) per la liberalizzazione del settore: il quadro che emerge può essere sintetizzato con l'apertura del mercato a più operatori, non più sulla base di concessioni, ma di autorizzazioni generali e di licenze, obbligo della fornitura del servizio universale, istituzione dell'Autorità di garanzia per le nuove regole antitrust. 5.1 APERTURA DEL MERCATO AD UNA PLURALITÀ DI OPERATORI Il passaggio ad un libero mercato avviene abbandonando l'istituto della concessione a favore dell'istituto dell'autorizzazione, nel quale si riducono i margini di discrezionalità esercitabile dall'autorità amministrativa, la quale deve di solito accertare solo il possesso deirequisiti richiesti da parte del soggetto richiedente
La già citata legge 249 del 1997, stabilisce che l'attività di istallazione reti di telecomunicazioni via cavo e via frequenze terrestri sia soggetta a licenza rilasciata dall'Autorità, mentre l'esercizio delle reti e la fornitura dei relativi servizi sia sottoposta ad autorizzazioni generali e licenze individuali rilasciate sempre dall'Autorità.
Per autorizzazione generale s'intende quella che consente l'esercizio dei diritti da essa derivanti indipendentemente da una decisione esplicita della pubblica autorità, ma sulla base di una semplice denuncia d'inizio attività o mediante la regola del silenzio assenso.
Per licenza individuale s'intende un'autorizzazione che deve essere espressamente rilasciata dall'autorità, e che conferisce diritti specifici o impone obblighi specifici.
Si definisce poi l'attività telecomunicativa
come attività di preminente interesse generale, fondata sui principi di libera concorrenza e pluralità degli operatori: dunque obiettività, trasparenza, non discriminazione, ma anche tutela degli utenti, dei dati personali, dei diritti personali, etc: a conferma che la liberalizzazione non significa affatto disimpegno dello Stato nel settore. 5.2 TRASPARENZA GESTIONALE E OBBLIGO DI INTERCONNESSIONE Sempre la L. 249 del 1997 stabilisce che gli operatori del settore debbano rispettare il principio di trasparenza gestionale: ciò tenendo separata la contabilità delle diverse attività di gestione delle reti o di fornitura del servizio. Per quanto riguarda invece l'obbligo di interconnessione, esso impone agli operatori in possesso delle infrastrutture, delle reti, di consentire l'utilizzo da parte di nuovi operatori: si tratta del principio cardine del libero accesso al mercato. L'obbligo di interconnessione si arricchisce di contenuti piùOnerosi per quegli operatori in possesso di infrastrutture e di una "notevole forza di mercato", che è la posizione degli operatori che detengano oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale. Si tratta di un esempio di quella asimmetria di cui parlavamo prima.
5.3 OBBLIGO DI FORNITURA DEL SERVIZIO UNIVERSALE
La norma italiana riprende la definizione adottata in sede comunitaria e intende per fornitura del servizio universale "l'insieme minimo di servizi disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e ad un prezzo accessibile".
In concreto, ciò si traduce nella fornitura della telefonia vocale, la fornitura dell'elenco degli abbonati (limitato alla sola rete urbana di appartenenza), i servizi di informazione abbonati, la fornitura di apparecchi telefonici pubblici.
Inizialmente la fornitura del servizio universale è stata affidata a Telecom in quanto gestore unico:
Dal 1 gennaio 1998 il servizio universale è un obbligo anche degli altri operatori che operano nel settore col sistema delle licenze-autorizzazioni.
5.4 ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI GARANZIA
La già richiamata legge 249 del 1997 fissa i principi generali, attribuendo all'Autorità di garanzia, oltre all'attività di vigilanza, controllo, ed eventuale repressione delle infrazioni commesse dai singoli operatori, anche elementi di flessibilità. Vediamoli:
- Sottrazione al sistema politico-partitico dei poteri in materia di telecomunicazioni, ed affidamento degli stessi all'Autorità quale organo indipendente: il Presidente nominato dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle commissioni parlamentari, gli otto membri dell'Autorità sono eletti metà dalla Camera dei Deputati e metà dal Senato. L'Autorità si presenta come un vero e proprio organo