Ricette mediche
Disciplina sulla vendita al pubblico di medicinali
Secondo quanto riportato nell'art. 122 del TULSS del 1934, la vendita al pubblico dei medicinali non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. Il successivo Regio decreto del 1938 art. 46 cita invece che il produttore di medicinali e i grossisti non possono vendere i medicinali alle farmacie non regolarmente autorizzate all'esercizio. La legge Bersani invece ci informa che nelle farmacie vengono dispensati solo i medicinali dietro ricetta medica; ciò significa che in altri luoghi specializzati, diversi dalla farmacia, è possibile la vendita di alcuni farmaci quali i SOP e gli OTC.
Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura
È riportata nell'art. 87 del DL 24 aprile 2006:
- Medicinali soggetti a prescrizione medica
- Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
- Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
- Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti: medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri specialistici od ospedalieri; medicinali utilizzabili esclusivamente in campo ospedaliero o ad esso assimilabile; medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
- Medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC)
La ricetta
O prescrizione medica, è rilasciata da un professionista abilitato al prescrivere medicinali quali medici chirurghi, odontoiatri o veterinari, ed è un'autorizzazione scritta destinata a consentire la consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista. Deve essere sempre datata e firmata dal medico; la firma deve essere apposta in originale ad eccezione che sulle copie delle ricette ministeriali a ricalco, oppure può essere sostituita da una forma autografa quando il medico è comunque identificabile tramite l'intestazione o il timbro.
Ricetta medica ripetibile (RR)
È una ricetta che deve essere riconsegnata al paziente una volta avvenuta la dispensazione (vale anche per le preparazioni magistrali). Sono soggetti a questo tipo di prescrizione i medicinali che possono essere pericolosi in modo diretto o indiretto per la salute se non usati senza controllo medico; quando si tratta di medicinali usati largamente e in modo non corretto; quando contengono sostanze le cui attività o reazioni avverse sono ancora oggetto di indagine, o quando si tratta di medicinali destinati ad essere somministrati per via parenterale (salvo eccezioni stabilite dal Ministero della Salute). Tali medicinali sono quelli elencati nella Tabella 4 della FU. Nello specifico essi sono:
- Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi
- Tranquillanti, ansiolitici ad azione neurolettica (salvo quelli presenti nella tabella 5)
- Antidepressivi (salvo quelli presenti nella tabella 5)
- Antiepilettici non barbiturici
- Tutti i medicinali contenenti estrogeni e progestinici aventi come indicazione la prevenzione del concepimento
- Antistaminici
- Diuretici, antipertensivi e soluzioni cutanee contenenti minoxidil
- Antimicrobici e antivirali
- Antiparkinsoniani
- Ipolipidemizzanti e ipotonici
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Tecnologia
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Tecnologia farmaceutica