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Regole di comportamento
Art. 1 - Lealtà pubblicitaria
La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che può screditarla.
Art. 2 - Pubblicità ingannevole
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.
Art. 4
- Testimonianze
Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.
Art. 5 - Garanzie
Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate con modalità tali da fareritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso. Qualora vengano pubblicizzategaranzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la pubblicità deve precisare ilcontenuto e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica masignificativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scrittadisponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.
Art. 6 - Dimostrazione della verità dei messaggi
Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì odel Comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni ela consistenza delle testimonianze usate.
Art. 7 - Identificazione della pubblicità
Art. 8 - Superstizione, credulità, paura
La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura.
Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza
La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona
La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni.
11 - Bambini e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.
In particolare questa pubblicità non deve indurre a:
- violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
- compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
- ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
- sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato.
L'impiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Art. 12 - Salute, sicurezza
La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.
Art. 13 - Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con altra pubblicità.
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.
Art. 14 - Denigrazione
È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche
se non nominati.
Art. 15 – Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile a illustrare, sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Art. 16 – Variabilità
Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi pubblicitari e dei vari prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti messaggi che non contengano
tutte le informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche. La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicità difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.
Titolo Orme Particolari
Art. 17 - Vendite a credito
La pubblicità relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente l'entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto.
Art. 18 - Vendite a distanza
La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni di pagamento.
le modalità di assegnazione dei premi e le eventuali limitazioni o restrizioni. Inoltre, deve essere chiaramente indicato il valore dei premi offerti. Art. 22 - Pubblicità ingannevole È vietata la pubblicità ingannevole, che possa indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche, alla qualità o al prezzo dei prodotti o servizi offerti. In particolare, è vietato utilizzare informazioni false o fuorvianti, omissioni di informazioni essenziali o comparazioni ingannevoli con altri prodotti o servizi. Art. 23 - Pubblicità comparativa La pubblicità comparativa è consentita, a condizione che sia corretta, obiettiva e non ingannevole. Deve essere chiaramente indicato il prodotto o servizio oggetto della comparazione, nonché le fonti delle informazioni utilizzate per la comparazione. Art. 24 - Pubblicità per prodotti pericolosi La pubblicità per prodotti pericolosi, come ad esempio farmaci o sostanze chimiche, deve contenere avvertenze chiare e visibili riguardo ai possibili rischi per la salute o la sicurezza. Inoltre, deve essere indicato il modo corretto di utilizzo o di conservazione del prodotto. Art. 25 - Pubblicità per prodotti destinati ai minori La pubblicità per prodotti destinati ai minori, come giocattoli o caramelle, deve essere realizzata in modo da non trarre in inganno o indurre comportamenti pericolosi o dannosi per la salute dei minori. Inoltre, deve essere evitato l'utilizzo di immagini o situazioni che possano essere considerate offensive o inappropriate per i minori. Art. 26 - Pubblicità politica La pubblicità politica deve essere chiaramente identificata come tale e deve rispettare le norme e le regole previste per la propaganda politica. In particolare, è vietato diffondere informazioni false o denigratorie riguardo ad altri partiti o candidati. Art. 27 - Pubblicità online La pubblicità online deve rispettare le norme e le regole previste per la pubblicità tradizionale. Inoltre, deve essere chiaramente identificata come pubblicità e non deve ingannare o trarre in inganno gli utenti. Art. 28 - Pubblicità su social media La pubblicità su social media deve rispettare le norme e le regole previste per la pubblicità online. Inoltre, deve essere chiaramente identificata come pubblicità e non deve ingannare o trarre in inganno gli utenti.i termini di scadenza e i premi, nonché - nei concorsi - il loro numero, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati. 12B) Settori merceologici Art. 22 - Bevande alcoliche La pubblicità delle bevande alcoliche non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell'interesse primario delle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all'abuso di bevande alcoliche. In particolare la pubblicità deve evitare di:- incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche;
- rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall'alcool o di indurre a ritenere che il ricorso all'alcool possa risolvere problemi personali;
- associare la guida di veicoli con l'uso di bevande alcoliche;
- indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca allalucidità mentale e all'efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale;
- indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore;
- utilizzare come tema principale dell'annuncio l'elevato grado alcolico di una bevanda.