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Regole di comportamento

Art. 1 - Lealtà pubblicitaria

La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che può screditarla.

Art. 2 - Pubblicità ingannevole

La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.

Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici

Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.

Art. 4

  • Testimonianze

Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.

Art. 5 - Garanzie

Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate con modalità tali da fareritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso. Qualora vengano pubblicizzategaranzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la pubblicità deve precisare ilcontenuto e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica masignificativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scrittadisponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.

Art. 6 - Dimostrazione della verità dei messaggi

Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì odel Comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni ela consistenza delle testimonianze usate.

Art. 7 - Identificazione della pubblicità

Art. 8 - Superstizione, credulità, paura

La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura.

Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza

La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.

Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona

La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni.

11 - Bambini e adolescenti

Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.

In particolare questa pubblicità non deve indurre a:

  • violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
  • compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
  • ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
  • sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato.

L'impiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 12 - Salute, sicurezza

La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.

Art. 13 - Imitazione, confusione e sfruttamento

Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con altra pubblicità.

Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.

Art. 14 - Denigrazione

È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche

se non nominati.

Art. 15 – Comparazione

È consentita la comparazione quando sia utile a illustrare, sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.

La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.

Art. 16 – Variabilità

Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi pubblicitari e dei vari prodotti.

Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti messaggi che non contengano

tutte le informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche. La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicità difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.

Titolo Orme Particolari

Art. 17 - Vendite a credito

La pubblicità relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente l'entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto.

Art. 18 - Vendite a distanza

La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni di pagamento.

le modalità di assegnazione dei premi e le eventuali limitazioni o restrizioni. Inoltre, deve essere chiaramente indicato il valore dei premi offerti. Art. 22 - Pubblicità ingannevole È vietata la pubblicità ingannevole, che possa indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche, alla qualità o al prezzo dei prodotti o servizi offerti. In particolare, è vietato utilizzare informazioni false o fuorvianti, omissioni di informazioni essenziali o comparazioni ingannevoli con altri prodotti o servizi. Art. 23 - Pubblicità comparativa La pubblicità comparativa è consentita, a condizione che sia corretta, obiettiva e non ingannevole. Deve essere chiaramente indicato il prodotto o servizio oggetto della comparazione, nonché le fonti delle informazioni utilizzate per la comparazione. Art. 24 - Pubblicità per prodotti pericolosi La pubblicità per prodotti pericolosi, come ad esempio farmaci o sostanze chimiche, deve contenere avvertenze chiare e visibili riguardo ai possibili rischi per la salute o la sicurezza. Inoltre, deve essere indicato il modo corretto di utilizzo o di conservazione del prodotto. Art. 25 - Pubblicità per prodotti destinati ai minori La pubblicità per prodotti destinati ai minori, come giocattoli o caramelle, deve essere realizzata in modo da non trarre in inganno o indurre comportamenti pericolosi o dannosi per la salute dei minori. Inoltre, deve essere evitato l'utilizzo di immagini o situazioni che possano essere considerate offensive o inappropriate per i minori. Art. 26 - Pubblicità politica La pubblicità politica deve essere chiaramente identificata come tale e deve rispettare le norme e le regole previste per la propaganda politica. In particolare, è vietato diffondere informazioni false o denigratorie riguardo ad altri partiti o candidati. Art. 27 - Pubblicità online La pubblicità online deve rispettare le norme e le regole previste per la pubblicità tradizionale. Inoltre, deve essere chiaramente identificata come pubblicità e non deve ingannare o trarre in inganno gli utenti. Art. 28 - Pubblicità su social media La pubblicità su social media deve rispettare le norme e le regole previste per la pubblicità online. Inoltre, deve essere chiaramente identificata come pubblicità e non deve ingannare o trarre in inganno gli utenti.i termini di scadenza e i premi, nonché - nei concorsi - il loro numero, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati. 12B) Settori merceologici Art. 22 - Bevande alcoliche La pubblicità delle bevande alcoliche non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell'interesse primario delle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all'abuso di bevande alcoliche. In particolare la pubblicità deve evitare di:
  • incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche;
  • rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall'alcool o di indurre a ritenere che il ricorso all'alcool possa risolvere problemi personali;
rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e comunque rappresentare questi ultimi intenti al consumo di alcool;
  • associare la guida di veicoli con l'uso di bevande alcoliche;
  • indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca allalucidità mentale e all'efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale;
  • indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore;
  • utilizzare come tema principale dell'annuncio l'elevato grado alcolico di una bevanda.
Art. 23 - Prodotti cosmetici e per l'igiene personale La pubblicità relativa ai prodotti cosmetici e per l'igiene personale non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche, proprietà efunzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici del corpo umano, sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, deodorarli, profumarli, correggerne l'aspetto estetico, ovvero proteggerli per mantenerli in buono stato. Tale pubblicità, quindi, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l'igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici e con i trattamenti curativi. Art. 23 - Integratori alimentari e prodotti dietetici La pubblicità relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
26 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica della comunicazione pubblicitaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Galdenzi Marco.