DISCIPLINA GIURIDICA DELLA
PUBBLICITÀ
Dispensa redatta dal Prof. Marco Galdenzi
ad uso degli studenti della Facoltà di Scienze della
Comunicazione
Anno accademico 2007/2008
IL QUADRO NORMATIVO
In Italia il quadro normativo sulla pubblicità non ha una natura organica.
La materia è infatti regolata da articoli “sparsi” nel codice civile e penale o da leggi
connesse ad materie specifiche.
Storicamente il problema della pubblicità è stato valutato in relazione alla concorrenza
sleale più che in relazione all’informazione del consumatore. (art. 2598 CC - concorrenza
sleale, Direttiva UE N.55/97 - pubblicità comparativa).
Vi sono poi alcuni art. del Codice Penale che reprimono determinati abusi pubblicitari
come quelli sulle immagini oscene, sulla pubblica decenza, sulla moralità famigliare, sulla
incolumità pubblica, ecc.
Nel corso degli anni sono stati adottati provvedimenti relativi a singoli settori spesso in
attuazione di direttive CEE, e si è passati da una situazione di carenza legislativa ad un
sistema fitto di leggi talvolta in contrasto tra loro.
Tra i settori dove la pubblicità è regolamentata in modo specifico ci sono: ad es. i prodotti
alimentari, le acque minerali, le bevande alcoliche, i prodotti da fumo, i prodotti cosmetici e
igienici, le operazioni finanziarie e immobiliari, i prodotti farmaceutici da banco, i prodotti di
erboristeria, integratori alimentari e prodotti destinati ad un’alimentazione speciale, i
prodotti medicinali OTC per uso umano (quelli che si possono acquistare senza ricetta
medica), la pubblicità destinata ai minori e, come già accennato, la pubblicità comparativa.
Con la legge 74 del 1992 l’Italia ha adottato una norma generale sulla pubblicità
ingannevole che prende come riferimento anche gli interessi generali dei consumatori.
Questa legge costituisce l’attuazione della direttiva CEE N. 450 del 1984.
Secondo il dettato di questa legge ci si riferisce al consumatore secondo un’accezione
molto ampia, comprensiva di tutti coloro cui la comunicazione è rivolta.
Il concetto di pubblicità ingannevole introdotto dalla citata legge, necessiterebbe di essere
approfondito, in quanto l’attitudine all’inganno di un messaggio, varia in relazione al tipo di
consumatore che si assume come parametro di giudizio.
Una tutela più pregnante dovrà pertanto essere rivolta verso quei soggetti che, date le
proprie condizioni sociali, culturali e stato emotivo, possono essere più facilmente vittime
inconsapevoli di messaggi scorretti. 1
LE ISTITUZIONI
Diverse istituzioni contribuiscono a definire il quadro che regola la pubblicità.
Il giudice ordinario interviene sulla base di norme distribuite nel codice civile e penale.
Occorre osservare che l’intervento pratico del giudice ordinario è reso inefficace dai tempi
processuali italiani. Questi tempi sono incompatibili con quelli pubblicitari dove, ad
esempio, una campagna televisiva si svolge spesso nel giro di un mese.
Esiste poi l’Autorità per la Tutela della concorrenza e del Mercato che, in virtù della legge
74 del 1992, ha un’apposita sezione per il controllo della pubblicità ingannevole. Un
apposito regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre, 1996) reca le
norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in
materia di pubblicità ingannevole.
L’Autorità interviene sulla base di segnalazioni di aziende concorrenti, organi istituzionali,
associazioni di consumatori e semplici cittadini.
Valutata la segnalazione viene avviata un’istruttoria, con interventi delle parti, e infine
l’Autorità emette un giudizio e, nel caso la pubblicità sia giudicata ingannevole, ne
sospende la pubblicazione. Le sentenze però, pur più rapide di quelle della giustizia
ordinaria, richiedono quasi un anno di tempo e normalmente arrivano quando la
campagna pubblicitaria è già finita o addirittura dimenticata.
Infine esiste l’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria, un organismo promosso dagli
operatori del settore pubblicitario che interviene sulla base di un codice di autodisciplina, il
cui contenuto viene riportato di seguito (La documentazione riportata è tratta dal sito del
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – www.iap.it). 2
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
F INALITÀ E FUNZIONAMENTO
Finalità
Il Codice di autodisciplina pubblicitaria ha lo scopo di assicurare che la pubblicità, venga
realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul
consumatore. Il Codice assicura quindi che la pubblicità sia onesta, veritiera e corretta.
Sfera di applicazione
Il Codice di autodisciplina è vincolante per aziende che investono in pubblicità, agenzie,
consulenti pubblicitari, mezzi di diffusione della pubblicità, le loro concessionarie e per tutti
coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero
mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità.
Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni, gli organismi aderenti si impegnano a
far sì che ogni soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale
clausola di accettazione del Codice e delle decisioni del Giurì, nonché delle ingiunzioni del
Comitato di controllo divenute definitive. Le norme del Codice di autodisciplina sono
accolte come da numerose Camere di Commercio, e sono
usi e consuetudini commerciali
state riconosciute anche da una sentenza della Corte di Cassazione come validi parametri
di valutazione del principio della correttezza professionale in campo pubblicitario,
Prevenzione, primo obiettivo
La prima e basilare funzione di una norma è indubbiamente quella di prevenire, più che di
reprimere. Ciò risulta tanto più rilevante nel caso dell'Autodisciplina, vale a dire di un
sistema di regole volontariamente formulate da chi è chiamato ad applicarle. Pertanto se
può essere utile segnalare gli interventi repressivi operati in applicazione del Codice di
autodisciplina, certamente di maggior peso risulta la funzione deterrente che i suoi princìpi
e le sue norme esercitano.
Rapidità d'intervento, fattore essenziale
Il sistema autodisciplinare, nella necessità di bloccare al più presto i messaggi pubblicitari
contrari alle norme del Codice, si è impegnato nel cercare di abbreviare al massimo i
3
tempi dei propri interventi. Oggi il tempo necessario per l’intervento è mediamente di tre
settimane, e ciò a fronte dei tre mesi per i provvedimenti amministrativi dell'Antitrust, di
circa un anno degli arbitrati e degli anni dei processi civili. Per di più la pronuncia del Giurì
è definitiva: una limitazione accettata dagli stessi operatori pubblicitari proprio per
accelerare la soluzione dei casi e avere nel contempo linee-guida utili per tutti i casi
consimili.
La rapidità non ha nuociuto alla validità delle pronunce, che sono di alto livello, grazie ad
un collegio giudicante formato da esperti di profonda e specifica competenza, tutti esterni
all'attività pubblicitaria e posti in condizione di giudicare con assoluta indipendenza e
imparzialità.
G LI ORGANI
Gli articoli dal 29 al 35 (Titolo III) del Codice definiscono composizione e funzionamento
degli organi dell'autodisciplina.
Il Comitato di controllo:
• su segnalazione di consumatori, di loro associazioni, o direttamente in funzione del
monitoraggio svolto dai componenti del Comitato medesimo e dalla Segreteria dell'Istituto,
sottopone al Giurì la pubblicità ritenuta non conforme alle norme del Codice che tutelano il
consumatore e la pubblicità;
• può invitare in via preventiva a modificare la pubblicità che ritiene non conforme al
Codice;
• emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di pubblicità manifestamente contrarie a
norme del Codice;
• su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere su
messaggi pubblicitari non ancora diffusi.
Il Giurì:
• esamina la pubblicità che gli viene sottoposta - dal Comitato o da aziende - e si
pronuncia su di essa secondo il Codice, con decisione definitiva;
• se la decisione stabilisce che la pubblicità è contraria al Codice, ordina agli interessati
di desistere da immediatamente dalla sua diffusione; i mezzi pubblicitari sono impegnati a
osservare la decisione; 4
• può ordinare la pubblicazione per estratto della sua decisione; in caso di inosservanza
della decisione, il Giurì dispone che se ne dia notizia al pubblico.
T UTELA DELLE CREAZIONI PUBBLICITARIE
Gli articoli del Titolo V del Codice assicurano la protezione delle creazioni pubblicitarie:
Progetti pubblicitari (art. 43); Avvisi di protezione (art. 44); Pubblicità svolta all'estero (art.
45).
• L'agenzia o il professionista che siano richiesti di presentare un progetto creativo,
nell'ambito di una gara o di una consultazione plurima, possono depositarlo presso la
Segreteria IAP, al fine di proteggerlo dall'imitazione nei 3 anni successivi al deposito.
• Gli annunci pre-emption effettuati a protezione di una futura campagna possono essere
pubblicati e depositati secondo le modalità stabilite dall'IAP. La protezione dura 12 mesi
per gli annunci stampa e 18 mesi per quelli audiovisivi.
• Gli utenti che vogliono tutelare la loro pubblicità già diffusa in altri paesi contro possibili
imitazioni realizzate in Italia, possono depositare gli esemplari di tale pubblicità presso la
Segreteria IAP. Il deposito conferisce diritto di priorità per un periodo di 5 anni. (v. I servizi
dell'Istituto
)
Tali norme hanno dato corpo a una consistente attività di salvaguardia che ha costituito un
efficace deterrente a scorrettezze in questo campo. La riprova è data dal fatto che,
malgrado l'elevato numero dei depositi sinora effettuati (oltre tremila), non si sono avuti
ricorsi da parte degli interessati. 5
C HI PUÒ AGIRE
La legittimazione ad agire è uno degli aspetti qualificanti del Codice, il quale non pone
limitazioni all'assunzione dell'iniziativa, stabilendo all'art. 36 che "Chiunque ritenga di
subire pregiudizio da attività pubblicitarie contrarie al Codice di Autodisciplina può
richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso in
una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari e Generali, abbia commesso le
attività ritenute pregiudizievoli".
I cittadini-consumatori, così come le associazioni che li rappresentano, possono
gratuitamente inoltrare segnalazioni al Comitato di controllo sui messaggi non ritenuti
conformi alle norme del CAP che tutelano i loro interessi.
Se il Comitato riconosce fondata la segnalazione la fa propria contattando direttamente
l'inserzionista per chiedere chiarimenti o modifiche del messaggio, o trasformandola in
un'ingiunzione di desistenza o in una formale istanza al Giurì. In ogni caso, il Comitato dà
adeguata risposta al segnalatore esponendo i motivi della sua scelta.
Il Comitato di controllo può agire con iniziativa d'ufficio quale conseguenza della sua
diretta opera di monitoraggio. Le aziende, in genere, presentano diretta istanza al Giurì.
Inversione dell'onere della prova
Già l'art. 6 stabilisce il principio per il quale "Chiunque si vale della pubblicità deve essere
in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di controllo, la veridicità dei dati,
delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate". Su
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Tecnica della comunicazione pubblicitaria - la tecnica pubblicitaria
-
Tecnica della comunicazione pubblicitaria
-
Tecnica della comunicazione pubblicitaria - l'economia e la pubblicità
-
Tecnica della comunicazione pubblicitaria - l'evoluzione della pubblicità