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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Art. 1 - Lealtà pubblicitaria
La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che può screditarla.
Art. 2 - Pubblicità ingannevole
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come
illimitatamente validi.
Art. 4 – Testimonianze
Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.
Art. 5 – Garanzie
Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate con modalità tali da fareritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso. Qualora vengano pubblicizzategaranzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la pubblicità deve precisare ilcontenuto e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica masignificativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scrittadisponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.
Art. 6 - Dimostrazione della verità dei messaggi
Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì odel Comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni ela consistenza delle testimonianze usate.
Art. 7 - Identificazione della
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre la pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
Art. 8 - Superstizione, credulità, paura
La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura.
Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza
La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona
La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve rispettare la dignità della persona.
umana in tutte le sue forme ed espressioni.
Art. 11 - Bambini e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.
In particolare questa pubblicità non deve indurre a:
- violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
- compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
- ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
- sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato.
L'impiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i
più giovani.
Art. 12 - Salute, sicurezza e ambiente
La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.
Art. 13 - Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con altra pubblicità.
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.
Art. 14 - Denigrazione
È vietata ogni denigrazione delle attività,
imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.
Art. 15 – Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile a illustrare, sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Art. 16 – Variabilità
Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi pubblicitari e dei vari prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono
La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicità difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.
Titolo Orme Particolari
Art. 17 - Vendite a credito
La pubblicità relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente l'entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto.
Art. 18 - Vendite a distanza
La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita,
Prezzi e condizioni di pagamento, condizioni di fornitura e condizioni di annullamento della vendita, se previste. Deve inoltre indicare l'identità, la sede e l'indirizzo della ditta inserzionista. Art. 19 - Forniture non richieste È vietata la pubblicità relativa a forniture non richieste, che mirino a obbligare il ricevente al pagamento qualora questi non rifiuti i prodotti forniti o non li rinvii al fornitore. Art. 20 - Vendite speciali La pubblicità delle vendite speciali, e in particolare quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d'acquisto, nonché la scadenza dell'offerta. Quest'ultima indicazione non è richiesta sulla confezione. Art. 21 - Manifestazioni a premio La pubblicità relativa alle manifestazioni a premio, realizzate attraverso concorsi o operazioni a premio, deve mettere il pubblico in grado di conoscere chiaramenteeagevolmente le condizioni di partecipazione, i termini di scadenza e i premi, nonché - nei concorsi - il loro numero, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati. 12B) Settori merceologici Art. 22 - Bevande alcoliche La pubblicità delle bevande alcoliche non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell'interesse primario delle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all'abuso di bevande alcoliche. In particolare la pubblicità deve evitare di: - incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche; - rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall'alcool o di indurre a ritenere che il ricorso all'alcool.possano risolvere problemi personali. Inoltre, non deve fare riferimento, anche indiretto, ai minori né rappresentarli intenti al consumo di alcool. Non deve associare la guida di veicoli con l'uso di bevande alcoliche e non deve indurre il pubblico a ritenere che il consumo di alcool contribuisca alla lucidità mentale e all'efficienza fisica e sessuale, né che il mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale. Non deve neanche indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore. Infine, non deve utilizzare come tema principale dell'annuncio l'elevato grado alcolico di una bevanda. Art. 23 - Prodotti cosmetici e per l'igiene personale La pubblicità relativa ai prodotti cosmetici e per l'igiene personale non deve indurre a ritenere che essi possano risolvere problemi personali.Abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici del corpo umano, sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, deodorarli, profumarli, correggerne l'aspetto estetico, ovvero proteggerli per mantenerli in buono stato. Tale pubblicità, quindi, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l'igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici e con i trattamenti curativi.
Art. 23 - Integratori alimentari e prodotti dietetici
La pubblicità relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche