TECNICA PROFESSIONALE
Le crisi di impresa
Aspetti aziendalistici delle procedure concorsuali e preconcorsuali:
approfondimenti in chiave fallimentare, civilistica e fiscale
LIBRI:
CODICE CIVICE
TESTO UNICO IMPOSTE DIRETTE DPR
LEGGE IVA AGGIORNATA
LEGGE FALLIMENTARE
CODICE CRISI E INSOLVENZA
OIC 5-11
ESAME ORALE
Prima parte: Legge fallimentare in vigore fino a settembre 2021
Seconda parte: Codice della riforma
Il tema delle crisi d’impresa e degli strumenti che rilevano per gestirle è tema di grande interesse in
questo momento storico dato che negli ultimi 12 anni sono intervenute due crisi di grande rilevanza
economia 2008-2020.
Capire la storia delle crisi è fondamentale per scoprire gli strumenti introdotti dal legislatore per
risolvere il problema. All’inizio la crisi era vista come un soggetto fallimentare da escludere dal
sistema economico. Oggi si va verso una finalità di cercar di recuperare dal tessuto produttivo anche
le imprese andate in difficoltà.
L’esercizio 2019 ha visto nascere il nuovo codice della crisi e della insolvenza il quale tratta due
tematiche: modifica la legge fallimentare e modifica le norme del codice civile.
Le norme del codice civile sono già entrate in vigore mentre la legge fallimentare entrerà in vigore
al primo settembre 2021.
La gestione della crisi passa dalla prevenzione della crisi. Dalla crisi all’insolvenza c’è un
passaggio.
Pre-Crisi → Crisi → Insolvenza
Le Cause della crisi d’impresa, che sono state vissute entro fine 2019, sono:
a) Contrazione mercati interni ed internazionali
b) Contrazione consumi
c) Caduta della capacità reddituale
d) Squilibrio finanziario
e) Rigidità leve operative
f) Difficoltà reperire finanza
g) Scarsa capacità di accedere ai mercati internazionali
h) Instabilità politica
La Tipologia delle Crisi:
a) Crisi di tipo congiunturale
b) Crisi di tipo strutturale
c) Crisi finanziaria pura
d) Situazione in cui si evidenziano più tipologie tra di loro collegate
e) Crisi da Pandemia (dal 2020, nel mondo moderno non era mai esistita)
Le crisi che hanno colpito il mondo occidentale negli ultimi 12 anni sono:
1) La prima crisi è nata nel 2008 in USA, a causa dei mutui SUB-PRIME, ed è di natura
finanziaria. La causa scatenante di questa crisi è stata la caduta dei prezzi delle abitazioni,
fino al 2007 c’era una crescita esponenziale del valore delle obbligazioni. Il mutuo prestato
era in base al valore prospettico dell’abitazione, non sul valore attuale delle case (es. 120%).
I titoli emessi per far questi prestiti son stati venduti ad investitori in tutto il mondo. Siccome
le banche europee avevano comprato tanti di questi titoli, si son trovate con grosse perdite, e
il sistema bancario a quel punto non era più in grado di concedere finanziamenti alle imprese.
Le imprese con meno finanza sono andate in crisi. Le banche hanno ancora in pancia grandi
quantita di NPL (debiti deteriorati), gli effetti si stanno ancora subendo oggi.
2) La seconda crisi del 2020 dovuta al COVID-19, è una crisi di offerta e di domanda. Crisi
totalmente sconosciuta al mondo occidentale moderno. La diffusione della pandemia è partita
dalla Cina, in Italia e poi in tutto il Mondo. Il 31/1/20 l’OMS ha definito il fenomeno
emergenza internazionale. I governi di tutto il mondo sono intervenuti per far fronte a questa
emergenza. L’emergenza sanitaria è ancora in atto con pesanti ricadute sulle economie
mondiali. I PIL son crollati e si paventa la più grande crisi economica mai affrontata. È una
crisi che determina effetti sulla domanda e offerta, è quindi di natura economica e finanziaria
ed incide in tutti gli indicatori delle caratteristiche delle crisi.
I diversi momenti dello SVILUPPO DELLA CRISI:
- INCUBAZIONE (fase ordinaria e fisiologica di declino), si manifestano iniziali fenomeni di
inefficienza. Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale secondo Principio
revisione (ISA Italia) 570. Questa fase è iniziale, può essere anche superabile, è rilevabile solo
internamente all’azienda. Sta alla capacità del manager di valutarne la gravità;
- MATURAZIONE (fase straordinaria di declino, fisiologica), è sempre internamente e
l’attenzione massima anche qui deve essere al principio di continuità, la maturazione determina
che ai segnali interni possono iniziare a determinarsi anche piccoli segnali esterni;
- CRISI CONCLAMATA (fase straordinaria, reversibile (può essere curata)), può essere curata
o con strumenti aziendalistici ordinari o con strumenti dettati dal legislatore per curare le crisi
d’impresa. E’ rilevabile internamente con strumenti prognostici (bilanci di previsione o budget).
Anche qui bisogna operare in ottica di continuità;
- INSOLVENZA REVERSIBILE (fase straordinaria), in questa situazione l’insolvenza è
ancora reversibile, perché l’azienda è ancora in grado di far fronte alle proprie obbligazioni
vendendo beni non strategici e ottenendo liquidità;
La crisi è uno stato in cui si trova l’azienda e questo stato può essere recuperato.
L’insolvenza è uno stato che non può essere recuperato, l’impresa non è più in grado con i propri
mezzi di far fronte alle obbligazioni.
- INSOLVENZA CONCLAMANTA (irreversibile), non si può più far niente dal punto di vista
ordinario. Bisogna attingere agli strumenti di gestione della crisi.
Le PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CRISI SONO:
1. PROCEDUTE CONCORSUALI:
1) FALLIMENTO
2) CONCORDATO PREVENTIVO:
A) CON CESSIONE DEI BENI – LIQUIDATORIO (vendo i beni per pagare i creditori)
B) IN CONTINUITÀ (il debitore propone un piano per pagare i creditori)
2. PROCEDURE PRE-CONCORSUALI, non c’è di mezzo il tribunale e sono:
1) PIANO ATTESTUATO
2) ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Il primo strumento che l’imprenditore ha per fronteggiare e valutare la crisi è il BILANCIO, quale
mezzo di comunicazione, di informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie.
Il termometro per misurare lo stato di salute di un’azienda è il bilancio.
Il Bilancio svolge la FUNZIONE INFORMATIVA: È il principale strumento tecnico/contabile di
conoscenza della realtà aziendale per operatori interni ed esterni.
Informativa (ai soci):
- in ordine alla essenzialità della vita d’impresa;
- in ordine all’andamento economico, patrimoniale e finanziario dei fatti aziendali;
- in ordine alla determinazione e controllo dell’integrità del patrimonio e dell’ammontare degli
utili/perdite;
- in ordine sul controllo che azionisti, soci e terzi possono fare sulla gestione sociale;
- in ordine alla distribuzione degli utili;
- in ordine alla riduzione del capitale per perdite;
- in ordine alla emissione di prestiti obbligazionari;
- in ordine alle varie informazioni che i creditori possono acquisire;
In grassetto la funzione informativa nell’ambito delle procedure concorsuali e preconcorsuali
- in ordine ai controlli che gli organi delle procedure concorsuali devono svolgere;
- in ordine al giudizio che i creditori nelle procedure di concordato preventivo devono
esprimere ex artt. 165 e 177 l.f.;
- in ordine alle informazioni rese agli attori delle procedure di gestione concorsuale e
preconcorsuale delle crisi d’impresa. Questi attori nelle procedure concorsuali sono:
nel fallimento: curatore, comitato dei creditori, giudice delegato, creditore;
o concordato preventivo: commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, tribunale,
o giudice e creditore.
Oltre agli organi delle procedure concorsuali e preconcorsuali abbiamo come attori interessati
all’informativa anche: i soci, creditori sociali, erario, dipendenti e i soggetti aventi diritto di
partecipazione agli utili senza essere soci.
Dal 1/1/2016 c’è stata una riforma del codice civile e ora abbiamo una suddivisione delle società in
3 categorie:
- micro-imprese: società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi,
non abbiano superato due dei seguenti limiti:
tot. Attivo: 175.00€
Ricavi: 350.000€
Dipendenti: 5 unità
- piccole imprese: le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati,
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, se
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
tot. Attivo: 4.400.000€
Ricavi: 8.800.000€
Dipendenti: 50 unità
- altre imprese: imprese oltre i limiti sopraindicati → Bilancio ordinario
Con questa suddivisione siamo andati ad avvicinare i principi contabili nazionali con quelli
internazionali.
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art.
2423/2423 bis c.c.)
Il 1° comma dell’Art. 2423, definisce il bilancio: Il bilancio è quel documento composto da: Stato
patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa (La relazione sulla
gestione non rientra nel bilancio, lo accompagna).
Microimprese e piccole imprese non redigono il rendiconto finanziario, hanno semplificazioni in
nota integrativa e non sono tenute alla compilazione della relazione sulla gestione.
2° comma: PRINCIPIO DEL QUADRO FEDELE, il bilancio deve essere redatto in modo chiaro e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell’esercizio;
3° comma INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, se le informazioni richieste dalle specifiche
disposizioni di legge sono insufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta rilevano di
informazioni supplementari, da fornire con la nota integrativa;
4° comma RILEVANZA/SIGNIFICATIVITA’, il bilancio deve esporre solo i fatti e le
informazioni che hanno un effetto significativo sul processo decisionale dei destinatari. Non rileva
una metodica di determinazione della significatività che va valutata caso per caso. Tale postulato
non modifica la necessità che tutti i fatti aziendali (anche se non significativi) vadano contabilizzati;
(ci sono situazioni in cui la scarsa rilevanza consente al redattore di darne un’informativa in nota
integrativa meno rilevante rispetto alle altre informazioni).
I riferimenti indiretti al principio di rilevanza sono: art. 2423-ter, 2426 n.10, 2427 n. 6-bis, 2427 n.
13, 2427, n. 22-ter.
5° comma DEROGA, obbligatorio derogare in casi eccezionali ai criteri di redazione e valutazione
fissati dalle disposizioni di legge quando l’applicazione della norma non consente la
rappresentazione del quadro fedele. (NB La deroga deve essere motivata in nota integrativa e deve
esserne illustrata l’influenza sul bilancio).
6° comma ESPRESSIONE MONETARIA, il bilancio deve essere redatto in unità di euro
Deroga nella procedura di concordato preventivo o nell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Ci
possono essere dei casi in cui posso derogare i criteri di valutazione.
Con art. 182 sexies dell’attuale Legge Fallimentare, si può derogare alla norma civilistica che
impone in caso di perdita di capitale sociale di intervenire per ricoprire, sciogliersi o trasformarsi.
Ora le società che concorrono al concordato preventivo in continuità o agli accordi di
ristrutturazione dei debiti, possono derogare alle norme sull’integrità del capitale sociale (non c’è
l’imposizione di ricapitalizzazione), fino all’omologa del concordato o dell’accordo di
ristrutturazione. Dopo l’omologa queste norme di carattere civilistico, che son state sospese,
tornano ad essere operative. La società dovrà convocare l’assemblea per superare questa situazione.
Dall’omologa possiamo avere:
- delle sopravvenienze attive data dalla riduzione dei debiti previsti dal piano(differenza tra il
debito originario e quanto vado a pagare). I creditori devono votare se vado in omologa, quindi
hanno approvato la proposta;
- maggior valore di realizzo dei beni sociali.
…
All’assemblea deliberata per sanare le perdite dovrà comunque essere sottoposta la situazione
patrimoniale potendo però derogare ai criteri di valutazione.
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (2423 BIS)
Prudenza, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta con prudenza, indicando solo i
profitti realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre tutte le perdite devono essere imputate
nell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Continuità, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della
continuazione della attività.
Prevalenza sostanza sulla forma, ci siamo avvicinati ai principi contabili internazionali. (per
quanto riguarda il leasing non viene applicato; il bene rimane nel bilancio del cessionario).
Iscrizione dei soli utili realizzati, rafforza la prudenza.
Competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente
quando le operazioni hanno avuto origine ed attribuito all’esercizio al quale tali operazione ed
eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizza il pagamento. Nella cessione dei beni la
competenza si determina al trasferimento di tutti i rischi e benefici.
Considerazioni dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
Valutazione separata delle voci eterogenee, es. impianti e macchinari…
Continuità di applicazione dei criteri di valutazione, fondamentale per comparare i bilanci.
Divieto di compenso di partite;
Deroga (facoltativa), deroghe di criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali.
Altri principi derivati
Neutralità, poiché il bilancio deve essere preparato per molti destinatari deve fondarsi su principi
contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le
esigenze di particolari gruppi.
IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ (Attenzione ai periodi di crisi)
Art. 2423-bis: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività. I valori iscritti in bilancio devono essere considerati nel presupposto che
l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, nel prossimo futuro, senza che vi sia
intenzione o necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a
procedure concorsuali.
OIC 11 Prospettivamente si prevede che l’azienda abbia una vita di almeno 12 mesi
Vista l’importanza del periodo del coronavirus il legislativo è intervenuto due volte
OIC 5 (bilanci di liquidazione)
I riferimenti normativi attinenti il principio di continuità (si ribadisce essere principio cardine della
redazione del bilancio e non solo) per le società e le imprese non Ias sono contenuti:
nell’art. 2423-bis, n. 1, del codice civile;
§ nel principio contabile n. 11 aggiornato nel marzo 2018 dove rileva, nel capitolo
§
prospettiva della continuità aziendale, specifica analisi nei punti da 21 a 24 di cui si tratterà
in dettaglio in prosieguo;
nell’OIC 5 (bilanci di liquidazione) «scopo e contenuto», paragrafo 4.3.3;
§ nell’OIC 11 edizione marzo 2018.
§
Le società che redigono il proprio bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS-IFRS),
traggono indicazioni sull’applicazione del principio di continuità nei paragrafi 23-24 dello IAS 1
che recitano:
«... nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una
valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in
funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione
dell’attività ... (omissis)..
Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è
applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul
futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento
del bilancio.»
>> Si richiama il principio di revisione n. 570, che contiene specifici approfondimenti sul tema della
continuità aziendale.
a) Il principio di continuità è, come indicato, un principio generale che costituisce un presupposto
generale di redazione del bilancio volto a esprimere la necessità che i beni da iscrivere in bilancio e
i valori da assegnare siano funzionali allo svolgimento dell’attività;
b) I criteri di valutazione previsti dal codice civile (art. 2426 c.c.) si giustificano nell’assunto che
sussista la presunzione della continuazione dell’attività; tale situazione va accertata
periodicamente;
c) L’OIC 11 (maggio 2018) ha precisato che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione
aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità della azienda a costituire un
complesso economico funzionante per un prevedibile arco temporale futuro (12 mesi). L’art. 13
codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) prevede un arco temporale di 6 mesi (contraddittorietà);
d) Declinazioni OIC 11:
1. L’art. 2423 bis co. 1 c.c. prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella
prospettiva della continuazione dell’attività (l’azienda rappresenta un complesso economico
finanziario destinato alla produzione di reddito);
2. In sede di preparazione del bilancio il management deve valutare prospetticamente l’esistenza
del principio di continuità per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio
(es. 31/12). Nel caso da tale valutazione rilevino incertezze devono darsi informazioni in nota
integrativa motivando se tali situazioni possono definirsi significative;
3. Nel caso la valutazione prospettica porti
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