La giustizia intollerante: Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)
Elena Brambilla
Capitolo 1 – Le origini romane dell’Inquisizione episcopale
La Chiesa cattolica divenne a partire dall’Editto di Costantino del 313 d.C. la Chiesa ufficiale degli imperatori e da Teodosio in avanti divenne la Chiesa unica dell’Impero. Per costituire la Chiesa cristiano-cattolica come Chiesa unica dell’Impero, l’imperatore delegò ai vescovi poteri di giustizia civile e penale sulle cause del clero e dei beni ecclesiastici a esso riservati, ma essi divennero anche giudici dei laici per le cause di stato civile derivate dai sacramenti.
Importante fu l’attribuzione ai vescovi della giustizia capitale nelle cause di apostasia, scisma ed eresia: ciò diede origine all’Inquisizione episcopale. In base alle norme romano-cristiane, gli eretici erano puniti con pene capitali o corporali, ma solo dopo aver concesso loro (per una sola volta) di pentirsi e pronunciare l’abiura dall’apostasia o dall’eresia, ottenendo così la grazia dalla pena capitale. Agli ostinati che rifiutavano di pentirsi e ai recidivi (relapsi) che dopo l’abiura ricadevano nell’errore, veniva invece applicata direttamente la pena capitale. La sentenza di condanna non veniva eseguita direttamente dai vescovi (perché, essendo consacrati, sarebbero stati profanati dal sangue), ma dal braccio secolare.
La penitenza pubblica era un rito di lutto simbolico, pentimento ed espiazione che il penitente (flagellandosi e con una candela in mano) compiva per essere riammesso (per una sola volta) nella comunità cristiana dopo aver subito l’esclusione per apostasia o eresia. In questo rito di esclusione si può intravedere un antenato della scomunica canonica mediale, che però era temporanea. Ma è più esatto definirlo anatema capitale: condanna a morte simbolica ed esclusione perpetua dalla comunità, ammetteva la riconciliazione dell’apostata una sola volta e solo nelle forme umilianti e vistose della “seconda penitenza” appena descritta. La riammissione dell’apostata dopo l’anatema era una parziale ripetizione del battesimo, la paenitentia secunda era dunque una seconda occasione offerta a chi aveva profanato il primo battesimo, opportunità data dai vescovi una sola volta a chi si pentiva e rinnegava pubblicamente la sua eresia. Gli ostinati e i relapsi invece venivano condannati direttamente a morte.
Capitolo 2 – La giustizia penitenziale nei monasteri alto-medievali
Il clero secolare amministrava i sacramenti sulla base della territorialità: in ogni circoscrizione religiosa (diocesi, pievi e parrocchie: le prime derivate da quelle civili dell’Impero romano, le seconde come suddivisione delle diocesi nell’Alto Medioevo, le parrocchie come ulteriore frazionamento del territorio diocesano sin dal basso Medioevo) esisteva una sola Chiesa che possedeva le funzioni pubbliche di fonte battesimale e la legittimazione a celebrare gli altri riti civili-sacramentali. Il clero secolare inoltre svolgeva le funzioni pubblico-giudiziarie necessarie a sancire l’appartenenza dei fedeli alla Chiesa e allo Stato.
Il clero regolare invece era autogovernato dai propri superiori ed era soggetto solo alle regole dell’ordine. Lo scopo dei monaci era essenzialmente un’attività profetica e missionaria: predicatori mobili dunque che si dedicavano anche alla conversione dei pagani. Nell’alto Medioevo le opere di conversione traevano impulso soprattutto dalle terre di rifugio dei monaci e non dalle chiese territoriali dei vescovi. Furono i monaci-missionari infatti a convertire le tribù barbariche dal paganesimo al cristianesimo.
Nell’alto Medioevo non bisogna considerare i monasteri come edifici abitati da comunità di monaci (questo avverrà solo dal basso Medioevo al Rinascimento): tra il V e il X secolo i monasteri erano dei territori sacri, protetti sia dalla posizione strategica sia dalla solenne proclamazione di benedizioni e maledizioni, per tutelarli dalle aggressioni. I monaci non formavano chiese ma sette a ingresso volontario, i cui adepti si aggregavano al seguito di un fondatore, dotato delle facoltà straordinarie di un capo carismatico. Gli eredi dei fondatori (abati) governavano veri e propri “quasi-stati” monastici: i monasteri alto-medievali non erano semplici edifici, ma feudi territoriali privi di signori superiori e governati da monaci.
I primi esempi di “monasteri” sono quelli irlandesi, istituiti da santi-fondatori come Columba e Patrizio: i loro abitanti erano autonomi e autogovernati, per potersi separare dalle popolazioni vicine non-pure. I monasteri erano “chiese private” pertanto le loro leggi penali comportavano “penitenze private”. Essi punivano reati morali classificabili in tre gruppi:
- Il primo comprendeva le trasgressioni alla purità alimentare, con il divieto di mangiare carne di animali morti senza causa nota e la cacciagione;
- Il secondo gruppo comprendeva i reati di impurità sessuale (fornicazione, adulterio, infanticidio, aborto ecc.);
- Il terzo gruppo includeva i reati di impurità per contatto col sangue (violenze di guerra, omicidio, furto, rapina).
Queste regole erano contenute nei Penitenziali, i quali stabilivano i peccati d’impurità e le pene corrispondenti, miranti a ristabilire la purezza di chi avesse trasgredito: pene di espiazione (penitenze) costituite da periodi – anche molto lunghi – di digiuno, astensione sessuale e preghiera. Essendo volontaria, l’appartenenza ai monasteri non era fondata sul battesimo ma sulla commensalità: l’eucarestia era il sacramento centrale d’appartenenza che definiva la comunità, mentre la scomunica si presentava come esclusione degli impuri.
Queste leggi di purità e impurità, esclusione ed espiazione, scomunica e riconciliazione, furono codificate nei Penitenziali, che rappresentavano codici penali “privati” e non regole morali. Il sistema di esclusione e riconciliazione detto fin’ora si riferiva alla comunità dei puri del territorio monastico, ma queste leggi si esercitavano anche all’esterno, nell’opera missionaria e di conversione dei pagani. Per loro i Penitenziali prevedevano delle penitenze anche per i delitti capitali, puniti dalle leggi secolari.
Così il Poenitentiale Pseudo-Bedae elencava i peccati capitali, cioè i vizi (come invidia, superbia, vendetta, accidia, gola) ma anche i reati capitali condannati dal missionario Agostino, autore della conversione della Britannia (idolatria, ricaduta nel culti pagani, adulterio, falsa testimonianza, furto, rapina, omicidio). Il reo di omicidio, furto o rapina poteva rifugiarsi nel monastero, che si profilava come territorio d’asilo, immune dalle pene secolari, che qui si commutavano in penitenze. Chiunque poteva essere perdonato per i suoi crimini se si convertiva ed entrava in monastero. Per ottenere il perdono generale dei monaci per tutti i peccati commessi bisognava compiere una confessione generale e volontaria di tutti i crimini commessi nella vita passata.
Incoraggiando la confessione con la promessa del perdono a chi dimostrava il proprio pentimento, la giustizia dei monaci (giustizia premiale) era – più che giustizia – un sistema di amnistia, per fermare le vendette di faida o sanare i peccati-rati impunibili, anche per la limitata capacità della giustizia pubblica di farsi coattiva ed obbligatoria. La giustizia privata dei Penitenziali avrebbe avuto due eredi:
- Da un lato sarebbe confluita nei codici di leggi canoniche vescovili, venendo assimilata dai tribunali episcopali e aggiungendo alle competenze civili, anche una giurisdizione correzionale sui reati morali e sessuali;
- Dall’altro lato avrebbe dato origine alla confessione sacramentale.
Capitolo 3 – I poteri dei vescovi dell’età carolingia e le origini della confessione
Con l’Impero carolingio si ebbe la restaurazione episcopale, che prevedeva un sistema di giustizia obbligatoria su base territoriale. Fulcro della restaurazione furono l’abolizione dei codici penali privati delle confederazioni monastiche e il trasferimento del compito di amministrare le penitenze dai monaci a vescovi (come magistrati delegati dal re). La restaurazione episcopale venne codificata nel Capitolari carolingi, che affiancavano il vescovo al conte. I vescovi carolingi acquisirono, a partire dall’VIII-IX secolo, due nuovi strumenti di giustizia:
- Da un lato una nuova procedura di indagine, l’inchiesta ex officio: tramite i giri di visita e le denunce dei testimoni sinodali per cattiva fama. Ai vescovi era affidata anche la giustizia penale per compurgatio che prevedeva il giuramento di sette testimoni di buona fama sull’innocenza dell’accusato. Per gli stranieri privi di parentela, che non potevano contare sui sette testimoni, era prevista l’ordalia (solitamente un duello che doveva provare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato) nei casi di omicidio o malefici occulti (morti sospette o su prove indiziarie);
- Dall’altro i poteri di grazia dei monaci (giustizia premiale), non per autoinvestitura carismatica ma per delega regia. Il potere regio trasferì il diritto d’asilo alle sole chiese episcopali, estendendo la legge penale e obbligatoria del re anche ai territori monastici. Grazie a questa delega, i vescovi potevano – come i monaci – esercitare anche la misericordia, commutando in penitenze le pene di sangue a chi faceva la confessione volontaria.
Nella giustizia premiale, la confessione per delitti mortali occulti – commessi senza che fosse noto il reato – assicurava la grazia e la commutazione della pena a chi si rifugiava spontaneamente dal sacerdote, faceva la confessione e la penitenza. Nella giustizia del vescovo iniziavano a distinguersi le pene legate alla confessione pubblica (confessione giudiziaria) e quelle legate alla confessione occulta o segreta (confessione volontaria):
- Nel primo caso le penitenze seguivano l’inchiesta (giri di visita), che prevedeva un giudizio pubblico in sinodo, ed erano vere e proprie pene, anche se non di sangue o afflittive, e che rimanevano fisse e obbligatorie (“tariffate”) o canoniche (de jure) in quanto dovevano precedere l’assoluzione e la riconciliazione dalla scomunica;
- Nel secondo caso le penitenze erano ad arbitrio del sacerdote, perché seguivano l’assoluzione, intesa come grazia per premiare la confessione volontaria, che era segreta. Erano penitenze espiatorie o salutari.
Ebbe così inizio la distinzione tra penitenze pubbliche su confessione giudiziaria, e le penitenze private o salutari (“medicinali”) su confessione volontaria. Ebbe inizio anche la letteratura a difesa del segreto confessionale: perché si doveva garantire che i delitti confessati volontariamente ai vescovi – e premiati con la grazia – non dessero luogo a procedure di giustizia né da parte del conte né da parte delle parti offese. Mentre si restaurava il quadro delle diocesi tardo-antiche, se ne fondavano di nuove. A reggere i nuovi distretti in cui si divisero le diocesi comparvero nuovi giudici spirituali (arcidiaconi, decani o pievani curad’anime), di rango inferiore ai vescovi, che amministravano la scomunica e le penitenze pubbliche episcopali.
Sulla base della fama, essi potevano usare la scomunica e le penitenze contro i peccatori pubblici e ostinati della parrocchia/pieve. Questa scomunica minore si distingueva dalla scomunica vescovile perché, come presso i monaci, non era collegata al battesimo ma ai cicli di purificazione quaresimale. Dai vescovi ai sacerdoti si estese l’uso della scomunica e della penitenza pubblica collegata ai riti quaresimali, che mirava a imporre ai peccatori noti – per reati di culto, morali e sessuali – le penitenze di origine monastica non più come private e volontarie ma come pubbliche: i riti di riconciliazione culminavano il Giovedì Santo, erano officiati dal sacerdote ma erano subordinati ai vescovi. Furono dunque inglobate dalla giustizia vescovile anche le penitenze private per reati morali, sessuali e di culto già sanzionati dai Penitenziali monastici.
Vescovi e sacerdoti poterono dunque aggiungere alla giustizia e scomunica civile d’età costantiniana – che sospendeva i diritti civili conferiti al battesimo – la giustizia e scomunica penale che si basava sull’esclusione dall’eucarestia. Su questi reati-peccati il potere giudiziario dei vescovi si esercitava ex officio verso i peccatori di pubblico dominio con l’applicazione di penitenze pubbliche, oppure – nel caso dei peccati occulti confessati volontariamente – si poteva esercitare concedendo la grazia come premio per la confessione volontaria e fissando arbitrariamente le pene salutari che commutavano le pene secolari.
Capitolo 4 – La rinascita dell’Inquisizione dopo il Mille
I poteri giudiziari dei vescovi furono in ascesa per tutta l’età postcarolingia e raggiunsero l'apice dopo il Mille nella ricomparsa della paenitentia secunda, cioè della competenza dei vescovi a perseguire l’eresia. Nella Francia dei Capetingi e nel Sacro Romano Impero degli Ottoni ricomparve allora l’Inquisizione episcopale, legittimata dalla delega regia o imperiale per l’arresto e la condanna capitale. I vescovi transalpini pronunciavano la scomunica come mandato di comparizione, su sufficienti indizi emersi durante l’inchiesta; per tradurla in arresto però chiedere il potere coercitivo al sovrano secolare.
Le prime esecuzioni dopo il Mille paiono mosse da veri e propri vescovi-principi, come nel caso di Ariberto di Milano (1030) contro gli eretici di Milano: si trattava delle prime eresie di tipo cataro, non sul piano teologico ma su quello sacramentale e rituale (solo con il riemergere di potenti autorità territoriali si iniziò ad uniformare e reprimere i diversi sistemi liturgico-rituali). Finché prevalse la Chiesa definita dagli Ottoni, in cui sia i vescovi che il Papa erano di nomina imperiale, le iniziative persecutorie furono condotte da principi-vescovi in ambito territoriale e diocesano. Ma i papi della rivoluzione gregoriana (1073-1123, da Gregorio VII a Calisto II) rifiutarono la dipendenza dall’Impero.
La prima campagna di repressione condotta dal Papa e dai suoi legati fu quella contro l’eresia simoniaca. Nella battaglia contro il clero feudale di Milano, l’investitura feudale – con cui le autorità imperiali conferivano i benefici ai vescovi – venne condannata definendo simonia l’imposta di successione (il prezzo dell’investitura), mentre furono accusati di eresia chi sosteneva che fosse lecito per l’Imperatore imporla e per gli ecclesiastici pagarla. L’emancipazione del Papa e dei vescovi dal potere imperiale comportò il rifiuto del principio di separazione tra potere spirituale (scomunica) e potere temporale (esecuzione penale), che sosteneva i poteri giudiziari dei vescovi, i quali non potevano mutare le loro scomuniche in mandati d’arresto senza il sostegno del braccio secolare, su assenso del re o dell’Imperatore.
I papi dell’età gregoriana intesero la scomunica come anatema capitale ed ipso facto, cioè esecutiva ed anche retroattiva. L’anatema ipso facto permetteva al Papa e ai sacerdoti di evitare la richiesta del potere coercitivo alle autorità secolari: autorizzava il ricorso del papato alla forza militare in nome di una diretta investitura dello Spirito, non per la delega del potere temporale e coercitivo degli Imperatori. La scomunica rappresentava una sovversione alle leggi dell’aristocrazia feudale: da un lato incitava alla rivolta i sudditi contro i signori feudali colpiti dall’anatema e dall’altro faceva appello alla guerra santa contro eretici e infedeli. La guerra santa divenne lo strumento secolare dei papi postgregoriani per purificare la società cristiana dagli impuri.
Sull’illimitato potere di scomunica e di grazia, derivato dallo Spirito e non dal potere imperiale, si fondò il potere temporale e teocratico del Papato tra XI e XII secolo e la rivendicazione del suo primato politico sull’Impero. Inoltre dalla fine del XII secolo i papi rivendicarono – in qualità di sovrani “imperiali” – la facoltà di delegare il potere di scomunicare e riconciliare per reprimere – in Italia settentrionale e nella Francia meridionale – le eresie di catari, albigesi e valdesi. Dalla prima metà del XIII secolo inoltre delegarono i compiti di giudici di fede al nuovo clero regolare degli ordini mendicanti.
I francescani e i domenicani, grazie all’autorità del papa, furono esentati dall’obbligo di obbedienza ai vescovi, inoltre furono – per delega papale – le milizie d’emergenza per la prima riconquista cattolica contro l’eresia in veste di predicatori e inquisitori. Il potere delegato dal papa autorizzava i frati inquisitori a ignorare le competenze dei tribunali territoriali delle chiese territoriali e consentiva loro di esercitare la giustizia capitale (trascurando la delega imperiale o regia dei poteri d’arresto). I frati inquisitori non erano magistrati stanziali ma predicatori itineranti. Essi attingevano alla tradizione penitenziale dei monaci alto-medievali per dividere il processo in due parti:
- Nella prima fase, detta tempo di grazia, promettevano la grazia delle pene di sangue a chi faceva una confessione volontaria;
- Nella seconda fase, detta tempo di giustizia, agivano in qualità di giudici usando la procedura penale di diritto romano: la quaestio, che prevedeva l’uso della tortura per ottenere la confessione.
L’Inquisizione papale-fratesca restò limitata ai paesi mediterranei, non valicando le Alpi. Alla fine del XIII secolo le chiese episcopali dell’area franco-tedesca limitarono l’attività dei frati come giudici indipendenti dai vescovi: il concilio di Vienne del 1311 vietò loro di procedere e giudicare, se non in collegio.
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