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NTUE
al Trattato sull’Unione Europea TUE si sostituisce il Nuovo Trattato sull’UE
• TFUE
al Trattato che istituisce Comunità Europea TCE si sostituisce il Trattato sul funzionamento
•
rapporto tra i due trattati strumentale
Il è paritario ma di tipo del TFUE rispetto al NTUE, perché l’uno
enuncia valori e obiettivi, l’altro le azioni per raggiungerli, come si evince da:
art. 1, par. 3 NTUE: L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento; i due
• trattati hanno lo stesso valore giuridico.
art.1, par. 2 TFUE: L’Unione si fonda sul presente trattato e sul nuovo trattato sull’unione; i due
• trattati hanno lo stesso valore giuridico.
art.1, par. 1 TFUE: Il presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori,
• la delimitazione e le modalità di esercizio delle sue competenze
La totalità delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona ai precedenti trattati sono contenuti in:
art. 1: modifiche al TUE in 61 punti
• art. 2: modifiche al TCE in 295 punti
• cinque articoli di disposizioni finali
• Protocolli e Dichiarazioni finali
•
Le novità consistono prevalentemente in:
soppressione della struttura a tre pilastri
• personalità giuridica
riconoscimento della dell’Unione ex art. 47 NTUE:
• democrazia partecipativa diritto di iniziativa popolare
previsione di principio della e (di fare
• proposte legislative alla Commissione)
valori fondanti di dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani
• competenze
specificazione di di Stati e Unione (esclusive, concorrenti, di sostegno e coordinamento)
• principio di sussidiarietà
nuova formulazione del
• annovero tra le istituzioni europee del Consiglio europeo
• creazione della carica di Presidente dell’Unione, eletto dai Capi di governo, e di Alto rappresentante
• per gli affari esteri e la politica di sicurezza
nuovo meccanismo di voto nel Consiglio, secondo sistema di doppia maggioranza
•
2.3 NTUE (55 articoli in 7 parti)
1. disposizioni comuni (titolo I)
art. 1: sostituzione completa di UE a CE
• art. 2: definizione dei valori fondanti comuni agli SM
• art. 34: indicazione obiettivi, perseguiti dall’UE nell’ambito delle competenze attribuitele dai
• principio di attribuzione delle competenze
Trattati, secondo il
art. 6: riconoscimento di valore giuridico equivalente ai trattati alla Carta di Nizza
•
2. principi democratici (titolo II)
cittadinanza europea
• art. 10: democrazia rappresentativa
funzionamento dell’Unione secondo
• art. 12: definizione del ruolo e dei Parlamenti nazionali: esercizio di poteri propri nel rispetto di
• principio di sussidiarietà; indirizzo politico e controllo dei governi; potere di intervento nelle fasi
preliminari della legislazione (consultazione e elaborazione)
3. istituzioni (titolo III)
art. 13: principio alla base delle istituzioni è la promozione degli obiettivi e dei valori
• dell’Unione
elenco delle istituzioni: parlamento europeo, consiglio europeo, corte di giustizia, banca centrale,
• corte dei conti
4. cooperazioni rafforzate (titolo IV): art. 20 + altri articoli TFUE
5. politica estera e sicurezza comune (titolo V)
azione esterna dell’Unione (capo I) cfr. artt. 205 ss. TFUE
• art. 21: fondamento dell’azione esterna su principi di democrazia, uguaglianza, solidarietà,
o dignità umana, libertà fondamentali e rispetto dei principi di Carta delle Nazioni Unite e
diritto internazionale
disposizioni specifiche su PESC (capo II)
• art. 24: competenza dell’Unione su tutti i settori di politica estera e progressiva definizione
o di politica di difesa comune, ma mancanza di competenza della Corte di Giustizia in questo
settore; comunque PESC rimane distinta da PESD (politica europea di sicurezza e difesa)
revisione dei trattati
disposizioni su procedura di
• art. 49: adesione di nuovi Stati
• art. 50: clausola di recesso volontario
•
2.4 TFUE (358 articoli in 5 titoli)
1. Principi art.1: il TFUE organizza funzionamento dell’Unione e determina settori, delimitazione e
• modalità di esercizio delle sue competenze
art. 2: Unione fondata su entrambi i trattati con stesso valore giuridico; contiene la disciplina
• delle varie politiche dell’Unione, esclusa la PESC inserita nel NTUE
2. Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione
art. 20: è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro; la cittadinanza
• europea si aggiunge a quella nazionale (cfr. art. 9 NTUE)
3. Politiche dell’Unione e azioni interne
riproduzione delle norme dedicate alla CE e integrazione con norme su nuovi settori
• disposizioni su mercato interno, libera circolazione, agricoltura, pesca
• Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo V), corrispondente a Visti, asilo, immigrazione ed altre
• politiche connesse con libera circolazione delle persone (titolo IV TCE)
disposizioni generali
o politiche relative a controlli, frontiere, asilo, immigrazione
o cooperazione giudiziaria in materia civile
o cooperazione giudiziaria in materia penale
o cooperazione di polizia
o
Prima del Trattato di Lisbona le decisioni in materia di libertà, sicurezza e giustizia richiedevano
unanimità del Consiglio e vedevano un ruolo limitato di Parlamento e Corte di giustizia
concorrenza e politica economica monetaria (già in TCE)
• energia, protezione civile, amministrazione
•
4. Associazione dei Paesi e dei territori d’oltremare
5. Azione esterna dell’Unione
art.205 cfr. NTUE
• politica commerciale comune
• cooperazione con Paesi terzi e aiuto umanitario art. 222 ‘clausola di solidariet à’ per attacchi
• terroristici, calamità naturali o artificiali su sm
6. Disposizioni istituzionali e finanziarie (che si coordinano con quelle del NTUE)
maggior spazio al Parlamento europeo per ovviare al deficit democratico
• procedura di codecisione come procedura ordinaria di adozione atti
• consolidamento del Consiglio europeo come istituzione europea: nuova figura del Presidente del
• Consiglio europeo, estensione del voto a maggioranza qualificata
gerarchia normativa tra atti di natura legislativa, atti delegati, atti di esecuzione
• cooperazioni rafforzate
•
7. Disposizioni generali e finali
art. 352: disciplina di ‘clausola di flessibilità’ che permette l’adozione di disposizioni appropriate in
• caso sia necessaria un’azione dell’unione in ambito di competenze e poteri non specificati (tranne che
in ambito PESC)
3. Principi base delle competenze UE e cooperazione rafforzata
Il processo di integrazione dell’UE prende avvio dalla delimitazione di sovranità statale degli SM in materie
e ambiti determinati, in favore dell’ordinamento comunitario; le competenze attribuite all’Unione sono pian
attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità.
piano aumentate e consolidate secondo vari principi:
3.1 Principio di attribuzione delle competenze e poteri impliciti
Art. 3: l’unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze attribuitele dai
trattati.
Art. 4: qualsiasi competenza non attribuita all’unione dai trattati spetta agli SM.
principio di attribuzione,
Art. 5: in virtù del l’unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che
le sono attribuite dagli SM nei trattati per realizzare gli obiettivi stabiliti.
competenze di carattere derivato;
Secondo tale principio, le istituzioni europee hanno possono essere
legittimate da 3 basi:
principio di attribuzione: base giuridica chiara, cioè disposizione espressamente attributiva di
• competenza specifica
poteri impliciti: disposizione di natura generale da cui siano derivabili implicitamente competenze,
• procedimento fondato su due pronunce della Corte di Giustizia (1987 e 1992)
clausola di flessibilità (art. 352 TFUE), che dispone procedura formale di ampliamento competenze
• in casi di necessità di un’azione finalizzata agli obiettivi dei trattati, ma per cui i trattati non abbiano
previsto poteri necessari
Requisiti per clausola di flessibilità:
tali disposizioni devono essere adottata all’unanimità dal Consiglio, su proposta della Commissione e
• previa approvazione del Parlamento (ai sensi dell’art. 352)
gli unici obiettivi per cui è utilizzabile la clausola solo quelli elencati agli artt. 23 NTUE, cioè solo i
• principi relativi a spazio, libertà, giustizia e mercato interno e azione esterna (ai sensi della Dichiarazione
n. 41 allegata all’atto finale della CIG)
non possono
• rispetto del principio di sussidiarietà
•
La Corte di Giustizia ha sempre cercato di limitare il ricorso a tale clausola e il ricorso al relativo voto
dei poteri impliciti’,
unanime, arrivando a formulare con la pronuncia sul caso MasseyFreguson la ‘teoria
secondo cui l’attribuzione di una competenza all’Unione implica anche il potere di adottare le misure
indispensabili all’esercizio di tale competenza.
Le competenze attribuite all’Unione in ragione di 1,2,3 sono, in base agli artt. 26 TFUE:
competenze esclusive (art. 3 TFUE): unione doganale, regole di concorrenza del mercato interno,
• politica monetaria, conservazione risorse biologiche del mare, conclusione di accordi internazionali
competenze di sostegno, coordinamento, completamento (art. 6 TFUE): tutela e miglioramento
• salute umana, industria, cultura, cooperazione amministrativa
competenze concorrenti (art. 4 TFUE): competenze attribuite dai trattati ma non rientranti nei settori
• di cui agli artt. 36, come mercato interno, ambiente, trasporti, protezione consumatori, spazio di
libertà sicurezza e giustizia
‘indirizzi di massima’ (art. 5 TFUE) del Consiglio in ambito di politiche economiche, competenza
• esclusiva degli stati membri
3.2 Principi di sussidiarietà, proporzionalità, prossimità
Art. 5, par. 3 NTUE: nei settori non di competenza esclusiva l’Unione interviene solo se e in quanto gli
obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli SM né a livello
principio di
centrale, né a livello regionale e locale, ma possono essere conseguiti meglio dall’Unione
sussidiarietà.
Art. 5, par. 4 NTUE: in tutti i settori di competenza UE l’azione europea non può spingersi ol