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FONTI EUROPEE ED INTERNAZIONALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Gli atti provenienti da altri ordinamento stanno assumendo nel diritto tributario una rilevanza crescente,
contribuendo a rendere sempre più complesso lo svolgimento delle relative operazioni di interpretazione ed
applicazione.
Per quanto riguarda il sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico europeo, è noto che il processo di
passato attraverso una serie di Trattati tra cui e’ opportuno ricordare,
integrazione e di unificazione europea è
oltre al Trattato istitutivo del 1957, l’Atto Unico Europeo del 1986, il Trattato di Maastricht del 1992, il
Trattato di Amsterdam del 1997 e il Trattato di Nizza del 2001. Ulteriormente, a Nizza fu approvata anche la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Si è infine giunti al Trattato di Lisbona del 2007, entrato poi definitivamente in vigore a seguito della ratifica
da parte di tutti gli Stati membri, nel 2009, che ha approvato il TUE e il TFUE.
Le tappe fondamentali di questo processo di integrazione sono rappresentate dai Trattati di Roma, di
Maastricht e di Lisbona.
Le sue fasi sono costituite dalla realizzazione:
di un’area di libero scambio (eliminazione delle frontiere interne);
- di un’unione doganale (politica economica comune nei confronti dei Paesi terzi);
-
- di un mercato comune con una moneta unica.
L’integrazione dei sistemi economici richiede e determina un processo di armonizzazione dei sistemi
legislativi degli Stati.
Il diritto tributario è particolarmente sensibile a questo processo di armonizzazione degli ordinamenti
giuridici degli Stati, perché il sistema della tassazione incide in maniera significativa sulle attività produttive
e commerciali, che costituiscono oggetto del processo di globalizzazione.
Per garantire un mercato effettivamente concorrenziale, fondato sul libero gioco della domanda e
dell’offerta, occorre eliminare – –
per quanto possibile ogni restrizione che possa derivare da sistemi
impositivi che favoriscano od ostacolino la loro allocazione sul mercato non in ragione della loro qualità e
dei loro costi di produzione, ma in conseguenza del livello degli oneri fiscali gravanti su di essi.
La formazione di un mercato europeo di libero scambio richiede perciò un intenso processo di
armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati membri.
In particolare, l’art. 288 TFUE, stabilisce su un piano generale che “per esercitare le competenze
dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri”, delineando
così le varie fonti del diritto europeo.
Le fonti del diritto europeo sono:
i quali costituiscono le fonti primarie dell’ordinamento UE e si situano al vertice ideale della
1) i Trattati,
gerarchia delle fonti europee. In ambito tributario, il TFUE contiene diverse norme che interessano la
materia tributaria, come ad esempio il principio della libera circolazione delle merci, che disciplina
Riassunti – Lezioni di Diritto Tributario Pagina 22
l’unione doganale e contiene il divieto, fra gli Stati membri, di dazi doganali all’importazione e
all’esportazione.; tutela della concorrenza; disposizioni fiscali che hanno ad oggetto la non
e l’armonizzazione in materia di imposizione indiretta.
discriminazione
2) i Principi generali: cioè quei principi non espressamente dichiarati nelle disposizioni dei Trattati ma sono
principi che hanno origine pretoria, cioè non derivanti da disposizioni, ma frutto della giurisprudenza
creativa della Corte di Giustizia. Essi, sono quindi principi NON SCRITTI, per cui la Corte non si
preoccupa di giustificarne l’origine o il fondamento. I principi generali costituiscono principi autonomi
dell’ordinamento dell’Unione che si ispirano agli ordinamenti degli Stati membri ed operano nell’ambito
generale del diritto dell’Unione, non già in una materia limitata. Ad esempio la certezza del diritto,
legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione, leale cooperazione e eguaglianza.
3) i Regolamenti, i quali hanno portata generale, obbligatorietà in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità
in ciascuno degli Stati membri;
4) le Direttive comunitarie, cioè quegli atti che vincolano gli Stato solo relativamente al risultato da
raggiungere, lasciandoli liberi autonomi e indipendenti per quanto concerne forme e mezzi diretti a
conseguire il risultato indicato. La disciplina della direttiva non si sostituisce alle norme nazionali,
piuttosto gli Stati membri devono adattare il loro diritto alle disposizioni della direttiva. La materia
l’armonizzazione
tributaria ha visto un ampio ricorso allo strumento della direttiva, ad esempio per
dell’imposizione indiretta che hanno interessato l’imposta sul valore
alle decine di direttive aggiunto,
oppure alla direttiva sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali.
5) le Decisioni della Corte di Giustizia U.E. Esse hanno come destinatari non solo soggetti determinati e
individuati nominativamente, ma anche terminabili con sufficiente precisione. Sono atti interamente
obbligatori rispetto a coloro che ne sono destinatari, che possono essere sia persone fisiche o giuridiche,
sia gli stessi Stati membri.
Non costituiscono invece fonti normative le raccomandazioni e i pareri, dato il loro carattere non vincolante.
CAPITOLO 9. I SOGGETTI PASSIVI
1. Introduzione
Esaminando il principio di riserva di legge, abbiamo evidenziato come debbano essere individuati i
intesi come coloro cui è riferibile il presupposto. Per “soggetti passivi” devono essere intesi
soggetti passivi,
non i soggetti in senso stretto, quindi i titolari dell’indice di capacità contributiva, ma anche quei soggetti che
pur non avendo realizzato il presupposto formano oggetto di un obbligo di natura patrimoniale. Ci si riferisce
sostituto d’imposta,
alla figura del ossia colui che in luogo di altri è tenuto al pagamento del tributo, oppure
responsabile d’imposta,
alla figura del ossia colui che è coinvolto a titolo di solidarietà passiva dipendente
nel pagamento di un tributo per un fatto riferibile al titolare dell’indice di capacità contributiva.
In secondo luogo, l’art. 53 Cost. evidenzia un nesso diretto tra capacità contributiva e soggetto obbligato (“in
‘loro’ capacitò contributiva”) sicché la capacità contributiva deve riguardare il
ragione della singolo
Da qui l’illegittimità costituzionale del cumulo familiare dei redditi ad esempio.
contribuente.
Poi inoltre il legislatore può ampliare la sfera dei soggetti passivi ed imporre il prelievo anche a soggetti
diversi da coloro cui è riferibile l’indice di forza economica, ma che quest’ultimo deve avere la sicura
possibilità di far ricadere l’onere economico sulla persona che realizza il fatto che manifesta la capacità
contributiva (c.d. “diritto di rivalsa”). Vi è dunque un concetto di soggetto passivo più ampio di quello inteso
come titolare della capacità contributiva, ma in ogni caso deve essere ad egli consentito di far ricadere il
carico finale del tributo su colui che di tale capacità contributiva è titolare.
L’art. 8, co. 2, dello Statuto dei diritti del contribuente ammette in materia tributaria l’accollo e quindi la
l’originario
traslazione del tributo da un soggetto ad un altro purché non si liberi dalla prestazione
debitore.
2. La soggettività tributaria passiva: considerazioni generali.
La nozione di soggettività tributaria si ricollega alla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, siano esse
attive o passive. Si tratta di una distinzione che non coincide con quella tra soggetti attivi e soggetti passivi,
dal momento che sia i primi che i secondi possono alternativamente essere titolari di situazioni giuridiche
Riassunti – Lezioni di Diritto Tributario Pagina 23
attive o passive.
Per soggetti attivi si designano coloro che sono titolari del potere impositivo.
Per quanto riguarda i soggetti passivi, vi è una duplice nozione.
Da un lato sono considerati soggetti passivi coloro cui è riferito il presupposto impositivo, inteso come atto
o fatto al cui verificarsi è dovuto il tributo, dove tale presupposto esprime una capacità contributiva di quel
soggetto e nel cui patrimonio deve, dunque, manifestarsi l’effetto tipico di decurtazione. Si suole parlare di
Dall’altro lato
contribuente. sono considerati soggetti passivi anche coloro cui non è riferito il suddetto
presupposto, ma che sono comunque titolari di situazioni giuridiche soggettive di carattere sostanziale o
strumentale. Ulteriore distinzione è tra contribuente di diritto, ossia colui che è giuridicamente tenuto a
ossia colui che deve sopportare in via definitiva l’onere
corrispondere il tributo, e contribuente di fatto,
economico del prelievo.
3. La capacità giuridica nel diritto tributario.
Dobbiamo adesso esaminare il problema di quali siano i soggetti in astratto suscettibili di essere titolari di
un’attitudine
una capacità giuridica ai fini tributari, ossia coloro che presentano alla titolarità di situazioni
giuridiche soggettive.
In linea generale sono soggetti che per il diritto tributario le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti
privi di personalità giuridica tipizzati dal codice civile (ad es. le società di persone, le associazioni, ecc.) e,
infine, gli enti non tipizzati in capo ai quali sussistano le seguenti caratteristiche:
- esistenza di un centro autonomo di imputazione di effetti o di rapporti giuridici
- autonomia di tale centro rispetto ad altri soggetti del presupposto d’imposta
- imputazione ad esso di effetti o rapporti sub specie (e dunque di effetti
giuridici patrimoniali).
Il legislatore ha poi fatto riferimento all’art. 73, co. 1, TUIR ai soggetti non residenti e ha stabilito che
centro d’imputazione degli effetti giuridici per i soggetti non residenti è il soggetto collettivo e non i suoi
(ad es. per la società di persone, il centro d’imputazione non sono i partecipanti, bensì è
partecipanti
quell’ente cui gli stessi siano unitariamente riferibili). Tale norma riconosce come soggetti passivi tutti
quegli enti ai quali il proprio ordinamento di provenienza attribuisca personalità giuridica. Anzi,
proprio più in generale, occorrerebbe dare rilievo a tutti gli autonomi centri di imputazione giuridica che
titolari di rapporti di diritto privato secondo l’ordinamento di origine.
appaiano, in quanto tali,
Si devono considerare, dunque, non solo le persone giuridiche in senso tecnico, ma qualsiasi ente diverso
dalle persone fisiche che un ordinamento,