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RSU:
● elette dalla collettività aziendale: elezioni a cui partecipano tutti i
lavoratori e presenza di liste presentate da associazioni non
rappresentative ex art 19 ma che devono avere un proprio statuto
ed essere firmatarie dell’AI ‘93 ed avere 5% di firme dei lavoratori
che votano.
● coatituite da : seggi eletti a suffragio universale e scrutinio
⅔
segreto. +⅓
in proporzione a voti ottenuti> per non screditare sigle
storiche
● il carattere unitario ed elettivo rafforza il rapporto con i lavoratori
ma al contempo il sistema di costituzione misto ( elettivo +
associativo) mantengono il canale unico.: organo di tutti i lavoratori
ma anche rappresentanza dei sindacati in sostituzione delle RSA.
● costituibili in unità > 15 dipendenti su iniziativa lav. o sind.
● poteri: legittimazione a negoziare per la stipula del CC+ poteri RSA.
alcuni diritti sindacali rimangono comunque attribuiti alle o.s.
stipulanti il CC ma che non hanno requisiti per costituire RSU
● una problematica è sorta inerenti al fatto che il venir meno del
vincolo associativo dei rappresentanti delle RSU comporti o meno
anche il venir meno della carica.> la giurisprudenza , diversamente
29
dalla Cassazione era più favorevole a ridimensionare la
legittimazione elettiva del singolo.
Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
Riguardo a tale tema viene alla luce il rapporto sindacato-associazione e
sindacato-movimento. in passato l’art. 9 SdL attribuiva a tutti i dipendenti
la facoltà di promozione e controllo della sicurezza e la salute dei
lavoratori tramite le loro rappresentanze, senza però specificare la natura
giuridica delle stesse. col DLgs.626/1994 si è istituita la figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. la materia è poi stata
disciplinata dal t.u. sulla sicurezza del lavoro del 2008 il quale determina
che nelle unità con + di 15 dipendenti il rappresentante viene eletto
nell’ambito delle rappresentanze sindacali, mentre in quelle con meno di
15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori. col T.U. 2008 è
stato introdotto anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e di sito produttivo.
Il sindacato comparativamente più rappresentativo
la formula “sindacato comparativamente più rappresentativo” ha superato
quella di s.m.r., emersa con art.2 c.25 l.n. 549/1995 , nata in risposta ai
CC pirata, ovvero quelli stipulati con sindacati rappr. solo per dare
vantaggi in materia contributiva ai datori di lavoro, e dal fatto che si è
prospettata una grande pluralità di CC nell’ambito della stessa categoria>
la legge stabilisce che bisogna dar credito alla disciplina contributiva
delineata solo in quei CC stipulati dalle o.s. che da un’analisi comparativa
risultino più rappresentative di tutti gli altri.
la ratio di tale dicitura se vista nell’ottica della singola organiz. sind.
seleziona gli agenti negoziali in base al principio maggioritario, però in
alcune disposizione è presente la preposizione “da” invece di “dai”,
avvicinandosi così alla dicitura s.m.r.dove maggiormente = letto come
comparativo assoluto.
in realtà :dicitura finalizzata non alla selezione dei CC ma degli accordi
separati
in dottrina:
● tesi A formula finalizzata alla risoluzione di conflitti intersindacali
● tesi B freno per l’eccessiva stipulazione di CC separati all’interno
della stessa categoria.
● tesi C riproposizione della m.r.
la rappresentatività nel settore pubblico
il criterio seleziona legittimati
1. al godimento di diritti sindacali
2. ad ammettere i propri rappresentanti ai consigli di amministrazione
30
3. a stipulare accordi collettivi.
il p.i. conosce il requisito quantitativo e le soglie minime a partire dalla
l.n. 93/1983 poi abrogata. con il DLgs. 29/1993 la rappresentatività
sindacale deve preesistere alla contrattazione essendo questa conditio
sine qua non.
il DLgs 396/1997 delinea una nozione di rappresentatività sindacale che è
la media tra dato associativo e dato elettorale (rappresentatività non
inferiore al 5% calcolata come media tra dato associativo ed elettorale:
capacità di aggregare iscritti e idoneità a raccogliere consensi oltre agli
associati).
si crea così un legame tra rappresentatività nell’ambito del comparto e
rappresentatività nei luoghi di lavoro in modo tale che lo per lo status di
rappresentatività è necessaria l’affiliazione delle o.s.r. in almeno due
comparti o aree contrattuali.> le confederazioni derivano la propria
rappresentatività dalle associazioni e non viceversa: dalla base verso il
vertice.
La rappresentatività viene perciò declinata secondo tre accezioni:
1. sufficiente: 5% media ponderata. solo s.r. hanno accesso ai diritti
sindacali
2. comparata : per la ripartizione delle ulteriori prerogative sindacali
attribuite a tutti i sind. rappr. in proporzione alla loro rappr.
3. complessiva: 51% media ponderata dato associativo e voti nel
comparto e 60% dei voti elettorali > requisiti per accesso al
contratto collettivo.
l’AI 2011 ha significato un avvicinamento tra settore pubblico e privato,
sopratutto per quanto riguarda il criterio di calcolo della
rappresentatività.Tuttavia i due sistemi sono molto differenti:
● privato : autonomo e non eteronomo, lasciato ai rapporti di forza
● pubblico: art 40 /50 DLgs. 165/2001
RSA e RSU nel lavoro pubblico
dopo abrogazione referendaria DLgs. 29/1993> DLgs 165/2001
il modello di rappresentanza puù sembrare a canale doppio ma non lo è
perchè le RSU assorbiscono le RSA dei sindacati che aderiscono ad esse:
si configura un modello secondo cui c’è una rappresentanza elettiva ma
che trae legittimazione dal sindacato.
clausola di salvaguardia : le org. non aderenti possono comunque
mantenere e costituire terminali di tipo associativo e rimangono titolari
dei diritti sindacali ex AQ 1998. 31
nuovo sistema proposto di rappresentanza sindacale ex art 42 dlgs
165/2001 è verificabile effettivamente e democratico.inoltre poggia su
due strutture tra loro diverse ed alternative : RSA e RSU, ma diverse dal
private perchè legificate e armonicamente articolate tra loro:
● RSA: costituibili da sind. r. ex art 43 dlgs 165/2001> non nascono
dai lav. (come privato) ma dal sindacato rappresentativo (che ha
5% e non per forza firmatario)= strutture periferiche dell’o.s.
mentre in privato organi agganciati a o.s.
● RSU = organismi di rappresentanza unitaria del personale:
costituibili ad iniziativa anche disgiunta dei s.r. con elezioni
○ aperte a tutti i lav. >suffragio universale e voto segreto ,
ammessi anche s.non r.
Disciplina : accordi ARAN +sindacati r.
○ Ripartizione seggi: metodo proporzionale> no riserva del
○ terzo+ rinnovo periodico delle rappresentanze in parola+ non
prorogabilità
hanno riserva riguardo contrattazione integrativa e sulla
○ partecipazione
RSU integrabile tramite contratto di o.s.r. firmatarie CC
○
il sindacato e le istituzioni
il sindacato è presente:
● in organi di carattere consultivo es. CNEL, collaborano allo
svolgimento dell’usuale compito dello stato
● in organi direttivi di enti pubblici designati a svolgere attività pro
lav.: cogestivo>sono coamministratori es. enti previdenziali
● organismi paritetici bilaterali che partecipano alla formazione anche
professionale
● indirettamente e informalmente nel determinare l’indirizzo politico>
confronto è un passaggio obbligato.
il sindacato rappresentativo e la contrattazione
il s.r. non ha ex leges una condizione favorita in sede di contrattazione nel
campo privato, ma è lasciato tutto ai rapporti di forza. però :
● Cgil-Cissl-Uil hanno un monopolio di fatto su grandi temi esse
numerose le trattative tra esse e il Governo
● alcune leggi attribuiscono al s.r. la facoltà di derogare alcune norme
di legge in via contrattuale> sind. diviene controllore delle dosi di
flessibilità e moderatore della strategia sindacale> in cambio è
l’interlocutore esclusivo.
● nel settore pubblico s.r. è unico interlocutore delle PA 32
Art. 19.
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) (...) ( );
1
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di
lavoro applicati nell'unità produttiva ( ) ( ).
2 3
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
(1) La lettera che recitava: "
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;" è
stata abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n. 231 (Gazz.
Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non
prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere
costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non
firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano
comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
“3.- Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art.
19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 39
della Costituzione.
La legge citata, garantendo all'art. 14, in conformità del precetto di cui all'art. 39 della
Costituzione, a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, stabilisce che determinate
funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella
vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a
33
quei sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per lo svolgimento
di tali funzioni.
Di conseguenza, l'art. 19, stabilendo che ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva possano essere costitu