Capitolo primo: Il diritto sindacale: oggetto e fonti
Il diritto del lavoro e il diritto sindacale
Il diritto del lavoro ha come oggetto il “lavoro subordinato” secondo l’art 2094 cc. Il concetto contrario è il lavoro autonomo definito dall’art 2222 c.c. Negli anni ‘90 è stato incluso come oggetto anche parte del lavoro nella pubblica amministrazione con la privatizzazione di tale lavoro. Tale settore del diritto nasce recentemente con la rivoluzione industriale e con la conseguente nascita del proletariato. Esso si distingue in tre branche:
- Diritto del rapporto individuale di lavoro
- Diritto sindacale
- Organizzazione sindacale
- Contrattazione
- Autotutela collettiva
- Diritto della previdenza sociale
La principale fonte del diritto sindacale è l’art.39 cost. che riconosce la libertà di organizzazione sindacale, secondo l’interpretazione della corte, senza fare distinzione tra lavoratore e datore. Sul piano però reale rimangono due differenze: una storica (lavoratori sono stati i primi), ed una pratica (lavoratori soggetti collettivi solo se considerati in gruppi). La mancata emanazione della legge sindacale ex 39.2 ha comportato l’autoregolamentazione delle parti sociali basata sul reciproco riconoscimento > oligopolio negoziale dei sindacati comparativamente più rappresentativi > Accordo luglio 1993. Nell’impiego pubblico vale invece l’etero-regolamentazione legislativa > riserva di legge. È avvenuto però un avvicinamento di dir. sind. pubblico e privato con la privatizzazione degli anni ‘90.
Le fonti del diritto sindacale
La prevista legge sindacale ex art 39.2 cost non è mai stata emanata perché valutata incompatibile con la libertà sindacale espressa ex art 39.1 e perciò si è sviluppata un’autoregolamentazione che è la sola fonte del diritto sindacale. A riguardo Gino Giugno costruisce la teoria dell’ordinamento intersindacale:
- Vive all’interno dell’ordinamento
- Distinto ed autonomo, ma derivato e legittimato da quello statale
- Ha proprie fonti: contratti, procedure di conciliazioni
- I giudici recependo le norme collettive nelle sentenze le trasformano in norme statali
Tale teoria espressa nel periodo di astensione legislativa è stata superata con la legislazione promozionale (inizia con Statuto dei lavoratori 1970).
Fonti atipiche: contrattazione collettiva
1. Non produce norme giuridiche
2. Regola relazioni collettive
Fonti tipiche
(Messe in crisi dalla globalizzazione e dalla sempre minor autonomia dei mercati nazionali > dumping sociale > rimedio: clausole sociali)
Fonti internazionali
- Legittime ex art 11 cost.
- Convenzioni OIL 1919, sede a Ginevra, ratifica mediata:
- Scopo: miglioramento e sviluppo delle condizioni lavorative e sociali
- Composto da: rappresentanti stati membri, organizzazioni sindacali e conferenza internazionale lavoro (ha competenza regolativa) + consiglio amministrazione + Bit
- Produce: convenzioni che fissano principi e criteri (es. 87/1948 e 98/1949) + raccomandazioni, non con valore normativo ma di direttiva da tenere conto
- CEDU: corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo), Consiglio d’Europa
- Carta sociale europea 1964
Fonti comunitarie
- Fonti primarie: TFUE, TUE, Trattato Maastrich, Carta di Nizza (che contiene diritti affini alla materia del lavoro come diritto d’impresa) > direttamente efficaci
- Fonti derivate: regolamenti (atti generali obbligatori) e direttive (recepimento, vincolo di risultato, efficacia verticale Stato-privati, ma non orizzontale privati, obbligo di interpretazione conforme) > in Italia recepite con avviso comune alle parti
- Competenze UE: principio di attribuzione, sussidiarietà verticale e proporzionalità, tenendo conto della clausola di flessibilità > affidata materia del lavoro ma non gran parte delle organizzazioni collettive sindacali (sia azione collettiva e diritti di organizzazione: Carta di Nizza)
- Dialogo sociale, nato dall’APS, tra istituzioni UE e parti sociali. Tale consultazione è promossa dalla Commissione, soprattutto se si tratta di legislazione sociale > può produrre contratto collettivo europeo:
- “Accordo quadro”: materie attinenti all’UE, coinvolgimento sindacale, ad accordo raggiunto il consiglio lo assume come atto normativo
- “Accordo libero”: può riguardare anche una materia estranea all’UE e rimane un accordo a carattere politico orientativo
Pone delle problematicità sul piano del diritto per la mancanza di un diritto sindacale europeo e sul piano pratico poiché le organizzazioni sindacali europee (Unice, Ces, Ceep) sono prive di poteri di rappresentanza a pieno titolo. Ciò è aggravato anche dalla differenziata situazione economica e lavorativa degli stati membri.
La Costituzione
È una costituzione sociale. Titolo III parte Prima: rapporti economici > definito pluralismo istituzionalizzato: la libertà di organizzazione sindacale e il diritto di sciopero devono infatti essere esercitati nel quadro della legislazione:
- Art 39: concilia il pluralismo sindacale, proprio del regime democratico, con l’efficacia erga omnes del contratto collettivo, proprio del sistema corporativo: ogni organizzazione sindacale deve chiedere la registrazione per ottenere personalità giuridica, così da poter aver parte alla contrattazione collettiva che ha efficacia per tutti gli iscritti alla categoria > mai attuato > costituzione materiale: pluralismo conflittuale > associazioni non riconosciute, contratto collettivo di diritto comune, favore per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- Art 40: riconosce il diritto di sciopero, considerato reato nel codice del 1930 > la legge sullo sciopero però che deve regolarlo è arrivata solo a partire dalla legge del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Art 41: riconoscimento della libera iniziativa economica privata a fini sociali > capitalismo temperato
- Art 43: nazionalizzazione
- Art 46: collaborazione dei lavoratori nella gestione dell’azienda le leggi e gli usi
Dopo attuazione dell’ordinamento regionale ‘70 > competenza concorrente
3/2001 > competenza esclusiva dello stato ex art 117 l)
Con crisi di governo: leggi delega e decreti legge es. 70/1984 per il contenimento del costo del lavoro
741/1959: autorizza il governo a recepire con decreto i contratti collettivi già stipulati così da renderli efficaci erga omnes, e ciò viene fatto per rimediare alla mancata attuazione dell’art 39.2 cost.
300/1970: statuto dei lavoratori: dà il via a una politica promozionale, e per la prima volta viene garantita la cittadinanza dei sindacati maggiormente rappresentativi nei luoghi di lavoro (RSA e RSU)
146/1990: regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali: esempio di contrattazione delegata che fornisce un quadro legislativo in cui la contrattazione collettiva deve muoversi.
Anni ‘90: privatizzazione dell’impiego pubblico > D.Lgs 165/2001: diritto sindacale del pubblico impiego > resta comunque ampiamente regolato.
Usi: usi aziendali
La contrattazione collettiva
Non è pacifico che si possa considerare questa una “fonte”: non segue un dettagliato iter, crea regole generali ed astratte ma con valenza solo inter partes. Esistono tuttavia forme atipiche di contrattazione collettiva che prevedono una specifica procedura di formazione (es: contratti per la disciplina di prestazioni essenziali) e alcune una valenza più generale come la contrattazione delegata: leggi che delegano alla contrattazione collettiva la funzione di creare norme riconoscendo ad essa la valenza di fonte extra ordinem. La mancata attuazione dell’art 39.2 tuttavia ha portato a cercare la disciplina del contratto collettivo tra il diritto comune, ma ciò non permette di soddisfare lo scopo storico del contratto collettivo. Le parti sociali così nel tempo si sono autoregolate concludendo Accordi Interconfederali che hanno costituito la parte “obbligatoria” del contratto collettivo e regolano le relazioni tra le stesse parti. A partire dagli anni ‘80 e per tutti i ‘90 tali accordi sono stati inseriti in Protocolli “triangolari” in cui insieme alle parti partecipa anche il Governo. La contrattazione collettiva resta comunque subordinata alla legge, fatto salvo che non potrebbe essere mai espropriata della competenza normativa in materia retributiva, sebbene non ne ha la piena riserva. Spesso infatti la legge interviene ma fissando solo la disciplina minimale. Essa agisce rispetto all’autonomia collettiva:
- Recependo precedenti accordi tramite in atti legislativi: legislazione contrattata. Es 604/1966 sui licenziamenti individuali
- Delega ai contratti: contrattazione delegata: in tali casi c’è una trattativa preliminare > essa rappresenta la seconda tappa di una politica promozionale che ha inizio con lo SdL e riconosce la cittadinanza alle organizzazioni sindacali “maggiormente” rappresentative e vede come seconda tappa proprio la contrattazione delegata dove è data facoltà alle organizzazioni “comparativamente” più rappresentative di modulare la normativa legislativa: pacchetto Treu, riforma Biagi, riforma Fornero > necessità di rispondere ad crescente esigenza di flessibilità.
- Alcune volte la contrattazione collettiva assume valenza più ampia, in concorrenza con la legge come per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali che sono efficaci verso tutti solo se validati dalla commissione di garanzia e nel pubblico impiego privatizzato. Secondo la Corte tale efficacia generalizzata non andrebbe contro l’art 39.2 cost perché è una efficacia attribuita erga omnes
- La 92/2012 prevede una forma di “partecipazione dei lavoratori anche nelle contrattazioni collettive. Da ciò nasce la facoltà dei contratti collettivi aziendali o territoriali di contenere specifiche intese che deroghino al CCN ed anche alla legge riguardo alcune materie elencate e tali regole hanno valenza per tutti i dipendenti.
La giurisprudenza
1. Corte costituzionale:
- Ha valorizzato l’articolo 39, mantenendo anche il secondo comma sebbene non ha impedito che leggi come la 146/1990 avessero comunque valenza erga omnes
- Ha riconosciuto il diritto di sciopero agendo contro gli articoli del codice Rocco che lo criminalizzavano (502 ss e 330), ampliando inoltre lo scopo legittimamente perseguibile e dando la facoltà di sciopero anche ai lavoratori pubblici essenziali.
2. Magistratura ordinaria:
- Contratto collettivo di diritto comune
- Relazione tra livelli contrattuali
- “Confederazione maggiormente rappresentativa”
- Modi legittimi di sciopero
- Diritti sindacali
- Previsto ricorso per violazione o falsa applicazione di un CCN e sulla loro efficacia ed interpretazione
3. Giudice amministrativo:
- Decide del comportamento antisindacale delle p.a.
Art 2094: Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Art 2222: Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Capitolo secondo: L'evoluzione storica
L'età liberale dalla repressione penale alla tolleranza
Inizialmente lo stato liberale monoclassista reagiva in maniera repressiva anche sul lato penale, all’astensione del lavoro, perché vista come possibile elemento di turbazione della libera concorrenza sul mercato e di equiparazione lavoratore-datore. > Assoluta egemonia della borghesia. Il codice albertino 1837 prevedeva come reato ogni forma di coalizione > viene esteso in tutto il paese all’alba del 1861. Tuttavia, con la crescente industrializzazione e la nascita del “quarto stato”, fu inevitabile la nascita di coalizioni tra lavoratori, in perenne scontro con lo stato, che rivendicavano lavori sindacali e politici. < Ci si interessa alla “questione sociale” > legislazione sociale: tutela mezze forze di lavoro, assicurazione contro gli infortuni. Il codice Zanardelli del 1889 elimina il reato di coalizione e intraprende la via della tolleranza > tolleranza e non libertà sindacale perché si tratta di una immunità penale ma non civile. 1892 Genova: nascita Psi 1906 Milano: nascita CGIL. Mancano in questa prima fase sindacale discipline legislative e perciò la dottrina dà al diritto sindacale vesti privatistiche. Inoltre, acquista sempre maggiore autonomia la disciplina del rapporto di lavoro e viene varata anche una legge sul contratto di impiego: 562/1926.
L'era fascista: autoritarismo e corporativismo
Inizio: 28 ottobre 1922 fine: 25 luglio 1945 > stato autoritario, corporativo, di carattere nazionalista, centralista e colonialista. Viene reintrodotto il reato di sciopero + ottobre 1925 Patto di palazzo Vidoni: Confindustria e Confederazione delle corporazioni fasciste si riconoscono in via esclusiva la rappresentanza degli industriali e dei lavoratori. Con la legge 563/1926 si dà definitivamente il via alla strada per il corporativismo, che si basa su una regolamentazione condivisa tra datori e lavoratori. Tale soluzione era in linea con l’ideologia fascista che voleva proporsi come “terza via” tra capitalismo e socialismo, eliminando il conflitto di classe. Tale tipo di capitalismo è regolato e costruito dall’alto. Tramite un sistema che privilegiava solo i sindacati fascisti e cioè le corporazioni, si voleva implicitamente negare la libertà di associazione sindacale > riconoscimento della personalità giuridica ad una sola associazione necessaria per stipulare i contratti collettivi che hanno efficacia erga omnes per tutti gli appartenenti alla categoria. Tra gli statuti deve includere “l’educazione morale e nazionale” degli iscritti. Nel 1939 vengono introdotti i fiduciari di fabbrica. Magistratura del lavoro ha il compito di risolvere tutte le controversie riguardo l’applicazione dei contratti collettivi e le richieste di nuove condizioni di lavoro, e devono decidere secondo equità ed hanno efficacia erga omnes. Divieto di sciopero (il conflitto è estraneo all’ideologia corporativa e se viene ad esistere è risolto dalla magistratura del lavoro) e serrata, ma con differenze riguardo i soggetti e gli scopi. Carta del lavoro 1927: espone principi fondamentali del corporativismo fascista. È un’anticipazione dei diritti del singolo lavoratore e di programmi previdenziali. Verrà premessa al codice del 1942. Il codice penale del 1930, codice Rocco, sopravvissuto alla caduta del fascismo ha creato problemi riguardo al reato di sciopero e serrata, poi abrogati dalla Corte. Il codice civile invece riconosceva tra le fonti anche i contratti collettivi e le norme corporative. Tuttavia, l’abrogazione successiva delle norme corporative ha salvato alcuni articoli applicabili anche al contratto collettivo di diritto comune es art 2077.
Art. 2077 - Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Dalla caduta del fascismo all’Assemblea costituente: La costituzione
Il governo Badoglio come prima cosa abrogò le fonti corporative ma sciolse solo un anno dopo le associazioni sindacali fasciste, mantenendo le norme corporative per non lasciare senza tutela sul lato del lavoro. Le organizzazioni sindacali rinascono a partire dal “patto di Roma” del 1944 in cui viene rifondata la Cgil come sindacato unitario. Costituzione formale e costituzione materiale: privatizzazioni e promozione senza regolamentazione. Lo statuto dei lavoratori. Art. 39.1 libertà di organizzazione sindacale senza limitazione o condizione. Art.39.2 regolamentazione ispirata a quella corporativa soprattutto per la valenza erga omnes:
- Obbligo di registrazione diviene onere
- Contratti collettivi anche di diritto comune
- Statuto democratico
- Carattere privato della personalità giuridica
Il costituente cerca di conciliare l’input pluralista (più sindacati) con l’output monista (un solo CCN). L’art.40 rinvia al legislatore la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, bilanciando il riconoscimento totale con il riconoscimento accompagnato da restrizioni contestuali > il legislatore però sarà per lungo tempo assente ed ad esso si sostituirà l’attività della corte. Nel 1948 la Dc ottiene una schiacciante vittoria alle elezioni. Questo, seguito all’attentato a Togliatti, comporterà una frattura all’interno della Cgil, che si dividerà in Confederazione Italiana Sindacati Liberi (Cisl) e Unione italiana lavoratori (Uil). Questa frattura comporterà deficienze.
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