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RSU:

● elette dalla collettività aziendale: elezioni a cui partecipano tutti i

lavoratori e presenza di liste presentate da associazioni non

rappresentative ex art 19 ma che devono avere un proprio statuto

ed essere firmatarie dell’AI ‘93 ed avere 5% di firme dei lavoratori

che votano.

● coatituite da : seggi eletti a suffragio universale e scrutinio

segreto. +⅓

in proporzione a voti ottenuti> per non screditare sigle

storiche

● il carattere unitario ed elettivo rafforza il rapporto con i lavoratori

ma al contempo il sistema di costituzione misto ( elettivo +

associativo) mantengono il canale unico.: organo di tutti i lavoratori

ma anche rappresentanza dei sindacati in sostituzione delle RSA.

● costituibili in unità > 15 dipendenti su iniziativa lav. o sind.

● poteri: legittimazione a negoziare per la stipula del CC+ poteri RSA.

alcuni diritti sindacali rimangono comunque attribuiti alle o.s.

stipulanti il CC ma che non hanno requisiti per costituire RSU

● una problematica è sorta inerenti al fatto che il venir meno del

vincolo associativo dei rappresentanti delle RSU comporti o meno

anche il venir meno della carica.> la giurisprudenza , diversamente

29

dalla Cassazione era più favorevole a ridimensionare la

legittimazione elettiva del singolo.

Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Riguardo a tale tema viene alla luce il rapporto sindacato-associazione e

sindacato-movimento. in passato l’art. 9 SdL attribuiva a tutti i dipendenti

la facoltà di promozione e controllo della sicurezza e la salute dei

lavoratori tramite le loro rappresentanze, senza però specificare la natura

giuridica delle stesse. col DLgs.626/1994 si è istituita la figura del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. la materia è poi stata

disciplinata dal t.u. sulla sicurezza del lavoro del 2008 il quale determina

che nelle unità con + di 15 dipendenti il rappresentante viene eletto

nell’ambito delle rappresentanze sindacali, mentre in quelle con meno di

15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori. col T.U. 2008 è

stato introdotto anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

territoriale e di sito produttivo.

Il sindacato comparativamente più rappresentativo

la formula “sindacato comparativamente più rappresentativo” ha superato

quella di s.m.r., emersa con art.2 c.25 l.n. 549/1995 , nata in risposta ai

CC pirata, ovvero quelli stipulati con sindacati rappr. solo per dare

vantaggi in materia contributiva ai datori di lavoro, e dal fatto che si è

prospettata una grande pluralità di CC nell’ambito della stessa categoria>

la legge stabilisce che bisogna dar credito alla disciplina contributiva

delineata solo in quei CC stipulati dalle o.s. che da un’analisi comparativa

risultino più rappresentative di tutti gli altri.

la ratio di tale dicitura se vista nell’ottica della singola organiz. sind.

seleziona gli agenti negoziali in base al principio maggioritario, però in

alcune disposizione è presente la preposizione “da” invece di “dai”,

avvicinandosi così alla dicitura s.m.r.dove maggiormente = letto come

comparativo assoluto.

in realtà :dicitura finalizzata non alla selezione dei CC ma degli accordi

separati

in dottrina:

● tesi A formula finalizzata alla risoluzione di conflitti intersindacali

● tesi B freno per l’eccessiva stipulazione di CC separati all’interno

della stessa categoria.

● tesi C riproposizione della m.r.

la rappresentatività nel settore pubblico

il criterio seleziona legittimati

1. al godimento di diritti sindacali

2. ad ammettere i propri rappresentanti ai consigli di amministrazione

30

3. a stipulare accordi collettivi.

il p.i. conosce il requisito quantitativo e le soglie minime a partire dalla

l.n. 93/1983 poi abrogata. con il DLgs. 29/1993 la rappresentatività

sindacale deve preesistere alla contrattazione essendo questa conditio

sine qua non.

il DLgs 396/1997 delinea una nozione di rappresentatività sindacale che è

la media tra dato associativo e dato elettorale (rappresentatività non

inferiore al 5% calcolata come media tra dato associativo ed elettorale:

capacità di aggregare iscritti e idoneità a raccogliere consensi oltre agli

associati).

si crea così un legame tra rappresentatività nell’ambito del comparto e

rappresentatività nei luoghi di lavoro in modo tale che lo per lo status di

rappresentatività è necessaria l’affiliazione delle o.s.r. in almeno due

comparti o aree contrattuali.> le confederazioni derivano la propria

rappresentatività dalle associazioni e non viceversa: dalla base verso il

vertice.

La rappresentatività viene perciò declinata secondo tre accezioni:

1. sufficiente: 5% media ponderata. solo s.r. hanno accesso ai diritti

sindacali

2. comparata : per la ripartizione delle ulteriori prerogative sindacali

attribuite a tutti i sind. rappr. in proporzione alla loro rappr.

3. complessiva: 51% media ponderata dato associativo e voti nel

comparto e 60% dei voti elettorali > requisiti per accesso al

contratto collettivo.

l’AI 2011 ha significato un avvicinamento tra settore pubblico e privato,

sopratutto per quanto riguarda il criterio di calcolo della

rappresentatività.Tuttavia i due sistemi sono molto differenti:

● privato : autonomo e non eteronomo, lasciato ai rapporti di forza

● pubblico: art 40 /50 DLgs. 165/2001

RSA e RSU nel lavoro pubblico

dopo abrogazione referendaria DLgs. 29/1993> DLgs 165/2001

il modello di rappresentanza puù sembrare a canale doppio ma non lo è

perchè le RSU assorbiscono le RSA dei sindacati che aderiscono ad esse:

si configura un modello secondo cui c’è una rappresentanza elettiva ma

che trae legittimazione dal sindacato.

clausola di salvaguardia : le org. non aderenti possono comunque

mantenere e costituire terminali di tipo associativo e rimangono titolari

dei diritti sindacali ex AQ 1998. 31

nuovo sistema proposto di rappresentanza sindacale ex art 42 dlgs

165/2001 è verificabile effettivamente e democratico.inoltre poggia su

due strutture tra loro diverse ed alternative : RSA e RSU, ma diverse dal

private perchè legificate e armonicamente articolate tra loro:

● RSA: costituibili da sind. r. ex art 43 dlgs 165/2001> non nascono

dai lav. (come privato) ma dal sindacato rappresentativo (che ha

5% e non per forza firmatario)= strutture periferiche dell’o.s.

mentre in privato organi agganciati a o.s.

● RSU = organismi di rappresentanza unitaria del personale:

costituibili ad iniziativa anche disgiunta dei s.r. con elezioni

○ aperte a tutti i lav. >suffragio universale e voto segreto ,

ammessi anche s.non r.

Disciplina : accordi ARAN +sindacati r.

○ Ripartizione seggi: metodo proporzionale> no riserva del

○ terzo+ rinnovo periodico delle rappresentanze in parola+ non

prorogabilità

hanno riserva riguardo contrattazione integrativa e sulla

○ partecipazione

RSU integrabile tramite contratto di o.s.r. firmatarie CC

il sindacato e le istituzioni

il sindacato è presente:

● in organi di carattere consultivo es. CNEL, collaborano allo

svolgimento dell’usuale compito dello stato

● in organi direttivi di enti pubblici designati a svolgere attività pro

lav.: cogestivo>sono coamministratori es. enti previdenziali

● organismi paritetici bilaterali che partecipano alla formazione anche

professionale

● indirettamente e informalmente nel determinare l’indirizzo politico>

confronto è un passaggio obbligato.

il sindacato rappresentativo e la contrattazione

il s.r. non ha ex leges una condizione favorita in sede di contrattazione nel

campo privato, ma è lasciato tutto ai rapporti di forza. però :

● Cgil-Cissl-Uil hanno un monopolio di fatto su grandi temi esse

numerose le trattative tra esse e il Governo

● alcune leggi attribuiscono al s.r. la facoltà di derogare alcune norme

di legge in via contrattuale> sind. diviene controllore delle dosi di

flessibilità e moderatore della strategia sindacale> in cambio è

l’interlocutore esclusivo.

● nel settore pubblico s.r. è unico interlocutore delle PA 32

Art. 19.

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei

lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) (...) ( );

1

b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di

lavoro applicati nell'unità produttiva ( ) ( ).

​ ​

2 3

​ ​

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali

possono istituire organi di coordinamento.

(1) La lettera che recitava: "

a) delle associazioni aderenti alle

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;" è

stata abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n. 231 (Gazz.

Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non

prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere

costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non

firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano

comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali

rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

“3.- Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art.

19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 39

della Costituzione.

La legge citata, garantendo all'art. 14, in conformità del precetto di cui all'art. 39 della

Costituzione, a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di

svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, stabilisce che determinate

funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella

vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a

33

quei sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per lo svolgimento

di tali funzioni.

Di conseguenza, l'art. 19, stabilendo che ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità

produttiva possano essere costitu

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A.A. 2015-2016
97 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaracroce di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mainardi Sandro.