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IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE

I diritti di utilizzazione economica e connessi a carattere patrimoniale possono essere trasferiti. Gli

atti di trasferimento non devono essere per forza registrati ma possono essere registrati nel registro

pubblico generale delle opere protette, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per

quanto riguarda la morte dell'autore, il diritto di utilizzo dell'opera deve rimanere indiviso agli eredi

per tre anni, salvo che l'autorità giudiziaria consenta per gravi ragioni la divisione. Dopo 3 anni gli

eredi possono stabilire che il diritto rimanga loro per una durata entro i limiti dei codici. La

comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile.

LA DURATA DEL DIRITTO PATRIMONIALE

I diritti di utilizzazione economica hanno una durata limitata nel tempo (fino a 70 anni dopo la

morte dell'autore) purchè l'opera sia stata pubblicata almeno una volta mentre l'autore era in vita. Le

regole del diritto patrimoniale sono diverse a seconda della tipologia di opera:

Riassunto di Elisa Bruno

per l'opera creata in comunione e per le opere drammatico-musicali viene applicato il

– termine generale di 70 anni dopo la morte dell'autore, ma questo termine comincia dalla

morte dell'ultimo coautore

per le opere collettive 70 anni a partire dalla prima pubblicazione

– per le opere anonime o sotto pseudonimo si applicano i 70 anni dalla prima pubblicazione;

– però se l'autore si rivela prima di questa scadenza oppure se si scopre il suo nome dopo la

morte, si ritorna ai 70 anni dopo la sua morte

per le opere delle Amministrazioni, Comuni, Province, Accademie o Enti Pubblici o Privati

– che non hanno scopo di lucro, si applica il temine di 20 anni dalla prima pubblicazione

per le comunicazioni e memorie pubblicate da enti pubblici culturali, si applica il termine di

– due anni, poi l'autore riprende la disponibilità dei suoi scritti. Il termine dei due anni

riguarda solo gli autori degli scritti, che non possono usare i propri lavori, l'ente culturale

conserva comunque il diritto sulla raccolta fino a 20 anni dalla prima pubblicazione

per l'opera pubblicata post mortem si applica il termine di 70 anni a partire dalla prima

– pubblicazione

per le foto si applica il termine di 70 anni a partire dall'anno della fotografia

– per le opere cinematografiche si applica il termine di 70 anni a partire dalla morte di uno dei

– coautori (direttore artistico, sceneggiatori, dialoghisti, musicista)

In caso di più parti di una stessa opera pubblicate in anni diversi, la durata dei diritti di utilizzazione

economica comincia per ciascuna parte dall'anno di pubblicazione (questo favorisce l'autore).

Scaduti tutti questi termini, l'opera diventa di dominio pubblico, liberamente riproducibile da

chiunque, senza dover chiedere i permessi ad autore o eredi.

Capitolo 5: i diritti morali

IL DIRITTO MORALE IN GENERALE

Ha per oggetto la tutela della personalità dell'autore. La protezione del diritto morale è indipendente

rispetto ai diritti patrimoniali di utilizzazione dell'opera. Il diritto morale tutela la personalità e

l'attività dove ci sono creatività e modo di essere dell'autore. Si divide in diverse sezioni, tutte a

contenuto non patrimoniale: paternità dell'opera, diritto all'integrità dell'opera, diritto di inedito,

diritto al ritiro dell'opera dal commercio (esercitabile solo dall'autore). Ad esclusione dell'ultimo, gli

altri non hanno termini di durata e sono inalienabili e imprescrittibili (non scadono mai).

DIRITTO DI PATERNITA' DELL'OPERA

L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente

riconosciuto come l'artefice. Questo diritto nasce con la creazione dell'opera e non si perde

cedendolo. Per dimostrare di essere l'autore, si deve possedere un esemplare dell'opera in una data

certa anteriore. Per provarne l'esistenza è possibile pubblicarla in un giornale, depositarla presso

enti pubblici (tesi di laurea), presso la SIAE, un notaio oppure apporvi un timbro postale. In termini

di paternità l'autore può scegliere di identificarsi, tenere l'anonimato, usare pseudonimo e rivelarsi

poi in seguito. Non è possibile il contrario (tranne nel caso di nuova utilizzazione dell'opera

successiva alla scadenza dei termini di durata dell'originaria utilizzazione).

IL DIRITTO ALL'INTEGRITA' DELL'OPERA

Solo l'autore può modificare l'opera e opporsi a danni e modifiche che pregiudichino l'onore e la

Riassunto di Elisa Bruno

reputazione. La tutela è applicata anche sei confronti di soggetti autorizzati dall'autore ad

elaborazioni e modifiche dell'opera. Fanno eccezione le opere architettoniche: l'autore non può

opporsi a modifiche necessarie.

IL DIRITTO DI INEDITO

L'autore ha il diritto di decidere se e quando rendere pubblica la propria opera, che quindi uscirà

dalla sfera privata dell'autore per finire in quella pubblica. Il diritto di inedito non si estingue dopo

la pubblicazione dell'opera; la volontà dell'autore di mantenere l'inedito deve essere rispettata dagli

eredi dopo la sua morte.

IL DIRITTO AL RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO

L'autore può ritirare l'opera per ragioni morali, però dovrà risarcire chi ha acquistato i diritti di

riprodurre, diffondere o rappresentare l'opera. Il ritiro può limitarsi ad alcune forme di utilizzazione

o precludere qualsiasi comunicazione dell'opera. Per le opere collettive ciascun autore potrà ritirare

la propria parte; per le opere in comune sarà necessario il consenso di tutti. Per esercitare il ritiro,

l'autore dovrà comunicarlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri depositando una dichiarazione

all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Capitolo 6: i contratti artistici

LAVORO ARTISTICO E CONTRATTI

Il lavoro artistico è l'attività dell'ingegno come scultura, pittura, musica e dello spettacolo in

generale. Per spettacolo si intende una manifestazione artistica che coinvolga il pubblico per

provocarne il divertimento e l'intrattenimento. Quindi non sono lavori artistici quelli quelli che

lavorano privatamente (indossatori). Si distinguono i lavoratori tecnici e quelli creativi che sono

tutelabili dal diritto d'autore. Per lo svolgimento della professione creativa non è richiesta alcuna

iscrizione in albi. L'attività dell'artista diventa attività d'impresa quando produce un servizio:

l'artista resta tale ma viene considerato un imprenditore. La Direzione Provinciale del Lavoro può

autorizzare l'uso di minori nello spettacolo a patto che ne siano salvaguardate la sicurezza, l'integrità

psico-fisica e la frequenza scolastica.

LE SINGOLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Il lavoro dell'artista può avere due schemi: lavoro autonomo o subordinato. Il lavoro autonomo si

costituisce con un contratto d'opera, dove l'artista compie un lavoro per un corrispettivo, senza

vincolo di subordinazione verso il committente. Non sarà quindi vincolato da un datore di lavoro,

restando indipendente per orari e modalità di lavoro. Il lavoro subordinato invece prevede che

l'artista presti lavoro subordinato con retribuzione per un'impresa, prestando il proprio lavoro

intellettuale e manuale sotto la direzione dell'imprenditore. Sarà dunque sottoposto ad orari, modi e

tempi della prestazione, busta paga. Il contratto di scrittura artistica prevalentemente è a tempo

determinato (come un film o una serie tv). Inoltre l'artista può instaurare un rapporto di lavoro

parasubordinato, caratterizzato dalla natura personale e diretta della prestazione, dalla continuità

nel tempo e dalla organizzazione del datore di lavoro.

IL CONTRATTO DI EDIZIONE

E' il contratto con il quale l'autore concede ad un editore il diritto alla pubblicazione dell'opera

dell'ingegno, per conto e a spese dell'editore stesso. I soggetti sono l'autore e l'editore. L'autore si

presta a trasferire i diritti di utilizzazione economica dell'opera già realizzata o da realizzarsi;

l'editore realizza il suo profitto dal lavoro degli altri tramite l'assunzione degli oneri di produzione e

pubblicazione. Il compenso per l'autore è costituito da una parte in base ad una percentuale

Riassunto di Elisa Bruno

calcolata sul prezzo di copertina delle copie vendute. Si potranno fare ristampe previo consenso

dell'autore. Le copie invendute potranno essere usate dall'editore in pubblicazioni sotto prezzo.

L'autore avrà diritto ad una percentuale della svendita. Sia che siano messe in svendita, sia che

siano messe al macero, l'editore dovrà dare preventiva comunicazione all'autore. Il diritto di opzione

costringe l'autore a sottoporre le proprie opere, anche future, all'editore.

IL CONTRATTO DI EDIZIONE DI TRADUZIONE

Sono contratti di traduzione a termine: l'editore può fare un numero di edizioni durante un termine

che non può andare oltre i 20 anni e per un numero minimo di esemplari da contratto. Il compenso

per l'autore è costituito da una percentuale del prezzo di copertina dei venduti. Nei contratti a

partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto ogni anno delle copie vendute.

IL CONTRATTO DI ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI

L'oggetto di tutela è la prestazione dell'artista per imprese di spettacolo. L'impresa potrebbe volere

anche il diritto di fissare la prestazione su supporto (cd o altro) oppure a diffonderla. La Direttiva

Europea riconosceva agli artisti interpreti o esecutori diritti esclusivi come autorizzare o vietare il

noleggio ed il prestito dei supporti e molto altro ancora. Questa direttiva è stata attuata in Italia con

il Decreto Legislativo 633/94 che individua le categorie di artisti interpreti ed esecutori, a cui

riconosce il potere esclusivo di: autorizzare la fissazione su supporti, la riproduzione, la

radiodiffusione, la distribuzione, il noleggio o prestito. Sarebbe perciò vietata anche la registrazione

o riproduzione dal vivo (come concerti).

IL CONTRATTO DI REGIA

Il regista si differenzia dagli altri coautori dell'opera cinematografica, perché svolge un lavoro

organizzativo ed imprenditoriale, non creativo. Tra produttore e regista c'è un contratto d'opera

intellettuale, dove il regista si impegna a prestare la propria attività lavorativa in autonomia tecnica

ed artistica, secondo il proprio estro. Tuttavia possono essergli imposte delle limitazioni per

necessità

Dettagli
A.A. 2013-2014
13 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa.bruno.50 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di diritto per il cinema, la televisione e il format dello spettacolo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Porcari Marco.