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IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE
I diritti di utilizzazione economica e connessi a carattere patrimoniale possono essere trasferiti. Gli
atti di trasferimento non devono essere per forza registrati ma possono essere registrati nel registro
pubblico generale delle opere protette, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per
quanto riguarda la morte dell'autore, il diritto di utilizzo dell'opera deve rimanere indiviso agli eredi
per tre anni, salvo che l'autorità giudiziaria consenta per gravi ragioni la divisione. Dopo 3 anni gli
eredi possono stabilire che il diritto rimanga loro per una durata entro i limiti dei codici. La
comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile.
LA DURATA DEL DIRITTO PATRIMONIALE
I diritti di utilizzazione economica hanno una durata limitata nel tempo (fino a 70 anni dopo la
morte dell'autore) purchè l'opera sia stata pubblicata almeno una volta mentre l'autore era in vita. Le
regole del diritto patrimoniale sono diverse a seconda della tipologia di opera:
Riassunto di Elisa Bruno
per l'opera creata in comunione e per le opere drammatico-musicali viene applicato il
– termine generale di 70 anni dopo la morte dell'autore, ma questo termine comincia dalla
morte dell'ultimo coautore
per le opere collettive 70 anni a partire dalla prima pubblicazione
– per le opere anonime o sotto pseudonimo si applicano i 70 anni dalla prima pubblicazione;
– però se l'autore si rivela prima di questa scadenza oppure se si scopre il suo nome dopo la
morte, si ritorna ai 70 anni dopo la sua morte
per le opere delle Amministrazioni, Comuni, Province, Accademie o Enti Pubblici o Privati
– che non hanno scopo di lucro, si applica il temine di 20 anni dalla prima pubblicazione
per le comunicazioni e memorie pubblicate da enti pubblici culturali, si applica il termine di
– due anni, poi l'autore riprende la disponibilità dei suoi scritti. Il termine dei due anni
riguarda solo gli autori degli scritti, che non possono usare i propri lavori, l'ente culturale
conserva comunque il diritto sulla raccolta fino a 20 anni dalla prima pubblicazione
per l'opera pubblicata post mortem si applica il termine di 70 anni a partire dalla prima
– pubblicazione
per le foto si applica il termine di 70 anni a partire dall'anno della fotografia
– per le opere cinematografiche si applica il termine di 70 anni a partire dalla morte di uno dei
– coautori (direttore artistico, sceneggiatori, dialoghisti, musicista)
In caso di più parti di una stessa opera pubblicate in anni diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica comincia per ciascuna parte dall'anno di pubblicazione (questo favorisce l'autore).
Scaduti tutti questi termini, l'opera diventa di dominio pubblico, liberamente riproducibile da
chiunque, senza dover chiedere i permessi ad autore o eredi.
Capitolo 5: i diritti morali
IL DIRITTO MORALE IN GENERALE
Ha per oggetto la tutela della personalità dell'autore. La protezione del diritto morale è indipendente
rispetto ai diritti patrimoniali di utilizzazione dell'opera. Il diritto morale tutela la personalità e
l'attività dove ci sono creatività e modo di essere dell'autore. Si divide in diverse sezioni, tutte a
contenuto non patrimoniale: paternità dell'opera, diritto all'integrità dell'opera, diritto di inedito,
diritto al ritiro dell'opera dal commercio (esercitabile solo dall'autore). Ad esclusione dell'ultimo, gli
altri non hanno termini di durata e sono inalienabili e imprescrittibili (non scadono mai).
DIRITTO DI PATERNITA' DELL'OPERA
L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente
riconosciuto come l'artefice. Questo diritto nasce con la creazione dell'opera e non si perde
cedendolo. Per dimostrare di essere l'autore, si deve possedere un esemplare dell'opera in una data
certa anteriore. Per provarne l'esistenza è possibile pubblicarla in un giornale, depositarla presso
enti pubblici (tesi di laurea), presso la SIAE, un notaio oppure apporvi un timbro postale. In termini
di paternità l'autore può scegliere di identificarsi, tenere l'anonimato, usare pseudonimo e rivelarsi
poi in seguito. Non è possibile il contrario (tranne nel caso di nuova utilizzazione dell'opera
successiva alla scadenza dei termini di durata dell'originaria utilizzazione).
IL DIRITTO ALL'INTEGRITA' DELL'OPERA
Solo l'autore può modificare l'opera e opporsi a danni e modifiche che pregiudichino l'onore e la
Riassunto di Elisa Bruno
reputazione. La tutela è applicata anche sei confronti di soggetti autorizzati dall'autore ad
elaborazioni e modifiche dell'opera. Fanno eccezione le opere architettoniche: l'autore non può
opporsi a modifiche necessarie.
IL DIRITTO DI INEDITO
L'autore ha il diritto di decidere se e quando rendere pubblica la propria opera, che quindi uscirà
dalla sfera privata dell'autore per finire in quella pubblica. Il diritto di inedito non si estingue dopo
la pubblicazione dell'opera; la volontà dell'autore di mantenere l'inedito deve essere rispettata dagli
eredi dopo la sua morte.
IL DIRITTO AL RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO
L'autore può ritirare l'opera per ragioni morali, però dovrà risarcire chi ha acquistato i diritti di
riprodurre, diffondere o rappresentare l'opera. Il ritiro può limitarsi ad alcune forme di utilizzazione
o precludere qualsiasi comunicazione dell'opera. Per le opere collettive ciascun autore potrà ritirare
la propria parte; per le opere in comune sarà necessario il consenso di tutti. Per esercitare il ritiro,
l'autore dovrà comunicarlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri depositando una dichiarazione
all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Capitolo 6: i contratti artistici
LAVORO ARTISTICO E CONTRATTI
Il lavoro artistico è l'attività dell'ingegno come scultura, pittura, musica e dello spettacolo in
generale. Per spettacolo si intende una manifestazione artistica che coinvolga il pubblico per
provocarne il divertimento e l'intrattenimento. Quindi non sono lavori artistici quelli quelli che
lavorano privatamente (indossatori). Si distinguono i lavoratori tecnici e quelli creativi che sono
tutelabili dal diritto d'autore. Per lo svolgimento della professione creativa non è richiesta alcuna
iscrizione in albi. L'attività dell'artista diventa attività d'impresa quando produce un servizio:
l'artista resta tale ma viene considerato un imprenditore. La Direzione Provinciale del Lavoro può
autorizzare l'uso di minori nello spettacolo a patto che ne siano salvaguardate la sicurezza, l'integrità
psico-fisica e la frequenza scolastica.
LE SINGOLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Il lavoro dell'artista può avere due schemi: lavoro autonomo o subordinato. Il lavoro autonomo si
costituisce con un contratto d'opera, dove l'artista compie un lavoro per un corrispettivo, senza
vincolo di subordinazione verso il committente. Non sarà quindi vincolato da un datore di lavoro,
restando indipendente per orari e modalità di lavoro. Il lavoro subordinato invece prevede che
l'artista presti lavoro subordinato con retribuzione per un'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale e manuale sotto la direzione dell'imprenditore. Sarà dunque sottoposto ad orari, modi e
tempi della prestazione, busta paga. Il contratto di scrittura artistica prevalentemente è a tempo
determinato (come un film o una serie tv). Inoltre l'artista può instaurare un rapporto di lavoro
parasubordinato, caratterizzato dalla natura personale e diretta della prestazione, dalla continuità
nel tempo e dalla organizzazione del datore di lavoro.
IL CONTRATTO DI EDIZIONE
E' il contratto con il quale l'autore concede ad un editore il diritto alla pubblicazione dell'opera
dell'ingegno, per conto e a spese dell'editore stesso. I soggetti sono l'autore e l'editore. L'autore si
presta a trasferire i diritti di utilizzazione economica dell'opera già realizzata o da realizzarsi;
l'editore realizza il suo profitto dal lavoro degli altri tramite l'assunzione degli oneri di produzione e
pubblicazione. Il compenso per l'autore è costituito da una parte in base ad una percentuale
Riassunto di Elisa Bruno
calcolata sul prezzo di copertina delle copie vendute. Si potranno fare ristampe previo consenso
dell'autore. Le copie invendute potranno essere usate dall'editore in pubblicazioni sotto prezzo.
L'autore avrà diritto ad una percentuale della svendita. Sia che siano messe in svendita, sia che
siano messe al macero, l'editore dovrà dare preventiva comunicazione all'autore. Il diritto di opzione
costringe l'autore a sottoporre le proprie opere, anche future, all'editore.
IL CONTRATTO DI EDIZIONE DI TRADUZIONE
Sono contratti di traduzione a termine: l'editore può fare un numero di edizioni durante un termine
che non può andare oltre i 20 anni e per un numero minimo di esemplari da contratto. Il compenso
per l'autore è costituito da una percentuale del prezzo di copertina dei venduti. Nei contratti a
partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto ogni anno delle copie vendute.
IL CONTRATTO DI ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI
L'oggetto di tutela è la prestazione dell'artista per imprese di spettacolo. L'impresa potrebbe volere
anche il diritto di fissare la prestazione su supporto (cd o altro) oppure a diffonderla. La Direttiva
Europea riconosceva agli artisti interpreti o esecutori diritti esclusivi come autorizzare o vietare il
noleggio ed il prestito dei supporti e molto altro ancora. Questa direttiva è stata attuata in Italia con
il Decreto Legislativo 633/94 che individua le categorie di artisti interpreti ed esecutori, a cui
riconosce il potere esclusivo di: autorizzare la fissazione su supporti, la riproduzione, la
radiodiffusione, la distribuzione, il noleggio o prestito. Sarebbe perciò vietata anche la registrazione
o riproduzione dal vivo (come concerti).
IL CONTRATTO DI REGIA
Il regista si differenzia dagli altri coautori dell'opera cinematografica, perché svolge un lavoro
organizzativo ed imprenditoriale, non creativo. Tra produttore e regista c'è un contratto d'opera
intellettuale, dove il regista si impegna a prestare la propria attività lavorativa in autonomia tecnica
ed artistica, secondo il proprio estro. Tuttavia possono essergli imposte delle limitazioni per
necessità