Fondamenti di diritto per il cinema, la televisione e il format dello spettacolo
Il sistema giuridico
Il diritto e l'ordinamento giuridico
Il diritto è un sistema di regole di condotta per risolvere i conflitti che possono sorgere tra gli individui. Con queste regole, il diritto è un sistema organizzato con una gerarchia che cambia a seconda delle aree geografiche. L'ordinamento giuridico è l'insieme di regole che disciplina i rapporti tra i soggetti dell'ordinamento stesso. Una norma si dice giuridica quando possiede queste caratteristiche: positività (enuncia un interesse presente nella collettività a cui la norma si rivolge), coattività (la reazione dell'ordinamento giuridico alla violazione delle norme, le sanzioni), esteriorità (disciplina la vita di relazione e le sue modalità di svolgimento), generalità (la norma riguarda tutti gli individui), astrattezza (la legge viene dettata attraverso una serie di ipotetici fatti, non situazioni concrete).
La norma astratta e generale assicura la certezza del diritto, perché gli individui riconoscono subito le regole di condotta da seguire: stessa situazione, stesse norme. Si garantisce il principio di uguaglianza (cost, art 3). Diverso è la legge è uguale per tutti, che garantisce l'imparzialità da parte dei pubblici uffici.
Il diritto privato e il diritto pubblico
Il diritto privato regola i rapporti tra i soggetti privati in posizione di parità, il diritto pubblico regola i rapporti tra ente pubblico (Stato) e l'individuo, che si trova in soggezione di fronte al pubblico, che ha supremazia. PRIVATO: diritto civile, diritto commerciale, diritto privato del lavoro, diritto privato della navigazione; PUBBLICO: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto penale, diritto processuale, diritto ecclesiastico, diritto finanziario, diritto pubblico del lavoro, diritto pubblico della navigazione. Ma la distinzione non è netta: a volte un medesimo fatto può essere disciplinato sia da diritto privato che da pubblico. Altro elemento distintivo, le norme giuridiche: imperative per il diritto pubblico (non dipende dalla volontà dei singoli), dispositive per il privato (accordo tra le parti). Ma ci sono anche le eccezioni.
Il rapporto giuridico
È la relazione tra due soggetti disciplinata dall'ordinamento giuridico. I soggetti sono detti parti, mentre gli estranei al rapporto sono detti terzi. Ci sono soggetto attivo e passivo. Nei diritti soggettivi si distinguono diritti assoluti (diritti di un soggetto nei confronti di tutti, es. diritti reali e della personalità) e diritti relativi (potere solo nei confronti di certe persone come i diritti di credito).
Le fonti del diritto
Due significati: fonti di produzione (creazione delle norme giuridiche come parlamento e governo) e fonti di cognizione (documento che contiene la norma già formata). Gerarchia delle fonti: Costituzione (al di sopra di tutte, è rigida perché per modificarla è necessario un procedimento di revisione); norme ordinarie (sono leggi approvate dalle camere, promulgate dal PdR e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale); norme comunitarie (Trattato Istitutivo, le direttive, i regolamenti); regolamenti (fonte di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria, sono emanati da governo, provincie e regioni); consuetudini o usi (pratica non scritta di un dato comportamento, accompagnata dalla consapevolezza che sia giuridicamente obbligatorio). La gerarchia serve per individuare l'atto normativo che prevale se dovesse sorgere un contrasto tra le norme applicabili.
Il diritto d'autore
È costituito dalle norme giuridiche che tutelano le opere dell'ingegno di carattere creativo. Il diritto d'autore ha tutela giuridica più ampia, prevede molti diritti di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali d'autore) e diritti a tutela della personalità dell'autore (diritti morali). Il copyright invece è un'espressione degli ordinamenti giuridici di GB e USA, che si definiscono di common law, in contrapposizione a quelli dell'Europa, di civil law; è tradotto come diritto di copia, una protezione che privilegia lo sfruttamento commerciale dell'opera da parte dell'autore. In Italia per il diritto d'autore c'è la Legge 22 aprile 1941 n 633, che negli anni ha subito delle modifiche.
La norma internazionale
Ci sono diverse convenzioni per uniformare la tutela del diritto d'autore (art 27 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, art 15 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali).
Il diritto d'autore
Cenni storici
Il diritto d'autore trova tutela giuridica solo nell'età moderna, con l'invenzione della stampa a caratteri mobili. In Italia la Legge 2337 del 25 giugno 1865 disciplina organica del diritto d'autore. Nel 1882 fondata la SIAE ad opera di artisti come Giuseppe Verdi. Il 22 aprile 1941 viene adottata la Legge 633 che ancora oggi costituisce la normativa di riferimento per il diritto d'autore (ma le sono state apportate modifiche negli anni per aggiornarsi, come la legge antipirateria). Negli ultimi anni si è revisionata la legge italiana sul diritto d'autore per adeguarla ai mutamenti della società.
L'oggetto
Art 1 legge 633/1941: protette opere dell'ingegno di carattere creativo come letteratura, musica, arti figurative, teatro, cinema, architettura. Due caratteristiche: creatività e esteriorizzazione. Il carattere creativo a sua volta si fonda su originalità (l'opera deve essere il frutto di un lavoro intellettuale e deve portare la personalità dell'autore) e la novità (elementi che distinguano l'opera dalle altre in senso oggettivo, e come apporto singolare dell'autore stesso in senso soggettivo). L'esteriorizzazione è necessaria all'idea creativa per essere comunicata a terzi: è tutelata non l'idea, ma la forma espressiva. Infine, deve appartenere ad una determinata categoria culturale: l'art. 2 della legge 633/41 individua 10 categorie. Inoltre sono tutelabili altre forme di creatività come il format televisivo, giornale online, tesi, soggetto cinematografico, catalogo merci, programma televisivo, ricettario, pubblicità.
L'autore
Il diritto d'autore viene acquisito autonomamente dall'autore. Dal punto di vista giuridico l'autore acquisisce i diritti e lo sfruttamento dell'opera, assieme alla facoltà di impedire a terzi lo sfruttamento. La legge 633/41 prevede anche alcune figure caratterizzate da una pluralità di soggetti. L'opera collettiva è realizzata da più persone e riunita in un'unica opera per contributi didattici o politici o scientifici. Ci sono due categorie di soggetti: il coordinatore (colui che pianifica) e i singoli collaboratori (portano il contributo); solo il primo viene considerato autore dell'opera collettiva, gli altri può utilizzare solo il proprio apporto individuale. L'opera composta ha più autori con contributo autonomo, ma ha una maggiore organicità e unicità (opere cinematografiche). L'opera in comunione è il contributo di più autori ai quali appartiene la titolarità del diritto d'autore (articolo).
La SIAE
È l'ente che tutela le opere dell'ingegno e i diritti connessi con autori, sia in Italia che all'estero. È l'intermediario tra creatore e utilizzatore delle opere. Prima era ente di diritto pubblico, poi è diventata ente di diritto pubblico economico a base associativa. È articolata in una direzione generale e 5 divisioni. Sono di competenza della SIAE la concessione di autorizzazioni per l'uso economico di opere protette e la riscossione e divisione dei soldi che derivano dall'uso delle opere. Si può essere soci oppure richiedere solo la tutela. Gli autori possono o iscriversi o usare il mandato. Nel primo caso l'autore ha diritti ed obblighi; ha una durata associativa di 4 anni rinnovabili. Con l'iscrizione l'associato non può gestire autonomamente i diritti sulle proprie opere. Possono iscriversi le persone fisiche o giuridiche italiane o europee che siano titolari di diritti d'autore e che siano autori. Nel secondo caso, con il rapporto di mandato possono affidare la tutela dei propri diritti alla SIAE autori che non vogliano un rapporto associativo oppure cittadini non appartenenti all'UE.
La SIAE segue 5 sezioni:
- Sezione lirica (opere liriche, balletti, oratori);
- Sezione musica (brani di opere liriche, balletti, oratori, operette, composizioni sinfoniche, composizioni musicali compresi i testi letterari);
- Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R., come opere drammatiche, operette, riviste);
- Sezione opere letterarie e arti figurative (O.L.A.F., opere letterarie e opere delle arti visive come scultura, pittura, grafica, fotografia, computer art);
- Sezione cinema (opere cinematografiche i simili, come serial, filmtv, miniserie, soap, sitcom, film, doc, cartoni).
Nel 2000 si amplia la legge, la SIAE deve rilasciare il bollino che il produttore delle opere protette deve applicare (anti pirateria). L'uso del contrassegno SIAE è regolamentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n 31/2009.
I singoli settori oggetto della tutela
Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose
Sono protette le opere scritte o orali letterali come romanzi, racconti od opere scientifiche e didattiche, le quali sono novità non per il contenuto, ma per la descrizione ed illustrazione del principio scientifico stesso. Idem per opere religiose e drammatiche.
Opere e composizioni musicali
Sono protette forme di espressione musicale con o senza testi, registrazioni di brani, musica di accompagnamento, colonne sonore, operette o melodrammi. La legge tutela anche le variazioni di una preesistente composizione. Per l'originalità, è protetta la melodia creata dall'autore sulla base di un ritmo che egli ha scelto come suo stile. La nascita del diritto d'autore coincide con il momento in cui la musica viene fissata su un supporto. La rete è un mercato illimitato e la licenza SIAE per la musica deve essere ottenuta prima quando l'uso della musica in internet avviene: portali internet contenenti canali tematici musicali, siti che offrono musica in streaming (web radio, web tv), siti creati dagli artisti stessi per la promozione, siti di telefonia mobile, siti di vendita di file musicali mediante downloading. L'autorizzazione viene rilasciata ai content provider, i responsabili editoriali del sito, che possono: riprodurre le opere tramite caricamento dei file nella banca dati, diffondere su internet e servizi on demand, mettere le opere a disposizione del pubblico tramite il downloading. Spetta solo all'autore di autorizzare tutto.
Opere coreografiche e pantomimiche
L'arte di comporre balletti e danze ideandone le figure ed i movimenti del corpo. Deve sempre contenere l'elemento dell'originalità. Si può depositare la coreografia alla SIAE fissandola su un supporto materiale; oltre a questo, il coreografo per poter usare i diritti connessi alla coreografia, deve ottenere l'utilizzazione scritta dal musicista per la musica. Senza questa autorizzazione il coreografo perde i propri diritti sull'opera e il compenso andrà al musicista. Idem per la pantomima.
Opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione e arti similari
Per queste opere il supporto materiale non è solo il mezzo, ma l'opera stessa: si forma un corpo unico tutelato giuridicamente. L'opera acquista un maggior valore nel tempo, quando l'autore diventa famoso e le sue opere vanno rivalutate sul mercato. Inoltre, le copie delle opere, riprodotte dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono originali se numerate e firmate.
I disegni e le opere dell'architettura
Dagli anni 90 si tutelano anche le opere architettoniche. I compiti relativi sono stati affidati alla DARC (Direzione Generale dell'Architettura e delle Arti Contemporanee): all'interno di questa struttura c'è un Servizio Architettura e Urbanistica, che opera per la promozione e la tutela dell'architettura contemporanea. L'opera è o il disegno tecnico o la sua realizzazione. Un problema sta nel conflitto tra proprietario ed autore, ma prevale il primo piuttosto che l'architetto-autore. Solo nel caso in cui all'opera sia riconosciuto un valore artistico spetta all'autore studio e modifiche.
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