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Lineamenti di tutela del copyright

Capitolo 1. Il sistema giuridico

1.1 Il diritto e l'ordinamento giuridico

Il diritto è un sistema di regole di condotta per la soluzione di conflitti che possono sorgere tra gli uomini, al fine di garantire una pacifica convivenza nella società civile. Esso è un sistema organizzato, nel quale viene stabilita una gerarchia tra gli interessi in conflitto, che muta nel tempo e nello spazio, diversificandosi in base ad aree geografiche diverse. È quel complesso di regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento giuridico stesso, nonché l’apparato che disciplina gli strumenti funzionali all’osservanza di tali regole. L’ordinamento è composto dalle singole regole di condotta, denominate norme giuridiche.

Una norma giuridica si definisce tale quando possiede alcune precise caratteristiche:

  • Positività: una norma è detta positiva quando enuncia un interesse effettivamente vigente nella collettività a cui la norma stessa si rivolge.
  • Coattività: una norma è detta coattiva quando la violazione degli obblighi da essa posti comporta delle particolari reazioni, dette sanzioni.
  • Esteriorità: una norma è detta esteriore in quanto disciplina la vita di relazione e le sue modalità di svolgimento.
  • Generalità: una norma è detta generale in quanto riguarda tutti gli individui senza alcuna distinzione.
  • Astrattezza: una norma è detta astratta in quanto non viene dettata per specifiche situazioni concrete, ma attraverso una serie ipotetica di fatti, mediante previsioni teoriche di un determinato comportamento oggetto di regolamentazione giuridica.

La norma astratta e generale assicura la certezza del diritto, in quanto i singoli individui sono in grado di conoscere anticipatamente le regole di condotta a cui devono attenersi. La precostituzione delle regole assicura l’uniformità delle soluzioni adottate garantendo l’applicazione delle stesse norme giuridiche a fronte della medesima situazione concreta. Il nostro ordinamento in questo modo garantisce il cosiddetto principio di uguaglianza, garantito all’articolo 3 della Costituzione italiana.

Dal principio di uguaglianza va distinto il principio per cui la legge è eguale per tutti, ispirato al principio in virtù del quale i pubblici uffici devono rispettare il criterio di imparzialità (art. 97 della Costituzione), ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati. Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla Corte Costituzionale, che può dichiarare l’illegittimità di una norma avente forza di legge quando ritenga irragionevole o incongruente o contraddittoria o arbitraria una differenziazione normativa di situazioni che, in realtà, siano omogenee, ovvero un’assimilazione di trattamento nei confronti di situazioni che, in realtà, siano diverse.

1.2 Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto si divide in due grandi sistemi di norme:

  • Diritto pubblico: regola i rapporti giuridici ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico, nei quali l’individuo si trova in una situazione di soggezione di fronte a un potere pubblico, dotato di strumenti di supremazia. Esso comprende il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto penale, il diritto processuale, il diritto ecclesiastico, il diritto pubblico del lavoro, il diritto finanziario e il diritto pubblico della navigazione. Le norme giuridiche afferenti al diritto pubblico sono imperative, in quanto non sono derogabili dalla volontà dei singoli, poiché poste a tutela di un interesse superiore e pertanto ritenuto prevalente rispetto alla volontà dei privati.
  • Diritto privato: disciplina i rapporti tra soggetti privati che si trovano in una posizione di parità, gli individui o enti che si confrontano secondo le norme privatistiche, operando cioè su di un piano di eguaglianza. Il diritto privato comprende il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto privato del lavoro ed il diritto privato della navigazione. Le norme di giuridiche afferenti al diritto privato sono dispositive, in quanto sono normalmente derogabili dalla volontà dei singoli o dall’accordo tra le parti.

La distinzione non è sempre così netta: enti pubblici possono infatti utilizzare norme di diritto privato per disciplinare rapporti che rientrano nella sfera delle relazioni sociali (una Università potrà affittare dei locali da un privato, secondo le norme sulla locazione). Un privato, al contrario, potrà sottostare a regole di diritto pubblico laddove svolga attività di rilievo pubblico (nel tenere una lezione presso un istituto scolastico, un privato viene investito di una particolare funzione pubblica e pertanto verrà tutelato con particolare rigore da eventuali interruzioni o atti di turbativa). A volte un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato sia da norme di diritto pubblico: l’investimento di un pedone da parte di un automobilista può far scattare sia la sanzione penale per lesioni colpose, sia la sanzione civile del risarcimento del danno. Inoltre, possono anche aversi norme di diritto pubblico suscettibili di deroga e norme di diritto privato imperative. Ad esempio, l’articolo 147 del Codice civile, secondo cui “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole”, oppure la norma sulla nullità del contratto per illiceità della causa (articolo 1343 del Codice civile). Ad esempio, se un individuo che si impegni contrattualmente ad uccidere una persona per conto di un soggetto, dietro pagamento di un corrispettivo, non potrà pretendere il pagamento del compenso pattuito, nel caso di inadempienza del debitore. Il contratto sarà infatti nullo per illiceità della causa e pertanto l’accordo risulterà come se non fosse mai esistito (effetto della nullità).

1.3 Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti disciplinata dall’ordinamento giuridico. I soggetti tra i quali intercorre il rapporto giuridico sono detti parti dello stesso, mentre tutti gli altri soggetti estranei al rapporto sono detti terzi. Nel rapporto giuridico si distinguono quindi un soggetto passivo, al quale una norma giuridica impone un determinato comportamento, ed un soggetto attivo, nel cui interesse la norma giuridica è stata formulata.

Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse e realizza la più ampia protezione dell’interesse del singolo. Nella categoria dei diritti soggettivi, si distinguono:

  • Diritti assoluti: sono riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti e garantiscono al titolare un potere che egli può far valere rispetto alla generalità dei consociati. Ai diritti assoluti appartengono i diritti reali (cioè i diritti su una cosa) attribuendo al titolare una signoria, piena (proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui), su un bene e i diritti della personalità, ossia i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana (diritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’immagine, alla riservatezza, all’onore, ecc.).
  • Diritti relativi: assicurano al titolare un potere che può essere fatto valere solo nei confronti di una o più persone determinate. Ai diritti relativi appartengono i diritti di credito, cioè i diritti ad una prestazione avente valore economico. Ad esempio, se si concede in prestito una somma di denaro ad una persona, il diritto alla restituzione della somma dovrà essere esercitato soltanto nei confronti di quella determinata persona.

I soggetti possono vantare interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le norme che regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni non attribuiscono al singolo veri e propri diritti soggettivi, perché quelle norme sono destinate soltanto a disciplinare l’attività pubblica; i consociati, però, vantano un interesse all’osservanza da parte degli organi preposti di tutte le norme dettate per il funzionamento dei pubblici poteri. Il privato, cioè, pur non trovandosi su di un piano di parità, potrà comunque, in caso di violazioni di tali norme, protestare, segnalando l’irregolarità, anche se non avrà un potere in intervento a tutela dei propri diritti.

1.4 Le fonti del diritto

L’espressione fonti del diritto contiene due distinti significati:

  • Fonti di produzione: sono i modi di formazione (di creazione) delle norme giuridiche. In questo primo significato, le fonti sono sia gli organi che pongono in essere le norme (parlamento, governo, ecc.), sia i procedimenti con i quali vengono di fatto formate e predisposte le singole norme.
  • Fonti di cognizione: si fa riferimento al documento che contiene la norma giuridica già formata, classificato in modo diverso a seconda dell’organo costituzionale che ha formato il documento (fonti di rango costituzionale, leggi, regolamenti, ecc.).

Le fonti del diritto sono classificate secondo un preciso ordine gerarchico:

  • Costituzione: legge fondamentale della Repubblica, si trova in una posizione sovraordinata in confronto alle altre fonti ed è definita Costituzione rigida, in quanto per la modifica della stessa è necessario lo speciale procedimento di revisione costituzionale regolato dagli articoli 138 e seguenti.
  • Norme ordinarie: aventi forza di legge, sono atti normativi approvati da entrambe le camere, promulgati dal Presidente della Repubblica ed infine pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  • Norme comunitarie: sono ad un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno, e tra le stesse si distinguono il Trattato istitutivo, le direttive – che necessitano di una legge interna di conversione affinché possano ritenersi applicabili all’interno degli Stati membri – ed i regolamenti, che sono direttamente applicabili e vincolanti in ogni Stato membro, prevalendo su contrastanti disposizioni della legislazione nazionale, anche se posteriore.
  • Regolamenti: sono una fonte di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria, emanati dal Governo o da altre autorità come le Regioni o le Province.
  • Consuetudini o usi: sono all’ultimo livello della gerarchia delle fonti e consistono in una pratica non scritta costante ed uniforme di un dato comportamento, accompagnata dalla consapevolezza che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

La gerarchia tra le fonti è utile laddove sorga un contrasto tra le norme applicabili; la subordinazione gerarchica è uno dei criteri per individuare l’atto normativo che prevale.

1.5 Il diritto d'autore

Il diritto d'autore è costituito dalle norme giuridiche che disciplinano e tutelano le opere dell’ingegno di carattere creativo. Esso va distinto dal copyright, espressione propria degli ordinamenti giuridici di Gran Bretagna e Stati Uniti, che si definiscono di common law, in contrapposizione agli ordinamenti dell’Europa continentale, come quello italiano, che si definiscono di civil law. Il diritto d’autore prevede una tutela giuridica più ampia rispetto al copyright, in quanto prevede una vasta sfera di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno (diritti patrimoniali d’autore) unitamente ad una serie di diritti a tutela della personalità dell’autore (diritti morali). Il copyright, per contro, è una forma di protezione che privilegia lo sfruttamento commerciale dell’opera, da parte dell’autore stesso o di colui che nella veste di committente investe nella produzione e commercializzazione dell’opera stessa.

In Italia, il testo legislativo di riferimento per il diritto d’autore è la Legge 22 aprile 1941, n. 633, che ha ad oggetto la tutela delle opere appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema e ha subito nel corso degli anni importanti modificazioni e integrazioni. Tra le innovazioni più importanti, si ricordano:

  • Decreto Legislativo n. 518/1992 – Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica per i programmi per elaboratore.
  • Decreto Legislativo n. 154/1997 – Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
  • Decreto Legislativo n. 169/1999 – Attuazione della direttiva 96/9/CEE relativa alla tutela giuridica della banche dati.
  • Legge 248/2000 – Nuove norme di tutela del diritto d’autore.
  • Decreto Legislativo n. 95/2001 – Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
  • Decreto Legislativo n. 68/2003 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
  • Decreto Legislativo n. 140/2006 – Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
  • D.P.R. 275/2007 – Diritto di seguito.
  • Decreto Legislativo n. 62/2008 e 63/2008 – Riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  • Legge 48/2008 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica.
  • Legge 2/2008 – Riforma della SIAE e del libero utilizzo via internet per finalità didattiche e scientifiche di immagini e musiche a bassa risoluzione.
  • Decreto Legislativo n. 30/2005 – Codice della proprietà industriale.

1.6 La normativa internazionale

In ambito internazionale, molteplici fonti richiamano direttamente o indirettamente il diritto d’autore e molteplici Convenzioni sono state predisposte allo scopo di uniformare la tutela del diritto d’autore nei vari Stati, anche non appartenenti all’Unione Europea:

  • Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: “ogni uomo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di usufruire delle arti, del progresso scientifico e dei suoi benefici”.
  • Articolo 15 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali: “ogni uomo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica o artistica della quale egli sia l’autore.
  • Convenzione di Berna (9 settembre 1886): protezione delle opere letterarie e artistiche, cui l’Italia ha aderito Legge di ratifica 399/78).
  • Convenzione Universale sul diritto d’autore (6 settembre 1952): cui l’Italia ha aderito con Legge di ratifica 923/56).
  • Convenzione sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (26 ottobre 1961): cui l’Italia ha aderito con Legge di ratifica 886/73).
  • Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite (21 maggio 1974): cui l’Italia ha aderito con Legge di ratifica 762/97.
  • WIPO Copyright Treaty – WCT (1971).
  • Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (1994).
  • WIPO Performances and Phonograms Treaty – WPPT (1996).
  • Trattato OMPI sul diritto d’autore e sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e di produttori di fonogrammi (Conferenza diplomatica di Ginevra, 1966).

Capitolo 2. Il diritto d'autore

2.1 Cenni storici

Il diritto d’autore trova riconoscimento e tutela giuridica a partire dall’età moderna, quando l’invenzione della stampa a caratteri mobili consentì di riprodurre infinite copie di un medesimo testo scritto. Negli ultimi decenni del Quattrocento nella Repubblica di Venezia fu ideato lo strumento dei privilegi a favore degli editori e degli stampatori, il quale venne poi esteso anche all’autore dell’opera di ingegno. Il sistema dei privilegi comprendeva il diritto esclusivo di stampare e commercializzare l’opera per un determinato periodo di tempo e fu adottato fino alla fine del Settecento.

Nel 1709, per concedere maggiore protezione all’autore dell’opera, la Regina Anna di Inghilterra concesse uno statuto denominato An act for encouragement of learning, con cui venne attribuito agli autori il copyright (diritto di copia o diritto che viene esercitato sulla/e copia/e).

In Italia, la disciplina organica del diritto d’autore ha conosciuto numerosi passaggi:

  • Legge n. 2337 del 25 giugno 1865, poi formulata nel Testo Unico n. 1012 del 1881, rimasto in vigore fino al 1925 (Regio Decreto Legge n. 1950 del 7 novembre 1925 sul diritto d’autore, convertito nella Legge n. 562 del 18 marzo 1926).
  • Nel 1882, fondazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ad opera di alcuni artisti. Esa tutela ancora oggi il diritto d’autore.
  • Adozione della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, che con il relativo regolamento attuativo n. 1369 del 18 giugno 1942 costituisce ancora oggi la normativa di riferimento in materia di diritto d’autore. L’emanazione di tale nuova legge conseguiva alla necessità di adeguare la normativa interna a quella internazionale, a seguito della ratifica da parte dello Stato italiano della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928. Negli ultimi decenni, sono state effettuate importanti modifiche alla Legge 633/41, per la necessità di armonizzare il sistema normativo interno a quello internazionale.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giox1988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di diritto per il cinema, la televisione e il format dello spettacolo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Porcari Marco.
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