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La tutela dell’opera fotografica con carattere creativo è operante qualora il fotografo non si sia limi-
tato alla mera riproduzione della realtà, ma abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio
gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni. Le opere fotografiche sono
individuate all’articolo 2 n.7 della Legge 633/41. I diritti di utilizzazione economica dell’opera foto-
grafica durano sino a settanta anni dopo la morte dell’autore.
Per quanto riguarda le fotografie, la Legge 633/41 riconosce comunque all’autore alcuni diritti e-
sclusivi di utilizzazione economica dell’opera, agli articoli 87 e seguenti: il diritto esclusivo di ri-
produzione e il diritto esclusivo di diffusione e spaccio. Il fotografo ha inoltre il diritto che gli e-
semplari della fotografia rechino le seguenti indicazioni: il nome del fotografo, della ditta per cui
egli lavora o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore
dell’opera d’arte fotografata.
La legge prevede alcune limitazioni all’esercizio dei diritti connessi alla fotografia:
• Per le fotografie che riproducono opere d’arte, l’utilizzazione è subordinata al consenso dell’au-
tore dell’opera riprodotta;
• La cessione del negativo della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti
esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio, sempre che tali diritti spettino al cedente;
• La riproduzione di fotografie nelle opere scientifiche o didattiche, è lecita previo pagamento di
un equo compenso al fotografo o avente causa e con l’obbligo della citazione del nome del foto-
grafo e dell’anno di produzione della fotografia;
• La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici concernenti persone o fatti
di attualità o aventi comunque pubblico interesse, è lecita previo pagamento di un equo com-
penso;
• La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende la ces-
sione dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.
Per le fotografie realizzate su commissione, se l’opera è stata ottenuta nell’adempimento di un con-
tratto di lavoro, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente, quando si tratti di foto-
grafia di cose in possesso del committente medesimo, fatto salvo il pagamento a favore del fotogra-
fo. Il diritto esclusivo sulle fotografie ha la durata di venti anni dalla realizzazione della fotografia
stessa. Le immagini fotografiche possono essere trasferite su personal computer ed essere facilmen-
te modificate attraverso una specifica elaborazione elettronica. Colui che intende modificare grafi-
camente una foto e/o riprodurla deve richiedere il consenso dell’autore, mentre nell’ipotesi di un’
opera fotografica già modificata, ai coautori.
3.7.2 Il ritratto fotografico
Gli articoli 96 e 97 della Legge 633/41 dettano una particolare disciplina per il ritratto. Ciascun in-
dividuo è titolare del diritto avente ad oggetto il proprio ritratto e la sua immagine non può essere
utilizzata, esposta, riprodotta o messa in commercio senza il suo consenso, salvo nei casi stabiliti
dalla legge, come la riproduzione giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici, culturali, o collegata a fatti, avveni-
menti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può essere esposto o
messo in commercio se pregiudica l’onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritrat-
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ta. Il ritratto della persona gode di una specifica tutela ai sensi dell’articolo 10 del Codice Civile in
materia di abuso dell’immagine altrui: nel caso in cui l’immagine venga utilizzata con pregiudizio
al decoro e alla reputazione, il titolare può ricorrere all’autorità giudiziaria e richiederne la cessazio-
ne dell’utilizzo, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. Quando il ritratto viene eseguito su com-
missione, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai
suoi successori, senza il consenso del fotografo (diritto di utilizzazione). A quest’ultimo sarà co-
munque dovuto un equo compenso da parte di chi utilizza dal punto di vista commerciale la produ-
zione (articolo 98). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve inoltre essere
indicato. Dopo la morte della persona ritratta, per l’utilizzo della sua immagine, sono da valutare
eventuali disposizioni testamentarie, in mancanza delle quali occorre il consenso dei parenti più
prossimi, degli ascendenti o discendenti fino al quarto grado.
3.7.3 Fotografia e privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla Legge 675/96, ha rinvenuto uno viola-
zione della privacy in capo al fotografo che realizzi riproduzioni e ingrandimenti da originali foto-
grafici qualora, al momento degli scatti, non dichiari la propria identità e l’effettivo utilizzo delle
immagini. Il Garante, precisando che il fotografo non professionista è tenuto a dichiarare la propria
identità e ad informare l’interessato sull’utilizzo che intende fare dei suoi dati personali o delle im-
magini che lo riguardano, ritiene quindi integrata una violazione delle norme sulla privacy. Il foto-
grafo che riceve il materiale da sviluppare, ha l’obbligo di informare il cliente, anche oralmente, sin
dal momento della consegna, dei diritti che la legge sulla privacy gli riconosce, nonché delle opera-
zioni che saranno effettuate sulle sue foto; se le immagini contengono informazioni che possono ri-
velare stato di salute, abitudini sessuali, inclinazioni politiche, deve essere prestato il consenso scrit-
to del cliente. Per fotografie riprodotte senza autorizzazione, il titolare del diritto ha a disposizione
sia la tutela civile (misure inibitorie e/o risarcimento del danno), sia la tutela penale. La tutela del
diritto d’autore è estesa anche alla fotografia digitale e pubblicata su internet, con una totale equipa-
razione tra negativo, dischetti e le nuove unità di memoria.
3.8 I programmi per elaboratore
Con il Decreto Legislativo 518/1992, i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, pur-
ché originali, sono stati inseriti nell’ambito dell’oggetto di tutela prestata dalla legge sul diritto d’
autore. Lo sviluppo tecnologico ha consentito un evidente miglioramento delle tecniche di realizza-
zione pratica delle opere dell’ingegno, nonché la messa a punto di nuovi strumenti atti alla creazio-
ne intellettuale come programmi per elaboratori ed opere multimediali, che hanno reso necessario
un ammodernamento del sistema normativo.
3.9 Le banche dati
La Legge 633/41 assicura altresì la tutela della banca dati, intesa come raccolta di opere, dati, in-
formazioni o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed accessibili
individualmente mediante mezzi elettronici o in altri modi. Perché la banca dati sia tutelabile, oc-
corre che l’autore o compilatore abbia applicato un criterio originale di raccolta delle informazioni,
indipendentemente dalle caratteristiche espressive delle singole opere contenute nella banca dati.
Tale tutela è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’attuazione della Direttiva 96/9/CE, ad o-
pera del Decreto Legislativo 169/1999. Le medesime condizioni sembrano ravvisarsi nell’ipotesi di
un archivio creato in un sito web, all’autore del quale saranno pertanto estesi i diritti di cui all’arti-
colo 64 quinquies Legge 633/41, riconosciuti espressamente all’autore di una banca dati: il diritto
esclusivo di eseguire o di autorizzare la riproduzione temporanea o permanente, la distribuzione, la
vendita e la presentazione della banca dati. Nel caso in cui la raccolta contenga altre opere dell’in-
gegno, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione al loro utilizzo, prima di includere le stesse nella ban-
ca dati, così come i dati inseriti non dovranno violare la privacy ed i diritti dei terzi. All’interno del-
la categoria si distinguono le banche dati elettroniche, intese come opere realizzate mediante l’uso
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dell’elaboratore elettronico e fruibili soltanto con strumenti informatici.
3.10 L’industrial design
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 95/2001, le opere dell’industrial design non
trovavano una specifica tutela nell’ambito del diritto d’autore, in quanto non venivano autonoma-
mente considerate come opere dell’ingegno, ma solamente opere applicate all’industria e proteggi-
bili mediante lo strumento del brevetto. La Direttiva 98/71/CE in materia di disegni e modelli, at-
tuata nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo sopracitato, ha dettato una nozione unitaria
di disegno e modello industriale, rielaborandone i requisiti di proteggibilità, il contenuto della tute-
la, le cause di nullità dei brevetti e i rapporti tra la tutela brevettuale e le altre forme di protezione.
L’articolo 17 della Direttiva stabilisce infatti: I disegni e modelli protetti come disegni e modelli re-
gistrati in uno Stato membro o con effetti di uno Stato membro a norma della presente direttiva so-
no ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Sta-
to fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in qualsiasi forma. Ciascu-
no Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa,
compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.
L’articolo 2 comma 10 della Legge 633/41 tutela le opere di disegno industriale che presentino per
sé carattere creativo e valore artistico. Anche il Codice della Proprietà Industriale ha ribadito questa
forma di tutela a favore di tali opere, che pertanto si affianca, e non è più in contrasto, a quella offer-
ta dalla registrazione del design come modello o disegno industriale (articolo 44 CPI).
Le opere di industrial design rappresentano un settore di produzione creativa autonomo, tutelato in
relazione alle proprie caratteristiche. L’estro inventivo del designer vive delle numerose riproduzio-
ni del modello iniziale e non è racchiuso in un unico esemplare, come avviene per le opere d’arte.
La Legge 46/2007 di conversione del Decreto Legge 10/2007, ha introdotto rilevanti modifiche alla
durata garantita dalla Legge 633/41 per le opere ed i modelli del disegno industriale. Il nuovo ter-
mine di durata del diritto d’autore relativamente alle opere