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ONCORSO MEDIANTE OMISSIONE
Anche un comportamento omissivo può contribuire a realizzazione di un reato da parte di altri.
Due requisiti:
sussistenza di una posizione di garanzia (obbligo giuridico di impedire la commissione di un reato)
• omissione come condizione necessaria per la commissione del reato da parte dell’autore (accertare nel
• concreto se la realizzazione dell’azione doverosa avrebbe sventato il reato)
10.15 CONCORSO NELLE CONTRAVVENZIONI
La disciplina sul concorso (art. 110) si applica alle contravvenzioni:
- necessariamente dolose
- in concreto commesse con dolo
- secondo alcuni anche in quelle colpose, allargando applicazione dell’art. 113 sui delitti colposi, ma in
realtà non c’è bisogno di guardare quello perché solo per il delitto è necessario dare rilevanza ANCHE
alla colpa, mentre per le contravvenzioni è già data
10.16T RATTAMENTO SANZIONATORIO DEI CONCORRENTI
Art. 110, rubricato ‘Pena per coloro che concorrono nel reato’: quando più persone concorrono nel
medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.
La pena per l’autore e per il partecipe (che sia istigatore o agevolatore) va individuata entro una comune
cornice edittale, prevista per il reato realizzato in concorso [≠ codice Zanardelli] che non significa che tutti
saranno soggetti alla stessa pena, ma solo alla stessa pena-base.
La pena base verrà poi commisurata in base a vari criteri di commisurazione ex art. 133:
- eventuali aggravanti: posizione di preminenza, ruolo di spicco nella preparazione o esecuzione del
reato, sfruttamento dell’altrui debolezza, istigazione di un non imputabile ecc. 55
- eventuali attenuanti (speculari alle aggravanti)
- opera di minima importanza (art. 113)
Per quanto riguarda la comunicabilità di tali circostanze aggravanti o attenuanti (art. 118):
- non sono comunicabili le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti:
i motivi a delinquere
• intensità del dolo
• grado della colpa
• inerenti alla persona del colpevole (imputabilità e recidiva)
•
- sono comunicabili: le circostanze non menzionate all’art. 118, quindi:
le aggravanti e attenuanti secondo la disciplina dell’art. 59
• il recesso attivo (attenuante ex art. 56)
• la determinazione della persona sotto autorità, direzione o vigilanza (aggravante ex art. 112)
•
10.17D
ESISTENZA VOLONTARIA E RECESSO ATTIVO
Si discute su configurazione della desistenza volontaria del partecipe:
- tesi rigorista seguita per molto dalla giurisprudenza: necessità di tenere condotta successiva a quella di
partecipazione tale da neutralizzare quella degli altri
- tesi più sensata e oggi seguita: sufficiente la neutralizzazione degli effetti del proprio apporto
causale
Per quanto riguarda invece il recesso attivo, è necessario impedimento dell’evento.
10.18C
OOPERAZIONE NEL DELITTO DOLOSO
Finora abbiamo sempre parlato di concorso doloso in fatto preveduto dalla legge come delitto doloso.
MA esiste anche il concorso colposo.
Art. 113: Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna
di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni
stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112.
Funzione incriminatrice: intende dare rilevanza penale anche a:
- delitti colposi di evento a forma vincolata: per punire anche chi contribuisce a cagionare un evento
causato da condotta colposa di un autore
- delitti colposi di mera condotta
- NO delitti colposi di evento a forma libera, dove la stessa norma incriminatrice di parte speciale
attribuisce rilevanza a qualsiasi comportamento umano colposo che abbia fornito contributo al
verificarsi dell’evento
Funzione di disciplina sanzionatoria: trovano applicazione sia aggravanti ex art. 111, sia attenuanti ex art.
114 specie la circostanza attenuante del contributo di minima importanza.
11C ONCORSO APPARENTE DI NORME E CONCORSO DI REATI
11.1 P ROBLEMA
Talora con una sola azione o omissione o pluralità di azioni o omissioni si integrano più figure legali di reato.
Per risolverlo bisogna capire la natura del rapporto tra le norme e il numero di azioni o omissioni.
Unica azione Pluralità di azioni
Unica norma applicabile Concorso apparente di norme Antefatto e postfatto non punibili
Più norme applicabili Concorso formale di reati Concorso materiale di reati 56
) C
A ONCORSO APPARENTE DI NORME
11.2 D
UE IPOTESI DI CONCORSO APPARENTE DI NORME
unità di fatti concreti penalmente rilevanti: unica azione o omissione riconducibile a pluralità di norme,
• unica applicabile
pluralità di fatti concreti penalmente rilevanti: più azioni omissioni, ciascuna riconducibile ad una
• norma, una sola applicabile (conseguenza che uno dei fatti antecedenti o susseguenti resti impunito)
11.3 U :
NICO FATTO CONCRETO CRITERI DI RISOLUZIONE DEL CONCORSO DI NORME
11.3.1 Criterio di specialità
Unico criterio espressamente previsto, enunciato all’art. 15: Quando più leggi penali o più disposizioni della
medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito ( caso di applicabilità di
entrambe le norme, quindi concorso formale di reati, unica eccezione).
La norma speciale prevale, nell’applicazione, sulla norma generale.
Si ha una norma speciale rispetto a un’altra quando descrive un fatto che presenta tutti gli elementi del fatto
contemplato nell’altra, che è norma generale, e in più degli elementi specializzanti, come:
- un elemento che specifica un elemento del fatto previsto dalla n.g. (specialità per specificazione)
- un elemento che si aggiunge a quelli previsti nella n.g. (specialità per aggiunta)
A volte invece un elemento del fatto è ritagliato dalla norma generale non per andare a costituire una
fattispecie autonoma, ma una circostanza aggravante o attenuante.
Se legislatore non avesse previsto o cessasse di prevedere un’ipotesi speciale di reato o di circostanza di
reato, allora troverebbe applicazione la norma generale.
La dottrina ha poi aggiunto altre ipotesi di specialità, considerandole sempre entro l’art. 15:
- ricomprensione in due norme con strutture diverse del medesimo fatto concreto (specialità in
concreto), in cui si dovrebbe applicare la norma che preveda sanzione più grave contestatissimo
- casi in cui due norme descrivono fatti di reato con alcuni elementi comuni e altri elementi generali e
speciali rispetto ai corrispondenti nell’altra (specialità reciproca o bilaterale) contestatissimo
La giurisprudenza ha invece cercato di restringere l’applicazione del criterio, interpretando la formula
stessa materia come stesso bene giuridico; la giurisprudenza più recente ha invece affermato che stessa
materia è sì comprensiva dell’identità del bene giuridico tutelato, ma con qualcosa in più, richiedendo un
confronto strutturale tra fattispecie astratte mediante comparazione degli elementi costitutivi.
11.3.2 Criterio di sussidiarietà
La norma principale prevale, nell’applicazione, sulla norma sussidiaria.
Si ha una norma sussidiaria rispetto a un’altra, la norma principale, quando quest’ultima tutela un bene
ulteriore o reprime un grado di offesa più grave rispetto allo stesso bene.
Non è un criterio enunciato in via generale, ma che si riscontra:
sussidiarietà espressa: nell’inserimento nelle norme di formule come:
• - qualora il fatto non costituisca più grave reato…
- fuori dal caso indicato nel’art. x…
sussidiarietà tacita: nel rapporto di rango tra una norma e l’altra, dove una offenda, oltre al bene offeso
• dall’altra, anche un bene di rango superiore (es. strage e incendio)
11.3.3 Criterio della consunzione o assorbimento
Ideato dalla dottrina e visto in modi diversi. Ha ristretto campo applicativo, perché individua i soli casi in cui
la commissione di un reato è strettamente funzionale a un altro più grave reato.
Tale principio trova applicazione in: 57
reato complesso ex art. 84: Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge
• considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che
costituirebbero, per se stessi, reato.
Questa norma sembrerebbe inutile dato che già esiste il criterio di specialità, per cui sarebbe già chiaro
che ad es. nel caso di furto commesso con violazione di domicilio non concorrono reati di furto in
abitazione + furto semplice + violazione di domicilio, ma solo la prima.
Non è invece superflua se interpretata come principio di consunzione: la commissione di un reato
strettamente funzionale a un altro e più grave reato comporta assorbimento del primo reato in quello più
grave.
reato eventualmente complesso: caso in cui, pur in assenza di figura astratta di reato complesso, la
• realizzazione di un reato sia in concreto funzionale alla commissione di un altro e più grave reato
11.4 P :
LURALITÀ DI FATTI CONCRETI ANTEFATTI E POSTFATTI NON PUNIBILI
In presenza di una pluralità di fatti concreti cronologicamente separati, ciascuno dei quali integra gli estremi
di una figura di reato, si può avere:
- concorso materiale di reati, là dove si applicano più norme
- concorso apparente di norme, là dove si applica una sola norma
Questo si verifica quando il legislatore, espressamente o implicitamente, sancisce:
- l’inapplicabilità della norma o delle norme violate coi fatti precedenti (antefatto non punibile),
secondo la logica della sussidiarietà e la logica della progressione criminosa
ipotesi espresse: es. si punisce istigazione a commettere delitto contro lo Stato se il delitto non è
o commesso, se invece è commesso si punisce solo per concorso
ipotesi tacite: anche qui, stessa ragione, non si punisce uno stadio anteriore e meno grave di
o offesa allo stesso bene es. non si punisce per percosse chi poi uccide
- l’inapplicabilità della norma o delle norme violate coi fatti successivi (postfatto non punibile),
secondo la logica della consumazione, per cui non ha senso punire un normale sviluppo dell’azione
precedente che è già stata punita esaurendo il disvalore complessivo
ipotesi espresse: fuori dei casi di concorso (es. punizione per favoreggiamento o ricettazione) o
o fuori dai casi degli articoli precedenti