Diritto penale
Legittimazione e compiti del diritto penale
Rapporto tra teorie della pena e tipo di stato
‘La storia della pena è una continua abolizione’ → il sistema delle sanzioni penali si è progressivamente attenuato dal passato fino ai giorni nostri. Problema costante: quali presupposti e scopi legittimano lo Stato a ricorrere all’arma della pena?
Risposta: data dalle teorie della pena sviluppatesi nel corso del tempo, suddivisibili in tre filoni:
- Teoria retributiva (assoluta): si punisce perché è giusto, non perché sia utile.
- Legittimazione: la pena è un male inflitto dallo Stato per compensare il male commesso contro uno altro uomo o contro la società, quindi una retribuzione (vd. legge del taglione).
- Scopi: nessun fine ultimo, totale disinteresse per gli effetti della pena.
- Teoria generalpreventiva (relativa):
- Legittimazione: la pena è un mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei destinatari, facendo leva in un primo momento sull’intimidazione derivante dal contenuto afflittivo della pena, e poi sull’azione pedagogica della norma penale nel lungo periodo.
- Scopo: orientamento culturale dei consociati (ex ante).
- Teoria specialpreventiva (relativa):
- Legittimazione: la pena è un mezzo per prevenire che l’autore di un reato commetta altri reati; questo viene realizzato in tre forme:
- Risocializzazione (aiuto a reinserirsi nella società nel rispetto della legge).
- Intimidazione (se non funziona risocializzazione).
- Neutralizzazione (se non funziona nessuna delle due, quindi non resta che renderlo inoffensivo).
- Scopo: rieducazione dei consociati (ex post).
- Legittimazione: la pena è un mezzo per prevenire che l’autore di un reato commetta altri reati; questo viene realizzato in tre forme:
Di tutte queste teorie non ne esiste una migliore o superiore, ma dipende dal tipo di Stato in cui si esamina il problema di legittimazione della pena:
- Stato teocratico → 1, la pena sarà strumento per reprimere ogni comportamento immorale o peccaminoso secondo la giustizia divina e per pagare per il male commesso.
- Stato totalitario → 1, la pena sarà strumento per assicurarsi l’obbedienza di tutti, sulla scorta dell’esigenza di una totale fedeltà alla legge.
- Italia post Costituzione → si dovranno esaminare i lineamenti di Stato descritti nella Costituzione, in particolare il diverso uso della pena da parte dei singoli poteri, perché tutti concorrono all’esercizio della potestà punitiva statale:
- Legislativo → selezione dei comportamenti penalmente rilevanti e delle pene opportune.
- Giudiziario → accertamento della violazione di norme legislative e inflizione delle pene adeguate al caso concreto.
- Esecutivo → esecuzione delle pene comminate dal giudice.
Rapporto tra struttura del reato e tipo di stato
Così come la legittimazione della pena è strettamente correlata con tipo di Stato, anche la struttura del reato subisce identico condizionamento → il reato è un’entità giuridica storicamente condizionata.
Secolarizzazione del diritto penale: verso il diritto penale del fatto
La storia del diritto penale moderno è segnata da una svolta epocale, ovvero il passaggio:
- Da reato = peccato (repressione dei comportamenti contrastanti con la legge divina).
- A reato = fatto dannoso per la società (repressione dei comportamenti che mettono in pericolo o ledono beni individuali o collettivi).
Tale svolta viene:
- Preparata dal giusnaturalismo, che propone uno Stato secolarizzato e laico guardiano della pace esteriore.
- Consolidata dall’illuminismo, che rende più netta la separazione tra reato e peccato e afferma il primato dell’oggettivo sul soggettivo, sulla scorta di Cesare Beccaria (secondo cui il delitto si misura nel danno alla Nazione, e non nell’intenzione di chi lo commette).
- Completata dal processo di laicizzazione complessiva dello Stato (che passa da teocratico legittimato da autorità trascendente a laico e liberale fondato dagli uomini per scopi immanenti alla società umana).
In Italia, l’affermazione completa del modello liberale di diritto penale si verifica nell’Ottocento; quello che si afferma è quindi un diritto penale del fatto, concepito come mera difesa dell’ordine esterno, e non al fine di perfezionamento interno (perché vizi e peccati, quando non turbano l’ordine esterno, non sono delitti) → perno del diritto penale e fondamento dei reati sono i beni giuridici (individuali o collettivi); gli elementi soggettivi come dolo o colpa rilevano solo come limiti alla rilevanza penale dell’offesa ai beni.
Tale concezione guida entrambe le codificazioni del 1889 e del 1930.
Attacco della Scuola positiva: il diritto penale della personalità
Tra fine ‘800 e inizio ‘900, in contrasto con la dottrina prevalente anima delle codificazioni, si sviluppa un filone dottrinale detto Scuola positiva che crede invece in un diritto penale che agisca non tanto contro il reato, ma contro il reo → perno del diritto penale è la pericolosità di alcuni individui, che devono essere scoraggiati e da cui la società deve difendersi, indipendentemente dal fatto che questi compiano un certo reato perché la pena va di pari passo con un qualsiasi sintomo di pericolosità.
Concezione chiaramente illiberale e pericolosa, frenata dai suoi stessi sostenitori, con scarso seguito.
Legittimazione del ricorso alla pena legislativo
Scopo: prevenzione generale nei limiti della rieducazione
Occorre esaminare le finalità perseguite dal legislatore nel minacciare una pena come risposta a un reato: in uno Stato laico, liberale e garantista come il nostro, chiaramente:
- Non si tende a fini trascendenti o etici, quindi NO teoria retributiva.
- Non si tende a indiscriminato deterrente di ogni infedeltà allo Stato o sintomo di personalità pericolosa.
- Ciò a cui si può tendere con la pena è solo la prevenzione generale dei comportamenti scorretti, con il limite della funzione speciale rieducativa della pena.
Criteri-guida per la selezione dei fatti penalmente rilevanti
- Principio di offensività: si può configurare il reato, e quindi prevedere una pena, solo là dove sia presente l’offesa a un bene giuridico, cioè un qualcosa cui il legislatore dia un tale valore da renderlo preminente sulle libertà dell’uomo; tale principio ha ricevuto rango costituzionale ad opera della Corte costituzionale, descritto su due piani:
- Sul piano normativo: precetto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto uno contenuto lesivo o di messa in pericolo di un bene (offensività in astratto).
- Sul piano applicativo: criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, di accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene (offensività in concreto).
- Principio di colpevolezza: si può configurare il reato, e quindi prevedere una pena, solo là dove l’offesa sia arrecata colpevolmente, e che sia quindi personalmente rimproverabile al suo autore; anche questo principio ha ricevuto rango costituzionale attraverso il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, I).
- Principio di proporzione (o di meritevolezza della pena): si può configurare il reato, e quindi prevedere una pena, solo là dove i vantaggi del comminare una pena (prevenzione di fatti dannosi) siano maggiori dei costi (sacrificio di altri beni o libertà), quindi:
- Quando il fatto si collochi al di sopra di una certa soglia di gravità, causando offese sufficientemente gravi arrecate a un bene sufficientemente importante.
- Quando la pena sia in grado di produrre un reale effetto di prevenzione generale.
- Principio di sussidiarietà (o di extrema ratio del diritto penale): si può configurare il reato, e quindi prevedere una pena, solo là dove nessun altro strumento sia in grado di assicurare tutela al bene giuridico. Rango costituzionale: data dal principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13).
In conclusione: legittimazione al ricorso della pena per finalità di prevenzione generale, entro i limiti imposti dalla rieducazione del condannato, a tutela proporzionata e sussidiaria di beni giuridici contro offese inferte colpevolmente.
Legittimazione all'inflizione della pena giudiziario
Scopo: rieducazione nei limiti della colpevolezza
Il giudice, accertata la sussumibilità del fatto concreto nel modello astratto, deve infliggere la pena, ovvero individualizzare la pena prevista scegliendo tra tipi di pena e limiti edittali. Occorre esaminare le finalità perseguite dal giudice nell’infliggere una pena o l’altra:
- Scopo principale perseguito dal giudice sarà la rieducazione del condannato, quindi la scelta della pena più idonea a evitare che il soggetto delinqua nuovamente, intimidendolo o reinserendolo nella società.
- Limite a tale finalità sarà ovviamente dato dal rispetto della colpevolezza, quindi la gravità della pena dovrà essere collegata alla colpevolezza per non essere percepita come inutilmente vessatoria, e quindi anche inadatta a rieducare.
Momento di prevenzione generale
Al momento dell’inflizione della pena, il giudice ovviamente perseguirà anche un fine di prevenzione generale dei reati, perché comminare una pena in conseguenza di una certa azione significa affermare la serietà della norma incriminatrice, ottenendo sia intimidazione-deterrenza, sia orientamento culturale.
Al momento di commisurazione della pena, il giudice non potrà perseguire un fine generale, non potrà quantificare la pena per creare un esempio nei confronti di terzi; questo deriva dalla combinata lettura di:
- Art. 27, I: personalità della responsabilità penale → la pena applicata al singolo non può fondarsi sulle possibili azioni future di qualcun altro, ma solo sulle sue.
- Art. 3, I: dignità dell’uomo → l’uomo non può essere degradato a mezzo per il conseguimento di scopi estranei alla sua persona.
Momento di prevenzione speciale
In un eventuale momento successivo, in una limitata fascia di reati medio-gravi, il giudice può disporre:
- Non esecuzione della pena (sospensione condizionale).
- Sostituzione della pena comminata con pene meno gravose (sostituzione della pena detentiva breve) in funzione di prevenzione speciale, relativamente a un particolare soggetto, per cui ritenga che ci sia un miglior mezzo di rieducazione e reinserimento sociale.
Legittimazione dell'esecuzione della pena esecutivo
Scopo: prevenzione speciale
L’esecuzione della pena è affidata a diversi organi del potere esecutivo:
- Del ministero della giustizia (amministrazione penitenziaria, cancellerie presso giudice dell’esecuzione).
- Del ministero dell’interno (polizia di Stato).
Occorre esaminare le finalità perseguite da tali organi nell’eseguire la pena, specialmente detentiva: senza dubbio sono finalità di prevenzione speciale, soprattutto rieducazione e reinserimento sociale del condannato, al cui scopo si cerca di:
- Eliminare fattori di mortificazione della personalità del condannato (abiti propri, acquisto cibo, igiene).
- Potenziare il ruolo degli strumenti di aiuto per colmarne i deficit di socialità (lavoro e istruzione).
- Aprire il carcere verso l’esterno (colloqui coi parenti eccetera).
Limiti alla funzione rieducativa
- L'opera di rieducazione non può essere condotta coattivamente, ma in forma di offerta di aiuto.
- La rieducazione deve cedere il passo alla neutralizzazione del condannato, qualora non sia suscettibile di essere reinserito nella società né sensibile all’intimidazione.
Rapporti tra diritto penale e altri rami dell'ordinamento
Efficacia del giudicato nei giudizi extrapenali
L’unità dell’ordinamento si basa ovviamente sul riconoscimento del giudicato penale nei rispettivi settori dell’ordinamento, quindi se la sentenza penale vincoli anche gli organi preposti all’applicazione di sentenze extrapenali; è possibile inoltre che una certa situazione richieda una pluralità di interventi sanzionatori.
Nel giudizio civile o amministrativo per restituzione e risarcimento danno promosso contro il condannato o contro il responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale → efficacia di giudicato a sentenza penale irrevocabile:
- Pronunciata in seguito a dibattimento.
- Resa nel giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non ha accettato il rito abbreviato.
- NO sentenze di applicazione della pena su richiesta di imputato e PM.
Negli altri giudizi civili o amministrativi: efficacia di giudicato a sentenze irrevocabile di condanna:
- Pronunciata in seguito a dibattimento quando di controverte intorno a un diritto o interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.
Nei giudizi disciplinari: efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità a sentenza:
- Pronunciata in seguito a dibattimento.
- Pronunciata in seguito a patteggiamento.
Accessorietà e autonomia del diritto penale
I rapporti tra penale e altri rami dell’ordinamento si colgono in modo più ampio esaminando l’accessorietà o l’autonomia della norma penale rispetto alle norme extra-penali:
- Accessorietà della norma penale rispetto a materie già disciplinate da civile o amministrativo, alle cui regole fa riferimento, come elementi normativi della fattispecie legale (es. altruità della cosa nel furto, matrimonio civile nella bigamia ecc.).
- Autonomia della norma penale rispetto agli altri rami dell’ordinamento, secondo vari profili:
- Di attribuire un significato a un dato termine, anche già presente negli altri rami, considerandolo agli effetti della legge penale (es. pubblico ufficiale, prossimi congiunti).
- Di reprimere fatti che non troverebbero tutela in altri rami dell’ordinamento (es. truffa commessa nel quadro di un contratto illecito, frode in commercio che si realizza anche in contratto invalido).
Diritto penale e unità dell'ordinamento
È vero che ciascun ramo dell’ordinamento ha autonomia di strutture e funzione, a tutto all’interno del quadro unitario dell’ordinamento → è inammissibile che uno stesso fatto sia considerato al contempo lecito e illecito.
In questa logica si inseriscono le cause di giustificazione, che fanno emergere la connessione tra i vari settori: si tratta infatti di doveri e facoltà derivanti da norme situate in ogni parte dell’ordinamento, che rendono un comportamento lecito nell’intero ordinamento, annullando la rilevanza penale.
Problemi probatori nel diritto penale
Regole probatorie
Principio animatore di queste regole: l’onere di prova incombe sull’accusa. Tale principio è imposto da una regola di rango costituzionale: principio di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27, II).
Concretizzazione del principio nel codice di procedura penale dell’88.
Art. 530 c.p.p. → sentenza di assoluzione quando:
- Vi sia prova o dubbio (perché manca o è insufficiente la prova) che:
- Il fatto non sussiste.
- L’imputato non ha commesso il fatto.
- Il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
- Il reato è stato commesso da persona non imputabile.
- Vi sia prova o dubbio dell’esistenza di cause di giustificazione.
Infatti il principio in dubio pro reo vale come regola probatoria per tutti gli elementi dalla cui assenza/presenza dipende l’affermazione di responsabilità (comprese cause di non giustificazione e punibilità).
Art. 533 c.p.p. → sentenza di condanna quando: l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Violazione delle regole probatorie da parte del legislatore
Questo quadro lineare è però contraddetto dal legislatore nella configurazione di reati di sospetto, per i quali è previsto un trasferimento sull’imputato dell’onere di prova dell’assenza di un certo elemento (la cui presenza dovrebbe normalmente essere provata dall’accusa). Tali fattispecie sono però incostituzionali, come la Corte cost ha affermato in un’ipotesi di criminalità mafiosa.
Violazione delle regole probatorie da parte della giurisprudenza
Il quadro probatorio è altresì contraddetto da alcuni interventi giurisprudenziali, spesso supportati dalla dottrina, di modificare la struttura di alcuni reati per alleviare l’onere probatorio dell’accusa (soprattutto per quanto riguarda dolo e nesso di causalità).
Legislazione penale italiana
Codificazione penale
Primo codice penale: codice Zanardelli, approvato 1889, vigente 1890-1931:
- Tratti del diritto penale liberale.
- Parte generale: principi di legalità, irretroattività, colpevolezza; abolizione pena di morte; abbassamento limiti edittali.
- Parte speciale: molti diritti contro la libertà.
Secondo codice penale: codice Rocco, approvato 1930, vigente 1931-oggi:
- Tratti del diritto penale autoritario.
- Parte generale: conservazione di garanzie, come legalità e irretroattività, ma deroga a colpevolezza; di nuovo pena di morte; generale innalzamento dei livelli di pena.
- Parte speciale: ampliamento dei reati contro la personalità dello Stato; abolizione delitti contro le libertà politiche; reati di opinione; tutela privilegiata per cattolicesimo.
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