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C.
Per la Svizzera e per l'Austria si sono posti alcuni problemi relativi all'uso della forza
armata nelle missioni a carattere militare. La Svizzera nel 2002 ha aderito modificando la
sua Costituzione ed ora partecipa a missioni armate per il mantenimento della Pace.
L'Austria venne ammessa pur non partecipando alle missioni militari.
Gli organi dell'ONU sono previsti all'art. 7 della Carta:
Assemblea generale: è l'organo alla quale partecipano tutti gli stati membri; tutti
1. gli stati si trovano su un piano di uguaglianza. Adotta risoluzioni (atti) che possono
essere raccomandazioni o dichiarazioni di principi. La funzione dell'assemblea è la
discussione di tutte le questioni che riguardano la Pace e la Sicurezza
internazionale; le raccomandazioni possono essere dirette agli stati o al Consiglio
di Sicurezza e possono essere di vario carattere (ambientale, economico, militare,
sviluppo sostenibile, pace, ecc.). Altro compito dell'assemblea è quello di eleggere i
membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza (10), i membri del Consiglio
Economico-Sociale (54) in accordo col Consiglio di Sicurezza, i giudici della Corte
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internazionale e il Segretario Generale. Altro compito è quello di decidere
sull'espulsione o meno di uno stato membro. Ogni stato ha una rappresentanza
presso l'assemblea delle nazioni unite.
Consiglio di sicurezza: organo a composizione ristretta a cui non partecipano
2. tutti gli stati (anche se si vuole una riforma perché non rispecchierebbe i principi
dell'organizzazione). Fra le sue funzioni, c'è quella di adottare le risoluzioni
discusse nell'assemblea. Esso è composto da 5 (USA, UK, Russia, Cina, Francia)
membri (vincitori della WWII) permanenti e da 10 membri non permanenti (eletti 5
ogni anno dall'assemblea generale: attualmente Argentina, Australia, Lussemburgo,
Ruanda, Corea del Sud; dal 2015: Nigeria, Cile, Ciad, Lituania e Arabia Saudita). Il
problema del Consiglio di Sicurezza è non rispettare l'uguaglianza e il parere di
tutti gli stati; dal 2004, comunque, 4 stati (Brasile, India, Giappone, Germania), fra
di loro, si sono messi d'accordo per appoggiarsi reciprocamente per ottenere un
seggio permanente perché è necessario allargare il numero dei permanenti.
Nell'ambito della riforma per aumentare il numero dei membri permanenti si ritiene
che debba entrare almeno uno stato africano: in discussione tra questi ci sono
l'Egitto, Sud Africa, Nigeria. Fra i paesi che hanno domandato di entrare nel
Consiglio di Sicurezza, il Giappone e la Germania sono rispettivamente il secondo
ed il terzo paese che contribuiscono di più all'ONU (i primi sono USA). La
Germania, inoltre, è anche il secondo stato al mondo, dopo gli USA, che
contribuisce di più alle missioni di truppe nelle zone di crisi. La candidatura
dell'India è inoltre supportata. L'Italia aveva proposto che nell'ambito dei membri
permanenti potesse entrare l'UE, un'organizzazione che entra nell'ambito del
Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Gli stati che fanno parte del Consiglio di Sicurezza
necessitano di un rappresentante stabile al suo interno.
Consiglio economico/sociale (ECOSOC): composto da 54 membri, ha il compito
3. di coordinare e dirigere l'attività delle nazioni unite nei diversi settori economico-
sociali; le decisioni sono prese a maggioranza fra i suoi membri e mantiene i
rapporti con le istituzioni specializzate, le altre istituzioni internazionali e le
organizzazioni non governative: può concludere accordi con esse.
Consiglio di amministrazione fiduciaria (oggi non c'è più)
4. Corte internazionale di Giustizia: ha sede all'Aia (Olanda), è composta da 15
5. giudici che vengono eletti dall'assemblea generale in accordo col consiglio di
sicurezza. Le funzioni sono consultiva e giurisdizionale in ambito internazionale.
Segretariato: è un segretario unico, chiamato Segretario Generale: ha varie
6. funzioni, tra le quali politiche, decisionali, amministrative, diplomatiche. Presso il
segretariato vengono depositati i trattati conclusi fra gli stati membri. Vengono
sottoposte le questioni sulla pace.
Organi sussidiari: UNICEF, Conferenza delle Nazioni unite per commercio e
7. sviluppo, UNDP, Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR), commissione per la
ricostruzione della pace, Questi organi sono nati direttamente con la Carta o nel
corso degli anni.
Istituti Specializzati.
8. 11
7/10
I compiti dell'UE e l'uso della forza nel diritto internazionale
Mezzo lecito era l'uso della forza (guerra/rappresaglie armate); veniva utilizzato per liti di
natura giuridica o politica, relative alla sovranità dello stato. In seguito alla WWII si
cominciò a parlare di divieto dell'uso della forza; la Carta ha come suo principio il
divieto di fare la guerra. Ius Cogens: norme imperative del diritto internazionale che non
possono essere derogate; il non ricorrere alla guerra fa parte di questo principio.
Attualmente però le guerre continuano ad essere una realtà a livello mondiale; i conflitti
odierni vengono giustificati da motivi sia etici sia religiosi (come d'altronde accadeva in
passato).
L'art. 2 paragrafo 4 della Carta vieta l'uso della forza armata; anche nell'ambito della
società delle nazioni era previsto un divieto dell'uso della forza, ma mai così accentuato
come nella Carta di San Francisco; non a caso, nel primo, il divieto era legato ad un
esperimento di una procedura arbitrale o giudiziale o ad un esame del Consiglio di
Sicurezza della Società delle Nazioni; la procedura durava 3 mesi e prevedeva accordi fra
i vari paesi che, nel caso non fossero arrivati ad un accordo, potevano successivamente
ricorrere alla guerra. Oltre all'uso della guerra è vietata anche la minaccia della guerra;
quest'ultimo punto ha creato parecchia confusione ed incertezze (legate soprattutto
all'interpretazione).
Il caso della attività militari e paramilitari in Niquaragua ne fa da esempio. La minaccia di
impiegare armi nucleari in legittima difesa a fini dissuasivi nei confronti di uno stato che
attacca un altro stato sembra che sia ritenuta lecita/legittima dalla Corte Internazionale
di Giustizia.
L'uso della forza, dunque, sarebbe permesso in ambito di (i) legittima difesa e in ambito
di (ii) misure coercitive deliberate dal Consiglio di Sicurezza: in questo caso, tali decisioni,
devono muoversi in protezione della Pace a livello mondiale. Nel cap. VII della Carta sono
esposti i poteri del Consiglio di Sicurezza.
Misure adottate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del Cap. VII della Carta
Tali misure vengono adottate nel caso la Pace Internazionale venga compromessa. Il
Consiglio può adottare tali misure, non ha alcun dovere; ha una libertà di verificare se
esiste una minaccia alla Pace o meno e, nel caso, intervenire. Vengono elencate in
maniera progressiva:
Misure di accertamento (cfr. Art. 39 Carta): sono di fatto delle indagini che il
1) Consiglio attua sul territorio ritenuto pericoloso per la Pace Internazionale inviando
osservatori o impiegati appositamente addestrati; non è però così semplice come
procedura, dal momento che devono essere d'accordo le parti facenti parte
dell'ONU (si pensi al periodo della Guerra Fredda). Oltre a questo problema, del
potere di veto, c'è anche quello legato all'interpretazione della minaccia alla pace
internazionale; se ritenuta infatti non idonea, può compromettere decisioni future.
Spesso si fa coincidere la minaccia con una aggressione. È necessario però che
gli stati si mettano d'accordo sul significato chiaro del termine aggressione: cosa
che non è ancora stata eseguita. Una minaccia alla Pace e alla Sicurezza
Internazionale può essere intesa come flusso in grande scala di rifugiati,
un'aggressione con armi, atti di terrorismo, genocedio, violazione dei diritti umani.
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Quando si parla invece di violazione della Pace, ci si riferisce all'uso della forza
armata nelle relazioni internazionali. Ad oggi, possiamo risalire alle fattispecie che
hanno fatto sì che il Consiglio di Sicurezza potesse adottare risoluzioni: tra queste
abbiamo, per esempio, il caso del Kosovo nel 1998 che ha visto minaccia nella
violazione dei diritti dell'uomo, l'intervento militare degli USA in Corea del Sud
invasa dalla Corea del Nord nel 1950, l'apartheid.
Misure provvisorie/cautelari: sono, per esempio, il cessate il fuoco, l'oratoria;
2) sono come dei consigli/inviti.
Misure non implicanti l'uso della forza (cfr. Art. 41 Carta (!)): possono essere
3) adottate come decisioni del Consiglio di Sicurezza; hanno una valenza obbligatoria
per gli stati facenti parte dell'ONU. Possono essere inoltre delle misure a livello
economico, come, per esempio, sanzioni: è il caso dell'embargo (divieto di
esportare determinate merci o importare altrettante merci ben definite con
determinati paesi), il blocco dei porti, ecc.. Oltre a queste misure, riconosciamo
una condanna morale sul comportamento di un determinato stato: queste
avvengono in modo particolare quando uno stato non rispetta i diritti
fondamentali; vi è inoltre il non riconoscere la legittimità del comportamento
assunto dallo stato. Misure più dettagliate possono essere delle misure finanziarie,
come è accaduto nel caso del taglio dei fondi ai terroristi per la guerra contro il
terrorismo: grazie alle black lists, nelle quali venivano trascritti i nomi delle varie
organizzazioni, si impose agli stati di tagliare ogni tipo di attività finanziaria, risorsa
economica o approvvigionamenti di ogni tipo. Le persone, però, che fanno parte di
queste liste, fanno sorgere un problema non banale: non hanno mai avuto
possibilità di difesa e pertanto viene a galla la problematica del poter contraddire
o meno (Tutela dei diritti fondamentali); il caso più emblematico è il caso Kadhi
finito dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'UE.
Misure implicanti l'uso della forza: nel corso della storia recente vi sono stati
4) numerosi interventi con l'uso della forza; gli USA, considerando solo la guerra al
terrorismo, sono stati i promotori di tali misure collettive per prevenire e rimuovere
le aggressioni alla Pace.
Nell'art. 2 par. 4 della Carta, i membri delle Nazioni Unite devono astenersi dalla
minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale sia contro l'indipendenza
politica di uno stato; le uniche eccezioni sono la legittima difesa collettiva (cfr. Art. 51
Carta) e le misure coercitive prese dal Consiglio di Sicurezza (cfr. Cap. VII Carta).
Anticipiamo che le misure che implicano azioni coercitive possono essere prese non solo
con l