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Diritto internazionale (Modulo I)

Argomenti del primo semestre

  • Diritto internazionale pubblico
  • I soggetti: stati ed organizzazioni internazionali
  • Fonti del diritto internazionale: diritto internazionale particolare e generale
  • Codificazione del diritto internazionale
  • Organizzazione delle Nazioni Unite
  • Uso della forza del diritto internazionale
  • Sistema di sicurezza nell'ambito delle Nazioni Unite
  • Diritto internazionale privato
  • Legge applicabile, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle leggi straniere
  • Regolamenti dell'UE, rapporti delle fonti, leggi degli stati

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Ancora sulla soggettività e l'effettività dei presupposti (cfr. sovranità interna ed esterna). La soggettività non è un elemento determinante nella materia del diritto internazionale: sono sufficienti i requisiti dell'indipendenza e della sovranità, o almeno, lo era fino a qualche tempo fa; si è aggiunta la specificazione che la sovranità debba essere democratica e tutelare i diritti delle minoranze e delle persone in generale. Due elementi che si sono affermati grazie anche agli eventi storici e che hanno portato il mondo a sensibilizzarsi nei confronti delle due importanti questioni.

Una delle manifestazioni della prassi rammentate, in cui gli stati sono protagonisti, riguarda quello che successe con il fenomeno della dissoluzione della ex Jugoslavia. Nacquero diverse repubbliche (Slovenia, Croazia, ecc.); il problema fu quello di stabilire fin da subito se questi stati fossero potuti essere considerati soggetti di diritto internazionale. L'atteggiamento degli stati esterni fu molteplice: gli stati dell'allora CE (ora UE), nel 1991 per esattezza, per mano dei Ministri degli Esteri degli stati dell'UE, radunarono una conferenza di pace a Parigi e fu costituita una commissione di arbitrato, per i problemi di successione dei nuovi eventuali stati (fra i tanti altri problemi), ci furono riunioni di vario tipo per discutere di ogni questione relativa alla nascita dei nuovi stati.

Tutto questo è manifestazione della prassi del diritto internazionale. I Ministri degli Esteri dunque, nel 1991, dichiararono che non bastava che vi fosse un governo che venisse rispettato dalla popolazione locale, ma che questi governi fossero democratici, che rispettassero i diritti dell'uomo e che vi fosse la tutela delle minoranze. Occorreva, inoltre, che rispettassero i trattati sulla sicurezza mondiale, che si impegnassero alla non proliferazione delle armi nucleari, ecc. Non era dunque sufficiente l'effettività di questi elementi, ma dovevano essere necessari altri elementi.

Vi furono comunque altri esempi emblematici della manifestazione della prassi fra stati in diritto internazionale. Fra gli altri problemi vi fu anche quello del riconoscimento della nascita di nuovi stati. Questo non ha un valore costitutivo per lo stato in sé, ma il riconoscimento a livello internazionale ha solo un valore dichiarativo e non costitutivo.

Riconoscimento di uno stato

In che cosa consiste il riconoscimento di uno stato da parte di altri stati? Il riconoscimento è un atto giuridico mediante il quale uno stato riconosce/ammette che una determinata entità possiede i requisiti necessari per ottenere la personalità giuridica nell'ambito del panorama internazionale; si parla di vari tipi di riconoscimento:

  • Riconoscimento de iure: lo stato preesistente ritiene legittima la costituzione di un nuovo stato; questo capita con dichiarazioni di indipendenza all'interno di uno stato di una regione, ecc.. (Scozia)
  • Riconoscimento di fatto: espresso in un atto formale, con previa discussione, per esempio; è un atto dichiarato e voluto
  • Riconoscimento tacito

La dottrina discute molto riguardo al riconoscimento di altre entità statali e molti non condividono uno dei metodi appena citati per far sì che uno stato venga riconosciuto a livello internazionale. In molti propongono la strada del contratto, ossia un trattato in cui, però, viene a mancare l'elemento dell'effettività. Il riconoscimento è la volontà di uno stato di intrattenere con la nuova entità rapporti internazionali di vario tipo: rapporti commerciali, politici o semplicemente economici. Tutti questi elementi possono essere elementi che provano, a livello internazionale, la nascita di un nuovo stato/entità.

Il parere di una corte internazionale può essere risolutivo nei confronti di un riconoscimento della nascita di uno nuovo stato. Nel caso del Kosovo, per esempio, la Corte di Giustizia ha emanato un parere costitutivo nel 2008 in cui viene riconosciuta l'indipendenza del Kosovo. Il parere è stato sottoposto alla Corte dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; spinta dal pressing diplomatico esercitato dalla Serbia, la Corte ha dovuto emanare il parere. È necessario però che sia l'Assemblea a richiedere alla Corte il parere, attraverso un quesito; in questo caso, il quesito aveva ad oggetto la conformità del Kosovo con il diritto internazionale.

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Sui problemi di successione e continuità nelle responsabilità ed impegni che uno stato ha nel momento in cui nasce o in cui si è legato ad un determinato trattato; effetti nel suo debito pubblico ed effetti economico/politico/sociali.

Problematiche legate alla nascita dello stato

  • Territorio: si tratta della terra ferma limitata da confini, naturali (catene montuose, per esempio) od artificiali (stabiliti in accordo fra stati). La sovranità di uno stato, però, non si estende solamente sulla terra ferma, ma anche su zone di mare: il mare è infatti una parte geografica ricca di risorse (petrolio, minerali, cibo, ecc.). La sovranità di uno stato sul mare si classifica in:
    • Sovranità territoriale (fino a 12 miglia dalla costa - art. 2 Codice della Navigazione -, dopo la Convenzione di Montigo Bey);
    • Sovranità di piattaforma intercontinentale (fino al margine continentale o fino a 200 miglia dal mare continentale: il margine continentale dipende dal fondale e dal suo grado di discesa): sulla piattaforma continentale è possibile sfruttare le risorse, anche sul fondale, ma quando si tratta della superficie, si parla di "zona economica esclusiva", dove lo stato ha dei diritti esclusivi sulle acque: per la ricerca scientifica ed economica, agevolando comunque la navigazione;
    • Sovranità d'alto mare: vige la libertà e non appartiene a nessuno. Con la convenzione di Montigo Bey si è stabilito però che i fondi marini di alto mare potessero essere "controllati" economicamente poiché, pur essendo di tutti, vengono sfruttati solo dagli stati economicamente avanzati.

La sovranità territoriale dello stato si estende però anche nel sottosuolo e nelle zone aeree al di sopra della superficie limitata dai confini. Inoltre si estende anche su navi ed aerei appartenenti allo stato stesso. La linea mediana è una linea tracciata per dividere il mare quando due stati sono adiacenti.

Vi sono varie tipologie di mutamenti fra stati. Unioni fra stati che danno vita ad una unificazione o fusione. I due stati preesistenti si estinguono e nasce un nuovo stato. Si parla di trasferimento quando i trattati dello stato precedente non hanno più effetto: lo stato da cui si stacca il pezzo di territorio, a differenza della fusione, non si estingue.

Vi sono inoltre casi di dissoluzione o smembramento: lo stato preesistente si estingue e nascono delle nuove entità (come nel caso della ex Jugoslavia). Altri casi possono essere di annessione od incorporazione.

Popolo

Accanto ai soggetti di diritto internazionale classici (stati e organizzazioni internazionali) vi sono degli enti sui quali si discute che abbiano o meno personalità a livello internazionale: insorti, Santa Sede, Ordine di Malta, popoli, movimenti di liberazione nazionale. Si discute inoltre sulla personalità delle imprese multinazionali.

I movimenti di liberazione nazionale sono movimenti che combattono con o senza armi opponendosi al regime coloniale oppure al regime che attua determinate discriminazioni razziali oppure ad un regime straniero che occupa il territorio. Nel diritto internazionale, questi movimenti trovano delle tutele e godono di un certo grado di protezione nel diritto internazionale. La dottrina è divisa in giuristi che riconoscono o meno i movimenti di liberazione internazionale.

Chi riconosce i movimenti, lo fa in base a determinati parametri/requisiti che essi hanno; per esempio alcuni di questi movimenti rappresenterebbero dei ruoli determinati a livello internazionale. Gli stati terzi possono dare aiuto ai movimenti di liberazione nazionale. Un caso particolare a livello di esempio, è quello dell'OLP (Organizzazione Liberazione Palestina, 1964): rappresenta le richieste del popolo palestinese per la costituzione di uno stato indipendente della Palestina. L'OLP ha ottenuto il ruolo di osservatore alle Nazioni Unite; successivamente, nel 1988 ha cambiato la sua denominazione in "Palestina".

In dottrina molti hanno riconosciuto un ruolo effettivo all'OLP: di fatto essa ha il controllo del territorio e della popolazione. È l'autorità che ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale. Nel 1993 lo stesso stato di Israele ha riconosciuto la Palestina. Il ruolo dell'OLP, a partire dal 1998, continuando ad essere osservatore, si ampliò partecipando alle riunioni delle Nazioni Unite e del consiglio di sicurezza (sempre con il ruolo di osservatore); può presentare inoltre proposte ai consigli di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 25 settembre 2014, Abu Mazen ha proposto il riconoscimento dello stato della Palestina con capitale Gerusalemme, anche per terminare il conflitto fra israeliani e palestinesi.

Lo stato della Palestina è costituito dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, le uniche regioni che la compongono. La prima, non molto estesa, è densamente abitata; durante i conflitti, anche recenti, è stata coinvolta in maniera pesante anche la popolazione civile, dando vita a danni collaterali; in questo caso, uccisione di civili. Il premier israeliano ha risposto all'iniziativa di Abu Mazen facendo presente che il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non risolverebbe il problema; sarebbero necessari continui negoziati fra le due parti.

I movimenti di liberazione nazionale godono dunque di alcune prerogative e tutele a livello internazionale.

Altri soggetti su cui si discute sulla loro personalità giuridica internazionale sono le imprese multinazionali. Una multinazionale ha una sede centrale con varie filiali che operano in paesi diversi. Una parte della dottrina mette in evidenza alcune prerogative che le multinazionali hanno; una di queste sostiene che le multinazionali siano così forti che riuscirebbero ad influenzare l'addizione di atti di rango internazionale. Se si riconoscono prerogative a livello internazionale, dunque dovrebbero rispettare anche il diritto internazionale e le tutele internazionali; se le multinazionali hanno dunque un ruolo, vuol dire che queste devono per forza seguire le regole del diritto internazionale (sfruttamento dei minori, protezione dell'ambiente, sviluppo economico sostenibile, ecc.).

Mentre alcuni giuristi sostengono che le multinazionali devono rispettare il diritto internazionale, altri sostengono che debbano seguire una soft-law per non influenzare troppo la loro produzione, altri ancora sostengono che non dovrebbero essere sottoposte ad alcuna norma internazionale o avere alcuna legittimità processuale.

La Santa Sede in qualche periodo storico non avrebbe nemmeno posseduto un territorio proprio. La Città del Vaticano rappresenta lo stato territoriale; nel 1929 è stato riconosciuto e ceduto con il Concordato. La Città del Vaticano conclude dei trattati internazionali, non solo con gli stati confinanti; concede la cittadinanza vaticana, ha ottenuto riconoscimenti come stato a livello internazionale, accredita i propri rappresentanti diplomatici presso gli stati terzi, anche se non tutti gli stati ricevono i diplomatici della Città del Vaticano, come il Regno Unito, che ha il suo rappresentante in Vaticano, ma non il contrario. Alla Santa Sede viene riconosciuta la personalità giuridica internazionale a pieno titolo; viene anche vestita di vari ruoli; è osservatore, infatti, permanente presso le Nazioni Unite.

Il Sovrano Ordine di Malta, quale istituzione religiosa che dipende dalla Santa Sede, ha controllato un certo territorio a livello storico (Rodi e dintorni). Ad oggi non esercita alcun controllo su nessun territorio e dunque non può essere considerato un ente con personalità giuridica internazionale.

Le organizzazioni internazionali

Le Nazioni Unite. Il fenomeno delle organizzazioni internazionali è andato sviluppandosi a partire dal 1800. Vi sono stati alcuni episodi di associazioni di stati, determinate da alcuni fini; il fenomeno si è sviluppato in maniera assoluta nel novecento. La prima organizzazione internazionale è stata la Società della Nazioni, poi trasformata in Nazioni Unite. Il fenomeno della società fra stati è nato per portare avanti determinati fini e scopi insieme; sono infatti (1) enti funzionali. Le organizzazioni internazionali sono considerate anche (2) enti territoriali: hanno la loro sede in un determinato territorio. Possono essere (a) regionali o (b) globali/planetarie.

Si pone un'ulteriore distinzione fra le organizzazioni (c) settoriali con determinati fini; si distingue la settorialità in base ai fini/scopi dell'organizzazione: è (d) universale quella delle Nazioni Unite, l'organizzazione mondiale della sanità è settoriale. Sono considerate soggetti di diritto internazionale. Per essere considerate tali devono esserci determinati requisiti:

  • Organizzazione propria interna
  • Organi ed istituzioni che agiscono all'esterno per l'organizzazione
  • Hanno un loro Statuto con regole precise
  • Nascono con un accordo/trattato multilaterale costituito dal loro Statuto
  • Possiedono proprie fonti di finanziamento (quote che gli stati pagano annualmente per continuare a far parte dell'organizzazione)
  • Deve essere autonoma ed indipendente rispetto agli stati e alle altre organizzazioni internazionali facenti parte dell'organizzazione: è un centro di imputazione di diritti e di organi dell'organizzazione verso gli stati e degli stati verso l'organizzazione

Il fenomeno delle organizzazioni internazionali si distingue dalle conferenze multilaterali. La conferenza non ha una sua struttura organizzativa autonoma, ma un momento/punto di incontro fra gli stati che discutono di un determinato problema.

Il Trattato Istitutivo indica le funzioni e gli obiettivi dell'organizzazione internazionale; è anche, solitamente, lo Statuto della stessa. I fini sono molteplici: militari, tecnici, sanitari, economici, ecc. Vengono specificati nel suo interno gli organi, gli istituti, le fonti di finanziamento, l'eventuale durata dell'organizzazione qualora fosse temporanea, vengono specificati i rappresentanti, ecc. Le organizzazioni internazionali hanno anche un bilancio annuale. Oltre al trattato istitutivo vi sono anche dei regolamenti interni, sul funzionamento degli organi, per esempio. Se lo prevede lo statuto, l'organizzazione può partecipare su decisioni di trattati internazionali.

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Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali si è avuto principalmente alla fine della seconda guerra mondiale. La prima a fini generali/universali è stata la Società delle Nazioni. Dal 1815, comunque, nacquero altre organizzazioni, con fini soprattutto tecnici: organizzazione mondiale della posta, ecc. Erano anche nate associazioni di stati per la navigazione dei fiumi (Danubio, Reno), che col tempo presero nome di commissioni.

Il trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale è un trattato che trova norme relative alla propria disciplina sulla Convenzione di Vienna relativa al diritto dei trattati del 1969; convenzione di codificazione del diritto internazionale, cioè stipulata per stendere le norme consuetudinarie dei vari stati di un certo settore del diritto. Il trattato, dunque, segue uno schema ben preciso; prevede anche norme che riguardano la sua entrata in vigore, indicate nelle norme finali dello stesso trattato. Anche per i trattati istitutivi si pongono dunque gli stessi problemi di un trattato normale.

Uno dei problemi maggiori è quello delle riserve al trattato. Le riserve ad un trattato possono essere di diverse tipologie e sono delle dichiarazioni unilaterali del trattato che limitano il contenuto dello stesso ad un certo territorio o ad una sola norma. Questo è per far sì che il trattato possa essere aperto il più possibile agli altri stati che possono più facilmente aderire.

È possibile che un trattato istitutivo possa ammettere delle riserve? In generale si è detto che non è possibile apporre riserve ad un trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale, perché si limiterebbe l'attività di quest'ultima. La Convenzione di Vienna prevede però in una disposizione specifica sui trattati istitutivi (art. 20, paragrafo 3): quando un trattato è un atto costitutivo di un'organizzazione internazionale, a meno che questo trattato non disponga diversamente, potrebbe essere possibile apporre una riserva che deve essere accettata dalle istituzioni della organizzazione. È una norma che dovrebbe rispecchiare la prassi internazionale, ma nella Convenzione si trovano delle norme definite come norme di sviluppo progressivo del diritto internazionale: prevedono cioè che la riserva eventuale non debba essere contraria ai fini dell'organizzazione e deve essere accettata dagli organi internazionali.

Un trattato può avere anche una durata. La CECA (1952) aveva previsto una durata di 50 anni del suo trattato istitutivo e nel 2002 quel trattato si è concluso, segnando la fine della sua validità. Tuttavia, in molti casi, la durata di un trattato può essere estesa o rinnovata attraverso ulteriori negoziazioni e accordi tra le parti coinvolte. È importante tenere presente che la durata di un trattato può avere significative implicazioni politiche ed economiche, e la decisione di prorogare o terminare un trattato deve essere valutata con attenzione per garantire che continui a soddisfare gli interessi delle parti coinvolte.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Parnassus92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof De Cesari Patrizia.
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