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Diritto penale

Capitolo 1: caratteristiche e funzioni del diritto penale

Diritto penale: complesso di norme giuridiche finalizzate a prevenire e reprimere la commissione di fatti costituenti reato.

Reato: si intende ogni comportamento umano teso a ledere un bene giuridico meritevole di tutela e alla cui realizzazione il legislatore ricollega, come conseguenza, una sanzione penale. Nell'ordinamento vigente le sanzioni penali sono la pena e le misure di sicurezza, entrambe finalizzate a prevenire la commissione di un nuovo delitto e consentire la risocializzazione del delinquente.

Caratteri del diritto penale

  • Diritto positivo: è diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche.
  • Diritto statuale: le norme di diritto penale possono essere emanate solo dallo Stato.
  • Diritto pubblico: il diritto penale è un ramo del diritto pubblico interno.

Funzioni del diritto penale

Principi fondamentali del diritto penale moderno

  • Principio di legalità: in base al quale solo il legislatore può stabilire quali fatti costituiscono reato e quali sono le relative pene da applicare.
  • Principio di materialità: può considerarsi reato solo il comportamento umano che materialmente si sia manifestato nel mondo esterno. Di conseguenza, non potrà essere incriminato e punito un mero atteggiamento interiore ovvero il modo di essere della persona.
  • Principio di offensività: ai fini della sussistenza del reato è necessario che la condotta materiale posta in essere dal soggetto abbia leso o posto in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.
  • Principio di colpevolezza: il fatto di reato può essere penalmente attribuito all'autore solo a condizione che gli si possa muovere un rimprovero per averlo commesso.

Funzione punitiva

Ossia la funzione di punire il colpevole e riaffermare l'ordine violato.

Funzione preventiva

Ossia prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi. La prevenzione può essere di due tipi:

  • Generale: la minaccia della sanzione deve dissuadere e distogliere i consociati dal commettere reati.
  • Speciale: la concreta inflizione della pena ha lo scopo di impedire che l’autore del reato torni a delinquere nuovamente attraverso la sua rieducazione e risocializzazione.

Funzione di tutela

Il diritto penale, dunque, è finalizzato a garantire le condizioni di una pacifica convivenza e ciò attraverso la protezione e la difesa dei beni giuridici.

Beni giuridici

Beni giuridici: sono quei beni o interessi socialmente rilevanti considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di tutela. La dottrina più moderna attribuisce tuttavia carattere dinamico ai beni giuridici: ciò significa che il bene giuridico non è un'entità intangibile che pretende una tutela assoluta. Esso invece rappresenta quell'interesse o accorpamento di interessi, idonei a produrre effetti utili nella vita sociale.

Evoluzione della teoria del bene giuridico

Non resta che individuare quali siano i beni giuridici tutelabili dall'ordinamento. A tale fine sarà necessario ripercorrere brevemente le tappe fondamentali dell'evoluzione della teoria del bene giuridico.

Nelle diverse epoche storiche sono state proposte diverse definizioni:

Birnbaum: il concetto di bene giuridico compare per la prima volta in uno scritto del 1834 ad opera del giurista tedesco Birnbaum. Quest'ultimo criticava la concezione proto illuministica del reato come “violazione di un diritto soggettivo” in quanto tale teoria non era di per sé idonea a spiegare la punizione di fatti lesivi di beni considerati di particolare rango benché non riconducibili al paradigma del diritto soggettivo. Birnbaum invece definiva il bene giuridico come "ogni interesse o utilità ritenuta meritevole di tutela".

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anas1984 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Balbi Giuliano.
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