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Bene giuridico sarà pertanto ogni interesse dotato di rilevanza costituzionale, esplicita o implicita:
Occorre infatti tener presente che oggetto di tutela penale possono essere anche beni che trovano nella
Costituzione un riconoscimento soltanto implicito: in particolare:
a) può trattarsi di beni legati da un nesso funzionale di tutela: in altre parole la tutela apprestata ad
un ad un bene privo di rilievo costituzionale esplicito ( come la fede pubblica) può risultare
funzionale alla tutela di altri beni espressamente contemplati dalla Costituzione come il
patrimonio, l’economia, l’amministrazione della giustizia)
b) può trattarsi altresì di beni che non sono menzionati dalla Costituzione come testo scritto ma che
rientrano tra quei valori considerati come “cardini” nel sistema sociale (es. pietà dei defunti).
Questioni applicative: è importante precisare che non sempre vi è coincidenza tra il sistema dei
valori costituzionali e il catalogo degli oggetti tutelati in ambito penalistico: e ciò in virtù del fatto che
Costituzione e sistema penale sono chiamati ad assolvere funzioni diverse:
la prima pone limiti e controlli al potere statuale, il secondo invece tende a prevenire le condotte ritenute
dannose per la società
Tale diversità di funzioni fa sì che vengano a delinearsi alcuni problemi di compatibilità tra la teoria
costituzionale del bene giuridico e l’ordinamento vigente
1) Reati privi di bene giuridico: 2) Tecniche incriminatrici
costituzionalmente dubbie:
un primo problema riguarda la categoria un 2° problema riguarda la conformità ai principi
dei c.d. reati senza bene giuridico. costituzionali delle tecniche di tutela adottate dal
Vi è infatti difficoltà ad individuare il bene legislatore per garantire la salvaguardia del bene
giuridico oggetto di tutela in 3 casi: stesso.
a) quando si tratta di valori attinenti alla In particolar modo sollevano problemi di
morale e alla sfera etica (es pornografia) costituzionalità i seguenti modelli criminosi:
b) quando si passi da fattispecie poste a reati di sospetto: il legislatore incrimina fatti
tutela dei beni individuali (vita, integrità che, in sé considerati, non ledono né pongono in
fisica, ecc.), a quelle poste a tutela di interessi pericolo il bene protetto (es. possesso
super individuali (economia pubblica ecc.) ingiustificato di chiavi false). La repressione di
tali comportamenti ha funzione preventiva, in
c) nel caso dei c.d. delitti omissivi propri: quanto è volta ad assicurare una tutela
consistenti nella mera inosservanza di un anticipata del patrimonio, facendo leva sulla
obbligo di condotta penalmente sanzionato: presunta pericolosità soggettiva dell‟agente
ci si chiede se sia opportuno estromettere dal piuttosto che sull’idoneità offensiva della
sistema penale l’illecito di pura omissione condotta
limitatamente a quei casi in cui la norma reati ostativi: il legislatore incrimina
incriminatrice tende a salvaguardare non un condotte prodromiche rispetto alla
interesse preesistente bensì l’acquisizione di realizzazione dei comportamenti che
un bene futuro, non ancora venuto ad effettivamente ledono o pongono in pericolo il
esistenza bene giuridico
si parla di delitti ostacolo, in quanto la funzione
delle relative norme è quella di frapporre un
impedimento al compimento di fatti
concretamente offensivi;