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Manuale di Diritto del Lavoro (Rocella – 6 ed)

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di Luisa Gasparini

MANUALE di DIRITTO del LAVORO

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(Rocella – 6 ed)

Capitolo I - Profilo storico del diritto del lavoro

1. Il diritto del lavoro alle origini

Tra il XVI e il XVIII secolo si afferma la nuova figura del lavoratore salariato, a seguito

dell’affermarsi del sistema di fabbrica e del consolidamento del modo di produzione capitalistico.

Scompare la figura dell’artigiano – libero produttore che si trasforma in dipendente del mercante.

Il mercante stesso, pian piano, si trasforma in imprenditore capitalista.

In generale, però, i processi relativi alla Rivoluzione industriale si svolgono in modo diverso, anche

dal punto di vista temporale, nei vari Stati.

Iniziano, inoltre, a delinearsi i primi interventi statuali in materia di diritto del lavoro, in modo

da contenere in fenomeni di sfruttamento dei lavoratori. In particolare riguardano la durata della

giornata lavorativa, che deve essere limitata soprattutto per le mezze forze (bambini, donne, …).

Questi tipi di legislazioni sociali hanno come prototipo il Factory Act britannico del 1833, seguito

da un provvedimento analogo in Francia nel 1841 e dalla prima legge italiana sul lavoro dei

fanciulli nel 1886.

Il codice civile del 1865, tra l’altro, ignorava il lavoro operaio dell’industria; l’attività lavorativa era

ricondotta nello schema del contratto di locazione, detto locazione delle opere (art. 1570),

ovvero un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita

mercede.

Inoltre l’articolo 1627 distingueva la locatio operis (odierno lavoro autonomo), ovvero quella degli

imprenditori di opere ad appalto o cottimo, e la locatio operarum (odierno lavoro subordinato),

ovvero quella in cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio.

In particolare non era possibile obbligarsi a tempo indeterminato, in virtù dell’affermazione di un

principio di libertà legato all’individualismo liberale della rivoluzione francese. a

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L’assenza di una specifica disciplina era motivata dal fatto che l’autoregolazione privata era

considerata la soluzione ottimale per bilanciare gli interessi tra lavoratore e imprenditore, in base

alle singole esigenze.

La dottrina lavoristica era divisa:

 Novatori, socialismo giuridico. Sottolineano l’esigenza di un codice privato con principi

diversi e parlano di contratto di lavoro come riferito solamente all’operaio industriale, quindi

al lavoro manuale.

 Ludovico Barassi, fondatore della scienza del diritto del lavoro in Italia. Nella sua opera tenta

un organica sistemazione del nascente diritto del lavoro. Costruisce un’ampia nozione di

contratto di lavoro comprendente sia il lavoro autonomo che il lavoro subordinato.

Si vuole valorizzare il legame tra la persona del lavoro e la prestazione lavorativa,

superando la concezione del rapporto di lavoro subordinato come rapporto di mercato che

segue gli stessi principi del diritto dei beni.

Il periodo delle origini si estende fino agli anni ’20 del XX secolo. Bisogna ricordare anche:

 Legge 295/1893, che istituisce i collegi dei probiviri, ovvero una speciale magistratura non

togata destinata alla risoluzione delle controversie individuali di lavoro.

 1919, Costituzione dell’OIL (Organizzazione internazionale del Lavoro) in seno alla Società

delle Nazioni. Viene sottolineato il fatto che il lavoro non è una merce.

1.1 Il periodo corporativo

Il periodo corporativo (1922 – 1943) fu caratterizzato da un notevole attivismo legislativo.

Con la creazione di un unico sindacato fascista, titolare di poteri di rappresentanza istituzionale dei

lavoratori della categoria di riferimento e abilitato alla stesura di contratti collettivi, è stata

soppressa la libertà sindacale.

In materia di contratti individuali di lavoro, all’inizio del periodo corporativo erano state approvate

due importanti normative, una in materia di orario di lavoro (es. giornata lavorativa di 8 ore),

l’altra sul contratto d’impiego privato.

In attuazione dei principi della Carta del Lavoro del 1927, inoltre, furono introdotti alcuni

interventi, relativi, ad esempio, al riposo domenicale e settimanale, al lavoro femminile, … .

Nel periodo corporativo è avvenuta, inoltre, la codificazione civile del 1942, che contiene (Libro

Quinto) una regolamentazione organica del diritto del lavoro. La sostanza della disciplina è

comunque quella di un contratto a prestazioni corrispettive tra il lavoratore e il datore di lavoro.

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1.2 Dalla Costituzione allo Statuto dei Lavoratori

Con la fine del corporativismo, la Costituzione ha sancito il ripristino della libertà sindacale e

riconosce lo sciopero come diritto soggettivo vero e proprio.

In particolare la Costituzione dà importanza al lavoro in generale e al lavoro subordinato

soprattutto. Si parla di diritti sociali specificamente riconosciuti ai lavoratori subordinati, come il

riposo settimanale, una retribuzione sufficiente, le ferie retribuite, la parità di trattamento per

uomini e donne. Importante è anche il riconoscimento di un DIRITTO AL LAVORO.

Rilevanti per il diritto del lavoro sono anche:

 Il principio di uguaglianza, sia formale che sostanziale, quindi la rimozione degli ostacoli,

per permettere a tutti di accedere al lavoro.

 La libera iniziativa economica privata.

(Legislazione anni ’50 – ’60)

I valori costituzionali però tardano ad entrare fermamente nelle relazioni industriali, sia a causa

delle leggi a favore a favore dell’imprenditore sia a causa della dottrina, che non li riteneva

fondamentali nei rapporti privati.

È stata importante la legislazione antifraudolenta, che si compone di:

× Legge sul lavoro a domicilio

× Legge sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro

× Legge sulle assunzioni a tempo determinato.

Una legge fondamentale è stata la L. 15 giugno 1966, n. 604, che ha introdotto l’idea di stabilità

del posto di lavoro, con, ad esempio, la libertà di licenziamento ma subordinata alla presenza di

un giustificato motivo.

Inoltre nel 1957 è stata istituita, con il Trattato di Roma, la Comunità Economica Europea, come

area di libera circolazione, basata quindi sulla libertà economica. Il diritto del lavoro è stato

momentaneamente lasciato da parte, anche se il testo del trattato parla comunque di parità di

retribuzione tra uomini e donne e di parità di circolazione dei lavoratori. a

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(Lo Statuto dei lavoratori)

Lo Statuto dei diritti dei lavoratori è la Legge 20 maggio 1970, n. 300, promossa durante il

periodo del riformismo sociale dei governi di centro- sinistra.

La legge intreccia due blocchi normativi, raccordati grazie all’articolo 18 (tutela del lavoratore in

caso di licenziamento illegittimo):

 Disciplina del rapporto di lavoro e applicazione, anche nel posto di lavoro, delle

fondamentali libertà costituzionali.

 Promozione dell’azione sindacale.

In ogni caso, per garantire l’effettività della tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori, è necessario

aspettare la legge 533/1973, ovvero la riforma sul processo di lavoro (regole processuali).

1.3 Legislazione del lavoro e crisi economica: gli ultimi decenni del ‘900

Il 1973 è stato l’anno della dell’età dell’oro occidentale, caratterizzata da alti tassi di crescita,

benessere sociale e livelli di quasi piena occupazione.

La successiva crisi economica ha ovviamente inciso anche sul diritto del lavoro.

Inizialmente è cambiato il rapporto tra legge e contrattazione collettiva, in cui la legge è

prevista come standard di trattamento assolutamente inderogabile (né in meglio né in peggio),

ad esempio per quanto riguarda l’indennità di anzianità (per esigenze di contenimento dei costi).

Inoltre, per contrastare la disoccupazione, soprattutto giovanile, e in seguito alle richieste delle

aziende di avere maggiore elasticità nell’impiego della forza lavoro, sono state introdotte molte

varianti al modello di lavoro a tempo pieno e indeterminato (es. part time, …). Si inizia quindi a

parlare di flessibilità del lavoro, affidata alla mediazione sindacale: si ha un modello di garantismo

flessibile per mettere in rilievo di poteri di controllo e condizionamento delle organizzazioni

sindacali.

Dal 1993 è stato avviato un processo, detto privatizzazione del pubblico impiego, che rappresenta

l’obiettivo del legislatore di superare la distinzione netta tra lavoratori pubblici e privati,

estendendo anche ai pubblici l’applicazione del Capo I (dell’impresa in generale), Titolo II (del

lavoro nell’impresa) del Libro V e delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nelle imprese (es.

Statuto dei Lavoratori). a

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In tema di uguaglianza, si ricorda anche la normativa promozionale del lavoro femminile,

improntata sulla tutela antidiscriminatoria e la revisione della normativa sui licenziamenti

individuali, con l’obiettivo di tutelare anche i lavoratori delle piccole imprese.

Inoltre si inizia a parlare di diritto del mercato del lavoro, che considera anche problemi di

disoccupazione e problemi legati delle conseguenze delle trasformazioni produttive (es.

eccedenze di personale in determinati ambiti). Sembrano normative legate alla crisi e

all’emergenza del momento, ma le ripercussioni si riveleranno ad impatto duraturo.

In questo periodo si sviluppa la legislazione contrattata, ovvero frutto di accordi tra il governo e

le parti sociali (prassi concertative). In particolare questo metodo di governo delle relazioni

industriali è stato frequente sia con Ciampi (governo tecnico) che con l’Ulivo negli anni ’90.

 Accordo tripartito del 23 luglio 1993, che pone le basi della politica dei redditi, funzionale

all’adeguamento ai parametri di Maastricht per la moneta unica

 Patto per il Lavoro de 24 settembre 1996, da cui nasce la riforma del collocamento

 Patto di Natale del 22 dicembre 1998, che ha previsto istituzionalizzazione e

decentramento della concertazione.

1.4 Tendenze e problemi attuali del diritto del lavoro: dalla svolta del secolo ai giorni nostri

Il diritto del lavoro si sviluppa in modo complesso e contraddittorio, senza arrivare ad un comune

denominatore. Gli sviluppi più recenti ruotano attorno a delle parole chiave, ovvero:

CONCERTAZIONE

(pratica di governo ed un approccio alla gestione delle relazioni industriali, basata sul confronto e la

partecipazione alle decisioni politiche ed alla contrattazione in forma triangolare: organizzazioni

sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro e autorità pubbliche)

× 2001: governo di destra. Nel Patto per l’Italia del 2002 non si parla di concertazione, bensì

di dialogo sociale.

× 2006-2008: governo di centrosinistra. Nel Protocollo Welfare del 2007 la concertazione ha

una certa reminescenza (si confermerà che si tratta di una parentesi occasionale).

× 2009. Viene varata una importante riforma del sistema della contrattazione collettiva,

senza però la firma della CIGL (non c’e concertazione) a

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× 2001: governo tecnico di Monti. È il periodo della gravissima crisi economica e

istituzionale, che ha richiesto una fulminea riforma nella disciplina delle pensioni a causa

dei necessari tagli di bilancio. Nonostante gli accordi con le parti sociali, non si può parlare

di concertazione, ma semmai di accordi per la pace sociale.

× 2013: coalizione tra centro desta e centro sinistra. Si parla di disintermediazione sociale,

con il definitivo abbandono della concertazione. L’azione legislativa è un’azione

unilaterale del governo che non cerca il consenso delle forze sociali.

UGUAGLIANZA E DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE

 1999: legge sul diritto al lavoro dei disabili

 2000: disciplina dei congedi parentali, in merito al tema della conciliazione tra attività

lavorativa e lavoro di cura, nella prospettiva della ripartizione delle responsabilità

famigliari.

 1998: disciplina organica sull’immigrazione, con divieto di discriminazione

 2006: Codice di pari opportunità, in attuazione delle direttive europee antidiscriminatorie

(razza, origine etnica, handicap, religione, orientamento sessuale, …)

 2011 – 2015: protezione antidisciminatoria dei licenziamenti, senza possibilità di deroga in

situazioni elencate. È prevista tutela reintegratoria piena, solo quando il giudice dichiari la

nullità del licenziamento discriminatorio o eseguito in situazioni in cui sia vietato

(matrimonio, maternità, congedi, ...).

DEREGOLAZIONE

(processo per cui i Governi cessano i controlli sul mercato ed eliminano le restrizioni nell'economia, al

fine di incoraggiare le operazioni del mercato stesso)

 Flessibilità in entrata, ovvero moltiplicazione delle forme di accesso al lavoro, quindi si

consente alle imprese una gestione più elastica della forza – lavoro.

In passato le spinte liberiste estreme non erano considerate lasciando spazio ad una

flessibilità controllata, ma ora il quadro è cambiato. Il mercato del lavoro è caratterizzato

da rapporti di lavoro individualizzati, precarietà, emarginazione dei sindacati, aumento

delle disuguaglianze. Nel 2007 è stato tentato un cambio di rotta, ma con incertezze e

contraddizioni.

 Flessibilità in uscita, ovvero possibilità delle aziende, in caso di riorganizzazione o crisi, di

ridurre il personale in modo massivo o peculiare, tramite licenziamenti collettivi

licenziamenti individuali. a

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Si assiste ad una minore flessibilità in entrata (abolizione del job sharing, dell’associazione in

partecipazione, del contratto di lavoro a progetto) e una maggiore flessibilità in uscita

(liberalizzazione quasi totale del potere di recesso del datore di lavoro, per tutelare le aziende verso i

dipendenti che lavorano male, soprattutto in periodo di crisi).

2. Globalizzazione ed europeizzazione

GLOBALIZZAZIONE

La globalizzazione fatica a conciliarsi con il diritto del lavoro, nato negli spazi relativamente chiusi

degli Stati nazionali. Vengono abbattute le barriere nella circolazione delle merci e dei capitali,

con ampia mobilità dei processi produttivi. Non avviene niente di tutti ciò sul versante dei

lavoratori.

Anzi, oltre alla forte intensificazione degli scambi commerciali internazionali, si verifica una

continua ricerca degli ambienti più adatti a produrre a bassi costi sociali (salari, diritti sindacali,

ecc), con la conseguente delocalizzazione innanzitutto nel settore industriale nei paesi in via di

sviluppo.

Nei trattati commerciali internazionali sono state poste delle clausole sociali con l’obiettivo di

porre un freno allo strapotere delle multinazionali. Il liberismo tipico della globalizzazione può

rappresentare un ostacolo al collegamento tra regole del commercio internazionale e standard

sociali fondamentali, in quanto la stessa globalizzazione è un fenomeno economico e politico.

L’Oil si è, quindi, adoperata per promuovere:

 Dichiarazione sui principi fondamentali e sui diritti del lavoro

 Agenda per il lavoro dignitoso (2000)

 Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (2008).

EUROPEIZZAZIONE

L’Unione Europea non può essere accomunata altre esperienze di integrazione regionale dei

mercati (es. Nafta).

Con il Trattato di Lisbona del 2007 (dopo la bocciatura della Costituzione europea) la Carta di

Nizza del 2000 (diritti fondamentali) è stata equiparata alle fonti di rango primario dell’Unione

Europea. Inoltre, già con il Trattato di Amsterdam, erano state incrementate le competenze UE in

materia di diritto del lavoro. a

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Con l’allargamento dell’Unione Europea a 28 Stati, gli standard protettiti del diritto comunitario

del lavoro sono stati, almeno in teoria, allargati anche ai paesi dell’Est, in cui era (e resta)

frequente la delocalizzazione delle grandi imprese multinazionali.

L’Europa è un contesto di integrazione, dove le tecniche normative di hard law si intrecciano con

le tecniche di soft law nei sistemi nazionali che mantengono forti elementi di differenziazione.

3. Le peculiarità delle fonti del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è diviso in 3 ampi sotto-settori:

 Diritto del lavoro in senso stretto (profilo individuale)

 Diritto sindacale (profilo collettivo)

 Diritto della previdenza sociale.

(Contrattazione collettiva)

Il contratto collettivo è un atto di autonomia negoziale privata che assolve, nel nostro

ordinamento, funzione di fonte materiale delle regole del rapporto di lavoro.

Inizialmente si utilizzava più che altro per migliorare le condizioni previste dalla legge, ma poi ha

introdotto anche regole nuove, che sono poi consolidate dal legislatore.

Tendenzialmente si utilizza la legge come disciplina dei minimi di trattamento, consentendo una

deroga solamente in positivo, da parte dell’autonomia privata, in ottemperanza del principio del

favor nei confronti del lavoratore.

Tale principio si utilizza anche nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale di

lavoro; quest’ultimo infatti può derogare al primo solo in senso favorevole al lavoratore.

Ad oggi la situazione è cambiata, nel senso che in alcune circostanze eccezionali muta il

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luisa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Barbera Marzia.
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