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Manuale di Diritto del Lavoro (Rocella – 6 ed)
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di Luisa Gasparini
MANUALE di DIRITTO del LAVORO
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(Rocella – 6 ed)
Capitolo I - Profilo storico del diritto del lavoro
1. Il diritto del lavoro alle origini
Tra il XVI e il XVIII secolo si afferma la nuova figura del lavoratore salariato, a seguito
dell’affermarsi del sistema di fabbrica e del consolidamento del modo di produzione capitalistico.
Scompare la figura dell’artigiano – libero produttore che si trasforma in dipendente del mercante.
Il mercante stesso, pian piano, si trasforma in imprenditore capitalista.
In generale, però, i processi relativi alla Rivoluzione industriale si svolgono in modo diverso, anche
dal punto di vista temporale, nei vari Stati.
Iniziano, inoltre, a delinearsi i primi interventi statuali in materia di diritto del lavoro, in modo
da contenere in fenomeni di sfruttamento dei lavoratori. In particolare riguardano la durata della
giornata lavorativa, che deve essere limitata soprattutto per le mezze forze (bambini, donne, …).
Questi tipi di legislazioni sociali hanno come prototipo il Factory Act britannico del 1833, seguito
da un provvedimento analogo in Francia nel 1841 e dalla prima legge italiana sul lavoro dei
fanciulli nel 1886.
Il codice civile del 1865, tra l’altro, ignorava il lavoro operaio dell’industria; l’attività lavorativa era
ricondotta nello schema del contratto di locazione, detto locazione delle opere (art. 1570),
ovvero un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita
mercede.
Inoltre l’articolo 1627 distingueva la locatio operis (odierno lavoro autonomo), ovvero quella degli
imprenditori di opere ad appalto o cottimo, e la locatio operarum (odierno lavoro subordinato),
ovvero quella in cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio.
In particolare non era possibile obbligarsi a tempo indeterminato, in virtù dell’affermazione di un
principio di libertà legato all’individualismo liberale della rivoluzione francese. a
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L’assenza di una specifica disciplina era motivata dal fatto che l’autoregolazione privata era
considerata la soluzione ottimale per bilanciare gli interessi tra lavoratore e imprenditore, in base
alle singole esigenze.
La dottrina lavoristica era divisa:
Novatori, socialismo giuridico. Sottolineano l’esigenza di un codice privato con principi
diversi e parlano di contratto di lavoro come riferito solamente all’operaio industriale, quindi
al lavoro manuale.
Ludovico Barassi, fondatore della scienza del diritto del lavoro in Italia. Nella sua opera tenta
un organica sistemazione del nascente diritto del lavoro. Costruisce un’ampia nozione di
contratto di lavoro comprendente sia il lavoro autonomo che il lavoro subordinato.
Si vuole valorizzare il legame tra la persona del lavoro e la prestazione lavorativa,
superando la concezione del rapporto di lavoro subordinato come rapporto di mercato che
segue gli stessi principi del diritto dei beni.
Il periodo delle origini si estende fino agli anni ’20 del XX secolo. Bisogna ricordare anche:
Legge 295/1893, che istituisce i collegi dei probiviri, ovvero una speciale magistratura non
togata destinata alla risoluzione delle controversie individuali di lavoro.
1919, Costituzione dell’OIL (Organizzazione internazionale del Lavoro) in seno alla Società
delle Nazioni. Viene sottolineato il fatto che il lavoro non è una merce.
1.1 Il periodo corporativo
Il periodo corporativo (1922 – 1943) fu caratterizzato da un notevole attivismo legislativo.
Con la creazione di un unico sindacato fascista, titolare di poteri di rappresentanza istituzionale dei
lavoratori della categoria di riferimento e abilitato alla stesura di contratti collettivi, è stata
soppressa la libertà sindacale.
In materia di contratti individuali di lavoro, all’inizio del periodo corporativo erano state approvate
due importanti normative, una in materia di orario di lavoro (es. giornata lavorativa di 8 ore),
l’altra sul contratto d’impiego privato.
In attuazione dei principi della Carta del Lavoro del 1927, inoltre, furono introdotti alcuni
interventi, relativi, ad esempio, al riposo domenicale e settimanale, al lavoro femminile, … .
Nel periodo corporativo è avvenuta, inoltre, la codificazione civile del 1942, che contiene (Libro
Quinto) una regolamentazione organica del diritto del lavoro. La sostanza della disciplina è
comunque quella di un contratto a prestazioni corrispettive tra il lavoratore e il datore di lavoro.
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1.2 Dalla Costituzione allo Statuto dei Lavoratori
Con la fine del corporativismo, la Costituzione ha sancito il ripristino della libertà sindacale e
riconosce lo sciopero come diritto soggettivo vero e proprio.
In particolare la Costituzione dà importanza al lavoro in generale e al lavoro subordinato
soprattutto. Si parla di diritti sociali specificamente riconosciuti ai lavoratori subordinati, come il
riposo settimanale, una retribuzione sufficiente, le ferie retribuite, la parità di trattamento per
uomini e donne. Importante è anche il riconoscimento di un DIRITTO AL LAVORO.
Rilevanti per il diritto del lavoro sono anche:
Il principio di uguaglianza, sia formale che sostanziale, quindi la rimozione degli ostacoli,
per permettere a tutti di accedere al lavoro.
La libera iniziativa economica privata.
(Legislazione anni ’50 – ’60)
I valori costituzionali però tardano ad entrare fermamente nelle relazioni industriali, sia a causa
delle leggi a favore a favore dell’imprenditore sia a causa della dottrina, che non li riteneva
fondamentali nei rapporti privati.
È stata importante la legislazione antifraudolenta, che si compone di:
× Legge sul lavoro a domicilio
× Legge sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
× Legge sulle assunzioni a tempo determinato.
Una legge fondamentale è stata la L. 15 giugno 1966, n. 604, che ha introdotto l’idea di stabilità
del posto di lavoro, con, ad esempio, la libertà di licenziamento ma subordinata alla presenza di
un giustificato motivo.
Inoltre nel 1957 è stata istituita, con il Trattato di Roma, la Comunità Economica Europea, come
area di libera circolazione, basata quindi sulla libertà economica. Il diritto del lavoro è stato
momentaneamente lasciato da parte, anche se il testo del trattato parla comunque di parità di
retribuzione tra uomini e donne e di parità di circolazione dei lavoratori. a
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(Lo Statuto dei lavoratori)
Lo Statuto dei diritti dei lavoratori è la Legge 20 maggio 1970, n. 300, promossa durante il
periodo del riformismo sociale dei governi di centro- sinistra.
La legge intreccia due blocchi normativi, raccordati grazie all’articolo 18 (tutela del lavoratore in
caso di licenziamento illegittimo):
Disciplina del rapporto di lavoro e applicazione, anche nel posto di lavoro, delle
fondamentali libertà costituzionali.
Promozione dell’azione sindacale.
In ogni caso, per garantire l’effettività della tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori, è necessario
aspettare la legge 533/1973, ovvero la riforma sul processo di lavoro (regole processuali).
1.3 Legislazione del lavoro e crisi economica: gli ultimi decenni del ‘900
Il 1973 è stato l’anno della dell’età dell’oro occidentale, caratterizzata da alti tassi di crescita,
benessere sociale e livelli di quasi piena occupazione.
La successiva crisi economica ha ovviamente inciso anche sul diritto del lavoro.
Inizialmente è cambiato il rapporto tra legge e contrattazione collettiva, in cui la legge è
prevista come standard di trattamento assolutamente inderogabile (né in meglio né in peggio),
ad esempio per quanto riguarda l’indennità di anzianità (per esigenze di contenimento dei costi).
Inoltre, per contrastare la disoccupazione, soprattutto giovanile, e in seguito alle richieste delle
aziende di avere maggiore elasticità nell’impiego della forza lavoro, sono state introdotte molte
varianti al modello di lavoro a tempo pieno e indeterminato (es. part time, …). Si inizia quindi a
parlare di flessibilità del lavoro, affidata alla mediazione sindacale: si ha un modello di garantismo
flessibile per mettere in rilievo di poteri di controllo e condizionamento delle organizzazioni
sindacali.
Dal 1993 è stato avviato un processo, detto privatizzazione del pubblico impiego, che rappresenta
l’obiettivo del legislatore di superare la distinzione netta tra lavoratori pubblici e privati,
estendendo anche ai pubblici l’applicazione del Capo I (dell’impresa in generale), Titolo II (del
lavoro nell’impresa) del Libro V e delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nelle imprese (es.
Statuto dei Lavoratori). a
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In tema di uguaglianza, si ricorda anche la normativa promozionale del lavoro femminile,
improntata sulla tutela antidiscriminatoria e la revisione della normativa sui licenziamenti
individuali, con l’obiettivo di tutelare anche i lavoratori delle piccole imprese.
Inoltre si inizia a parlare di diritto del mercato del lavoro, che considera anche problemi di
disoccupazione e problemi legati delle conseguenze delle trasformazioni produttive (es.
eccedenze di personale in determinati ambiti). Sembrano normative legate alla crisi e
all’emergenza del momento, ma le ripercussioni si riveleranno ad impatto duraturo.
In questo periodo si sviluppa la legislazione contrattata, ovvero frutto di accordi tra il governo e
le parti sociali (prassi concertative). In particolare questo metodo di governo delle relazioni
industriali è stato frequente sia con Ciampi (governo tecnico) che con l’Ulivo negli anni ’90.
Accordo tripartito del 23 luglio 1993, che pone le basi della politica dei redditi, funzionale
all’adeguamento ai parametri di Maastricht per la moneta unica
Patto per il Lavoro de 24 settembre 1996, da cui nasce la riforma del collocamento
Patto di Natale del 22 dicembre 1998, che ha previsto istituzionalizzazione e
decentramento della concertazione.
1.4 Tendenze e problemi attuali del diritto del lavoro: dalla svolta del secolo ai giorni nostri
Il diritto del lavoro si sviluppa in modo complesso e contraddittorio, senza arrivare ad un comune
denominatore. Gli sviluppi più recenti ruotano attorno a delle parole chiave, ovvero:
CONCERTAZIONE
(pratica di governo ed un approccio alla gestione delle relazioni industriali, basata sul confronto e la
partecipazione alle decisioni politiche ed alla contrattazione in forma triangolare: organizzazioni
sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro e autorità pubbliche)
× 2001: governo di destra. Nel Patto per l’Italia del 2002 non si parla di concertazione, bensì
di dialogo sociale.
× 2006-2008: governo di centrosinistra. Nel Protocollo Welfare del 2007 la concertazione ha
una certa reminescenza (si confermerà che si tratta di una parentesi occasionale).
× 2009. Viene varata una importante riforma del sistema della contrattazione collettiva,
senza però la firma della CIGL (non c’e concertazione) a
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× 2001: governo tecnico di Monti. È il periodo della gravissima crisi economica e
istituzionale, che ha richiesto una fulminea riforma nella disciplina delle pensioni a causa
dei necessari tagli di bilancio. Nonostante gli accordi con le parti sociali, non si può parlare
di concertazione, ma semmai di accordi per la pace sociale.
× 2013: coalizione tra centro desta e centro sinistra. Si parla di disintermediazione sociale,
con il definitivo abbandono della concertazione. L’azione legislativa è un’azione
unilaterale del governo che non cerca il consenso delle forze sociali.
UGUAGLIANZA E DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE
1999: legge sul diritto al lavoro dei disabili
2000: disciplina dei congedi parentali, in merito al tema della conciliazione tra attività
lavorativa e lavoro di cura, nella prospettiva della ripartizione delle responsabilità
famigliari.
1998: disciplina organica sull’immigrazione, con divieto di discriminazione
2006: Codice di pari opportunità, in attuazione delle direttive europee antidiscriminatorie
(razza, origine etnica, handicap, religione, orientamento sessuale, …)
2011 – 2015: protezione antidisciminatoria dei licenziamenti, senza possibilità di deroga in
situazioni elencate. È prevista tutela reintegratoria piena, solo quando il giudice dichiari la
nullità del licenziamento discriminatorio o eseguito in situazioni in cui sia vietato
(matrimonio, maternità, congedi, ...).
DEREGOLAZIONE
(processo per cui i Governi cessano i controlli sul mercato ed eliminano le restrizioni nell'economia, al
fine di incoraggiare le operazioni del mercato stesso)
Flessibilità in entrata, ovvero moltiplicazione delle forme di accesso al lavoro, quindi si
consente alle imprese una gestione più elastica della forza – lavoro.
In passato le spinte liberiste estreme non erano considerate lasciando spazio ad una
flessibilità controllata, ma ora il quadro è cambiato. Il mercato del lavoro è caratterizzato
da rapporti di lavoro individualizzati, precarietà, emarginazione dei sindacati, aumento
delle disuguaglianze. Nel 2007 è stato tentato un cambio di rotta, ma con incertezze e
contraddizioni.
Flessibilità in uscita, ovvero possibilità delle aziende, in caso di riorganizzazione o crisi, di
ridurre il personale in modo massivo o peculiare, tramite licenziamenti collettivi
licenziamenti individuali. a
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Si assiste ad una minore flessibilità in entrata (abolizione del job sharing, dell’associazione in
partecipazione, del contratto di lavoro a progetto) e una maggiore flessibilità in uscita
(liberalizzazione quasi totale del potere di recesso del datore di lavoro, per tutelare le aziende verso i
dipendenti che lavorano male, soprattutto in periodo di crisi).
2. Globalizzazione ed europeizzazione
GLOBALIZZAZIONE
La globalizzazione fatica a conciliarsi con il diritto del lavoro, nato negli spazi relativamente chiusi
degli Stati nazionali. Vengono abbattute le barriere nella circolazione delle merci e dei capitali,
con ampia mobilità dei processi produttivi. Non avviene niente di tutti ciò sul versante dei
lavoratori.
Anzi, oltre alla forte intensificazione degli scambi commerciali internazionali, si verifica una
continua ricerca degli ambienti più adatti a produrre a bassi costi sociali (salari, diritti sindacali,
ecc), con la conseguente delocalizzazione innanzitutto nel settore industriale nei paesi in via di
sviluppo.
Nei trattati commerciali internazionali sono state poste delle clausole sociali con l’obiettivo di
porre un freno allo strapotere delle multinazionali. Il liberismo tipico della globalizzazione può
rappresentare un ostacolo al collegamento tra regole del commercio internazionale e standard
sociali fondamentali, in quanto la stessa globalizzazione è un fenomeno economico e politico.
L’Oil si è, quindi, adoperata per promuovere:
Dichiarazione sui principi fondamentali e sui diritti del lavoro
Agenda per il lavoro dignitoso (2000)
Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (2008).
EUROPEIZZAZIONE
L’Unione Europea non può essere accomunata altre esperienze di integrazione regionale dei
mercati (es. Nafta).
Con il Trattato di Lisbona del 2007 (dopo la bocciatura della Costituzione europea) la Carta di
Nizza del 2000 (diritti fondamentali) è stata equiparata alle fonti di rango primario dell’Unione
Europea. Inoltre, già con il Trattato di Amsterdam, erano state incrementate le competenze UE in
materia di diritto del lavoro. a
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Con l’allargamento dell’Unione Europea a 28 Stati, gli standard protettiti del diritto comunitario
del lavoro sono stati, almeno in teoria, allargati anche ai paesi dell’Est, in cui era (e resta)
frequente la delocalizzazione delle grandi imprese multinazionali.
L’Europa è un contesto di integrazione, dove le tecniche normative di hard law si intrecciano con
le tecniche di soft law nei sistemi nazionali che mantengono forti elementi di differenziazione.
3. Le peculiarità delle fonti del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è diviso in 3 ampi sotto-settori:
Diritto del lavoro in senso stretto (profilo individuale)
Diritto sindacale (profilo collettivo)
Diritto della previdenza sociale.
(Contrattazione collettiva)
Il contratto collettivo è un atto di autonomia negoziale privata che assolve, nel nostro
ordinamento, funzione di fonte materiale delle regole del rapporto di lavoro.
Inizialmente si utilizzava più che altro per migliorare le condizioni previste dalla legge, ma poi ha
introdotto anche regole nuove, che sono poi consolidate dal legislatore.
Tendenzialmente si utilizza la legge come disciplina dei minimi di trattamento, consentendo una
deroga solamente in positivo, da parte dell’autonomia privata, in ottemperanza del principio del
favor nei confronti del lavoratore.
Tale principio si utilizza anche nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale di
lavoro; quest’ultimo infatti può derogare al primo solo in senso favorevole al lavoratore.
Ad oggi la situazione è cambiata, nel senso che in alcune circostanze eccezionali muta il
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