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I PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO

Si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. La definizione rilevante è quella utilizzata per distinguere gli operai dagli impiegati. La figura dell'impiegato è legata all'esercizio di un'attività professionale con funzioni di collaborazione e di ordine, eccetto le prestazioni semplici di mano d'opera. I criteri per questa distinzione sono:

  1. Professionalità
  2. Non manualità
  3. Collaborazione

Si fa inoltre una distinzione tra:

  • Collaborazione all'impresa: l'impiegato collaborerebbe all'organizzazione dell'attività produttiva a diretto contatto con l'imprenditore
  • Collaborazione nell'impresa: l'attività dell'operaio che si svolgerebbe nella produzione

Al vertice delle scale classificatorie si rintracciano gli appartenenti alla categoria dei quadri: "sono lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di"

Rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di impresa". I quadri hanno praticamente solo una maggiorazione retributiva, erogata sotto forma di indennità di funzione.

Dirigenti: la loro organizz. sindacale è separata rispetto a quella degli altri lavoratori. La separazione fu introdotta nel periodo corporativo.

Il dirigente è qualunque titolare di un contratto di lavoro subordinato, che si colloca in una posizione particolare nella struttura organizzativa dell'impresa, esercitando nei confronti degli altri lavoratori poteri di pertinenza degli imprenditori, il c.d. alter ego di imprenditore. Il dirigente è colui che riveste un "ruolo caratterizzato dall'ampiezza del potere gestorio, posto in posizione di sostanziale autonomia tale da influenzare andamento e scelte interne/esterne di attività aziendale" - alta dirigenza o top managers = definiti alter ego dell'imprenditore dirigenti.

meramente convenzionali non hanno poteri di direzione, ma sono dotati di elevate conoscenze scientifiche e tecniche- dirigente pubblico è il datore di lavoro “sostanziale” nei confronti dei dipendenti nella PA. Spetta al dirigente adottare “misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro”. L’incarico di direzione, di solito viene conferito a termine, per una durata fra i 3 o 5 anni con possibilità di rinnovo. CATEGORIE DEI LAVORATORI SUBORDINATI La legislazione e la contrattazione collettiva hanno agito per superare le disuguaglianze esistenti tra le 2 categorie fondamentali del lavoro subordinato, xelevare il trattamento degli operai a quello degli impiegati. Ancora oggi esistono regole specifiche in favore dei secondi (ad es. trattamento di malattia), ma le differenze prevalenti sono venute meno. Particolarmente significativa è l’eliminazione dei differenziali di trattamento legati all’anzianità di servizio, cheun tempo rappresentava un criterio utilizzato per diversificare la condizione degli impiegati dagli operai. Oggi il T.F.R. viene erogato a tutti i lavoratori, mentre le altre differenze sono state attenuate dalla contrattazione collettiva. I lavoratori inquadrati nella categorie elevate "dirigenti e quadri" non sono titolari di tutte le tutele riconosciute al lavoro subordinato. Alcune regole fondamentali non trovano applicazione nei confronti dei dirigenti: i quali non fruiscono delle limitazioni previste dalla legge in materia di durata dell'orario di lavoro e del licenziamento privo di giustificato motivo. 3. I rapporti speciali di lavoro Il c.c. considera di carattere speciale sia i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro non imprenditori, sia l'apprendistato ed il rapporto di lavoro a domicilio. Si parla di rapporti di lavoro a disciplina speciale, quando il legislatore ha dettato regole specifiche nei confronti di una pluralità di rapporti.senza pretendered’individuare una ratio unitaria della differenziazione normativa. Tali discipline si presentano con una marcata caratterizzazione settoriale. Esistono rapporti di lavoro atipici: es. part-time, contratti a termine, contratti formativi, lavoro somministrato. Capitolo Terzo ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Sezione I – Collocamento e politiche attive del lavoro 1. Il sistema del collocamento: cenni storici La legge 1949 concepiva il collocamento come funzione pubblica, esercitata in regime di quasi-monopolio da uffici periferici del ministero del lavoro, proibiva l’esecizio della mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche se effettuata a titolo gratuito, accompagnando al divieto la previsione di sanzioni penali, imponeva ai datori di lavoro di procedere alle assunzioni previa richiesta all’ufficio di collocamento territorialmente competente, colpendo la violazione dell’obbligo con sanzione amministrativa. Il

Il divieto di mediazione privata rispondeva a obiettivi di controllo del mercato del lavoro: necessario per cercare di realizzare un'equa distribuzione delle occasioni di lavoro. Lo strumento che avrebbe soddisfatto tale esigenza era individuato nelle "liste di collocamento" alle quali coloro che volevano concludere un contratto di lavoro dovevano obbligatoriamente iscriversi. Queste liste erano divise in 3 classi:

  1. lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione;
  2. lavoratori già occupati ma che aspiravano ad una diversa occupazione;
  3. pensionati in cerca di occupazione.

L'iscrizione alle liste costituiva il presupposto per la compilazione di una graduatoria, che rispecchiava lo stato di bisogno dei singoli (carico familiare, situazione economica e patrimoniale, anzianità d'iscrizione nelle liste). La compilazione della graduatoria rappresentava un passaggio importante, essendo funzionale al criterio della richiesta numerica, attorno al quale

ruotava il sistema d'avviamento al lavoro. Era impossibile rivolgersi all'ufficio di collocamento indicando i nominativi dei lavoratori da assumere, fatta eccezione a fronte delle quali la richiesta nominativa era ammessa, la richiesta doveva essere assolutamente impersonale, potendosi soltanto indicare il n° dei lavoratori necessari, la categoria e la qualifica professionale, e l'ufficio era tento a rispondervi seguendo l'ordine risultante dalla graduatoria. È stata data ai lavoratori la possibilità di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Agli uffici di collocamento restava solo una funzione di registrazione degli avviamenti al lavoro, dovendo i datori di lavoro continuare a richiedere agli uffici il rilascio del nulla osta preventivo all'assunzione. Con la L.608/1996 i datori di lavoro provvedono all'assunzione diretta, saltando la mediazione degli uffici di collocamento e senza il rilascio del nulla osta, restando a

Carico del datore l'obbligo di comunicazione dell'assunzione effettuata. La riforma del collocamento varata con il d.lgs. 469/1997 ruotava intorno a 3 principi:

  1. Decentramento dei servizi x l'impiego, attuato mediante il conferimento alle regioni, compiti e funzioni in materia sia di politica del lavoro che di collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo, dei lavoratori extracomunitari e dei lavoratori a domicilio e domestici;
  2. Superamento della concezione del collocamento come funzione pubblica da esercitarsi in regime di quasi-monopolio dalle competenti strutture statali;
  3. Apertura nei confronti dei privati di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

La Corte Costituzionale ha attribuito funzioni in materia di collocamento alle province, tenute a provvedere all'erogazione di servizi tramite apposite strutture denominate "centri x13l'impiego", uno ogni 100.000 abitanti e l'istituzione di "una commissione x le

politichedel lavoro”, organo tripartito permanente di consultazione della parti sociali.

La prima fase della riforma dei servizi x l’impiego è stata completata con l’emanazionedel d.lgs 181/2000 che contiene i principi fondamentali per l’esercizio della potestàlegislativa delle regioni in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure dicollocamento.

Ci furono interventi volti a prevenire la disoccupazione giovanile equella di lunga durata, i cui destinatari sono gli adolescenti, i giovani, disoccupati dilunga durata, inoccupati di lunga durata e le donne nel reinserimento lavorativo, èstata introdotta la nozione di “stato di disoccupazione”, cioè colui che si trova inuno stato privo di lavoro, e che sia immediatamente disponibile alla ricerca e allosvolgimento di un’attività lavorativa. Detta disponibilità va comprovata dall’interessatomediante un autocertificazione da presentarsi al

servizio x l'impiego territorialmente competente. Per disoccupati di lunga durata si intende coloro che dopo aver perso un posto di lavoro sono in cerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 se sono giovani; per inoccupati di lunga durata si intende coloro che sono alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o 6 mesi se si tratta di giovani; per donne in reinserimento lavorativo si intendono quelle che precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività. Si è considerati giovani fino ai 25 anni di età, se si è laureati fino ai 29. È stato introdotto un "elenco anagrafico" nel quale devono essere inseriti tutti coloro che ricercano un lavoro ed intendono avvalersi dei servizi x l'impiego. Salvo domanda di cancellazione, l'iscrizione nell'elenco viene mantenuta dagli interessati per tutta la durata della vita lavorativa ed i dati in esso.

registrati vanno riportati nella scheda professionale rilasciata dal lavoratore al servizio competente contenente tutte le informazioni relative alle esperienze formative e professionali dell'interessato.

Con il d.lgs 181/2000 le liste di collocamento ordinarie e speciali sono state totalmente sopresse, lasciando sussistere quelle del personale artistico, di mobilità e dei disabili. Del vecchio sistema continua a sopravvivere l'obbligo di comunicazione delle assunzioni effettuate sia dai datori di lavoro, sia dalle p.a. indirizzando la comunicazione ai centri per l'impiego: deve trattarsi di una comunicazione contestuale all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato; nel settore edile la comunicazione deve essere effettuata il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti.

Riserva di assunzioni in favore di soggetti 'deboli': le regioni hanno il compito di "prevedere una quota di assunzioni effettuate dai datori di lavoro"

privati

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
85 pagine
22 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vettor Tiziana.