Capitolo primo - Profilo storico del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro delle origini
Dal XVI al XVIII sec., con l’affermazione delle fabbriche e della produzione capitalistica, si sviluppa la figura del lavoratore salariato, scompare l’artigiano libero professionista e si trasforma in dipendente del mercante, a sua volta convertendosi in imprenditore capitalista.
Prime forme di legislazione sociale = primi interventi statuali volti a contenere le forme più acute di sfruttamento dei lavoratori, come:
- La durata della giornata lavorativa nei confronti delle c.d. MEZZE FORZE (donne/bambini)
- Razionalizzazione sociale destinata a costituire un aspetto permanente del diritto del lavoro
1833 Factory Act britannico, legislazione sociale limitativa delle forme più estreme di impiego del lavoro dei bambini (descritta da Marx “il libro Il Capitale”)
1841 Francia, 1886 Italia, prima legge italiana sul lavoro dei fanciulli
1907 legge sul lavoro nelle risaie
1908 legge sul divieto di lavoro notturno nell’industria di panificazione
1904 legge in materie di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
1902 legge sul lavoro donne e fanciulli
1907 legge sul riposo settimanale e festivo
Il codice civile del 1865 ignora il lavoro operaio di industria = ‘lavoratore subordinato’. L’attività lavorativa viene riconosciuta nello schema della locazione: art 1568 il contratto di locazione ha per oggetto le cose e le opere. Considera il lavoro come locatio operarum (art. 1570: la locazione delle opere per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante pattuita mercede) e la locatio operis come lavoro autonomo.
Art 1627: 3 tipologie di locazione di opere e industria:
- Quella in cui le persone obbligano la propria forza all’altrui servizio
- Quella in cui le persone si incaricano del trasporto delle persone o delle cose
- Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo (locatio operis)
Il codice civile italiano è ispirato all’individualismo liberale della Francia. Il divieto di costituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispondeva all’esigenza di affermare il principio di libertà, in contrapposizione con il sistema feudale, che sarà poi lasciata cadere quando si scoprirà la maggiore funzionalità di quest’ultimo rispetto all’organizzazione della produzione industriale. L’assenza di una specifica disciplina del rapporto di lavoro rispondeva alla convinzione che, in una società di liberi e uguali, l’autoregolazione privata degli interessi fra imprenditore e lavoratore rappresentasse la soluzione ottimale; in questa fase di industrializzazione, nei diversi ordinamenti, un aspetto comune è costituito dal divieto di coalizione considerato un ostacolo alla libertà di mercato.
Ludovico Barassi = fondatore della scienza del diritto del lavoro in Italia, contesta la nozione di “contratto di lavoro”, in quanto considerata frutto di una mescolanza di valutazioni giuridiche e sociologiche, reputa inaccettabile non solo la limitazione di quella nozione al lavoro manuale, ma anche l’esclusione del concetto di locazione d’opera, e giunge a costruire una nozione ampia di contratto di lavoro, cioè una qualsiasi attività lavorativa effettuata verso corrispettivo, al quale si riconducono due figure: la locatio operis e locatio operarum, cioè lavoro subordinato e autonomo. Veniva rappresentato il diritto del lavoro come una sorta di diritto delle attività professionali, che non coinvolge solo gli aspetti patrimoniali (l’avere del lavoratore e la sua forza-lavoro), ma il suo stesso essere.
Legge 295/1893 istituisce collegio dei probiviri (magistratura non togata destinata alla risoluzione delle controversie individuali di lavoro). I collegi composti, su base paritetica ed elettiva, da rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori, che elaboravano regole di giudizio.
1919 nasce Organizzazione Internazionale del Lavoro: “il lavoro non è una merce” principio fondamentale del diritto internazionale del lavoro.
Il periodo corporativo
Il ventennio corporativo fu segnato da un grande attivismo legislativo:
- Soppressione libertà sindacale
- Illiceità penale
- Conflitto collettivo nell’area dell’illiceità penale
- Pubblicizzazione del sistema sindacale, incentrato sul ruolo dell’unico sindacato fascista, titolare di poteri di rappresentanza istituzionale e abilitato alla stipulazione di contratti collettivi
Sindacati e contrattazione collettiva furono adoperati come strumento di politica economica, in particolare in materia di salari. Tuttavia la contrattazione collettiva degli anni ’30 cerca di estendere tutele agli operai, già riconosciute agli impiegati. Il periodo corporativo si era aperto con l’approvazione di due importanti normative:
- 1923: disciplina in materia di orario di lavoro: la regola della giornata lavorativa di 8 ore
- 1924: disciplina del contratto d’impiego privato
- 1927 Carta del lavoro = documento di carattere politico che contiene i principi generali dell’ordinamento e cerca di estendere tutele generalizzate
- 1942 codificazione civile che contiene una regolamentazione organica del rapporto di lavoro non solo per gli impiegati, poiché collocava sullo stesso piano l’attività dell’imprenditore e il lavoro dei suoi dipendenti “Libro V artt. 2094-2134
La sostanza della disciplina resta quella del contratto a prestazioni corrispettive (art. 2094 che lo definisce) tra parti uguali, come frutto d’incontro di volontà negoziali libere e uguali.
Dalla costituzione allo Statuto dei lavoratori
Art. 1 Cost. 1948 = “repubblica democratica fondata sul lavoro” privilegia il diritto sindacale. Legge 563/1926 = passaggio allo Stato totalitario
- Art. 39 Cost.: ritorno della libertà sindacale
- Art. 40 Cost.: riconoscimento dello sciopero come vero e proprio diritto soggettivo
- Titolo III parte I Cost.: dedicato al lavoro in generale e subordinato in particolare (art. 35 “la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”)
- Diritti sociali riconosciuti ai lavoratori subordinati: diritto ad una retribuzione sufficiente, al riposo settimanale e alle ferie retribuite art. 36, diritto alla parità donne/minori art. 37)
Diritto al lavoro (art. 4) la repubblica ha il compito di promuovere le condizioni per rendere effettivo l’esercizio di politica economica a favore del lavoratore; principio di eguaglianza (Cost. art.3) riconosciuto non solo formalmente, ma anche sostanzialmente per rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale, per consentire l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alle organizzazioni politiche, economiche e sociali del paese
Art. 41 Cost. = riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata, affinché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Legislazione anni ’50 e ’60 = i valori costituzionali hanno tardato a penetrare nella realtà delle relazioni industriali
- Legislazione antifraudolenta = si compone di un trittico normativo:
- L. 264/1958 = lavoro a domicilio
- L. 1369/1960 = divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
- L. 230/1962 = assunzioni a tempo determinato
- L. 604/1966 = stabilità del posto di lavoro (licenziamento = condizionato a giusta causa)
Statuto dei lavoratori = l. 300/1970 = STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - dopo lotte sindacali operaie aspre (c.d. autunno caldo) riformismo governi centro-sinistra dell’epoca - opposizione di Confindustria nei confronti della nuova legge. Lo Statuto:
- Disciplina rapporto di lavoro
- Promuove l’azione sindacale
- Assicura le condizioni normative funzionali all’esercizio dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e che in essi vengano esercitate le fondamentali libertà costituzionali
- Tutela il lavoratore nei confronti del licenziamento illegittimo
- L. 533/1973 = riforma del processo del lavoro = introduce nuove regole processuali per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori sul piano sostanziale
Legislazione del lavoro e crisi economica
Il 1973 considerato un anno di svolta, finisce l’età dell’oro per i Paesi Occidentali e negli anni '60 si espande il Boom economico: piena occupazione, benessere sociale diffuso e tassi costanti di crescita, invece in Italia la crisi economica, caratterizzata da alta inflazione e disoccupazione.
Si modifica il modello di rapporto tra le fonti, legge e contrattazione collettiva la prima può solo migliorare la seconda, mai peggiorare. La legge si configura come uno standard di trattamento, inderogabile sia in peggio che in meglio, rispetto ai criteri di computo dell’indennità di anzianità, derogabile solo in peggio, quanto alle modalità di indicizzazione delle retribuzioni rispetto alle variazioni del costo della vita.
Da 1975 a 1990 = imprese chiedono più flessibilità (part-time, Contratti di Formazione e Lavoro ecc.) flessibilità del lavoro per lungo tempo affidata alla mediazione sindacale “garantismo flessibile”.
Nascono prassi concertative: accordi triangolari governo e parti sociali, nei quali si rintracciano le linee essenziali della futura produzione normativa, definita legislazione contrattata.
Tendenze e problemi attuali del diritto del lavoro
Concertazione: accordi tripartiti che coinvolgono il governo e le maggiori associazioni rappresentative.
- Accordo tripartito 23/7/1993 pone basi per la politica dei redditi (per l’adesione alla moneta unica europea)
- Patto del lavoro 24/9/1996: riforma del collocamento (apertura a privati, decentramento istituzionale, lavoro interinale ecc.)
- Patto di Natale (22/12/98): inizio della fine della concertazione (meglio = “dialogo sociale”, governi centro-destra da 2001 in poi)
- Patto per l’Italia (luglio-2002): accordo Governo-Confindustria (sindacati aderiscono dopo, CGIL non ha apposto la propria firma)
Uguaglianza: la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. 29/1993) aveva l’obiettivo di superare la separatezza fra i due grandi settori del mondo del lavoro, applicando ai lavoratori pubblici le condizioni del lavoro privato.
Si sviluppa la normativa promozionale del lavoro femminile: legge 125/1991 = attraverso la tutela antidiscriminatoria e il riconoscimento dell’azione positiva.
- L. 53/2000 congedi parentali (rapporto tra attività lavorativa e responsabilità familiare)
- L. 108/1990 = tutela per il licenziamento dei lavoratori delle piccole imprese (non risolto fin da SdL) problema ancora aperto.
- L. 68/1999 = diritto al lavoro dei disabili
Deregulation: ricerca di moltiplicazione di forme di accesso al lavoro (c.d. “flessibilità in entrata”, da non confondere però con la precarietà)
- D.lgs. 61/2000 (approvato dal centro-sinistra) = riforma del part-time
- D.lgs. 368/2001 (approvato dal centro-destra) = liberalizzazione incontrollata delle assunzioni a termine
- Ottobre 2001 = presentazione del “Libro bianco” (programma politico del lavoro contenente una serie di proposte d’intervento sulla disciplina dei rapporti di lavoro + l. 30/2003 + d.lgs. 276/2003 nuovo quadro Mercato del Lavoro:
- Individualizzazione rapporti Lavoro
- Incremento precarietà
- Esclusione dei sindacati nella gestione delle regole relative alle nuove tipologie negoziali
- Segmentazione Mercato del lavoro
- Aumento disuguaglianze e povertà
Globalizzazione: fenomeno socio-economico più rilevante dei nostri tempi in grado di incidere sui diversi sistemi nazionali di diritto del lavoro. Il diritto del lavoro è nato negli ambienti chiusi degli Stati-nazione, caratterizzati da barriere alla mobilità transnazionale: la globalizzazione rompe questa simmetria, abbattendo le barriere alla circolazione di capitali e merci, consente di realizzare un’ampia libertà di scambi. La mobilità dei processi produttivi, agevolata dallo sviluppo di nuove tecnologie, cerca ambienti più adatti a produrre con costi sociali più bassi (salari, previdenza, diritti sindacali ecc.)
- Delocalizzazioni della produzione riguarda il settore industriale (non solo manifatturiero)
- Ricatto delle delocalizzazioni = porterà a declino dei sistemi-Paesi che cercano scorciatoie (riducendo salari/diritti ecc.)
- L’inserimento di clausole sociali in trattati di commerciali internazionali cerca di limitare lo strapotere delle grandi imprese multinazionali
Europeizzazione: la Comunità Europea costituisce un aspetto della globalizzazione
- Trattato Amsterdam (1999) = incrementa le competenze CE anche per rapporti di lavoro
- Allargamento CE (c.d. Europa a 27) applicazione dei elevati standard protettivi previsti dal diritto comunitario del lavoro e diminuirà delocalizzazione contro nuovi paesi CE
Diritto del lavoro: fonti e raffronti
Nel diritto del lavoro emerge la funzione essenziale del “contratto collettivo” che continua ad assolvere la funzione di fonte materiale delle regole del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva ha agito come fonte non solo nel senso di migliorare gli standard di trattamento previsti dalla legge, ma anche introducendo regole nuove: si è così venuta a istituire un circuito virtuoso di reciproco sostegno fra le due fonti principali del diritto del lavoro. Il principio del favor nei confronti del lavoratore, in forza del quale, in caso di contrasto tra regole diverse, deve essere applicata quella dotata di maggiore efficacia protettiva.
La riforma federalista (l.cost. 3/2001) introduce la competenza legislativa concorrente per le regioni in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” art. 117 Cost. La disciplina di qualsiasi rapporto di lavoro rientra nella materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato. Il diritto comunitario = le convenzioni e le raccomandazioni hanno inciso sullo sviluppo del nostro diritto del lavoro. Rilevante appare il confronto fra diritto del lavoro e diritto civile, in quanto la fattispecie del diritto del lavoro conserva natura contrattuale. Sociologia del lavoro ed economia del lavoro forniscono elementi utili di conoscenza ai giuristi del lavoro: ad es. rapporto fra salario nominale e variazioni del costo della vita.
Capitolo secondo - Il lavoro subordinato
Lavoro subordinato e diritto del lavoro
Il lavoro subordinato o dipendente costituisce il referente sociale essenziale in relazione al quale operano le normative di diritto del lavoro. Barassi riconduce l’attività umana svolta dietro compenso allo schema della locazione “equiparazione del lavoro umano ad un bene materiale, suscettibile di prezzo di mercato. Il diritto romano non conosceva la locazione delle opere che fu introdotta dal codice francese del 1804, nelle due specie della locatio operis e delle locatio operarum. Quanto al criterio di distinzione fra le due specie di locazione di opere, la civilistica ottocentesca si mostrava convinta che la linea di discrimine dipendesse dal fatto che l’oggetto dell’obbligazione fosse attività lavorativa. Nel codice civile tedesco distinzione tra contratto di servizio e contratto d’opere, per far fronte ai problemi della responsabilità per inadempimento che gravano sul lavoratore in caso di locatio operis e sul datore di lavoro nella locatio operarum.
La differenza tra le due specie consiste anche nella subordinazione, intesa come eterodirezione, cioè sottoposizione a direttive del datore di lavoro durante esecuzione della prestazione di lavoro. Nel lavoro subordinato sussiste l’impegno di svolgimento di un’attività utile a fini produttivi, la quale rappresenta un risultato idoneo a soddisfare l’interesse del creditore di lavoro; invece nel lavoro autonomo ciò non accade in quanto l’esecuzione dell’attività non vincola il risultato voluto dal creditore (ad es. l’avvocato presta la propria attività, senza assumere l’impegno di conseguire la vittoria nella causa).
Il concetto di lavoro subordinato
La prima tipologia di contratto di lavoro riguardò la categoria degli impiegati: “il contratto è quello per il quale una società o un privato, al servizio di un’azienda, assumono al servizio dell’azienda stessa, l’attività professionale dell’altro contraente”. Il codice civile generalizza la definizione, comprendendo anche i non impiegati e i datori di lavoro non imprenditori.
- Art. 2094 = “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”
- Art. 2222 = relativo al lavoro autonomo dà luogo a stipulazione di contratto d’opera (“quando una persona si obbliga a compiere contro un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e SENZA vincolo di subordinazione nei confronti del committente”)
- ART. 2094 = PRESENZA DI VINCOLO DUBORDINAZIONE,
- ART. 2222 = ASSENZA DI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE
Ma cos’è VdS? Dottrina ritiene impossibile definirlo (semmai vedi un tipo sociale di riferimento - tipo normativo < > tipo legale -)
Art. 2094 = Lavoro subordinato di 4 elementi:
- Retribuzione
- Collaborazione
- Eterodirezione
- Dipendenza
RETRIBUZIONE = è un elemento che vale a caratterizzare il contratto di lavoro
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