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Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

La responsabilità disciplinare può convivere con quella amministrativa, penale e civile. Nel caso della responsabilità penale, spesso le infrazioni disciplinari sono integrate da comportamenti che coinvolgono i pubblici dipendenti. Anche se non è codificato, la giurisprudenza ammette un principio di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello amministrativo, a causa dei possibili effetti che le decisioni prese nel procedimento penale possono avere, come previsto dalla legge 27 marzo 2001 n.97 (norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetto del giudicato penale sull'ambito disciplinare).

L'autorità disciplinare non può mettere in discussione i fatti e le accuse risultanti dalla sentenza del giudice penale, fermo restando l'autonomia dell'amministrazione nel valutare gli effetti della condanna penale ai fini della determinazione della sanzione.

deve tenere conto anche delle sentenze patteggiat. I successivi articoli regolano ulteriori aspetti di possibile interconnessione tra i due procedimenti. Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 3-18, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza,validità dopo un periodo di sei mesi dalla loro adozione. Durante questo periodo, il dipendente ha la possibilità di presentare istanza motivata per la revoca del provvedimento o per la sua conferma. In caso di trasferimento di sede, l'amministrazione è tenuta a fornire al dipendente tutte le informazioni necessarie per facilitare il trasferimento, comprese le modalità di fruizione dei permessi e dei congedi già maturati. Nel caso in cui il dipendente venga attribuito a un incarico differente da quello precedentemente svolto, l'amministrazione deve garantire una formazione adeguata per consentire al dipendente di acquisire le competenze necessarie per svolgere le nuove funzioni. È importante sottolineare che il trasferimento di sede o l'attribuzione di un nuovo incarico devono essere motivati da ragioni di opportunità e non possono essere utilizzati come strumento di discriminazione o di penalizzazione nei confronti del dipendente. Infine, è previsto il diritto al trattamento economico in godimento per il dipendente posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, salvo per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: « 1-bis.

Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. Art. 5. (note) Pena accessoria dell'estinzione del

rapporto di impiego odi lavoro.Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva

All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente: 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;". (che è pena accessoria per i delitti)

Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente: "Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla 16 condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383, è aggiunto il seguente

«Nel caso di condanna allareclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codicepenale».

Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penaleirrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a penacondizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito diprocedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione,proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'entecompetente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversiprevisti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o diproseguimento,

fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

11. LA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

La responsabilità del personale con incarichi dirigenziali è soggetta ad un regime particolare. I dirigenti sono infatti responsabili oltre che all'ambito civile, penale, amministrativo-contabile come tutti gli altri anche, in modo specifico, per l'attività svolta ed i risultati conseguiti nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro incarico. I compiti che spettano ai dirigenti generali sono disciplinati agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 165/2001. Essi sono:

  • attuazione piani, programmi e direttive generali indicati dagli organi di governo.
  • organizzazione coordinamento e controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili amministrativi.

Mentre ai dirigenti è affidato il compito di attuare in concreto i compiti loro assegnati dagli uffici dirigenziali generali. L'attività degli uni e degli altri

è soggetta periodicamente a verifiche da parte di organi di controllo interni alle amministrazioni stesse istituiti e regolati dal d.lgs. 286/1999.

Art. 1. (nota) Principi generali del controllo interno

Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

  1. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  2. verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  3. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
  4. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati

conseguiti e obiettivi predefiniti(valutazione e controllo strategico).

Art. 5. ( nota )La valutazione del personale con incarico dirigenziale

Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza aquanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché icomportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate(competenze organizzative).

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto deirisultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per lavalutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organoproponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte

dell'organocompetente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2,

del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il m
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A.A. 2008-2009
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Casalini Dario.