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CGIL.

Per questo negli anni 50 cominciò a maturare l’idea che servisse uno statuto dei lavoratori. La prospettiva

era garantire la libertà sindacale e di pensiero e la dialettica sindacale nei luoghi di lavoro.

In un primo momento c’era tensione nell’attuazione dell’art. 39, scritto pensando alle richieste del mondo

del lavoro.

Si susseguirono tentativi volti ad attuare l’art. 39:

-progetto Rubinacci: il disegno di legge conteneva un’attuazione dell’art. 39 che però che distorceva il

significato. Il disegno di legge Rubinacci cercava di tener conto del fatto che il contratto collettivo valeva

erga omnes solo se era sottoscritto anche dalla maggioranza delle associazioni sindacali. (es. senza CISL

o senza UIL non si poteva fare un contratto erga omnes).

-progetto Pastore: varato tra il 1952 e il 1953. Cercò di modificare l’art. 39 perché c’è un organismo che

propone un decreto che abbia come contenuto il contratto collettivo. Si cerca di copiare il sistema tedesco

o il sistema francese. Il contratto collettivo deve essere esteso per decreto e deve ricevere un responso

favorevole. Riguarda il criterio della proporzionalità/ pariticità .

-disegno di Fanfani

SI comincia a far strada l’idea che debbano operare anche le organizzazioni sindacali interne e non solo le

commissioni interne all’interno del luogo di lavoro. Quindi sorge un movimento che porta alle S.A.S.

(sezioni sindacali aziendali) e raggruppano i lavoratori in base alle sezioni sindacali. Non viene accolta

molto positivamente dai datori di lavoro.

Rispondeva alla concezione avvenuta all’interno della CISL (sindacato cattolico) che si era trovata a dover

costruirsi un’ideologia. (corporativismo cattolico)

Riguarda la stipulazione di contratti separati, anticipati dalla contrattazione separata che muore alla vigilia

dello statuto dei lavoratori.

Contrattazione separata: contrattazione sotto accordo tra una parte di lavoratori e datori di lavoro. Non

consisteva in una forzatura.

L’idea di un sindacato di diritto privato, come proprietà dei soci, è un idea accompagnata dal divieto dello

stato dell’interferenza dei contratti tra privati.

Rappresentanze sindacali aziendali:

Il titolo terzo dello statuto dei lavoratori deriva dall’esperienza delle sezioni sindacali aziendali. Non ci sono

soltanto i cattolici (CSIL) ma anche il sindacato di ispirazione socialista (CGIL), che si presenta con un

aspetto conservatore.

Accanto al sindacalismo cattolico rimane questa vecchia concezione del sindacalismo di ceto, che ritiene di

dover valorizzare, oltre che la contrattazione, ma anche la valorizzazione dell’intervento statale, in quanto

non esiste altre forza oltre a quello dello stato che possa imporsi sui lavoratori nei luoghi di lavoro.

Questo secondo filone di pensiero guarderà ai diritti individuali nei luoghi di lavoro. (anche libertà di

organizzarsi nei luoghi di lavoro); ne deriva l’imposizione della Costituzione all’interno dei luoghi di lavoro

(giusnaturalismo).

A seguito della non attuazione dell’art. 39 della Costituzione è reso necessario la creazione di un assetto

alternativo. Non bastava non attuare ma era necessario edificare un sistema impositivo. A questa

imposizione ricorsero due fattori:

-i giudici: la giurisprudenza svolge un ruolo centrale all’interno della nuova edificazione. Giugni si

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preoccupò di fornire un nuovo quadro di riferimento. Si sostituisce quindi all’assetto voluto dalla

Costituzione, un nuovo assetto con una legalità assolutamente parallela a quella dell’art. 39 attraverso:

1)depotenziamento dei diritti sociali di autotutela: attività congiuntamente svolta da dottrina e

giurisprudenza. Si intende la tecnica definitoria in materia di sciopero che edifica un concetto metà di

sciopero legittimo che non era ritrovabile in nessun testo costituzionale. Doveva essere uno sciopero che

aveva i motivi economici e non poteva essere politico.

2)teoria del danno ingiusto: lo sciopero non solo deve avere contenuto economico, ma deve essere anche

uno sciopero il quale non crei un danno superiore al danno creato al lavoratore con la perdita del salario di

quella giornata. (sciopero a scacchiera o a singhiozzo creavano danni ingiusti al datore di lavoro e quindi

illegittimi).

3)azione suppletiva da parte dei giudici e da parte della dottrina: bisognava discutere del problema della

retribuzione sufficiente. Di fronte alla non generalizzazione del contratto collettivo e alla mancanza di

retribuzione sufficiente, i giudici affermarono che almeno la retribuzione debba essere estesa a tutti. Anche

la dottrina e giurisprudenza cercarono di strutturare la contrattazione collettiva (Santoro Passarelli).

contratto collettivo di diritto comune*: è un contratto di diritto privato che ha efficacia soltanto per i soci delle

associazioni stipualte.

4)monovalenza dei diritti di libertà: operavano solo nei confronti dello stato e non nei confronti dei privati

5)nuovo quadro concettuale: uno stravolgimento dell’art. 39 che viene diviso in due parti arbitrariamente.

Il primo comma è diverso dagli altri perché esso è ispirato ad una visione liberare che non è propria degli

altri commi. Il primo comma in qualche modo si contrappone agli altri comma dell’articolo. Una volta diviso

l’art. 39 in due parti si può anche dire che la prima parte dell’art.39, che riguarda la libertà sindacale non è

collegata all’art. 3, secondo comma. La libertà sindacale non venne intesa come uno strumento per attuare

l’uguaglianza sostanziale contenuta nell’art. 3 secondo comma della Costituzione.

Viene edificato quindi un sistema assolutamente innovativo all’art. 39.

C’è anche un timido tentativo di svolta parziale e limitato nel tempo.

Legge Vigorelli: poiché negli anni 50 era maturata una distanza considerevole tra i contratti collettivi

corporativi (che ancora continuavano ad essere gli unici con efficacia erga omnes), in base alla situazione

sociale che si era determinata, si pensò di ovviare, anche in maniera provvisoria a questa divaricazione. A

questo punto venne varata la legge Vigorelli.

Era una legge delega che assicurava un minimo di trattamento economico e normativo ai lavoratori. Si era

previsto che i contratto collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali venissero depositati presso il ministero

del lavoro, il quale avrebbe poi emanato dei decreti delegati con il contenuto di quei contratti. L’insieme di

questi decreti delegati è assolutamente significativo. Questo contratto collettivo veniva quindi veicolato dal

decreto legislativo delegato che aveva efficacia erga ormes in quanto aveva forza di legge.

Questo meccanismo, pensato come provvisorio, lo si volle trasformare come strumento definitivo in quanto

poteva servire ad attuare l’art. 39 e a dare protezione al lavoratore. Per questo venne attuata una proroga:

non solo i contratti collettivi stipulati entro una tale data (1959) ma anche i contratti collettivi stipulati dopo.

La corte costituzionale affermò che lo strumento era legittimo finchè rimaneva provvisorio. Diventava

illegittimo se veniva attuata la proroga. In questo modo la corte salvo i decreti emanati ma bloccò la

possibilità di usare per il futuro lo stesso meccanismo.

Questa cura provocò una ripresa economica senza precedenti all’interno della storia economica italiana

(1958/1963: boom economico) e un considerevole aumento della occupazione nonostante i bassi salari.

Si determina una situazione in cui il movimento dei lavoratori può ottenere una serie di risultati.

Si crea anche un diverso modo di essere delle associazioni dei lavoratori: le passate divisioni sono via via

superate e viene messo in discussione (soprattutto all’interno della CISL) la pratica degli accordi separati e

degli accordi antisciopero. Da questa esperienza si arriva alla fine degli anni 60 a momenti sempre più

intensi di lotta unitaria fino ad arrivare alla lotta degli elettromeccanici del 1960 (Natale in piazza). Per la

prima volta vennero usati i fischietti che divennero poi una caratteristica principale delle manifestazioni in

piazza. Le tre confederazioni recuperarono l’unità che era andata persa nelle scissioni degli anni 40.

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Struttura del contratto collettivo:

Il contratto collettivo è un accordo che contiene il reciproco coinvolgimento delle parti in quanto il primo

problema che si presenta all’interno delle relazioni industriali è quello che le due o più parti, siano soggetti

che si riconoscono reciprocamente come parti.

Nella contrattazione collettiva le due o più parti che si presentano si riconoscono come rappresentanti di

realtà contrapposte che contrattano. Il contratto collettivo è un contratto normativo che disciplina i futuri

contratti che verranno conclusi dalle parti che lo stabiliscono. Questo contratto deve identificare i soggetti

che sono rappresentati nella stipulazione.

Il primo problema da risolvere per un contratto collettivo basato sul diritto privato è la rispettiva

identificazione: questa clausola è stata identificata come la genesi del sistema di relazioni intersindacali.

clausola art. 1: identificazione tra le parti; costituisce il prototipo di tutte le norme del contratto collettivo che

si riferiscono ai contraenti.

Il contratto collettivo è formato da tre parti: (hanno efficacia erga omnes)

parte obbligatorie: contrariamente a ciò che avviene nella restante parte del contratto collettivo, non sono

clausole normative in quanto non sono disposizioni volte a regolare il contratto di lavoro. A partire dall’art. 1

del contratto collettivo si ritrovano una serie di clausole le quali non riguardano i contratti individuali ma i

soggetti contraenti e creano per i soggetti contraenti degli obblighi.

Libertà sindacale: è bilaterale in quanto riguarda i singoli ma anche le organizzazioni sindacali.

parte normative: è la parte economica del contratto collettivo. (es. norme su tariffe, spostamenti, e

comportamento dei lavoratori) è destinata a normale i contratti individuali. Questa parte normativa si

distingue in due parti:

-clausola economica: riguarda la retribuzione per i lavoratori (art. 36 della costituzione).

-clausole che riguardano la gestione del contratto: disciplina, trasferimenti e sanzioni

Terzo effetto del contratto collettivo: viene richiamata con delle norme autorizzatorie. (o funzione

autorizzato ria)

Alcune parti del contratto collettivo devono necessariamente avere efficacia erga omnes e questa efficacia

gliela dà la legge.

Efficacia del contratto collettivo:

data dalla regola di base “si applica a coloro che lo hanno voluto” , cioè coloro che hanno dato mandato per

la stipulazione del contratto collettivo.

Principio della relatività dei contratti: no

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sab2393 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Fergola Paolo.