DIRITTO DEL LAVORO 2015
Attività lavorativa: forte incremento del lavoro dipendente in varie parti del mondo, dove prevaleva l’autorità
autonoma. Avviene quindi un mutamento dei rapporti sociali che conduce ad un incremento del lavoro
dipendente. A questo fenomeno si accompagna l’introduzione di una disciplina statale minima del lavoro
dipendente e l’insorgere dei rapporti sindacali con un incremento, sia pure molto lento e faticoso, e un
miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore.
In altre zone del pianeta (es. Europa occidentale) vengono messe in discussione i risultati acquisiti in lunghi
anni di lotte sociali e di interventi legislativi. Viene messa in discussione l’acquisizione consolidata della
Golden Age dei rapporti economici e lavorativi. Corrisponde a quei trent’anni dal 1945 al al 1970 che
culminano con l’approvazione dello statuto dei diritti dei lavoratori. Queste regole acquisite vengono messe
prepotentemente in discussione nell’ultimo quindicennio.
Il movimento di contestazione e di messa in discussione di questi risultati parte dalla LEGGE BIAGI del
2003, dal LIBRO BIANCO stilato dal ministro Maroni e arriva fino alle riforme del ministro Fornero del
governo Monti, fino al Job Acts del governo Renzi.
Avviene quindi una progressiva demolizione e contestazione delle garanzie del lavoro che erano stata
edificate nel quarantennio precedente seguendo l’idea che soltanto attraverso lo smantellamento delle
garanzie previste per il lavoro si potrebbe raggiungere un miglioramento dell’occupazione o comunque un
freno alla disoccupazione e quindi un complessivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.
In sostanza negli ultimi quindici anni si assiste ad un prepotente ritorno indietro e in particolare con il Job
Acts dell’attuale ministro del lavoro.
Ci troviamo di fronte ad una svolta che vorrebbe essere una svolta epocale o almeno così è stato
propagandato a livello governativo. Questa svolta tenderebbe a ridisegnare l’equilibrio tra i valori del lavoro
e delle imprese. C’è in sostanza una riscrittura delle regole che tende a dare un nuovo equilibrio ai valori
presenti nella Costituzione.
Questo equilibrio è affidato all’opera del parlamento e non può dirsi definito una volta per tutte: siamo
quindi in presenza di una delle fasi discendenti di questo equilibrio.
Anche coloro i quali ritengono doveroso e opportuno questa rivisitazione dei principi del diritto del lavoro c’è
la diffusa convinzione che questi interventi siano, più che una riforma organica della disciplina del lavoro,
degli “interventi manifesto”.
Ci sono stati una serie di interventi della disciplina dei rapporti di lavoro, che sono stati più “interventi
manifesto”, cioè interventi volti a manifestare l’intento politico dei governi che si sono succeduti e non sono
interventi che si sono preoccupati di raccordarsi con la disciplina esistente e di realizzare delle vere e
proprie riforme del sistema. Gli interventi realizzati si sono realizzati più con intenti politici che con intenti
riformatori a causa della scarsa si raccorda con la struttura preesistente.
Il diritto del lavoro, che è stato sempre considerato una zona “sismica” del diritto, è ora considerata una
zona “terremotata” del diritto perché il diritto del lavoro è quello che più risente del mutare dei rapporti
sociali e dell’evolversi della struttura sociale. La disciplina dei rapporti di lavoro è per così dire esposta a
tutti i sommovimenti di tutti i mutamenti dei rapporti sociali.
Diritto del lavoro: due aspetti che si sono storicamente sviluppati nei paesi occidentali europei e che sono
costituiti da:
-diritto sindacale
-diritto dei rapporti di lavoro
Diritto sindacale: attiene alla dimensione collettiva del lavoro. Il lavoro e le relazioni di lavoro vengono
risolte all’interno dell’attuale assetto economico-sociale con relazioni interindividuali all’interno del mercato
(rapporto e contratto di lavoro) ma queste relazioni non esauriscono l’insieme delle relazioni che
riguardano il lavoro. La dimensione collettiva superindividuale si è imposta con il tempo all’interno della
disciplina e dei fenomeni che riguardano il lavoro. 1
La dimensione collettiva si è affermata soltanto ad un certo stato di evoluzione delle società europea
occidentale. Prima era negata dal diritto e dalle leggi statali. Essa però si è imposta come dimensione tipica
dei rapporti di lavoro e tale da costituire una fonte di disciplina dei rapporti individuali.
Il diritto sindacale a sua volta costituisce uno strumento e una fonte di disciplina delle relazioni di lavoro.
Ormai dalla fine dell’800 un’altra serie di norme hanno attribuito ai lavoratori delle posizioni importanti; sono
le posizioni del lavoratore all’interno del sistema di previdenza e sicurezza sociale.
Per questo motivo la disciplina del lavoro è una disciplina tripartita, nella quale il diritto della sicurezza
sociale occupa un ruolo fondamentale all’interno della disciplina dei rapporti di lavoro.
Il diritto del lavoro è l’assetto socialmente cogente che riguardano i rapporti di lavoro nelle moderne società
occidentali. Il diritto del lavoro è una branca del diritto che non è sempre esistita, perché la configurazione
moderna delle relazioni di lavoro presuppone una società di mercato e la si ritrova esclusivamente dove si
danno economie di mercato. Non è quindi valido in tutti i tempi e in tutte le società.
Il diritto del lavoro è un prodotto storico dell’attuale struttura sociale.
Si hanno quindi due elementi:
1)dimensione giuridica del lavoro: la dimensione giuridica delle norme sociali è una caratteristica della
tradizione giuridica occidentale. In nessun’altra parte del globo si ritrova una tradizione delle relazioni
sociali con una specifica dimensione giuridica, cioè fatta di regole cogenti. Le regole cogenti sono un
elemento costitutivo della società occidentale e derivano da quella divisione tra stato e chiesa e dalla
secolarizzazione data dalla riforma gregoriana e si accentua con la riforma luterana. E’ una connotazione
tipica delle società occidentale. La differenza tra stato e religione ha portato a rendere autonomo lo stato e
il diritto rispetto agli altri fenomeni che albergavano nella società. La dimensione giuridica è una dimesione
costitutiva dei fenomeni sociali. La stessa economia di mercato sviluppata nell’occidente si è sviluppata
esclusivamente in virtù delle regole cogenti dei rapporti sociali e dal catalogo dei diritti degli attori. Non
esiste mercato se non esistono regole e diritti che riguardano le parti del mercato. Questi diritti derivano da
accordi che hanno valore legale.
Non esistono rapporti sociali e regole giuridiche che riguardano fenomeni sociali distinti tra di loro in quanto
sono fenomeni profondamente uniti e caratterizzano l’occidente. Il mercato quindi non prescinde dalle
regole. Il diritto del lavoro nasce come disciplina all’interno dei rapporti di mercato e come disciplina
giuridica dei rapporti di mercato divenendo una componente fondamentale dell’assetto strutturale delle
economie occidentali.
2)fenomeno lavoro
Lavoro= non si può dare una definizione valida sempre in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Nelle società del
mondo antico, cioè nelle società schiaviste, si aveva interesse riguardo al risultato del lavoro e alle opere
come prodotto effetto del lavoro. Ma il lavoro come fenomeno concettualmente definito non era
considerato. Il lavoro non era attività utile e non era intesa come attività per altri.
Il lavoro è un fenomeno isolabile da chi oggi fa riferimento a quella categoria di lavoro.
Perché non sono sempre esistiti rapporti definibili come rapporti di lavoro? Quello che noi attualmente
chiamiamo lavoro è una relazione sociale che acquisisce individualità soltanto dal 1800. Prima non si
parlava di rapporti di lavoro, al più si parlava di rapporti di locazione, ma il lavoro come fenomeno sociale è
un fenomeno individuabile soltalto dall’800 e si sviluppa nella società occidentale soltanto dall’800 al 900.
Il lavoro si presenta come una relazione sociale determinata che ha dei suoi specifici connotati sociali:
1) il rapporto di lavoro è un rapporto di scambio: in particolare nelle società antiche non si parlava di lavoro.
Ciò che veniva scambiato non erano le energie lavorative, ma era l’uomo che lavorava, così come veniva
scambiato l’animale lavoratore. Il lavoro era quindi considerato come una relazione di scambio.
Questa relazione sociale di scambio divenne egemone nella società occidentale soltanto a partire dalla fine
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del 700 con la Rivoluzione Francese e ancor prima con la Rivoluzione Inglese.
Questo perché in questa relazione di scambio, il contratto diviene egemone nel nuovo assetto economico
ed istituzionale. Anche se prima esistevano fenomeni di scambio di lavoro, esso si generalizza quando
all’interno della cultura occidentale, si generalizza l’economia di mercato e quindi una società fondata sullo
scambio. Con le rivoluzioni borghesi il fenomeno contratto diviene il fondamento su cui vengono costruite le
relazioni sociali ma, anzi, l’erogazione di lavoro per contratto diviene l’unico mezzo per disporre delle
energie di altri uomini ai fini della produzione con le due rivoluzioni. Il contratto di lavoro diventa quindi uno
strumento egemone e non sono più consentiti rapporti nei quali viene erogata un’attività senza essere
mediata dal contratto.
Nella società schiavistica l’attività veniva erogata da schiavi senza contratto ma in quanto proprietà del
soggetto che possedeva gli schiavi. Durante l’età di mezzo la gran parte delle relazioni in cui veniva
erogato un lavoro non dipendevano da contratti ma dipendevano dai rapporti di servitù delle campagne.
Soltanto con le rivoluzioni borghesi che la relazione sociale e lo scambio di lavoro per contratto
diventa il modo ordinario di fluire delle energie lavorative altrui.
Il lavoro è un fenomeno che si sviluppa e consolida nel momento in cui si sviluppano le economie di
mercato. Quindi anche laddove non esistono economie di mercato noi possiamo trovare rapporti di lavoro
ma queste relazioni di lavoro in queste società attendono esclusivamente al mercato e sono quindi
relazioni interstiziali perché la società di mercato è una cosa diversa e qualitativamente diversa dalle
economie nelle quali esiste un mercato.
All’interno del mercato possiamo riconoscere dei rapporti di lavoro che avevano una valenza
assolutamente marginale e interstiziale all’interno della società.
Il lavoro divenne preponderante quando iniziò ad essere fondamentale per la società attraverso il quale i
non possedenti (non hanno messi di sussistenza) riescono a ricavare ciò che gli serve per vivere. Il
diffondersi del lavoro si ritrova a partire dalle rivoluzioni borghesi (francesi e inglesi).
I contratti diventano quindi lo strumento che consente alla società di operare in maniera ordinaria.
La rivoluzione francese opera in maniera precisa per elidere dalla scena sociale e produttiva tutti quei
rapporti che collidono con la produzione attraverso il contratto.
Da qui si diffuse il rapporto di lavoro e il soppiantare da parte di queste relazioni di lavoro ogni altro
rapporto di relazione sociale diretta alla produzione di beni o di servizi oppure qualsiasi altro tipo di
relazione sociale volta a procurare i messi di sostentamento.
L’inizio della diffusione del lavoro sta nella Rivoluzione Francese.
slide: (Turgot: idea della fisiocrazia francese riguardo alla società da instaurare)
Conducono una critica serrata alla società esistente e ipotizzano una società nuova. Il punto di partenza è
che esistessero leggi di natura all’interno dei fenomeni sociali ed economici che andavano assecondati e
leggi di natura la cui esistenza implicava la rimozione autoritaria e violenta degli assetti precedenti
dell’ancien regime.
La fisiocrazia francese non riteneva concepibile l’esistenza di una vita economica le cui redini fossero
ispirate alle decisioni centrali dello stato. Secondo gli illuministi e la fisiocrazia francese bisognava sostituire
alle direttrici e alle politiche centrali dello stato quello che era un nuovo assetto basato sulle leggi di
mercato. Era una rivoluzione copernicana che apparve un insieme di proposizioni temerarie ai
contemporanei. I contemporanei erano abituati a pensare alla vita economica come una vita minutamente
regolata dalle decisioni centrali e alle decisioni dei corpi sociali (=colbertismo).
La politica di Colbert fu una politica di riorganizzazione dell’apparato produttivo fornendo
all’amministrazione centrale dello stato degli strumenti per governare l’economia; questi strumenti erano
fondamentalmente le corporazioni di arte e mestieri.
Il riordino delle corporazioni era lo strumento attraverso il quale riorganizzare la vita economica della
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nazione.
Si riteneva che l’economia non potesse svilupparsi al di fuori una serie di vincoli e aspetti che dovevano
regolarla in tutti i suoi aspetti: questi vincoli passavano attraverso le corporazioni di arte e mestieri. Non si
poteva produrre e intraprendere un’attività produttiva al di fuori delle corporazioni. Per farlo bisognava
essere membri delle corporazioni che riguardavano le tecniche produttive e i rapporti di lavoro.
(attualmente definiti rapporti di lavoro).
Si era giunti a ipotizzarlo perché si riteneva che soltanto una regolamentazione dettagliata potesse
assicurare alcuni risultati considerati ottimali:
- risultato di uno sviluppo di un’attività manifatturiera: era evidente di tutelare la produzione secondo alti
standard qualitativi in maniera da poter battere la concorrenza straniera. Nei confronti dei contemporanee
queste idee rivoluzionarie avevano un notevole impatto.
I datori di lavoro dovevano essere liberi di scegliere i propri operai e non più condizionati dalle corporazioni
e i lavoratori dovevano essere liberi di impiegarsi presso i soggetti che più preferivano.
Con quale disciplina?
Con una disciplina non più fondata su regole pubblicistiche contenute negli statuti delle corporazioni (regole
di emanazione regia e pubbliche) ma su accordi di privati, cioè frutto dello scambio fra privati.
Questo scambio tra questa erogazione di lavoro in base ad accordi privati tra le parti diveniva un accordo
che dovesse regolare in futuro la produzione di merci. Questi accordi infatti diedero luogo a un tipo
specifico di relazione di lavoro, cioè il lavoro dipendente o subordinato. Nel corso dell’800 e 900 questo
tipo di lavoro subordinato, si distinse come il tipo di lavoro erogato contro denaro di cui altri dispongono:
scambio tra erogazione di attività e denaro diventò lo scambio egemone.
Questo tipo di scambio era quello che ben si adattava agli interessi della nascente industria.
Rivoluzione industriale: invenzione della filatrice meccanica e quindi la tessitura meccanica. Iniziò in
Inghilterra tra 800 e 900 e arriva in Francia a partire dagli anni 20 dell’800. In Italia arriva poi solo tra gli
ultimi decenni dell’800 e i primi del 900. Rivoluzione i rapporti tra gli uomini e la produzione: diventa un
rapporto basato sul mercato e in più rivoluziona i metodi di produzione.
Nel corso dell’800 questo scambio tra lavoro di cui altri dispongono e renumerazione acquista una propria
autonomia e cambia nome: il rapporto di lavoro non si chiamerà più “rapporto di locazione di opere” ma
“contratto di lavoro” per designare tutti i tipi di lavoro subordinato.
A questo punto la transizione si può definire compiuta e il rapporto di lavoro diventa ciò che noi conosciamo
nella modernità.
Viene scambiato il soggetto o si hanno diritti sul soggetto che ci consente di ottenere dall’uomo la propria
attività. Si parla di relazione di lavoro se i due soggetti i quali si relazionano tra di loro siano due soggetti
per i quali sono irrilevanti le condizioni di status, sono cioè due soggetti liberi ed uguali. Anche nelle società
dove dominano gli status (società medievale e schiavista) gli scambi di lavoro possono avvenire ma tra
soggetti che si riconoscono reciprocamente liberi.
In questo tipo di società di diseguali ciascuno svolge un’attività che gli è richiesta in virtù della sua
condizione personale e ciascuno riceve in base alla sua condizione personale: indipendenza da ciò che si
eroga e ciò che si riceve. La possibilità di scambio di lavoro si dà anche alle società in cui dominano gli
status. Si può pero avere una generalizzazione del fenomeno dello scambio di lavoro è necessario che la
condizione di uguaglianza e libertà dei soggetti si generalizzi: per questo, solo con le rivoluzioni francese e
inglese, cioè quando viene sancita la libertà dell’uomo, allora si potrà avere questa generalizzazione.
Ma tutto questo non basta perché per avere la generalizzazione delle relazioni di lavoro è necessaria
una seconda condizione: l’autonomia dei privati acquisti all’interno dell’assetto istituzionale un ruolo
centrale.
1) Non solo i soggetti devono essere liberi e uguali ma alla loro autonomia deve essere assegnato un
ruolo cardinale e centrale all’interno dei rapporti economici.
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Con le rivoluzioni borghesi ispirate dall’economia politica in Inghilterra e dalla fisiocrazia in Francia, un
nuovo sistema concettuale ed economico si sostituisce al vecchio sistema: al posto di un’economia diretta
centralmente dallo stato si cerca di instaurare un meccanismo economico dominato dal mercato, cioè
dominato dagli interessi individuali i quali si realizzano autonomamente all’interno degli scambi.
L’economia di mercato è dunque il sistema ch
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