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COORDINAMENTO CONGIUNTO + AUTONOMIA DELL'ORGANIZZAZIONE

Nella definizione di lavoro parasubordinato poi non si parla di CONTRATTO ma di RAPPORTI. Qui non abbiamo quindi un dato contr tipico, non abbiamo un contr di collabo coordinata continuativa (dotato di una sua disciplina come ad es il contr di compravendita), ma una serie aperta di rapporti che possono nascere da tipi contrattuali diversi, o da contr atipici. Quindi i rapporti di lavoro parasubordinato possono nascere non da un contr tipico, ma da varie tipologie contrattuali. Potrebbero essere quindi rapporti che nascono da contr d'opera (ipiù comuni), da un c di agenzia, di mandato, di associazione in partecipazione, da un atipico ecc → L'elemento fondamentale è che NON esiste un contr in senso tecnico che generi in via esclusiva un rapporto di collabo coordinata e continuativa.

Sui tratti qualificanti: Continuità=in senso esecutivo: prestazione di durata il cui tratto essenziale è

dato dalla strumentalità rispetto al soddisfacimento di un interesse duraturo del committente, quindi per continuità si intende lo sviluppo nel tempo dell'attività. Coordinamento = non determinazioni unilaterali (come nel lavoro sub), ma margini di autonomia del lavoratore parasub. Nello statuto del lavoro autonomo (legge 81 del 2017) l'art. 15, che parla di rinunzie, si fa riferimento a quegli atti unilaterali recettizi con i quali i lavoratori rinunciano ad alcuni dei loro diritti. Le transazioni, invece, sono quei contratti con i quali lavoratori e datori di lavoro pongono fine a una lite attuale o ne prevengono una potenziale facendosi reciproche concessioni. (Pag 395) Diversa dalla continuità in senso giuridico è la messa a disposizione nel tempo delle energie psicofisiche del lavoratore sub (se ciò ci fosse, non si parlerebbe più di lavoro parasub ma sub) - qui senso esecutivo, non

Il testo giuridico "Modifiche al Codice di procedura civile" tratta anche del lavoro agile. All'articolo 409 c.p.c., sono aggiunte le seguenti parole: "La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

La personalità della prestazione indica che il soggetto esegue l'attività lavorativa svolgendola personalmente, dove l'elemento personale prevale su quello organizzativo. Altrimenti, si parlerebbe di un lavoro diverso, ad esempio un appalto dove si affida un software da sviluppare a un tecnico. Se invece dovesse prevalere l'elemento organizzativo, come la struttura in cui il lavoratore si inserisce, non sarebbe un lavoro cococo ma di appalto.

Il sistema protettivo di questa figura, però, è ancora lontano da quello previsto per il dipendente. Il rapporto di lavoro cococo coincide con i...

primi anni '70 (riforma del processo dellavoro: il rito del lavoro), in cui si interviene definendo per la prima volta questa figura. Essa rimane per anni priva di una sua disciplina dedicata, ma a partire dalla seconda metà degli anni '90, riceve una sorta di "corpus" proprio. Il legislatore riserva attenzione a questo particolare istituto che è di rilevanza epocale perché ha modificato certe prassi, certe regole. Questa attenzione ha avuto un contrappeso nel fenomeno della fuga dalla subordinazione=processi sociali ed economici dalla fine degli anni '90 fino ai primi del 2000, la diffusione del lavoro parasub è stata enorme. Ciò è avvenuto perché c'è stata una sorta di malcostume che ha portato molte aziende ad utilizzare il lavoro parasub come strumento alternativo rispetto al lavoro sub, con una logica fraudolenta, orientata a camuffare la verità del rapporto (il fatto che quel rapporto fosse

In realtà sub). Ciò in ragione del fatto che questo strumento è menoprotetto rispetto al sub. Il minor costo del lavoro parasub costituisce una costante di questo rapporto.

Tutele riconosciute al parasub (anni '70, pre legge Biagi):

  • estensione del rito processuale=oggi il cococo che fa causa al committente dovrà seguire le più favorevoli regole che governano il processo del lavoro.
  • rinunzie e transazioni
  • obbligo di copertura previdenziale= Gestione Separata Inps
  • obbligo di tutela contro gli infortuni= tutela Inail come per i lavoratori sub
  • condizioni di lavoro= (decreto 81 del 2008 = testo unico della disciplina sulla sicurezza)
  • regime di impugnazione del recesso= prevede l'impugnabilità in via stragiudiziale del licenziamento (60 gg) o con ricorso giudiziale (180 gg).

Il tentativo più noto che il legislatore ha compiuto per limitare il processo di fuga dalla sub risale al 2003 col decreto 276, il quale ha attuato la legge

30 del 2003(=legge Biagi), è stato tentato per la prima volta davvero sostanziale (anche se non pienamente efficace) il contenimento delle prassi abusive introducendo un nuovo tipo contrattuale da usare OBBLIGATORIAMENTE per tutte le forme di parasubordinazione. Con questo provvedimento è nato il contr a progetto (=cocopro). N.B. il decr 276 non sostituiva e non modificava l'art 409, ma mirava a comprendere al suo interno tutte le forme di cococo: veniva richiesto che i rapporti di cococo definiti come 409, dovessero essere sempre riconducibili a un progetto, un programma o una fase di esso. Questa riconduzione era vincolata: dove c'è un rapporto di cococo da ora in poi ci deve essere un contr particolare: quello di lavoro a progetto. N.B. con la legge Biagi NON è vero che le cococo erano sparite e al loro posto si era creata la nuova figura dei "cocopro". Le cococo intese come relazioni di lavoro subordinato permanevano (sia prima che dopo il

decr 276), semplicemente eracambiato questo: mentre prima queste relazioni di lavoro parasub potevano derivareda qualunque rapporto contrattuale (anche atipico), ora dove si poteva configurareuna relazione di lavoro parasub, lì doveva per forza essere utilizzato lo schema di contra progetto (il cocopro): dove c’è una collabo coordinata e continuativa, lì ci deveessere un contr di lavoro a progetto, e non ci sono margini per l’imprenditore. Perché ilcocopro rappresentava un ostacolo alla fuga dalla subordinaz? Perché limitava gliabusi? Perché la disciplina sul cocopro aveva dei vincoli restrittivi:

  • la presenza di un PROGETTO= qualcosa di determinato
  • l’indicazione di un RISULTATO FINALE
  • la necessaria previsione di un TERMINE finale
  • la impossibilità di dedurre in contr compiti meramente esecutivi o ripetitiviad probationem 10
  • l’obbligo di forma scritta = obbligatorietà della forma scritta ai finidella prova

In giudizio, l'adeguatezza del corrispettivo è commisurato al trattamento del lavoratore dipendente. Il riconoscimento di alcune tutele in caso di malattia e maternità. La recedibilità del committente è consentita solo in alcune ipotesi (mentre è libera per il contratto autonomo). In caso di patologia del progetto, se il datore usa il progetto in maniera scorretta (non è definito, è inattendibile, non corrisponde all'attività realizzata dal commissionario, ecc.), allora il rapporto diventa di lavoro sub indeterminato. Verrà poi superato: questa parte del decreto 276 è stata abrogata.

Questa soluzione tecnica darà luogo a una serie di problemi che ne determineranno il superamento. La scelta effettuata con la riforma ha evidenziato alcuni limiti nella fase attuativa, applicativa (a partire dai primi anni del 2000 fino a tutto il decennio successivo). La giurisprudenza e la dottrina non sono mai riuscite a chiarire dal punto di vista legale e interpretativo la portata e l'efficacia di questa norma.

vista concettuale un punto: quello delladefinizione di progetto. Che cosa sia un progetto la legge non lo dice in manieracompiuta, non lo dice la giurisprudenza, né i giuristi, gli accademici, formulandomolte ipotesi. Il concetto di progetto presenta una ineliminabile oscuritàconcettuale che rende uno strumento poco gestibile. Di cosa ha bisognol’imprenditore? Di certezze= sapere quali sono i pregi e i difetti di quellostrumento. Questo bisogno va oltre il semplice contenimento dei costi. Certescelte, in particolare quelle che riguardano l’uso delle forme contrattuali per il10 Nella generalità dei casi, il contratto può essere provato in giudizio mediante qualsiasimezzo. Accade, però, che, in talune ipotesi, la legge, con disposizioni espresse, stabilisca che ilcontratto possa esser provato in giudizio solo mediante documenti, ossia per mezzo di attiad substantiam=aventi forma scritta. (≠ la forma scritta è richiesta ai finidella VALIDITÀ dell'atto)personale, sono un elemento vitale per l'imprenditore. Un contr come quello aprogetto, che non offre queste certezze, non incontra il gradimento delleimprese o dei collaboratori. L'incertezza è un disvalore per tutte le particontrattuali, più in generale per tutto il sistema. Dall'oscurità concettualederivava l'altissima vertenzialità (controversialità): a partire dal primo decenniodel 2000 le aule dei tribunali del lavoro sono state prese d'assalto da moltipseudo-collaboratori a progetto che rivendicavano le loro ragioni, cercando didimostrare la natura subordinata del rapporto. Questi processi si giocavano sullanozione di progetto. Essa stessa è un costo. Poi la costruzione della disciplinaera eccessivamente rigida: c'erano troppi limiti che il committente incontravarispetto a un contr di lavoro autonomo (es il risultato finale, il progetto daindicare, un termine ultimo.

particolari vincoli del corrispettivo…), così come laseverità del sistema sanzionatorio (presunzione assoluta di subordinazione incaso di patologia del progetto).

fuga dalla parasubordinazione= dato che il legislatore aveva reso il contr a progetto troppo costoso non solo dal punto di vista economico, ma ancheorganizzativo, di vincoli, di sanzioni ecc, l’imprenditore è naturalmente portato ascegliere uno strumento che costa meno → verso il rapporto di lavoro autonomopuro (=contr d’opera, con professionisti titolari di partita iva)→ esercito delle partite iva= lavoratori con partita iva (dunque legati a tutti i vincolifiscali e legali che essa comporta), spesso legati a un solo committente. Questotentativo di fuga fu anch’esso stigmatizzato dal legislatore: con un provvedimento (L.1192 del 2012=Riforma Monti-Fornero) si tentò di limitarlo definendo meglio il confinetra lavoro autonomo e parasub (specificando il decr 276

del 2003).
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lasofy__ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle risorse umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.