SUBORDINAZIONE, AUTONOMIA
Le modalità di acquisizione del fattore lavoro possono essere: modo diretto/indiretto. A
questi modi corrispondono due partizioni della materia.
Inizio legislazione sociale= fine ‘800 per reprimere forme di sfruttamento (lavoro nei
primi opifici industriali, anche minorile) -> limitazione orario lavorativo a 10 ore, leggi
protettive della salute sul lavoro, primi movimenti collettivi.
Oggi il diritto del lavoro ha una costruzione aggregata attorno alla figura del lavoratore
tout court,
dipendente. Non riguarda l’attività lavorativa in quanto tale, ma è atto a
regolare il lavoro dipendente. Quindi si deve stabilire chi è il lavoratore subordinato.
Da questa qualificazione dipende l’applicazione o no del diritto del lavoro.
Da un punto di vista strettamente scientifico NON c’è una nozione chiara, certa, solida
di lavoratore sub. Non abbiamo elementi individuativi certi, degli indicatori, delle
“spie” certe e sicure che ci consentano di dire con certezza se un rapporto è sub o no.
D’altra parte, non ci sono lavori che ci permettono di dire con certezza se siano
sempre o sub o autonomi.
Nessuno studioso è mai arrivato a una soluzione. Anzi, col passare del tempo il quadro
si è complicato. Non perché sia cambiata la normativa (sempre art. 2094 c.c.) ma
perché si è resa sempre più complessa, fluida la realtà dei rapporti di lavoro. Anni fa
c’erano solo categorie molto standardizzate. Negli ultimi 30 anni c’è stato uno sviluppo
smart working
di nuove tecnologie (es. è un lavoro subordinato-> ma luogo non ben
raider
definito, coordinata temporale non ben definita, lavoro dipendente/ es. è un
lavoratore subordinato? Dalla giurisprudenza pare di no).
N.B. con l’art 2094 il legislatore non vuole definire la subordinazione in sé, tout court,
ma il LAVORATORE subordinato.
N.B. non solo gli artt 2094 e 2222 definiscono queste due figure lavorative corpus
(rispettivamente subordinato e autonomo), ma anche i loro commi seguenti->
di norme
La figura del subordinato si contrappone al lavoratore autonomo (art 2222 cc). Questo
non opera alle dipendenze per nessuno. Non pertiene però all’ambito del diritto del
lavoro. Qui prevale l’elemento organizzativo su quello personale (=lavoratore
1
subordinato) (es contratti di appalto). C di lavoro autonomo= c. d’opera = caratteri
essenziali:
a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) corresponsione di un corrispettivo.
Il confine tra lavoro autonomo e subordinato però è sottile e molte figure possono
essere ambigue: avere cioè una forma contrattuale da autonomo, ma anche alcuni
ex tunc,
elementi della subordinazione. Quindi bisogna valutare retroattivamente, caso
per caso, e dalla qualificazione del rapporto dipende il regime giuridico da applicare
(l’unica possibile distinzione può essere la differenza tra corrispettivo del lavoratore
autonomo e retribuzione del lavoratore subordinato). A seconda di come viene
qualificato, il rapporto stesso verrà protetto da leggi diverse.
1 Il Contratto d'opera è una forma particolare di rapporto lavorativo, con la quale un soggetto si
obbliga a compiere un’azione o un servizio a favore di un altro, in cambio di un corrispettivo
economico. Si tratta di una prestazione autonoma, senza vincoli di subordinazione.
Principio sostanzialistico = la sostanza prevale sulla forma: la qualificazione
di un rapporto si desume non da come quel rapporto è formalizzato, ma da
come è effettivamente, realmente gestito, da come si sviluppa, vive, viene
governato dalle parti. -> a tale fine non ha alcun rilievo il TIPO o il CONTENUTO
dell’attività (non cambia), ma solo il MODO in cui l’attività è svolta (es.
lavorando 20 ore al giorno, o per 5 ore al giorno fisse poiché il numero è deciso
non da lui ma da altri).
metodo di qualificazione sussuntivo= si può qualificare la sola fattispecie
che presenta TUTTI i connotati individuati dalla legge.
L’imprenditore vuole chiarezza! L’investitore estero vuole chiarezza!
Perché allora non superare lo steccato aut/sub? La cosa che conta è che il rapporto di
. De iure condendo
lavoro esista, che si faccia qualcosa per guadagnarsi da vivere si fa
una griglia segnando tutti gli elementi che ci danno la misura della forza economica
del soggetto forte, stimando un costo transazionale, e indipendentemente dal fatto
che il lavoratore sia aut o sub, quando il rapporto si chiude su iniziativa del datore, si
sa già che il costo di questa transazione, chiusura di rapporto, sarà pari a x (a
prescindere che tu sia aut o sub, hai diritto al compenso x per il lavoro che hai fatto).
La Cassazione dice che qualsiasi attività umana si presta a essere ‘venduta’ in qualità
di lavoro autonomo o subordinato. [es del giardiniere che vedo fuori dalla finestra e
non posso sapere se è aut o sub] → l’attività in sé non me lo spiega, me lo spiegano le
modalità con cui viene compiuta.
Metodo sussuntivo (aut vs sub):
I. Obbligazione di mezzi (sub) vs Obbligazione di risultato (autonomo) = il
dipendente mette a disposizione le proprie energie psicofisiche a favore del
datore adempiendo così al contratto. Il suo obbligo non è quello di realizzare
un determinato obiettivo, ma l’obbligazione che assume è di erogare lavoro,
‘mettersi a disposizione’. Il datore poi utilizzerà quelle energie in maniera
coerente con l’organizzazione che gestisce in vista dell’ottimizzazione dei
risultati che vuole ottenere. Il lavoratore autonomo si impegna a realizzare
opus,
un certo libero di determinare tempi e modi impiegati. A prescindere
da essi adempie al contratto, non semplicemente lavorando tout-court, ma
realizzando quel determinato risultato finale.
II. Rischio del lavoro = per il lavoratore autonomo c’è l’assunzione di rischio
poiché in caso di mancato conseguimento del risultato le conseguenze
graveranno sul lavoratore autonomo. Nel caso del lavoratore subordinato ciò
non c’è, poiché egli adempie ai propri obblighi solo mettendosi a
disposizione col proprio lavoro, con la propria PRESENZA, senza dover
garantire nulla di particolare. Se poi l’imprenditore non sa gestire bene il
personale e il lavoro che fa, il rischio comunque non ricade sul dipendente,
esso viene comunque remunerato.
2
III. Eterodirezione = (criterio prevalente) l’assoggettamento a eterodirezione è
tipico del rapporto sub, dove invece non c’è siamo in presenza di lavoro
autonomo. Il dipendente è eterodiretto: c’è assoggettamento alle direttive
penetranti del datore rispetto al lavoro stesso e alle modalità esecutive
2 ≠ eteroorganizzazione
dell’attività lavorativa; datore come creditore della prestazione. Il lavoratore
autonomo invece non è soggetto a eterodirezione.
Insufficienza di questi criteri:
Quanto al I non è completamente svalutabile: anche il dipendente deve avere
presente il fine, l’obiettivo finale del lavoro che fa. Viceversa, può esserci una
dimensione puramente ‘di mezzi’ anche nel lavoro autonomo.
Quanto al II: il tema dell’imputazione del rischio non è causa della qualificazione: non
devo partire dall’imputazione del rischio per riqualificare il rapporto, semmai il
contrario. Prima qualifico il rapporto, poi so come il rischio va ripartito.
Quanto al III: una frazione di potere determinativo e di controllo va riconosciuta anche
al committente (es cliente che può controllare il lavoro dell’ingegnere, a cui ha
richiesto un progetto). Ma è misurabile il quantum dell’eterodirezione? Al contrario,
anche in caso di un dipendente altamente specializzato e con un ampio margine di
indipendenza nella propria mansione si può parlare di totale eterodirezione (es uno
scienziato che ha il compito di sperimentare cercando un nuovo vaccino e riferire tutto
ai superiori che non sono competenti come lui in quell’ambito)?
Ad oggi non si è ancora giunti a definire in modo chiaro sub e aut. Ma son stati fatti
tentativi.
L’evoluzione del diritto dovrebbe andare verso il modello binario (o è una cosa o
l’altra), senza zone intermedie che danno spazio a interpretazioni inutili-> il diritto
andrebbe semplificato! Abbandonare il concetto di sub, è ormai inutilizzabile poiché
non avremo mai elementi certi e perfettamente distintivi!! Bisogna ragionare in
termini di lavoro forte/debole. Rimanendo agganciati al concetto di lavoro sub, non ci
si è accorti che il lavoro bisognoso di protezione ha seguito altre strade. L’imprenditore
ragiona secondo una logica di risparmio. Dunque, è inevitabile che sovraccaricando di
costi, di protezioni, di vincoli il lavoro sub, è inevitabile che poi si utilizzasse il più
possibile forme di lavoro autonome (se l’imprenditore pensa che il contratto sia troppo
protettivo, dunque troppo costoso e difficile per lui, è ovvio che ricorrerà a figure
alternative).
Date le difficoltà di qualificazione, si è affermato, soprattutto nella giurisprudenza, un
metodo diverso dal metodo sussuntivo, il Metodo tipologico= si basa su un modello
approssimato (non di identità come il sussuntivo) tra fattispecie astratta e concreta. È
un metodo discutibile, ‘antiscientifico’, che non lascia grandi speranze di affidamento.
Si esamina la casistica delle forme di lavoro indiscutibilmente subordinate, si ricavano
questi elementi, ci sono alcuni elementi ricorrenti che indicano l’esistenza di un
rapporto di lavoro sub, si valuta quali e quanti di questi indicatori ricorrono, si compie
un giudizio di approssimazione, pervenendo alla qualificazione del rapporto.
Il metodo è antiscientifico perché non si basa sulla perfetta corrispondenza tra
fattispecie astratta e concreta, ma sulla maggiore vicinanza di quest’ultima con
la nozione generale di lavoro sub o aut.
Il giudizio finale (qualificatorio) è soggettivo, poiché chi compie la valutazione (il
giudice) è libero di utilizzare gli indicatori che ritiene più consoni al caso di specie.
L’anti-scientificità riguarda sia l’individuazione degli indicatori (non esiste nessun
elenco legale o giurisprudenziale, o tassativo, di elementi tipici dell’autonomia o sub,
ma li crea il giudice), sia sotto il profilo della prevalenza degli elementi indicativi
dell’una o dell’altra natura del rapporto, che è frutto di una valutazione soggettiva. C’è
una lista degli indicatori più utilizzati, ma questi NON sono mai decisivi, esprimono
solo la tendenziale o verosimile qualificabilità del rapporto come subordinato o come
autonomo. È inoltre naturale che il metodo tipologico NON richieda che TUTTI questi
indicatori siano presenti contemporaneamente in un rapporto per qualificarlo (≠
metodo sussuntivo). Spetterà al giudice soppesarli, dando loro la rilevanza opportuna.
Metodo tipologico:
nomen iuris 3
-il
-forma della retribuzione (di solito nella subordinazione è predeterminata in modo
rigido in funzione del tempo di lavoro)
-regolarità temporale delle erogazioni economiche (di solito nella subordinazione la
retribuzione è corrisposta secondo tempistiche ben cadenzate)
-esistenza di un orario di lavoro (di solito nella subordinazione esiste un obbligo di
presenza entro certe coordinate temporali)
-alterità degli strumenti di lavoro (di solito nella subordinazione gli strumenti di lavoro
sono forniti dal datore di lavoro)
-esercizio di prerogative di controllo particolarmente penetranti (di solito, sono tipiche
della subordinazione)
-esercizio di prerogative sanzionatorie (di solito, sono tipiche della subordinazione)
-assenza di altri rapporti di lavoro (di solito nella subordinazione il lavoratore è un solo
rapporto di lavoro in essere)
etc. etc.
La certificazione contrattuale:
in un quadro così difficile, e soprattutto di incertezza, viene in aiuto dell’interprete lo
strumento della certificazione contrattuale= sono gli artt 75 e seg. del decr legisl
276 del 2003 (Legge Biagi) a prevedere la procedura di certificazione. È una
validazione anteriore rispetto alla fase che potrebbe generare il contenzioso (fase
finale che si sviluppa successivamente alla certificazione), consente preventivamente
di mettere una sorta di targa qualificatoria al rapporto di fatto offrendo un rilevante
elemento di certezza alle due parti. Se il datore vuole avere una certezza in più, se
Nomen iuris=
3 nome assegnato dalle parti al loro contratto, qualificazione che effettuano le
nomen
parti al loro tipo di lavoro (sub o auto). Il introduce solo una presunzione: si PRESUME
che quel contr abbia davvero la natura che le parti le hanno dato fino a prova contraria. Ciò
pu
-
Subordinazione, para subordinazione, lavoro autonomo
-
Subordinazione relativa
-
La subordinazione e il collocamento - Appunti
-
Subordinazione dell'avvocatura alla magistratura