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STUPEFACENTI

Gli stupefacenti hanno una norma a parte, solo per loro (= DPR 309/90), che racchiude una serie di norme

precedenti ed è stata modificata più volte e quindi vale questa, con le successive modificazioni. Si continua

a modificare per un problema base: questa normativa ha diversi obiettivi in quanto è una norma unica che

si occupa degli stupefacenti, e si occupa non solo della terapia, ma parallelamente si occupa di tutta la

terapia, a partire dalla coltivazione della pianta e della produzione, ma si occupa anche dell'uso illecito,

per questo è molto complicata; ogni volta che si parla di stupefacenti si tocca questa norma, sia che si parli

di uso illegale che legale, perché sono correlati e per questo è in continua modifica.

La 3ª parte, cosiddetta "sociale" è quella dedicata al,a cura e riabilitazione del tossicodipendente. Noi

siamo uno dei paesi che hanno un consumo più basso di oppioidi (si parla di uso legale). Tra le hp di

questo basso uso c'è la normativa, che è complicata, per cui è stata modificata e anche la ricetta è stata

modificata; c'è stata una battaglia per l'obbligatorietà del ricettario, ma è stata persa e ci sono molti medici

che non ne hanno mai ritirato uno. A che se semplificata la ricetta, non hanno mai prescritto di più,

perché hanno paura, l'unico che è aumentato e il Fentanyl cerotto perché non dà l'idea al pz di prendere

morfina e diventare tossicodipendente e al medico da idea di passare meno, anche se non è vero è infatti

in estate, con la maggiore idratazione cutanea, ci sono stati casi di intossica e to perché il p.a passa di più.

NORMATIVA :

La tabella 7 è quella a cui si rifà la normativa per l'abuso, lo spaccio etc. Siccome spacciare uno

stupefacente è illegale, quando si parla di illecito penale, bisogna avere la certezza dell'illecito e quindi una

sostanza è stupefacente solo se inserita nella tabella e quindi una sostanza, anche se ha effetti stupefacenti,

ma non è inserita in tabella, non è penalizzabile. Testo unico sugli

Con il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 36 sono state apportate alcune modifiche al

stupefacenti (DPR 309/90), a seguito della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale che ha ripristinato il

sistema sanzionatorio collegato agli illeciti relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope suddivise in

quattro tabelle (I e III sanzioni maggiori; II e IV sanzioni minori), che sono state aggiornate con i nuovi

inserimenti riportati nella sezione B della tabella I.

Per quanto riguarda i medicinali, è stata istituita una nuova tabella dei medicinali che consente la

completa continuità nella produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei medicinali a base di

sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare riferimento alle prescrizioni dei medicinali per la

terapia del dolore e dei medicinali impiegati in corso di trattamento per la disassuefazione degli stati di

dipendenza.

Le modalità di prescrizione e di dispensazione restano pertanto invariate per tutte le terapie con medicinali

a base di stupefacenti, restano invariate anche le modalità di gestione dei medicinali da parte degli

operatori del settore farmaceutico.

Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in cinque tabelle che vengono aggiornate

ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di

provvedere ad una eventuale cancellazione. I medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive

semplificate sono inclusi nell Allegato III bis.

Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze

stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.

Nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di

corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici,

farmacisti e operatori del settore farmaceutico.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA TABELLA: non vengono fatte solo in base al rischio di dare

tossicomania, ma anche sulla capacità della forma farmaceutica di dare abuso (ad es è più facile che la

polvere dia abuso; è meno facile abusare del cerotto rispetto a un'iniettabile) => nel considerare le tabelle

non si tiene sotto solo del p.a e della sua quantità, ma anche della f.f. e della via di somministraz.

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In modo sintetico le tabelle comprendono:

» Tabella I:

Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.)

• Foglie di Coca e derivati

• Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)

• Allucinogeni (dietilammide dell acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina)

Tabella II: Cannabis

» Tabella III: Barbiturici

» Tabella IV: Benzodiazepine

» Tabella dei medicinali (quella che interessa a noi)

» Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto

sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni

indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del

loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione.

Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee

• Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis

• Barbiturici

• Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.)

Le tabelle sono aggiornate generalmente con Decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana) ogniqualvolta se ne presenti la necessità, cioè, ad esempio, quando:

vengono modificate le liste delle sostanze classificate a livello internazionale come stupefacenti o

A. psicotrope

una sostanza diventa oggetto di abuso

B. qualche nuova droga viene immessa nel mercato clandestino

C. quando viene registrato un nuovo medicinale ad azione stupefacente o psicotropa.

D.

Richiedono RMR e sono quelli potenzialmente più pericolosi, che danno più rischio di abuso => analgesici,

prodotti che danno problemi di dipendenza fisica e psichica, barbiturici (non tutti, altri sono in B e

dipende da emivita e altre caratteristiche):

medicinali soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco;

• i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

• i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;

• i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti

• pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o

• entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnoticosedativo ad essi assimilabili.

La Ketamina ad esempio è molto usata come pre-anestetico in veterinaria ed è in A => il veterinario ha

bisogno di questa ricetta; esiste anche un farmaco ore-anestetico usato in ambito ospedaliero.

Il Sufentanil, che fa parte degli oppioidi, non è considerato analgesico, non ha i 2* della TDL come gli altri

perché ha un,attività molto potente e veloce e quindi non si ritiene idoneo per la terapia dell'analgesia.

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i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile;

• i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati

• concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli

prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve

• durata d'azione;

i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione

• ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza

(più basso però rispetto a quelle in A).

NB: La Cannabis non era in tabella, per cui per per poterla utilizzare in terapia sono stati inseriti in tabella,

sez. B i p.a (Δ9 THC e Nabilone, che è il sintetico). Siccome si usa come farmaco l'influorescenza come

tale, anche se adesso esiste un f.co estrattivo (Satidex), c'è stato qualche NAS che ha contestato che in

tabella c'era la molecola ma non la pianta => nel 2013 sono stati introdotti in tabella i derivati vegetali =>

la cannabis si può usare ed è un galenico magistrale => RNR.

NB: Le sostanze di base sono in A o in B (perché ritenute più pericolose del prodotto finito, i prodotti finiti

da C in poi:

i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta; ricetta non ripetibile;

• i medicinali (non sostanze!) contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da

• sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati

concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica.

Ci sono alcune burocrazie che cambiano, anche se la ricetta è la stessa (adempimenti diversi).

i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile;

• i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in

• associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e

quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado

inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono

assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

• i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso

• farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina

non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere

tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti

estrattivi; 3 di 13

in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti

• medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme

farmaceutiche diverse da quella parenterale;

con l'ultimo aggiornamento da GU n. 22 del 28/01/2015 è inserita nella sezione "Composizioni per uso

• parenterali contenenti", secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: Lormetazepam.

NB: Per gli analgesici si è cercato di dividere i parenterali dai non parenterali => in D vengono derubricate

tutte le composizioni diverse dal parenterale, che contengono Fentanil (è tendenzialmente un cerotto, ma

c'è anche l'orale -lecca lecca Lollipop-) Idrocodone etc (che sono orali) e la Buprenorfina che è

transdermica.

Manca il Metadone che non derubrica mai, ma è sempre con ricetta ministeriale a ricalco, anche l'orale,

perché viene usato (foglietto illustrativo) come analgesico, ma anche come farmaco per la disassuefazione

(esattamente come la Buprenorfina orale): sono le uniche molecole che hanno come indicazione

"disassuefazione tossicodipendente" => il legislatore ha ritenuto che la disassuefazione non possa essere

derubricata e quindi deve rimanere RMR (A). Il metadone però è usato anche come analgesico, e quindi

questo penalizza la molecola, ma è una scelta.

=> Tendenzialmente il parenterale TDL rimane ricetta ministeriale, l'orale derubrica in RNR, salvo

Buprenorfina e Metadone che non derubricano mai. 4 di 13

i medicinali soggetti a prescrizione medica: ricetta ripetibile;

• i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in

• associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e

quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare

farmacodipendenza di grado

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Scienze chimiche CHIM/08 Chimica farmaceutica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiararigo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione farmaceutica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Minghetti Paola.
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