Ad oggi si parla di turismo esperienziale, tanto maggiore la qualità della vita all’interno di una
comunità, tanto più tale comunità diviene attrattiva.
Il cambiamento più ingente del fenomeno turistico negli ultimi 2 secoli è rappresentato dai
trasporti: a partire dalla prima metà del 1800, viene introdotto infatti un mezzo di trasporto di
massa, il treno, che da avvio al turismo di massa (e già a partire dalla seconda metà del 1700
erano state introdotte le carrozze postali, primo mezzo di trasporto pubblico che organizzava
servizi di linea tra diverse città trasportando sia passeggeri che merci).
Fu Thomas Cook (1808-1892), pioniere del turismo di massa e dei viaggi standardizzati, a
organizzare le prime escursioni in treno nel 1841, ai tempi della costruzione delle prime
ferrovie (come la Liverpool-Manchester).
Thomas Cook era un pastore battista/protestante e imprenditore Uk, legato a società popolari
come la società della temperanza contro abuso di alcolici. L'idea di offrire escursioni alla
classe operaia venne a Cook mentre si recava a una riunione della “Temperance Society".
Pianificò infatti di portare un gruppo di attivisti del movimento di temperanza dalla stazione di
Leicester a una manifestazione di astemi a Loughborough, a undici miglia di distanza. Il 5
luglio 1841, Thomas Cook accompagnò circa 500 persone, che pagarono uno scellino ciascuna
per il viaggio in treno, nella sua prima escursione. Durante gli anni seguenti progettò e
condusse uscite per le società locali di temperanza e i bambini delle scuole domenicali; il suo
sogno era consentire alla classe operaia di viaggiare, mentre precedentemente era
appannaggio esclusivo dei più abbienti.
Fondò anche la prima agenzia di viaggi, la Thomas Cook and Son (divenuta poi Thomas Cook
Group, agenzia di turismo internazionale quotata in borsa, finita in bancarotta nel 2019).
Perché studiamo storia delle istituzioni politiche?
non si può comprendere il presente senza conoscere il passato
1 - Perché , importante
a tal proposito la frase pronunciata da Mark Block, storico francese che prese parte alla
resistenza e rimase ucciso durante la 2GM: ‘L'incomprensione del presente cresce fatalmente
dall'ignoranza del passato’ (Apologia della storia o mestiere di storico).
metodologico
2 - Anche dal punto di vista è essenziale, si apprende in questo modo un
metodo di studio che va al di là della mera conoscenza delle dinamiche storiche, sociali e civili
che hanno accompagnato il progresso dell’umanità, il cd “metodo storico”, il più proficuo
quando ci troviamo dinanzi alla necessità di risolvere una questione di qualsiasi natura, anche
pratica, e che consiste nel non limitarsi ad un’analisi superficiale e semplificata delle
questioni, bensì studiare tutto ciò che ha prodotto un certo interrogativo.
.Es ai fini di dirimere un caso giuridico è necessario non solo lo studio e l’applicazione acritica
delle fonti di diritto/norme vigenti, ma anche l’analisi dei precedenti giurisprudenziali e
normativi, dei lavori parlamentari, della dottrina; ciò non è altro che l’applicazione del metodo
storico. coscienza critica individuale
3 - Inoltre, in questo modo può avvenire la formazione di una
che porta a non accontentarsi del dato esistente ma ad immaginare e costruire hp diverse in
vari ambiti, che sia questo normativo organizzativo o istituzionale (un giurista storico è un
giurista libero che demitizza il diritto vigente, non assegnando a ciò che esiste un valore
fattuale e assoluto in maniera acritica, le politiche e le istituzioni politiche hanno infatti come
compito quello di trasformare la società).
.Es pasta artigianale, legge interna che stabiliva che non si poteva vendere nel mercato
interno ma solo all’estero, produttore multato dai NAS Nucleo Antisofisticazioni e Sanità,
organo dei carabinieri dipendente dal ministero della Salute, che in sede di polizia giudiziaria
conduce la lotta contro le sofisticazioni alimentari, con sanzioni amministrative ingenti ogni
mese. Per dirimere la questione è stato necessario lo studio della gerarchia delle fonti
normative e in particolare del rapporto norma-Costituzione (l’art 41 della Costituzione afferma
infatti che l’iniziativa economica è libera e l’art 3 della Costituzione tratta/sancisce del
principio di uguaglianza), e norma-diritto comunitario (trattato UE) che istituisce un mercato
unico e favorisce la libera concorrenza (entrambe collocate gerarchicamente sopra la legge).
Quale è principio di ragionevolezza della legge, perché viene giustificato un trattamento così
differenziato nonostante art 41 e art 3 nonché il trattato UE? La legge non ha alcuna ratio,
nessun principio di ragionevolezza.
Viene dunque presentata un’opposizione alla sanzione amministrativa dinanzi al pretore di
Pordenone (oggi dinanzi al Tribunale) secondo un procedimento specifico regolato dalla legge,
pretore di Pordenone solleva la questione di incostituzionalità della norma, e la questione
arriva fino alla Corte costituzionale, che si pronuncia dichiarando la legge incostituzionale.
testimoni e attori di una coscienza collettiva
4 - Infine, in questo modo si può essere che
è garanzia della tutela della civiltà di cui siamo parte. Si parla ad oggi di coscienza collettiva e
intelligenza collettiva, di cittadinanza attiva e partecipazione diretta ai processi decisionali
(garanzia di civiltà di fronte ai ‘tornanti’ della storia).
.Controesempio è rappresentato dai totalitarismi, genocidi che si sono verificati quando la
coscienza collettiva è stata annientata o si è spenta/affievolita per un certo periodo, hanno
contribuito a questi processi reazionari anche portatori di cultura e di formazione giuridica, es
scuola del diritto libero durante periodo nazista, idea di diritto come espressione diretta della
volontà del fuhrer, norma è atto creativo e libero da qualsiasi vincolo di civiltà e dignità
umana; es diritto penale sovietico basato su principi opposti a quelli dell’irretroattività della
norma/pena e del nullum crimen sine lege tipiche della tradizione giuridica occidentale
moderna; o ancora scuola tecnico giuridica del fascismo, idea che giurista debba occuparsi
solamente di norme e che il diritto penale debba rifiutare qualsiasi contaminazione con le
scienze sociali e dalla dimensione valoriale, anche se lato positivo alcuni giuristi di questa
corrente cercarono di influenzare/moderare il regime attraverso le norme basti pensare al
codice civile del 1942 che è ancora in vigore, codice penale del 1930 o codice Rocco invece è
stato maggiormente influenzato dal regime es reati di opinione o delitto d’onore o reati
politici, ancora vigente seppur modificato, codice di procedura penale invece sostituito nel
1989.
-Analisi della differenza fra 1) Sistemi giuridici codificati dell’Europa continentale (si
basano sui codici giuridici) e
2) Common law del mondo anglosassone (si basa sulle sentenze dei giudici, sui precedenti
giurisprudenziali da cui non ci si può discostare). antipodi,
.Rappresentano due modelli normativi/sistemi giuridici agli ma in entrambi i casi si fa
riferimento a paesi che hanno raggiunto alti livelli di civiltà e democraticità.
.1) Quando si parla di sistemi giuridici codificati si fa sempre riferimento direttamente o
indirettamente al primo codice giuridico in senso tecnico moderno, il codice Napoleonico, il
code civile, promulgato in Francia nel 1804 (modello di tutti gli altri codici emanati nell’Europa
occidentale, compreso codice civile italiano del 1942).
Codex = lett. libro cucito insieme; in senso normativo / in senso tecnico moderno è una
raccolta di norme che si basa su 2 principi/caratteri fondamentali.
.Caratteri fondamentali della codificazione moderna ottocentesca:
a) Esclusività o non etero integrabilità del Codice si tratta di una fonte esclusiva che
disciplina tutto il settore giuridico attuando una semplificazione, abroga norme precedenti e/o
alternative e non ammette integrazione esterna di altre fonti, ha la pretesa della completezza
o dell’esclusività.
In caso di lacuna normativa (alias settori non regolamentati) si può ricorrere a strumenti di
interpretazione diversi, es analogia o interpretazione analogica (consente di colmare una
lacuna normativa applicando la norma che regola un caso/una fattispecie simile, collegamento
fra fattispecie diverse prende il nome di eadem ratio, in questo caso si parla di analogia legis
o, se non esiste un caso simile che possa colmare la lacuna interpretativa, si fa ricorso a un
altro strumento interpretativo di II livello, l’analogia iuris, il giudice in questo caso si richiama
ai principi generali dell’ordinamento giuridico), interpretazione logica (analisi logica delle
frasi), interpretazione letterale (significato proprio delle parole), interpretazione sistematica
(analisi del sistema di norme di riferimento), interpretazione storica (si interpreta la volontà
del legislatore) … secondo quanto stabilito dalla cd norma di chiusura (disposizioni che
servono, per l'appunto, a chiudere un sistema normativo/giuridico e a dare gli strumenti per
evitare le antinomie ed i vuoti normativi).
b) Unificazione del soggetto giuridico/di diritto ogni cittadino è uguale di fronte alla legge,
principio di uguaglianza formale, vi è un unico soggetto di diritto (precedentemente la società
era articolata invece in corpi intermedi ossia sulla base dell’appartenenza a un determinato
corpo/categoria/gruppo sociale es mercante, nobile, ecclesiastico, ebreo a cui corrispondeva
l’applicazione di status giuridici diversi es nobili non potevano essere torturati durante i
processi o solo ebrei potevano svolgere attività di intermediazione del credito non i cristiani, a
seguito della rivoluzione francese venne fatta tabula rasa dei corpi intermedi, del
particolarismo soggettivo, ossia della differenziazione delle norme a seconda dello status
sociale). decodificazione.
.I sistemi giuridici codificati sono andati incontro a un processo di graduale
Solo in Italia vi sono infatti più di 300.000 normative che minano il carattere di esclusività e
non etero integrabilità tipiche dei sistemi giuridici codificati (i giudici tendono ad applicare le
norme specifiche, ricorrendo al codice dal carattere più generale solo in extremis). Inoltre,
nonostante i sistemi giudici codificati (es quello italiano) non prevedano l’obbligo dello stare
decisis, per prassi e comodità i giudici tendono a non discostarsi dai precedenti giudiziari
anche all’interno dei sistemi giuridici codificati.
Infine, il diritto comunitario tende sempre di più a omologare le norme dei diversi stati
appartenenti all’UE attraverso i trattati ma anche altre fonti normative (es direttive e
regolamenti che hanno efficacia diretta all’interno degli stati).
2) La Common law invece è un sistema giuridico non codificato/non scritto e che non si basa
su una Costituzione che sia questa rigida o flessibile. La Common law si basa infatti su un
diritto non codificato/non scritto (anche se esistono norme scritte es magna Charta, Bill of
Rights, contaminazione con sistemi giuridici codificati…) ma che si è formato nei secoli grazie
al contributo delle sentenze dei giudici (case law), della casistica o precedenti giudiziari.
Si tratta di un approccio pragmatico tipico del mondo/tradizione anglosassone.
La Common law anglosassone si basa su 1 caratteristica:
a) Vincolatività del precedente giudiziario o principio dello stare decisis, precedenti
giurisprudenziali da cui il giudice non si può discostare o meglio, i giudici possono ritornare su
un caso motivando però la propria decisione o in relazione alla diversità del caso/fattispecie
sottoposta alla propria giurisdizione o al differente contesto sociale/politico/culturale di
riferimento.
-Modelli processuali, differenza modello inquisitorio e accusatorio, hanno come
obiettivo accertamento della verità in relazione al verificarsi di un fatto illecito.
.Sistema inquisitorio giudice ricerca prove (fase investigativa, processo istruttorio, indagini
preliminari), autorizza misure cautelari nella fase di indagine preliminare, rinvia a giudizio (al
termine di un'indagine investigativa, il pm o il giudice ha ritenuto opportuno procedere con
l'udienza preliminare che anticipa il processo), esamina le prove, le valuta e giudica infine
l’inquisito o accusato, processo scritto e segreto.
.Sistema accusatorio pariteticità e differenziazione dei ruoli, vi è accusatore pubblico o PM
(magistrato che porta avanti l’accusa) e accusato, parte lesa che può costituirsi parte civile
per richiedere risarcimento danni, poi vi è il giudice in una posizione di terzietà/neutralità,
giudice fino al giorno del processo non sa nulla, non è responsabile ed è estraneo alla fase
investigativa, al procedimento istruttorio, alle indagini preliminari (solo nel corso del
dibattimento giudice prende conoscenza dei fatti, delle prove e del processo istruttorio e
interroga i testimoni, cross examination).
.Il sistema accusatorio è quello più antico, nasce quando non vi è ancora distinzione fra illecito
penale (=reato, illecito grave che è considerato meritevole di una pena afflittiva pecuniaria
e/o detentiva poiché desta allarme sociale) e illecito civile (non è reato, illecito di minore
gravità), inizialmente era direttamente il danneggiato ad assumere il ruolo di accusatore, non
vi era ancora la figura del PM. In seguito, quando in relazione a determinate fattispecie si
inizia a prevedere l’associazione di una pena afflittiva per la gravità del fatto stesso (in quanto
destano allarme sociale, offendono la comunità, nasce il reato o illecito penale), nasce la
figura dell’accusatore pubblico o PM, il danneggiato può comunque costituirsi parte civile per
richiedere rimborso in termini economici.
.Fino all’età tardo imperiale romana i processi civile e penale si svolgevano secondo modalità
accusatorie, poi invece tende ad affermarsi anche il modello inquisitorio, in particolare alla
fine dell’impero romano nelle province dell’impero governate dal preside, nel II e III secolo
d.C.: si parla di cognitio extra ordinem (=procedimento non ordinario), una forma di modello
processuale inquisitorio in cui non sono le parti a governare il processo, ma è il giudice a
regolare/dirimere dall’alto le questioni. Basso Medioevo
Il processo inquisitorio trova maggiore sviluppo/diffusione nel (alto medioevo
da 457 d.C – anno 1000, basso Medioevo successivo a anno 1000, fino a 1492), in particolare
fra il XII e il XIII secolo, ad esempio nel diritto canonico il processus per inquisitionem viene
introdotto nel 1205 da papa Innocenzo III e poi via via negli altri ordinamenti giuridici.
Medioevo
Nel corso del rimane comunque prevalente (complessivamente) il sistema
accusatorio.
.Riferendoci a tempi più recenti, il codice di procedura penale italiano del 1930 è sistema
misto inquisitorio (fase istruttoria, giudice istruttore) e accusatorio (fase del dibattimento), poi
nel 1989 con emanazione del nuovo codice di procedura penale assume un impianto
prevalentemente accusatorio: le indagini preliminari del PM vengono svolte sotto direzione del
giudice per le indagini preliminari, la difesa è direttamente coinvolta dopo arrivo di avviso di
garanzia (atto con il quale il Pubblico ministero, ovvero l'organo titolare dell'azione penale,
informa l'indagato e la persona offesa, del compimento di un atto di indagine che implica la
necessità di difesa tecnica, in relazione al quale rivolge l'invito a nominare un difensore di
fiducia); nel dibattimento il giudice è un altro magistrato e le prove vengono formate
direttamente in dibattimento (solo nel corso del dibattimento giudice prende conoscenza dei
fatti, delle prove e del processo istruttorio e interroga i testimoni, cross examination, es i
testimoni vengono sentiti in dibattimento e contro interrogati, senza che il giudice conosca
prima del processo i contenuti delle indagini investigative/procedimenti istruttori/indagini
preliminari).
Dalla crisi e caduta dell’Impero Romano di occidente, Medioevo fino alle codificazioni moderne
di cui abbiamo già parlato oggi:
Breve storia di Roma (e di Siena):
Roma è stata per lungo tempo una grande potenza del Mediterraneo e dell’intero mondo
allora conosciuto.
La sua fondazione risale al 21 aprile 753 a.C. (secondo le ricostruzioni di Marco Terenzio
Varrone, letterato romano) secondo la ricostruzione leggendaria è stata fondata da
Romolo e Remo, si tratta di una fase oscura segnata dall’evoluzione politico/sociale della
comunità pastorali sui colli laziali, sono stati trovati resti archeologici di insediamenti/tracce di
pastorizia e di modesta agricoltura sul Palatino, ad esempio, mito della fondazione di Siena è
legata al mito della fondazione di Roma: Romolo uccise Remo per aver oltrepassato solco che
delimitava il perimetro della città, Remo aveva 2 figli: Senio (Siena) e Aschio che riuscirono a
fuggire con aiuto di Apollo su 2 cavalli, uno bianco e uno nero per non essere uccisi dallo zio,
bandiera di Siena, la Balzana, è difatti bianca e nera, si ricollega a questa vicenda mitologica,
i figli di Remo arrivarono infatti vicino al fiume Arbia e lì secondo la leggenda si sarebbero
stanziati. Romolo seppe grazie agli indovini della sorte dei nipoti, dopo aspro conflitto militare
i nipoti riuscirono a farla franca, e a suggello di questo evento fecero dei sacrifici ad Apollo e
Diana, dall’altare sacrificale si sprigionano così 2 volute di fumo, una bianca e una nera.
(più nello specifico Enea figlio di Venere diede origine alla stirpe romana, fuggendo da Troia in
fiamme, arrivò sulle c
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Appunti di tutte le lezioni di Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee
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Storia delle istituzioni e delle politiche europee
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Storia delle istituzioni politiche - Appunti
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Lezioni, per preparare l'esame di Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee