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Storia del processo amministrativo

Il sistema di giustizia amministrativa italiano prima dell'unificazione era un sistema dualistico, c'erano degli organi amministrativi che dirimevano i conflitti tra cittadini e amministrazione relative a situazioni soggettive non riferibili all'interesse legittimo ma al diritto soggettivo.

Con l'avvento della legge del 20 marzo 1865, allegato E (una serie di decreti delegati che diedero una prima unificazione al corpo delle leggi amministrative), si affrontò il tema della coesistenza degli organi del contenzioso amministrativo e giudice ordinario, richiamando quella che era la giustizia in Francia.

L'epoca delle due tendenze

All'epoca c'erano due tendenze forti: una affrontava il tema della divisione dei poteri secondo Montesquieu, secondo la quale si voleva sottrarre l'attività della P.A al giudice ordinario, e una linea politica che vedeva con diffidenza la sovraordinazione del giudice ordinario sull'azione amministrativa.

Con la legge abolitrice del contenzioso amministrativo, avviene che i diritti soggettivi, i diritti civili e politici secondo la definizione degli articoli 4-5 della legge del 1865, erano affidati in via esclusiva alla tutela del giudice ordinario. Il giudice ordinario non poteva annullare o revocare il provvedimento amministrativo ma, se lo avesse ritenuto illegittimo e incidente su una situazione di diritto soggettivo, poteva disapplicarlo, pronunciando al di là dell'esistenza dell'atto.

Nelle situazioni di interesse, situazione del privato incisa dal potere autoritativo della P.A, non poteva esserci potere del giudice ordinario. L'articolo 3 della legge 1865, dalla portata espansiva, venne ridotto con la condivisione della scuola giuridica del tempo; introduceva l'inderogabilità degli istituti partecipativi, la garanzia del giusto procedimento di legge e la decisione motivata da parte dell'autorità amministrativa. Il tutto era rimesso ai ricorsi amministrativi, che furono ridotti dallo spirito del tempo, si scelse l'interpretazione che mettesse più a riparo l'amministrazione, relegando tutto al ricorso gerarchico (si rimetteva la decisione dell'organo subordinato all'organo gerarchicamente superiore) e si ebbe una riduzione della tutela.

Il ruolo del Consiglio di Stato

Nei conflitti tra giudice ordinario e P.A, era chiamato a decidere il Consiglio di Stato, organo ancora consultivo, il quale aveva un ruolo strategico nella delimitazione dei poteri del giudice ordinario. Le situazioni di interesse legittimo non avevano affatto tutela e il tema dei conflitti suscitò delle critiche. Mantellini, consigliere di stato, criticò la riduzione di tutela e il ruolo del Consiglio di stato come giudice dei conflitti.

La transizione verso la Corte di Cassazione

Nel 1871, quando cominciava a vacillare il sistema successivo alla legge del 1865, ci si rendeva conto che c'erano degli spazi di insindacabilità di legittimità di un giudice. Allora si stabilì che il giudice per dirimere i conflitti non fosse più il Consiglio di Stato ma la Corte di Cassazione. Le controversie sui conflitti vertevano sui vizi degli atti, sull'eccesso di potere inteso come straripamento del potere giurisdizionale che invadeva la sfera di competenza della P.A del potere amministrativo, dove veniva esclusa la cognizione del giudice ordinario, e sull'incompetenza che erano delle materie nelle quali il giudice ordinario non aveva potere giurisdizionale da poter esercitare.

Verso una nuova fase

Nel 1882, l'evoluzione del sistema di giustizia amministrativa conosce una fase rilevante. Lo stato cominciava ad avere sempre più spazio nei rapporti giuridici e le occasioni di conflitto si ampliavano. Allora ci si rese conto che quelle situazioni soggettive collegate all'esercizio dei poteri imperativi da parte della P.A non avevano adeguata tutela per ricorso gerarchico o per ricorso straordinario al capo dello stato. Entra in crisi il sistema. Nel discorso di Bergamo del 1889 intitolato "La giustizia nell'amministrazione", Silvio Spaventa si rese conto che il valore di legalità, enunciato già allora, dovesse avere una garanzia e siccome non era consentita per i limiti del giudice ordinario ed era risultata insufficiente la ridotta applicazione dell'articolo 3 legge 1865.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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