Validità, diritti, effettività di Abignente, Ciaramelli, Pomarici
I. Hans Kelsen – Lineamenti di dottrina pura del diritto
Causalità ed imputazione: natura e società
Comunemente le scienze naturali e le scienze sociali si distinguono per i loro due diversi oggetti, ma natura e società sono realmente due diversi oggetti? La natura è un particolare ordinamento di cose, o sistema di elementi, connessi l’un l’altro come causa ed effetto, vale a dire secondo il cosiddetto “principio della causalità”. Le “leggi della natura” infatti sono applicazioni di questo principio. La società, invece, è un ordinamento della condotta umana. Tuttavia non vi sono ragioni sufficienti per non considerare il comportamento umano come un elemento naturale, e cioè come determinato dal principio di causalità.
Quindi la scienza che riguarda il comportamento umano, cioè la scienza sociale, non è sostanzialmente diversa dalla fisica o dalla biologia, per il fatto che risponde anch’essa al principio di causalità. D’altra parte, se analizziamo le nostre proposizioni concernenti il comportamento umano, potremo collegare gli atti degli esseri umani l’un l’altro e con altri fatti non soltanto tramite il principio di causalità, ma anche tramite un secondo principio a cui la scienza non ha ancora saputo dare un termine riconosciuto. Solo quando noi saremo in grado di comprovare l’esistenza di questo principio nel nostro pensiero, e la sua applicazione nelle scienze che riguardano il comportamento umano, potremo considerare la società come un ordinamento o come un sistema diverso da quello della natura e le scienze sociali diverse da quelle naturali.
La struttura della regola giuridica
Il diritto è un fenomeno sociale molto caratteristico e sommariamente importante e la scienza del diritto è probabilmente la più antica e sviluppata scienza sociale. Nell’analizzare il pensiero giuridico, Kelsen ha dimostrato che nelle regole giuridiche si applica un principio diverso da quello di causalità. Questo principio nelle regole giuridiche ha una funzione analoga a quella che il principio di causalità ha nelle leggi naturali: se un uomo ha commesso un delitto, gli deve essere inflitta una pena, o più in generale, se è stato commesso un illecito, deve essere applicata una sanzione. Così come avviene nella legge di natura, così anche la regola giuridica collega tra loro due elementi, tuttavia la connessione descritta nella regola giuridica ha un significato completamente diverso da quello della causalità. La connessione tra la causa ed effetto non dipende dall’atto.
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