Diritto e Storia
1.fatti, istituzioni, il testo come problema
La poetica di Orazio contrastava con la forma linguistica antica diffusa nella cultura romana, e suggeriva un distacco
ironico da quest’ultima. Ma i documenti del passato avrebbero potuto offrire ai Romani dell’età augusta o tarda
Repubblica (2° metà del I sec a.C. al 14 d.C.) un aiuto per ricostruire la storia? Questo interrogativo venne posto da
Louis De Beaufort verso la metà del diciottesimo secolo. A suo avviso solo i trattati di pace e di alleanza erano utili a
questo scopo mentre altri documenti come la legge delle XII tavole (metà del 5° secolo)e i libri dei pontefici erano
certamente utili a far conoscere la costituzione dell’antico governo, a scoprire l’origine di certi costumi o cerimonie
religiose; ma non potevano essere di aiuto per accertare i fatti, per fissare le date e ordinare gli avvenimenti; in pratica
ciò che è essenziale alla storia.
De Beaufort nella sua critica fa una distinzione fra antiquaria(scienza relativa allo studio dell’antichità) e storiografia
(elaborazione di opere storiche); la storiografia che vede l’avvenimento al centro del discorso storico, e l’antiquaria
fatta di istituzioni.
Avvenimenti e istituzioni dipendono dal consapevole agire degli uomini, per fare un esempio la legge delle XII tavole
ci interessa come il risultato di uno scontro sociale nella comunità romana dal quinto secolo a.C. ; e
contemporaneamente nel suo profilo formale come testo normativo che disciplina una rete di rapporti; mentre viene
trascurato il sottile lavoro che si svolse su di esso, il modo in cui le generazioni se ne è trasmisero il ricordo nel tempo.
Anche se il testo delle XII tavole non fosse andato perduto e sarebbe rimasto inciso nel legno di quercia o nel bronzo,
sarebbe stato ripetuto di bocca in bocca in vari modi , e gli esperti lo avrebbero interpretato in vari modi, ma esso non
era più leggibile già alcuni decenni dopo la sua pubblicazione. Quanto ne conosciamo e il risultato di un incerta
tradizione letteraria che col passare del tempo lo a ammodernato e modificato non solo nella sua forma linguistica ma
anche nei contenuti. La storia della cultura giuridica richiede l’assemblaggio dei frammenti, anche le opere dei giuristi
della tarda Repubblica sono ricostruibili in questo modo, ma il rischio di alterazioni e aggiornamenti, o di falsificazioni
era radicato nella loro natura pragmatica. Queste opere apparvero, però, protette in qualche modo dagli interventi
normativi di Costantino e , un secolo dopo, di Valentiniano III e Teodosio II. Solo del “manuale” di Gaio(decenni
centrali del secondo secolo d.C.), in tutta la giurisprudenza classica , abbiamo una conoscenza diretta. Nel 1816
Barthold Georg Niebuhr venne in possesso di una copia, che trovo nella Biblioteca Capitolare di Verona, che riconobbe
presto malgrado fosse privo di nome , questo ritrovo apri grandi speranze per la storia giuridica, mentre altri scrittori
come Pomponio o Giuliano, Papiniano, Paolo e Ulpiano ci sono noti solo attraverso la compilazione giustinianea. I
commissari imperiali avevano ancora nelle loro biblioteche ( inizi del 6° secolo) il commento a Quinto Mucio e a
Masurio Sabino di Pomponio, mentre il suo commento all’editto si conosceva solo dai numerosi richiami dei giuristi
successivi. I libri di diritto civile di Q. Mucio Scevolo, composti nella tarda Repubblica, erano difficilmente leggibili dopo
la grande stagione Severiana, nonostante ciò furono un avvenimento letterario che alimentarono la tradizione nel
profilo civilistico costituendo il fondamento del pensiero giuridico in Europa. Molti altri esempi potrebbero essere
menzionati solo una piccola parte di ciò che è accaduto è stato detto o scritto, e solo una minima parte di ciò che è
stato scritto è rimasto. Quanti libri e quanti autori non sono neanche stati nominati nel Digesto ( Parte del corpus iuris
civilis che raccoglie frammenti di opere dei maggiori giuristi romani, tra cui Papiniano, Ulpiano e Paolo, vissuti tra il 30
a.C. e il 300 compilata per ordine dell’imperatore Giustiniano nel 533) d’altra parte i giuristi non diedro forma scritta
ad ogni loro pensiero. Le parole da loro pronunciate che non furono tradotte in libri non vennero neanche annotate
da i loro discepoli, come fece Gellio con Cecilio Africano, ma bisogna sapere che quelle parole erano ugualmente
importanti. Ogni testo e dunque un problema nel suo costruirsi come testo e possiamo scorge di volta in volta profili
diversi. Jacob Burckhardt scriveva <<il passato è da principio sempre qualcosa di estraneo e l’appropriarsene è un
lavoro>> gli autori antichi devono essere letti interamente lottando con le difficoltà di lingua e contenuto.
2.Fonti letterarie e altre fonti
Noi cerchiamo di ricostruire il passato
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